Sentenza 9 dicembre 1998
Massime • 1
La sopravvenienza, successivamente all'esaurimento delle fasi di merito, della nuova disciplina in materia di utilizzazione e valutazione della prova, quale risulta dalla legge 7 agosto 1997 n.267 e dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale n.361 del 1998, comporta, in sede di giudizio di legittimità, che si faccia luogo all'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, al fine di rendere possibile, a richiesta delle parti, una nuova acquisizione e valutazione, in riferimento alle dichiarazioni accusatorie non confermate nei precedenti dibattimenti,nei modi e con i criteri di cui all'art.500, commi secondo bis e quarto,cod. proc. pen. A tal fine è necessario che i motivi di ricorso, originari o nuovi, abbiano rimesso alla cognizione del giudice di legittimità il controllo della motivazione sul punto relativo alla valutazione delle dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in procedimenti connessi e che sia accertata dallo stesso giudice di legittimità la rilevanza degli elementi probatori desunti dalle letture delle dichiarazioni predibattimentali, non più consentite, sul "dictum" contenuto nella sentenza impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/1998, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luigi Sansone Presidente del 9-12-1998
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 1698
3. " Francesco Serpico " REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio Colla " N. 33797/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Stati IO nato ad [...] l'[...]; e dal P.G. presso la Corte d'appello de l'Aquila,
avverso la sentenza della Corte d'appello de l'Aquila in data 6-3- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Giovanni Caso
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Aurelio Galasso che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.G. e per l'accoglimento del ricorso dell'imputato relativamente ai motivi 1 e 2; prescrizione del reato di turbativa d'asta
Udito il difensore avv. Attilio Cecchini che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio in conformità alla sentenza n. 361 del 1998 della Corte Costituzionale. RITENUTO IN FATTO
Stati IO, segretario amministrativo della DC di Avezzano veniva chiamato a rispondere davanti al tribunale di quella città, in correità con Di AT NT (assessore al lavori pubblici del comune di Avezzano), AN MA e AS ED (imprenditori), dei reati di turbativa d'asta (gara per l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione della nuova discarica comunale), falso ideologico e corruzione aggravata per arti contrari ai doveri d'ufficio, commessi in Avezzano tra l'aprile e il dicembre 1989 onde consentire l'aggiudicazione dell'appalto agli anzidetti imprenditori, ricevendosi dagli stessi in più riprese la somma di lire cento milioni.
Gli imputati Di AT, AN e AS patteggiavano la pena mentre si procedeva con giudizio ordinario nei confronti dello Stati.
Nel dibattimento i predetti coimputati, che nella fase delle indagini preliminari avevano reso dichiarazioni autoaccusatorie ed accusatorie nei confronti dello Stati, si avvalevano della facoltà di non rispondere. All'esito del giudizio, il tribunale emetteva sentenza di condanna dello Stati.
A seguito di impugnazione la Corte d'appello de L'Aquila ha escluso l'aggravante di cui all'art. 319 bis C.P. per il reato di corruzione, ha ridotto per l'effetto la pena inflitta dai primi giudici concedendo allo Stati i benefici di legge.
Ricorrono per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello de L'Aquila e l'imputato.
Rileva il P.G. che l'aggravante contestata per il reato di corruzione (finalizzato alla stipulazione di un contratto con la pubblica amministrazione) sussiste sia in base alla norma dell'art.319 C.P. previgente alla riforma del 1990 sia in base al nuovo art. 319 bis;
chiede quindi l'annullamento della sentenza della Corte d'appello limitatamente alla esclusione dell'aggravante medesima. Nei motivi di ricorso l'imputato deduce:
1) - violazione degli artt, 603, 495 e 192 c.p.p. per mancata rinnovazione del dibattimento;
2) - violazione degli artt. 191, 526, 598 e 603 c.p.p. in relazione alla acquisizione di un documento;
3) - difetto di motivazione in ordine al reato di corruzione;
4) - erronea applicazione degli artt. 110 e 116 C.P. in ordine al ritenuto concorso nel reati;
5) - violazione degli art. 319 e 479 C.P. circa la sussistenza dei reati di corruzione e di falso;
6) - l'intervenuta prescrizione del reato di turbativa d'asta; 7) - l'applicazione dell'indulto.
Nelle more del presente giudizio di cassazione, essendo intervenuta la legge n. 267 del 1997 con la quale è stato modificato l'art. 513 c.p.p. ed è stata introdotta una disciplina transitoria per i processi pendenti, la difesa dell'imputato con un motivo nuovo ha chiesto, al sensi dell'art. 6 della anzidetta legge, che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio onde provvedere alla rinnovazione del dibattimento, avendo interesse all'esame in contraddittorio degli imputati dello stesso processo, chiamanti in correità, i quali nel giudizio di primo grado si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ad avviso del Collegio va per primo preso in esame il predetto motivo nuovo.
Trattasi, invero, di un motivo che si pone in precedenza logico- giuridica rispetto agli altri motivi, sia quelli proposti dall'imputato sia quello dedotto dal P.M., in quanto attiene alla prova dei fatti attribuiti allo stesso imputato.
Al riguardo occorre osservare che la difesa dello Stati pone in evidenza che, nella motivazione, la sentenza impugnata fa scaturire dalle dichiarazioni di cui sopra, inscindibilmente complementari alle altre risultanze, la prova della sussistenza dei reati addebitati allo Stati e della di lui responsabilità.
Il motivo è fondato.
Osserva il Collegio che, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, la disciplina relativa alla utilizza ione delle dichiarazioni rese da persone imputate nello stesso processo o in processi connessi o collegati, ha formato oggetto di modifiche normative ad opera della già ricordata legge n. 267/97 e, successivamente, della sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 2.11.1998. La prima (l. n. 267) ha stabilito con riguardo ai procedimenti in corso - (compresi quelli pendenti in cassazione secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con le sentenze "Gerina" del 25.2.1998 e "Citarristi" del 13.7.1998) - che, qualora sia stata disposta nell'istruttoria dibattimentale la lettura di dichiarazioni rese nelle fasi precedenti al dibattimento da imputato o coimputato nello stesso o in altri procedimenti (connessi o collegati) senza il consenso dei terzi chiamati in causa, il giudice può disporre la citazione dei dichiaranti e, in caso di renitenza o rifiuto di rispondere da parte di costoro, può valutare le precedenti dichiarazioni come prova dei fatti in essa affermati:
purché confermati da altri elementi probatori non rivenienti, però, da altrettali dichiarazioni rese nella fasi anteriori al dibattimento (v. la norma transitoria dell'art. 6 citato).
La sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 2.11.1998 ha stabilito una disciplina diversa sia da quella precedente alla legge n. 267, che prevedeva l'acquisizione delle precedenti dichiarazioni mediante loro lettura, sia da quella introdotta dalla legge di riforma del 1997, che subordinava la utilizzazione delle dichiarazioni medesime nel confronti dei terzi al consenso degli stessi.
La nuova disciplina prevede che, qualora in dibattimento le persone indicate nell'art. 513 c.p.p. rifiutino o comunque omettano in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle precedenti dichiarazioni, in mancanza di consenso di questi ultimi alla utilizzazione si applica l'art. 500, commi 2 bis e 4 c.p.p. - In questo modo si è inteso da un lato consentire alla parte che chiede l'esame di recuperare mediante il sistema delle contestazioni le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, e dall'altro lato assicurare all'imputato nei cui confronti dette dichiarazioni si fanno valere il diritto ad un contraddittorio minimo mediante la contestazione delle dichiara ioni medesime.
A questo punto mette conto rilevare, secondo indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, riaffermato di recente anche dalle Sezioni Unite (cfr. SS.UU. 28.1.1998, Bendimi), che la dichiarazione di illegittimità costituzionale, avendo per presupposto l'esistenza di un vizio che inficia "ab origine" la norma in contrasto con il precetto costituzionale, ha efficacia invalidante a non abrogativa producendo conseguenze simili a quelle dell'annullamento. Dal che l'obbligo del giudice di non applicare la norma dichiarata incostituzionale in ogni giudizio in cui la norma stessa debba o possa essere assunta a canone di valutazione di un qualsiasi rapporto giuridico;
e ciò anche quando si tratti di rapporto venuto in essere anteriormente alla pubblicazione della sentenza costituzionale, purché sia ancora in via di svolgimento e non abbia prodotto effetti giuridici definitivi.
Nel caso in esame risulta chiaramente dal testo della sentenza impugnata che i giudici del merito hanno basato la loro decisione anche ed essenzialmente sulle dichiarazioni dei coimputati Di AT NT, AN MA e AS ED, i quali nel dibattimento, a carico del ricorrente Stati IO si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.
Pertanto, sia in virtù della normativa di cui all'art. 6 legge n. 267/97, applicabile come si è detto sopra ai giudizi pendenti in cassazione, sia per effetto diretto dell'intervento additivo operato dal giudice delle leggi con la sentenza costituzionale n. 361/98, va disposto l'annullamento della impugnata sentenza con rinvio perché sia consentito, a richiesta delle parti interessate, la citazione e l'esame degli imputati nello stesso processo sopra indicati, e qualora gli stessi rifiutino o comunque omettano in tutto o in parte di rispondere sui fatti oggetto delle precedenti dichiarazioni concernenti la responsabilità dello Stati, sia consentito il recupero delle dichiarazioni medesime previa contestazione al sensi dell'art. 500, 2 bis e 4 c.p.p.- Sussistono invero nel caso in esame i presupposti per l'applicazione della nuova disciplina che, come avvertito dalla citata sentenza "Gerina" del 25.2.1998, consistono nel fatto che i motivi di ricorso, originari o nuovi, abbiano rimesso alla cognizione di questa Corte il controllo della motivazione nel punto relativo alla valutazione delle dichiarazioni di cui trattasi e che gli elementi probatori desunti dalle dichiarazioni medesime abbiano avuto rilevanza sul dictum contenuto nella sentenza impugnata. Infatti, nei motivi del ricorso si censura la valutazione fatta dai giudici di merito delle dichiarazioni dei coimputati sopra menzionati, mentre dal testo della sentenza emerge con precisione che gli stessi giudici hanno utilizzato ai fini della prova, oltre agli altri elementi acquisiti al processo, anche quelle dichiarazioni. Va, quindi, pronunciato l'annullamento della impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Roma a norma dell'art. 623, n. 1 lett. d, c.p.p., affinché proceda a richiesta delle parti interessate alla citazione e all'esame degli imputati nello stesso processo sul fatti già oggetto delle loro precedenti dichiarazioni concernenti la responsabilità del ricorrente Stati e affinché, qualora dette persone rifiutino o comunque omettano in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, proceda - in mancanza di consenso dello Stati alla utilizzazione - all'acquisizione e alla valutazione delle dichiarazioni medesime ai sensi dell'art. 6, 5^ co., della legge 267/97 e nei modi e con i criteri di cui all'art. 500, 2 bis e 4, c.p.p.-
Restano sub iudice e perciò in questa sede assorbiti dalla decisione di annullamento gli altri motivi di ricorso.
P. Q. M.
annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999