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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/07/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter
cpc, in sostituzione dell'udienza del 17 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2364/2022
tra
, cod. fisc. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti CACOPARDO ANTONELLA e MERCURIO ANNALISA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
CARRARA ROSARIO, giusta procura in atti
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 30.9.2022, esponeva di essere Parte_1
dipendente dell'ASP di Siracusa e di lavorare come tecnico di laboratorio biomedico cat. D in servizio presso l'Ospedale Muscatello di Augusta;
di avere svolto dall'aprile
2012 turni di pronta disponibilità (reperibilità) in misura superiore ai sei turni mensili previsti dalla contrattazione collettiva di comparto senza percepire puntualmente il compenso previsto né godere del risposo spettante.
Tanto premesso conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, l , al fine di accertare Controparte_1
l'inadempimento contrattuale dell'azienda convenuta per violazione della norma pattizia del CCNL in tema di servizi di pronta disponibilità e, conseguentemente, sentire condannare l'ASP convenuta al correlativo risarcimento dei danni da liquidarsi in misura pari ad € 120,00 per ogni turno di reperibilità prestato in eccedenza nonché al pagamento del corretto trattamento economico aggiuntivo relativo ai turni di pronta disponibilità effettivamente prestati e non retribuiti.
Si costituiva l'ASP di Siracusa, che contestava quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che il limite dei sei turni mensili previsti dalla contrattazione collettiva non dava luogo ad alcun risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, comportando soltanto il diritto alla corresponsione della retribuzione secondo le tariffe contrattuali. Precisava che tutti i turni di pronta disponibilità, compresi quelli eventualmente eccedentari, erano stati sempre retribuiti sulla base delle previsioni del CCNL di comparto sia nella forma passiva (indennità di
II pronta disponibilità) che nella forma attiva (straordinario in reperibilità diurno, notturno e festivo), con conseguente infondatezza della domanda proposta dal ricorrente.
Disposta ed espletata CTU contabile, all'esito del deposito di note di trattazione scritta,
la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va osservato che l'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999,
specificamente intitolato “Servizio di pronta disponibilità” stabilisce che: “Il servizio di
pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e
dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità
stabilite ai sensi del comma 3. 2. All'inizio di ogni anno le aziende predispongono un
piano annuale per affrontare le situazioni d'emergenza in relazione alla dotazione
organica, ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei servizi
e presidi individuati dal piano stesso e agli aspetti organizzativi delle strutture.
3. Le
modalità di cui al comma 1 e i plani per l'emergenza sono definiti con le procedure
della concertazione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), C.C.N.L. 7.4.99. 4. Sulla base del
piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i
dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero
strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell'unità.
5. Il servizio di
pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità
operativa.
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni e ai giorni
festivi. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza
riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di 12 ore e dà
diritto a un'indennità di Lire 40.000 (Euro 20,66) per ogni 12 ore.
7. Due turni di
pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi. (...). 10. Di regola non
potranno essere previsti per ciascun dipendente più di 6 turni di pronta disponibilità al
III mese (...). 14. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del
fondo di cui all'art. 38, comma 1, del c.c.n.l. 7 aprile 1999. La contrattazione
integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con riguardo alla
razionalizzazione dell'orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano
carattere di stabilità, potrà destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità
dell'art. 39, comma 4, lett. d), del c.c.n.l. 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo
dell'indennità di cui al comma 6 del presente articolo”.
La disposizione stabilisce che la pronta disponibilità ha durata di 12 ore e dà diritto ad un'indennità di lire 40.000 (Euro 20,66) per ogni 12 ore e indica che “di regola” non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di 6 turni di pronta disponibilità al mese;
l'indennità è riconosciuta per il solo fatto di effettuare il turno di pronta disponibilità e l'indicato limite di sei giorni non è un tetto di spesa, ma una disposizione prevista per garantire al dipendente il pieno recupero delle energie psicofisiche. La
giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui, in tema di servizio di pronta disponibilità di cui all'art. 7 del C.C.N.L. comparto sanità il limite di sei turni al mese per ciascun dipendente va inteso come previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma,
alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che alla remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva (v, Cass. 25 ottobre 2017, n. 25380); il che vale a dire che uno sforamento del limite è possibile, ferma restando la corresponsione dell'indennità come prevista dall'art. 7, comma 6, per ogni pronta disponibilità della durata di 12 ore e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno laddove la violazione della regola di cui al medesimo art. 7, comma 10, si sia risolta in un pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche (Cass. civile sez. lav., 13/01/2021, n. 436).
IV Ciò premesso, per quanto riguarda la domanda avente ad oggetto la corresponsione del trattamento economico aggiuntivo previsto dal CCNL del Personale Comparto Sanità
per i turni di disponibilità effettivamente prestati, valgono le conclusioni cui è pervenuto il nominato CTU, il quale ha affermato “Sulla base dei criteri di calcolo stabiliti dal
CCNL di categoria risulta che l'importo del trattamento economico aggiuntivo per i
turni di pronta disponibilità svolti dal ricorrente da aprile 2012 a febbraio 2022 e
risultanti dai tabulati e dalle buste paga prodotti dal ricorrente è pari alla somma
complessiva di € 19.255,12. Dai cedolini paga risulta che l'importo già interamente
corrisposto dal datore di lavoro ammonta ad € 19.253,42. La differenza di euro 1,70 è
da attribuire alle diverse modalità di arrotondamento applicate”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva dei parametri tabellari previsti dal CCNL di categoria e degli elementi documentali forniti a supporto della richiesta fatta valere con l'instaurazione del giudizio e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né
avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass
Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
D conseguenza, il trattamento economico aggiuntivo previsto dal CCNL per i turni di disponibilità prestati da è stato regolarmente corrisposto dall'ASP e la Parte_1
relativa domanda di pagamento non può trovare accoglimento.
In secondo luogo, ha chiesto la condanna dell'ASP di Siracusa al Parte_2
risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, da liquidarsi nella misura di euro 120 per ogni turno di reperibilità svolto in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa da aprile 2012 a febbraio 2022. La domanda del ricorrente consegue
V alla richiesta declaratoria di illegittimità della condotta datoriale per avere stabilito turni di disponibilità in reperibilità superiori alla regola fissata dalla contrattazione collettiva con conseguente diritto al risarcimento del danno derivato. Come in precedenza osservato, la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio secondo cui la regola pattizia che prevede che “non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei
turni di pronta disponibilità al mese” va intesa come precetto di natura programmatica e non come limite temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma,
alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, ammettendo, in linea di principio, la possibilità che i limiti fissati vengano superati. Tuttavia, va parimenti riconosciuto il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per il pregiudizio subito nel recupero delle energie psico-fisiche, qualora il concreto atteggiarsi della mancata fruizione piena dei riposi, per le sue modalità di manifestazione abbia assunto carattere usurante, determinando la lesione della personalità morale del lavoratore (Cost., art. 35
e 2, in relazione all'art. 2087 c.c.) non essendo stato in condizioni di usufruire del ristoro e condurre una vita compatibile con gli impegni lavorativi;
in sostanza, il superamento dei limiti di turni normale, ovverosia quello previsto come “di regola”, non è in sé
ragione di inadempimento datoriale, ma lo può diventare se in concreto, per il carattere abituale e reiterato della richiesta si sia determinata un'interferenza tale, rispetto alla vita privata del lavoratore, da far individuare un pregiudizio del diritto al riposo. Tale
pregiudizio, proprio per la natura elastica della norma collettiva, necessita di un superamento significativo di quel limite, fino al punto di poter dire che la vita personale del lavoratore sia stata inevitabilmente compromessa a causa del carattere abituale e reiterato della richiesta datoriale;
in altri termini, il mero superamento dei sei turni non dà luogo ad alcun diritto risarcitorio se non risulta che si sia collocata manifestamente al di fuori di ogni proporzione (Cassazione civile sez. lav., 21/07/2023, n. 21934).
VI Dando applicazione ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, deve riconoscersi, nella vicenda in esame, il diritto di al risarcimento del Parte_1
danno da mancata fruizione del diritto al riposo in quei mesi in cui le richieste di pronta disponibilità in reperibilità da parte dell'ASP datoriale abbiano superato il numero di dieci, avuto riguardo al carattere non reiterato ed abituale della eccedenza nella prestazione lavorativa e, pertanto, alla ritenuta tollerabilità entro tale limite della richiesta datoriale, da ritenere compatibile con il diritto al riposo del lavoratore. In altri termini, considerato che, nel periodo dedotto in giudizio, l'ASP di Siracusa non ha abitualmente e mensilmente fatto ricorso ai turni di disponibilità in pronta reperibilità in misura esorbitante rispetto al limite programmatico previsto dalla norma contenuta nella contrattazione collettiva, da una valutazione complessiva può dichiararsi sussistente il diritto del lavoratore al risarcimento del danno solo in presenza di una richiesta abnorme e posta in violazione del precetto contrattuale, da individuarsi nel superamento di un numero significativo di turni, ritenuti tali se superiori a dieci mensili. Si consideri d'altra parte che il CCNL della dirigenza medica pone il limite di dieci turni di pronta disponibilità in reperibilità, ritenendosi, pertanto, compatibile con il diritto al riposo del lavoratore la richiesta dell'ASP datoriale contenuta nel suddetto limite (salvo in ogni caso il diritto alla retribuzione ed all'indennità prevista per la prestazione lavorativa resa).
In definitiva, soltanto nel caso in cui la richiesta datoriale di turni di pronta disponibilità
in reperibilità abbia superato i dieci giorni mensili deve dichiararsi l'illegittimità della condotta datoriale, in quanto esorbitante rispetto ai limiti flessibili previsti dalla contrattazione collettiva, con conseguente diritto al risarcimento del danno,
collocandosi, in questo caso, manifestamente al di fuori di ogni proporzione la prestazione posta a carico del lavoratore, per avere determinato un condizionamento
VII illecito nella vita personale, poiché le dimensioni dell'impegno sono divenuti tali da impedire la possibilità stessa di fare liberamente cose ad una certa distanza territoriale dal posto di lavoro. D'altra parte, riposo nel suo significato più pieno e completo,
significa allontanamento anche mentale dalla necessità di mantenersi a disposizione del datore di lavoro e l'entità dell'impegno di cui si è detto impedisce inevitabilmente il realizzarsi di tale fine;
non vi è dunque necessità che il ricorrente alleghi alcunché di specifico, perché tale misura dell'impegno di disponibilità è la negazione in sé di un tratto della vita personale e, dunque, un danno alla personalità morale del lavoratore, per essersi perduto il riposo ed essersi in tal modo realizzata un'interferenza illecita nella sfera giuridica inviolabile (Cost., art. 2) munita di specifico riconoscimento costituzionale (artt. 35, comma 1, e nei principi sottesi alla Cost., art. 36, comma 2 e 3),
oltre che in fonti Eurounitarie (direttiva 2003/88/CE) ed internazionali (Convenzioni
OIL sull'orario di lavoro, a partire dalla n. 1 del 2019, resa esecutiva dal R.D.L. n. 1429
del 1923); tale lesione, come è per altri beni personalissimi, è in quanto tale perdita risarcibile;
il danno matura, dunque, senza che rilevino allegazioni di dettaglio atte e differenziare a tutti i costi una situazione pregiudizievole che tendenzialmente ha una base uguale per tutti, per il fatto della lesione alla vita personale che scaturisce dalla violazione del diritto al riposo nei termini di abnormità dei turni di pronta disponibilità
richiesti dall'azienda datoriale;
l'esistenza di ulteriori danni-conseguenza (come quello alla salute) certamente comporta specifici risarcimenti ad essi riconnessi (Cass.
24563/2016), ove ne venga fornita specifica prova in giudizio, ma il ristoro della mancata fruizione del riposo deriva dal pregiudizio alla vita personale considerato come tale (Cassazione civile sez. lav., 21/07/2023, n. 21934).
Nella vicenda in esame, dalla documentazione in atti risulta che ha Parte_1
superato il limite dei dieci turni mensili di pronta disponibilità nei seguenti periodi:
VIII - Dicembre 2012 (17): 7 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Febbraio 2013 (11): 1 turno eccedente i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Agosto 2013 (19): 9 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Luglio 2014 (12): 2 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Settembre 2014 (12) 2 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Dicembre 2014 (11): 1 turno eccedente i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Gennaio 2015 (11): 1 turno eccedente i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Febbraio 2015 (14): 4 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Luglio 2015 (11): 1 turno eccedente i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Settembre 2015 (20): 10 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Gennaio 2016 (23): 13 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Febbraio 2016 (12): 2 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
IX - Marzo 2016 (15): 5 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Settembre 2016 (13): 3 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Dicembre 2016 (12): 2 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Febbraio 2017 (11): 1 turno eccedente i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Maggio 2017 (11): 1 turno eccedente i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Giugno 2017 (11): 1 turno eccedente i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Luglio 2017 (11): 1 turno eccedente i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Agosto 2017 (11): 1 turno eccedente i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Settembre 2017 (13): 4 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Novembre 2017 (11): 1 turno eccedente i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Dicembre 2017 (12): 2 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Gennaio 2018 (13): 3 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
X - Settembre 2019 (13): 3 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Ottobre 2019 (12): 2 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Novembre 2019 (13): 3 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Febbraio 2020 (18): 8 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
Totale 94 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione. Ai fini della quantificazione del danno risarcibile in via equitativa si ritiene congruo assumere come parametro di riferimento la retribuzione prevista dal
CCNL per ciascun giorno di riposo compensativo non fruito, quale criterio contrattuale maggiormente assimilabile al ristoro conseguente alla mancata fruizione del diritto al riposo. Ai sensi dell'art. 9 del CCNL “Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20
del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno
festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta
giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per
lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
2. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di
lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo
compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non
festivo”. Tuttavia, come osservato dal nominato CTU, dalla documentazione prodotta non si evince se nel corso dei turni di pronta disponibilità vi siano o meno state chiamate;
circostanza che rileva ai fini della quantificazione del danno risarcibile avuto riguardo al concreto pregiudizio del diritto al riposo subito dal lavoratore: nel caso di
XI prestazione di mera disponibilità, infatti, l'impatto di essa sulle attività che il lavoratore può svolgere per non essere direttamente impegnato nel lavoro attivo è minore, ma quella dimensione superiore ai dieci turni mensili è, comunque, idonea ad interferire sulla vita privata dell'interessato, In definitiva, il danno può liquidarsi equitativamente nella misura di euro 70,00 per ogni turno di reperibilità (senza distinguere tra turni di reperibilità attiva e passiva) che dalla documentazione in atti risultano prestati in eccedenza rispetto ai dieci turni mensili, entro i quali la richiesta di prestazione lavorativa dell'ASP non può ritenersi sproporzionata (sebbene eccedente i sei turni previsti dalla contrattazione collettiva) e, così, complessivamente va riconosciuto al ricorrente il diritto al pagamento della somma di € 6.580,00 (70*94). Non può ritenersi,
viceversa, congruo l'importo di € 120 per il risarcimento del diritto al riposo relativo ad ogni turno di disponibilità richiesto con la proposizione del ricorso, ove si consideri che le tabelle di Milano 2024 riconoscono la somma di € 115,00 quale parametro economico di ristoro della lesione dell'integrità psicofisica che abbia comportato un giorno di inabilità temporanea al 100%; lesione ben più grave di quella oggetto del presente giudizio.
Nei termini innanzi indicati il ricorso è fondato e, per l'effetto, l'ASP di Siracusa va condannata al pagamento, in favore di della somma di € 6.580,00, Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del sorgere del credito sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno da lesione del diritto alla fruizione del riposo derivante dall'illegittima richiesta di turni di disponibilità in reperibilità incompatibili con il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
XII Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell'ASP di Siracusa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
2354/22, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o riserva:
Condanna l'ASP al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
6.580,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno per 94 turni di pronta disponibilità prestati nel periodo da aprile 2012 a settembre
2022 in eccedenza rispetto ai parametri previsti dal CCNL del Comparto Sanità in quanto sproporzionati rispetto alla natura programmatica della disposizione
Condanna l'ASP al pagamento, in favore di delle spese del giudizio Parte_1
che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre IVA e CPA oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore degli Avv.ti
Cacopardo Antonella e Mercurio Annalisa.
Pone definitivamente a carico dell'ASP le spese della consulenza tecnica d'ufficio,
liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
XIII
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter
cpc, in sostituzione dell'udienza del 17 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2364/2022
tra
, cod. fisc. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti CACOPARDO ANTONELLA e MERCURIO ANNALISA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
CARRARA ROSARIO, giusta procura in atti
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 30.9.2022, esponeva di essere Parte_1
dipendente dell'ASP di Siracusa e di lavorare come tecnico di laboratorio biomedico cat. D in servizio presso l'Ospedale Muscatello di Augusta;
di avere svolto dall'aprile
2012 turni di pronta disponibilità (reperibilità) in misura superiore ai sei turni mensili previsti dalla contrattazione collettiva di comparto senza percepire puntualmente il compenso previsto né godere del risposo spettante.
Tanto premesso conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, l , al fine di accertare Controparte_1
l'inadempimento contrattuale dell'azienda convenuta per violazione della norma pattizia del CCNL in tema di servizi di pronta disponibilità e, conseguentemente, sentire condannare l'ASP convenuta al correlativo risarcimento dei danni da liquidarsi in misura pari ad € 120,00 per ogni turno di reperibilità prestato in eccedenza nonché al pagamento del corretto trattamento economico aggiuntivo relativo ai turni di pronta disponibilità effettivamente prestati e non retribuiti.
Si costituiva l'ASP di Siracusa, che contestava quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che il limite dei sei turni mensili previsti dalla contrattazione collettiva non dava luogo ad alcun risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, comportando soltanto il diritto alla corresponsione della retribuzione secondo le tariffe contrattuali. Precisava che tutti i turni di pronta disponibilità, compresi quelli eventualmente eccedentari, erano stati sempre retribuiti sulla base delle previsioni del CCNL di comparto sia nella forma passiva (indennità di
II pronta disponibilità) che nella forma attiva (straordinario in reperibilità diurno, notturno e festivo), con conseguente infondatezza della domanda proposta dal ricorrente.
Disposta ed espletata CTU contabile, all'esito del deposito di note di trattazione scritta,
la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va osservato che l'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999,
specificamente intitolato “Servizio di pronta disponibilità” stabilisce che: “Il servizio di
pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e
dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità
stabilite ai sensi del comma 3. 2. All'inizio di ogni anno le aziende predispongono un
piano annuale per affrontare le situazioni d'emergenza in relazione alla dotazione
organica, ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei servizi
e presidi individuati dal piano stesso e agli aspetti organizzativi delle strutture.
3. Le
modalità di cui al comma 1 e i plani per l'emergenza sono definiti con le procedure
della concertazione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), C.C.N.L. 7.4.99. 4. Sulla base del
piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i
dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero
strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell'unità.
5. Il servizio di
pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità
operativa.
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni e ai giorni
festivi. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza
riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di 12 ore e dà
diritto a un'indennità di Lire 40.000 (Euro 20,66) per ogni 12 ore.
7. Due turni di
pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi. (...). 10. Di regola non
potranno essere previsti per ciascun dipendente più di 6 turni di pronta disponibilità al
III mese (...). 14. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del
fondo di cui all'art. 38, comma 1, del c.c.n.l. 7 aprile 1999. La contrattazione
integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con riguardo alla
razionalizzazione dell'orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano
carattere di stabilità, potrà destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità
dell'art. 39, comma 4, lett. d), del c.c.n.l. 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo
dell'indennità di cui al comma 6 del presente articolo”.
La disposizione stabilisce che la pronta disponibilità ha durata di 12 ore e dà diritto ad un'indennità di lire 40.000 (Euro 20,66) per ogni 12 ore e indica che “di regola” non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di 6 turni di pronta disponibilità al mese;
l'indennità è riconosciuta per il solo fatto di effettuare il turno di pronta disponibilità e l'indicato limite di sei giorni non è un tetto di spesa, ma una disposizione prevista per garantire al dipendente il pieno recupero delle energie psicofisiche. La
giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui, in tema di servizio di pronta disponibilità di cui all'art. 7 del C.C.N.L. comparto sanità il limite di sei turni al mese per ciascun dipendente va inteso come previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma,
alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che alla remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva (v, Cass. 25 ottobre 2017, n. 25380); il che vale a dire che uno sforamento del limite è possibile, ferma restando la corresponsione dell'indennità come prevista dall'art. 7, comma 6, per ogni pronta disponibilità della durata di 12 ore e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno laddove la violazione della regola di cui al medesimo art. 7, comma 10, si sia risolta in un pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche (Cass. civile sez. lav., 13/01/2021, n. 436).
IV Ciò premesso, per quanto riguarda la domanda avente ad oggetto la corresponsione del trattamento economico aggiuntivo previsto dal CCNL del Personale Comparto Sanità
per i turni di disponibilità effettivamente prestati, valgono le conclusioni cui è pervenuto il nominato CTU, il quale ha affermato “Sulla base dei criteri di calcolo stabiliti dal
CCNL di categoria risulta che l'importo del trattamento economico aggiuntivo per i
turni di pronta disponibilità svolti dal ricorrente da aprile 2012 a febbraio 2022 e
risultanti dai tabulati e dalle buste paga prodotti dal ricorrente è pari alla somma
complessiva di € 19.255,12. Dai cedolini paga risulta che l'importo già interamente
corrisposto dal datore di lavoro ammonta ad € 19.253,42. La differenza di euro 1,70 è
da attribuire alle diverse modalità di arrotondamento applicate”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva dei parametri tabellari previsti dal CCNL di categoria e degli elementi documentali forniti a supporto della richiesta fatta valere con l'instaurazione del giudizio e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né
avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass
Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
D conseguenza, il trattamento economico aggiuntivo previsto dal CCNL per i turni di disponibilità prestati da è stato regolarmente corrisposto dall'ASP e la Parte_1
relativa domanda di pagamento non può trovare accoglimento.
In secondo luogo, ha chiesto la condanna dell'ASP di Siracusa al Parte_2
risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, da liquidarsi nella misura di euro 120 per ogni turno di reperibilità svolto in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa da aprile 2012 a febbraio 2022. La domanda del ricorrente consegue
V alla richiesta declaratoria di illegittimità della condotta datoriale per avere stabilito turni di disponibilità in reperibilità superiori alla regola fissata dalla contrattazione collettiva con conseguente diritto al risarcimento del danno derivato. Come in precedenza osservato, la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio secondo cui la regola pattizia che prevede che “non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei
turni di pronta disponibilità al mese” va intesa come precetto di natura programmatica e non come limite temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma,
alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, ammettendo, in linea di principio, la possibilità che i limiti fissati vengano superati. Tuttavia, va parimenti riconosciuto il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per il pregiudizio subito nel recupero delle energie psico-fisiche, qualora il concreto atteggiarsi della mancata fruizione piena dei riposi, per le sue modalità di manifestazione abbia assunto carattere usurante, determinando la lesione della personalità morale del lavoratore (Cost., art. 35
e 2, in relazione all'art. 2087 c.c.) non essendo stato in condizioni di usufruire del ristoro e condurre una vita compatibile con gli impegni lavorativi;
in sostanza, il superamento dei limiti di turni normale, ovverosia quello previsto come “di regola”, non è in sé
ragione di inadempimento datoriale, ma lo può diventare se in concreto, per il carattere abituale e reiterato della richiesta si sia determinata un'interferenza tale, rispetto alla vita privata del lavoratore, da far individuare un pregiudizio del diritto al riposo. Tale
pregiudizio, proprio per la natura elastica della norma collettiva, necessita di un superamento significativo di quel limite, fino al punto di poter dire che la vita personale del lavoratore sia stata inevitabilmente compromessa a causa del carattere abituale e reiterato della richiesta datoriale;
in altri termini, il mero superamento dei sei turni non dà luogo ad alcun diritto risarcitorio se non risulta che si sia collocata manifestamente al di fuori di ogni proporzione (Cassazione civile sez. lav., 21/07/2023, n. 21934).
VI Dando applicazione ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, deve riconoscersi, nella vicenda in esame, il diritto di al risarcimento del Parte_1
danno da mancata fruizione del diritto al riposo in quei mesi in cui le richieste di pronta disponibilità in reperibilità da parte dell'ASP datoriale abbiano superato il numero di dieci, avuto riguardo al carattere non reiterato ed abituale della eccedenza nella prestazione lavorativa e, pertanto, alla ritenuta tollerabilità entro tale limite della richiesta datoriale, da ritenere compatibile con il diritto al riposo del lavoratore. In altri termini, considerato che, nel periodo dedotto in giudizio, l'ASP di Siracusa non ha abitualmente e mensilmente fatto ricorso ai turni di disponibilità in pronta reperibilità in misura esorbitante rispetto al limite programmatico previsto dalla norma contenuta nella contrattazione collettiva, da una valutazione complessiva può dichiararsi sussistente il diritto del lavoratore al risarcimento del danno solo in presenza di una richiesta abnorme e posta in violazione del precetto contrattuale, da individuarsi nel superamento di un numero significativo di turni, ritenuti tali se superiori a dieci mensili. Si consideri d'altra parte che il CCNL della dirigenza medica pone il limite di dieci turni di pronta disponibilità in reperibilità, ritenendosi, pertanto, compatibile con il diritto al riposo del lavoratore la richiesta dell'ASP datoriale contenuta nel suddetto limite (salvo in ogni caso il diritto alla retribuzione ed all'indennità prevista per la prestazione lavorativa resa).
In definitiva, soltanto nel caso in cui la richiesta datoriale di turni di pronta disponibilità
in reperibilità abbia superato i dieci giorni mensili deve dichiararsi l'illegittimità della condotta datoriale, in quanto esorbitante rispetto ai limiti flessibili previsti dalla contrattazione collettiva, con conseguente diritto al risarcimento del danno,
collocandosi, in questo caso, manifestamente al di fuori di ogni proporzione la prestazione posta a carico del lavoratore, per avere determinato un condizionamento
VII illecito nella vita personale, poiché le dimensioni dell'impegno sono divenuti tali da impedire la possibilità stessa di fare liberamente cose ad una certa distanza territoriale dal posto di lavoro. D'altra parte, riposo nel suo significato più pieno e completo,
significa allontanamento anche mentale dalla necessità di mantenersi a disposizione del datore di lavoro e l'entità dell'impegno di cui si è detto impedisce inevitabilmente il realizzarsi di tale fine;
non vi è dunque necessità che il ricorrente alleghi alcunché di specifico, perché tale misura dell'impegno di disponibilità è la negazione in sé di un tratto della vita personale e, dunque, un danno alla personalità morale del lavoratore, per essersi perduto il riposo ed essersi in tal modo realizzata un'interferenza illecita nella sfera giuridica inviolabile (Cost., art. 2) munita di specifico riconoscimento costituzionale (artt. 35, comma 1, e nei principi sottesi alla Cost., art. 36, comma 2 e 3),
oltre che in fonti Eurounitarie (direttiva 2003/88/CE) ed internazionali (Convenzioni
OIL sull'orario di lavoro, a partire dalla n. 1 del 2019, resa esecutiva dal R.D.L. n. 1429
del 1923); tale lesione, come è per altri beni personalissimi, è in quanto tale perdita risarcibile;
il danno matura, dunque, senza che rilevino allegazioni di dettaglio atte e differenziare a tutti i costi una situazione pregiudizievole che tendenzialmente ha una base uguale per tutti, per il fatto della lesione alla vita personale che scaturisce dalla violazione del diritto al riposo nei termini di abnormità dei turni di pronta disponibilità
richiesti dall'azienda datoriale;
l'esistenza di ulteriori danni-conseguenza (come quello alla salute) certamente comporta specifici risarcimenti ad essi riconnessi (Cass.
24563/2016), ove ne venga fornita specifica prova in giudizio, ma il ristoro della mancata fruizione del riposo deriva dal pregiudizio alla vita personale considerato come tale (Cassazione civile sez. lav., 21/07/2023, n. 21934).
Nella vicenda in esame, dalla documentazione in atti risulta che ha Parte_1
superato il limite dei dieci turni mensili di pronta disponibilità nei seguenti periodi:
VIII - Dicembre 2012 (17): 7 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Febbraio 2013 (11): 1 turno eccedente i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Agosto 2013 (19): 9 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Luglio 2014 (12): 2 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Settembre 2014 (12) 2 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Dicembre 2014 (11): 1 turno eccedente i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Gennaio 2015 (11): 1 turno eccedente i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Febbraio 2015 (14): 4 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Luglio 2015 (11): 1 turno eccedente i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Settembre 2015 (20): 10 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Gennaio 2016 (23): 13 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Febbraio 2016 (12): 2 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
IX - Marzo 2016 (15): 5 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Settembre 2016 (13): 3 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Dicembre 2016 (12): 2 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Febbraio 2017 (11): 1 turno eccedente i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Maggio 2017 (11): 1 turno eccedente i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Giugno 2017 (11): 1 turno eccedente i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Luglio 2017 (11): 1 turno eccedente i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Agosto 2017 (11): 1 turno eccedente i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Settembre 2017 (13): 4 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Novembre 2017 (11): 1 turno eccedente i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Dicembre 2017 (12): 2 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Gennaio 2018 (13): 3 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
X - Settembre 2019 (13): 3 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Ottobre 2019 (12): 2 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Novembre 2019 (13): 3 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
- Febbraio 2020 (18): 8 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione
Totale 94 turni eccedenti i dieci turni mensili compatibili con la natura programmatica della disposizione. Ai fini della quantificazione del danno risarcibile in via equitativa si ritiene congruo assumere come parametro di riferimento la retribuzione prevista dal
CCNL per ciascun giorno di riposo compensativo non fruito, quale criterio contrattuale maggiormente assimilabile al ristoro conseguente alla mancata fruizione del diritto al riposo. Ai sensi dell'art. 9 del CCNL “Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20
del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno
festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta
giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per
lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
2. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di
lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo
compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non
festivo”. Tuttavia, come osservato dal nominato CTU, dalla documentazione prodotta non si evince se nel corso dei turni di pronta disponibilità vi siano o meno state chiamate;
circostanza che rileva ai fini della quantificazione del danno risarcibile avuto riguardo al concreto pregiudizio del diritto al riposo subito dal lavoratore: nel caso di
XI prestazione di mera disponibilità, infatti, l'impatto di essa sulle attività che il lavoratore può svolgere per non essere direttamente impegnato nel lavoro attivo è minore, ma quella dimensione superiore ai dieci turni mensili è, comunque, idonea ad interferire sulla vita privata dell'interessato, In definitiva, il danno può liquidarsi equitativamente nella misura di euro 70,00 per ogni turno di reperibilità (senza distinguere tra turni di reperibilità attiva e passiva) che dalla documentazione in atti risultano prestati in eccedenza rispetto ai dieci turni mensili, entro i quali la richiesta di prestazione lavorativa dell'ASP non può ritenersi sproporzionata (sebbene eccedente i sei turni previsti dalla contrattazione collettiva) e, così, complessivamente va riconosciuto al ricorrente il diritto al pagamento della somma di € 6.580,00 (70*94). Non può ritenersi,
viceversa, congruo l'importo di € 120 per il risarcimento del diritto al riposo relativo ad ogni turno di disponibilità richiesto con la proposizione del ricorso, ove si consideri che le tabelle di Milano 2024 riconoscono la somma di € 115,00 quale parametro economico di ristoro della lesione dell'integrità psicofisica che abbia comportato un giorno di inabilità temporanea al 100%; lesione ben più grave di quella oggetto del presente giudizio.
Nei termini innanzi indicati il ricorso è fondato e, per l'effetto, l'ASP di Siracusa va condannata al pagamento, in favore di della somma di € 6.580,00, Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del sorgere del credito sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno da lesione del diritto alla fruizione del riposo derivante dall'illegittima richiesta di turni di disponibilità in reperibilità incompatibili con il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
XII Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell'ASP di Siracusa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
2354/22, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o riserva:
Condanna l'ASP al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
6.580,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno per 94 turni di pronta disponibilità prestati nel periodo da aprile 2012 a settembre
2022 in eccedenza rispetto ai parametri previsti dal CCNL del Comparto Sanità in quanto sproporzionati rispetto alla natura programmatica della disposizione
Condanna l'ASP al pagamento, in favore di delle spese del giudizio Parte_1
che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre IVA e CPA oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore degli Avv.ti
Cacopardo Antonella e Mercurio Annalisa.
Pone definitivamente a carico dell'ASP le spese della consulenza tecnica d'ufficio,
liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
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