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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2025, n. 12861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12861 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IR MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/05/2024 della Corte d'appello di Perugia;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore;
irr.nerale Dott. Giulio Monferini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) con conseguente rideterminazion e della pena in anni uno di reclusione ed euro 500 di multa e per il rigetto nel resto del ricoiso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Perugia ha confermato la cor danna di IR MA per i reati di furto in abitazione e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., di furto aggravato, tutti aggravati anche ai sensi dell'art. 99 cpr rima 4 c. p. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12861 Anno 2025 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 12/02/2025 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo iieduce erronea applicazione della legge penale eccependo la sopravvenuta improcedibi ità del reato di furto di cui al capo B) per la mancata presentazione da parte della persona offesa della querela divenuta necessaria in ragione delle modifiche apportate in tal senso all'art. 624 c.p. dal d.lgs. n. 150 del 2022 e risultando agli atti che la stessa abbia presentato una mera denuncia priva di qualsiasi riferimento alla voli: ntà di procedere nei confronti dell'autore del reato. Con il secondo motivo il r corrente denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione avendo la Corte territoriale omesso di statuire sulla richiesta di applicazione delle sanzioni sost tutive di cui all'art. 20-bis c.p., presentata dalla difesa con le conclusioni scritte depositate nel giudizio d'appello. Con il terzo motivo viene eccepita violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva in riferimento al mancato accoglimento della ricli asta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nonostante la riconosciuta divergenzt tra la valutazione di conservazione della parziale capacità di intendere e volere dell'i IT putato effettuata dal perito nel presente procedimento e quella effettuata dal medesimc perito in altro procedimento nei confronti del IR per fatti analoghi, nel quale egli aveva invece concluso per la non imputabilità del medesimo. Né la Corte territoriale a Kebbe spiegato le ragioni scientifiche che, date le evidenziate premesse, giustificherEbbero la discrasia tra i due giudizi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. In particolare è fondato il primo motivo. Per quanto riguarda il reato cl furto aggravato di cui al capo B) dagli atti non risulta che la persona offesa, non cosi:: tuitasi parte civile, abbia proposto querela - posto che nella denuncia presentalt,:i dalla medesima nell'immediatezza dei fatti non è contenuta alcuna manifestazione della volontà di punizione dell'autore del reato -, né risulta che la stessa vi abbia prov reduto successivamente nel termine di cui all'art. 85 comma 1 d.lgs. n. 150 del 2022. Erroneamente, dunque, il giudice dell'appello non ha rilevato il sopravvenuti) difetto della condizione di procedibilità. Peraltro deve altresì rilevarsi che per il reato cl cui si tratta si è nel frattempo compiuto il termine di prescrizione, maturato al tardi tenuto conto della contestata recidiva e delle sospensioni dello stesso intervenute nei gradi di merito (pari a 124 giorni complessivi) il 17 dicembre 2024. Ciò non di meno, per costante insegnamento di questa Corte, il proscioglimento per mancanza di (t uerela deve ritenersi più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione (ex multis Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015, Imbimbo, Rv. 2E 2: 372) e 2 conseguentemente è per tale causa che, in relazione al suddetto capo B), la scntenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 3. Il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha già ricordato che il giudice i3ppello non può disporre la sostituzione ex officio nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, nonché come onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive trr vi con specifiche deduzioni e come il mancato assolvimento di tale onere co riporta l'inamnnissibilità originaria della richiesta (Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo, Rv. 287460). Il ricorrente non ha formulato con il gravame di merite alcuna richiesta di sostituzione della pena ai sensi dell'art. 20-bis c.p., ma l'ha proposta esclusivamente nelle conclusioni scritte presentate dal difensore nel giudizio c"appello, ma in termini assolutamente generici e senza alcuna effettiva motivazione atta a giustificarne l'accoglimento. Tale richiesta era dunque inammissibile e conseguentemente deve ritenersi irrilevante il silenzio serbato dalla Corte terr toriale sulla medesima. 4. Il terzo motivo è infondato al limite dell'inammissibilità. La doglianza si fonda sulla supposta identità dei fatti oggetto del pregresso procedimento in cui il pelito ha concluso per la non imputabilità del IR e quelli invece in contestazione nel presente procedimento, nel quale lo stesso perito ha riconosciuto solo la sua parziale infer -nità di mente. La sentenza ha però confutato l'assunto rifacendosi alle giustificazior i offerte dal perito nel corso del suo esame, il quale ha fornito anche la base scientific:3 della divergenza tra le due diagnosi ed ha dunque esaurientemente motivato s_ila non necessità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mentre il ricorso sul ::unto è meramente assertivo senza evidenziare le ragioni dell'insufficienza di tale spiega;
lione e dunque sulla indispensabilità dell'approfondimento istruttorio richiesto. 5. In conclusione, come già illustrato, la sentenza impugnata deve essere é n lullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B) dell'imputazione per i-e,,,Ivicata. pri3e0-à2.0.2u.z.. xi4,4,..9>Lkeu"Ce.-e con rinvio alla Corte d'appello di Firenze per la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, atteso che dalle 5e itenze di merito non è possibile desumere quale tra i due reati originariamente conlestati e ritenuti in continuazione sia stato ritenuto il più grave ai fini della commisurazien a della pena base, tenuto conto che questa è stata calcolata discostandosi dal minimo Edittale previsto dall'art. 624-bis c.p. nel testo vigente all'epoca di consumazione dei mer!esimi. Nel resto il ricorso deve invece essere rigettato. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato sub e) perché l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela;
annulla EI tresì la stessa sentenza relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 12/2/ 025
udita la relazione svolta dal Consigliere Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore;
irr.nerale Dott. Giulio Monferini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) con conseguente rideterminazion e della pena in anni uno di reclusione ed euro 500 di multa e per il rigetto nel resto del ricoiso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Perugia ha confermato la cor danna di IR MA per i reati di furto in abitazione e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., di furto aggravato, tutti aggravati anche ai sensi dell'art. 99 cpr rima 4 c. p. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12861 Anno 2025 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 12/02/2025 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo iieduce erronea applicazione della legge penale eccependo la sopravvenuta improcedibi ità del reato di furto di cui al capo B) per la mancata presentazione da parte della persona offesa della querela divenuta necessaria in ragione delle modifiche apportate in tal senso all'art. 624 c.p. dal d.lgs. n. 150 del 2022 e risultando agli atti che la stessa abbia presentato una mera denuncia priva di qualsiasi riferimento alla voli: ntà di procedere nei confronti dell'autore del reato. Con il secondo motivo il r corrente denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione avendo la Corte territoriale omesso di statuire sulla richiesta di applicazione delle sanzioni sost tutive di cui all'art. 20-bis c.p., presentata dalla difesa con le conclusioni scritte depositate nel giudizio d'appello. Con il terzo motivo viene eccepita violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva in riferimento al mancato accoglimento della ricli asta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nonostante la riconosciuta divergenzt tra la valutazione di conservazione della parziale capacità di intendere e volere dell'i IT putato effettuata dal perito nel presente procedimento e quella effettuata dal medesimc perito in altro procedimento nei confronti del IR per fatti analoghi, nel quale egli aveva invece concluso per la non imputabilità del medesimo. Né la Corte territoriale a Kebbe spiegato le ragioni scientifiche che, date le evidenziate premesse, giustificherEbbero la discrasia tra i due giudizi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. In particolare è fondato il primo motivo. Per quanto riguarda il reato cl furto aggravato di cui al capo B) dagli atti non risulta che la persona offesa, non cosi:: tuitasi parte civile, abbia proposto querela - posto che nella denuncia presentalt,:i dalla medesima nell'immediatezza dei fatti non è contenuta alcuna manifestazione della volontà di punizione dell'autore del reato -, né risulta che la stessa vi abbia prov reduto successivamente nel termine di cui all'art. 85 comma 1 d.lgs. n. 150 del 2022. Erroneamente, dunque, il giudice dell'appello non ha rilevato il sopravvenuti) difetto della condizione di procedibilità. Peraltro deve altresì rilevarsi che per il reato cl cui si tratta si è nel frattempo compiuto il termine di prescrizione, maturato al tardi tenuto conto della contestata recidiva e delle sospensioni dello stesso intervenute nei gradi di merito (pari a 124 giorni complessivi) il 17 dicembre 2024. Ciò non di meno, per costante insegnamento di questa Corte, il proscioglimento per mancanza di (t uerela deve ritenersi più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione (ex multis Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015, Imbimbo, Rv. 2E 2: 372) e 2 conseguentemente è per tale causa che, in relazione al suddetto capo B), la scntenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 3. Il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha già ricordato che il giudice i3ppello non può disporre la sostituzione ex officio nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, nonché come onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive trr vi con specifiche deduzioni e come il mancato assolvimento di tale onere co riporta l'inamnnissibilità originaria della richiesta (Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo, Rv. 287460). Il ricorrente non ha formulato con il gravame di merite alcuna richiesta di sostituzione della pena ai sensi dell'art. 20-bis c.p., ma l'ha proposta esclusivamente nelle conclusioni scritte presentate dal difensore nel giudizio c"appello, ma in termini assolutamente generici e senza alcuna effettiva motivazione atta a giustificarne l'accoglimento. Tale richiesta era dunque inammissibile e conseguentemente deve ritenersi irrilevante il silenzio serbato dalla Corte terr toriale sulla medesima. 4. Il terzo motivo è infondato al limite dell'inammissibilità. La doglianza si fonda sulla supposta identità dei fatti oggetto del pregresso procedimento in cui il pelito ha concluso per la non imputabilità del IR e quelli invece in contestazione nel presente procedimento, nel quale lo stesso perito ha riconosciuto solo la sua parziale infer -nità di mente. La sentenza ha però confutato l'assunto rifacendosi alle giustificazior i offerte dal perito nel corso del suo esame, il quale ha fornito anche la base scientific:3 della divergenza tra le due diagnosi ed ha dunque esaurientemente motivato s_ila non necessità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mentre il ricorso sul ::unto è meramente assertivo senza evidenziare le ragioni dell'insufficienza di tale spiega;
lione e dunque sulla indispensabilità dell'approfondimento istruttorio richiesto. 5. In conclusione, come già illustrato, la sentenza impugnata deve essere é n lullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B) dell'imputazione per i-e,,,Ivicata. pri3e0-à2.0.2u.z.. xi4,4,..9>Lkeu"Ce.-e con rinvio alla Corte d'appello di Firenze per la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, atteso che dalle 5e itenze di merito non è possibile desumere quale tra i due reati originariamente conlestati e ritenuti in continuazione sia stato ritenuto il più grave ai fini della commisurazien a della pena base, tenuto conto che questa è stata calcolata discostandosi dal minimo Edittale previsto dall'art. 624-bis c.p. nel testo vigente all'epoca di consumazione dei mer!esimi. Nel resto il ricorso deve invece essere rigettato. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato sub e) perché l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela;
annulla EI tresì la stessa sentenza relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 12/2/ 025