Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/1998, n. 1419
CASS
Sentenza 9 dicembre 1998

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La sopravvenienza, successivamente all'esaurimento delle fasi di merito, della nuova disciplina in materia di utilizzazione e valutazione della prova, quale risulta dalla legge 7 agosto 1997 n.267 e dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale n.361 del 1998, comporta, in sede di giudizio di legittimità, che si faccia luogo all'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, al fine di rendere possibile, a richiesta delle parti, una nuova acquisizione e valutazione, in riferimento alle dichiarazioni accusatorie non confermate nei precedenti dibattimenti,nei modi e con i criteri di cui all'art.500, commi secondo bis e quarto,cod. proc. pen. A tal fine è necessario che i motivi di ricorso, originari o nuovi, abbiano rimesso alla cognizione del giudice di legittimità il controllo della motivazione sul punto relativo alla valutazione delle dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in procedimenti connessi e che sia accertata dallo stesso giudice di legittimità la rilevanza degli elementi probatori desunti dalle letture delle dichiarazioni predibattimentali, non più consentite, sul "dictum" contenuto nella sentenza impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/1998, n. 1419
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1419
    Data del deposito : 9 dicembre 1998

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