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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/04/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 261/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Marco Subiaco;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 P.IVA_1
procura speciale alle liti, dall'Avv. Alessandro Leoni;
appellata avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare;
conclusioni: appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,IN VIA PRINCIPALE E
EL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 74/2023 emessa dal Tribunale di Pesaro, Giudice Dott.
Storti, nell'ambito del giudizio n. R.G. 880/2022, depositata in cancelleria in data 02.02.2023, notificata il 10.02.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado
1 che qui si riportano: “respingere le domande attoree in quanto infondate e destituite di fondamento alcuno sia in punto di fatto che di diritto e, per l'effetto, confermare l'efficacia, legittimità e validità degli atti di costituzione usufrutto indicati in premessa, ovvero l'atto a rogito Notaio di Fano del 08.05.2018, Rep. 10043, Racc. 4999, e l'atto a Persona_1
rogito Notaio di Fano del 18.05.2018, Rep. 1012, Racc. 5018” e, Persona_1
conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'ammissione della CTU tecnico contabile-estimativa richiesta in primo grado – e non accolta – affinché venga accertato, calcolato e determinato, partendo dal corretto valore di piena proprietà dei n. 2 immobili oggetto di causa, l'uno sito a Fano (PU), Strada Nazionale
Adriatica Sud n. 351, interno 02, e l'altro sito a Bonifati (CS), località Paneduro o Marianna, facente parte del complesso residenziale “San Francesco”, e tenuto conto del tasso di interesse legale vigente all'epoca di costituzione dell'usufrutto (anno 2018), il valore degli usufrutti trentennali per cui è causa costituiti in favore della Sig.ra dalla Parte_1 CP_1
in bonis. Con osservanza ”;
[...]
appellata: “Piaccia al l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona accogliere le seguenti conclusioni: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per violazione dell'art.
342 c.p.c.; nel merito, a) rigettare integralmente l'appello proposto dalla sig.ra
[...]
contro l'impugnata sentenza, in quanto palesemente infondato sia in fatto che in Parte_1
diritto; b) correggere l'errore materiale presente sia nella premessa che nel dispositivo dichiarando che dove è indicato 8.05.1018 debba leggersi 8.05.2018; c) con vittoria di spese e compensi professionali di causa e consequenziali”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
2 Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo di gravame cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. lamenta che il Tribunale di Pesaro ha errato nell'affermare la sussistenza Parte_1
del presupposto oggettivo contemplato dalla norma di cui al n.1 del primo comma dell'art. 67
L.F., giungendo, pertanto, ad accogliere l'azione revocatoria fallimentare sebbene vi sia pieno equilibro sinallagmatico tra il valore dei diritti di usufrutto e quanto corrisposto a CP_1
poi fallita, per l'acquisto di tali diritti.
Il motivo è infondato.
Nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “non vi è dubbio che il prezzo previsto per la cessione dei due usufrutti fosse ben inferiore al valore di mercato. E' sufficiente sul punto fare una semplice comparazione con i canoni di locazione, i cui valori sono noti a tutti. La prima cessione prevedeva un canone mensile di euro 83,00 (l'usufrutto aveva durata trentennale e prevedeva il pagamento a carico dell' della somma di euro 30.000,00) per un immobile Pt_1
di classe A/2 e di oltre 400 mq e la seconda, per quanto riguarda il fabbricato ad abitazione , un canone mensile di 34,70 euro (anche in questo caso l'usufrutto era trentennale e prevedeva il pagamento di euro 26.000,00) per un immobile sempre di classe A/2 e 129 mq.”.
Tali considerazioni appaiono muovere dal sottinteso ovvio che il diritto reale di usufrutto attribuisce al titolare una utilità sostanziale ben maggiore di quella che consegue il conduttore in ragione dell'acquisizione del diritto personale di godimento e che, pertanto, il valore dell'usufrutto non può mai essere minore del canone di locazione del medesimo bene, a parità di durata.
L'approccio è condivisibile e, invero, la difesa appellante non ne censura l'irrazionalità ma deduce che il Tribunale di Pesaro ha errato nell'individuare il valore della proprietà dei due beni, ossia il parametro di partenza per determinare il valore dell'usufrutto.
Orbene, il valore dei due immobili emerge dalla domanda di concordato preventivo, presentata da con ricorso del 7.10.2019, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente Controparte_1
richiamato, ove si riferisce quanto segue:
3 - il valore del bene immobile sito a Bonifati (CS), in località Paneduro, e di cui
[...]
ha acquistato l'usufrutto con atto pubblico del 18.5.2018, pagando un Parte_1
corrispettivo di euro 12.500,00, è di euro 169.700,00;
- il valore del bene immobile sito a Fano, in Via Strada Nazionale Adriatica Sud n. 351, e di cui ha acquistato l'usufrutto con atto pubblico del 8.5.2018, pagando un Parte_1
corrispettivo di euro 30.000,00, e di euro 609.300,00, ossia euro 581.300,00 per l'abitazione ed euro 28.000,00 per l'autorimessa.
Ad avviso del Collegio, la stima calata nel ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato prevenuto veicola massimo coefficiente di persuasività, sia perché proviene da ovvero il nudo proprietario (di cui, peraltro, è socia al 50 per CP_1 Parte_1
cento), sia perché compiuta in epoca prossima alla stipulazione dei contratti di vendita dell'usufrutto nonché anteriore all'instaurazione del presente giudizio, ciò che impedisce di ritenere che la stima sia stata effettuata con finalità strumentali.
Così individuato il valore della piena proprietà dei beni immobili, si comprende come la valutazione compiuta dal Tribunale di Pesaro sia assolutamente razionale e meritevole di piena adesione.
Invero, appare inverosimile che la locazione per trenta anni di una villa del valore di euro
609.300,00 e sita nel Comune di Fano, comporti il pagamento di un canone complessivo di euro
30.000,00 , pari ad euro 83,00 al mese.
Qualora si volesse ipotizzare il pagamento di un canone mensile di euro 500,00, e dunque compiendo un'approssimazione per difetto (per difetto estremo e, dunque, del pari inverosimile, ciò che si risolve in una prova di resistenza del percorso logico ora sviluppato), l'ammontare complessivo del canone nell'arco di trenta anni sarebbe di euro 180.000,00.
In ragione di quanto sopra osservato, il corrispettivo dell'usufrutto deve essere necessariamente maggiore del canone di locazione.
Si comprende, pertanto, come il corrispettivo pattuito sia inferiore di oltre un quarto rispetto al valore dell'usufrutto, con consequente sussistenza del presupposto oggettivo di cui al n.1 del primo comma dell'art. 67 L.F.
Le medesime considerazioni valgono per l'immobile de valore di euro 169.700,00.
4 Invero, appare inverosimile che la locazione per trenta anni di una villetta sita in un complesso residenziale a vocazione turistica, così come emerge dal ricorso per l'ammissione al concordato preventivo e dalla pregressa relazione di stima ex art. 2343 c.c. (relativa alla fusione per incorporazione di in , comporti il pagamento di un canone complessivo CP_2 CP_1
di euro 12.500,00, pari ad euro 37,72 al mese.
Qualora si volesse ipotizzare il pagamento di un canone mensile di euro 100,00, e dunque compiendo ancora un'approssimazione per difetto estremo, l'ammontare complessivo del canone nell'arco di trenta anni sarebbe di euro 36.000,00.
Anche in tal caso, dunque, si comprende come il corrispettivo pattuito sia inferiore di oltre un quarto rispetto al valore dell'usufrutto, con consequente sussistenza del presupposto oggettivo di cui al n.1 del primo comma dell'art. 67 L.F.
Nonostante la portata dirimente di quanto sopra osservato, occorre specificare che il Collegio ha consapevolezza che le norme di cui agli artt. 46 e 48 del d.p.r. n.131 del 1986 fissano i criteri per determinare il valore dell'usufrutto, anche a tempo determinato, e che, con riferimento a tal ultima ipotesi, detti criteri si compendiano nella formula VU = VP * (1-(1+i)^-n).
Trattasi, tuttavia, una modalità di accertamento del valore che, oltre ad essere fortemente criticata dalla dottrina (che ne stigmatizza i risultati, definiti aberranti laddove esita in una valutazione estremamente bassa dell'usufrutto rispetto al valore della nuda proprietà), ha come campo elettivo la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro e che, dunque, trascende dal valore di mercato e, pertanto, non è spendibile al fine di verificare lo squilibro sinallagmatico ai fini di cui all'art. 67 L.F.
Anche qualora per mera ipotesi si volesse ritenere che debba essere applicata la formula sopra indicata, espressione appunto delle norme di cui agli artt. 46 e 48 del d.p.r. n. 131 del 1986, nondimeno si arriverebbe alle medesime conclusioni, ovvero lo squilibro sinallagmatico stigmatizzato dalla norma sopra richiamata.
Invero, qualora il valore della piena proprietà sia di euro 609.300,00, l'usufrutto abbia durata di trenta anni (con conseguente necessità di applicare un coefficiente del 28,649) e sia stato stipulato nel 2018 (come nel caso di specie), ove il tasso di interesse legale era dello 0,3%, vi è che il valore dell'usufrutto, solo ai fini delle determinazione dell'imposta di registro, è di euro
5 52.367,51 (e si comprende, pertanto, come la formula delineata dagli artt. 46 e 48 del d.p.r. n.
131 del 1986 sia inadeguata per il calcolo del valore di mercato dell'usufrutto), e, dunque, maggiore di oltre un quarto il corrispettivo di euro 30.000,00 pattuito tra e CP_1 [...]
. Parte_1
Qualora il valore della piena proprietà sia di euro 169.700,00 e sussistano le medesime condizioni sopra indicate, il valore dell'usufrutto, sempre ai soli della determinazione dell'imposta di registro è di euro, è di euro 14.577,23.
Tuttavia, e hanno pattuito che il pagamento del corrispettivo CP_1 Parte_1
dell'usufrutto (od oggi, peraltro, non ancora effettuato) potesse avvenire entro cinque anni dalla stipulazione del contratto del 18.5.2018.
Vi è, pertanto, che, nel compiere la valutazione dell'equilibro sinallagmatico, occorre considerare anche la rivalutazione e gli interessi che, in sostanza, ha dismesso in CP_1
favore di sicché quest'ultima ha acquistato un bene avente un valore Controparte_3
complessivo di euro 17.663,74, comprensivo degli interessi e della rivalutazione che l'imprenditore avrebbe potuto conseguire nell'ipotesi di pagamento contestuale al CP_1
trasferimento del diritto, per un corrispettivo di euro 12.500,00, ovvero inferiore di oltre un quarto.
Dunque, anche nell'ipotesi, ad avviso del Collegio non corretta, in cui si voglia assumere quale valore di riferimento quello impiegato per determinare la base imponibile dell'imposta di registro, vi è che ha venduto a il diritto di usufrutto, in relazione CP_1 Controparte_3
ad entrambi i beni immobili, per un prezzo inferiore di oltre un quarto al loro valore.
Sussiste, pertanto, il presupposto oggettivo di cui al n.1) del primo comma dell'art. 67 L.F.
II. L'infondatezza dell'unico motivo conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma della sentenza impugnata.
III. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a sostenere ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
6 L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
IV. La difesa appellata ha formulato istanza di correzione della sentenza impugnata, al proposito evidenziando che il dispositivo contiene un refuso laddove compie riferimento ad un atto stipulato in data 8.5.1018.
L'istanza è fondata poiché sussiste il refuso lamentato, come emerge dalla lettura del dispositivo, e dunque occorre assumere le determinazioni consequenziali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore della curatela del Parte_1
fallimento di delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 8.470,00 per CP_1
compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA:
- in accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale, dispone che ove nella sentenza del Tribunale di Pesaro n.74/23 del 2.2.2023 vi è scritto “revoca gli atti dell'8.5.1018 e
18.5.2018”, si intenda invece “ revoca gli atti dell'8.5.2018 e 18.5.2018”;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di , dei presupposti di cui all'art. Parte_1
13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 4.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 261/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Marco Subiaco;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 P.IVA_1
procura speciale alle liti, dall'Avv. Alessandro Leoni;
appellata avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare;
conclusioni: appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,IN VIA PRINCIPALE E
EL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 74/2023 emessa dal Tribunale di Pesaro, Giudice Dott.
Storti, nell'ambito del giudizio n. R.G. 880/2022, depositata in cancelleria in data 02.02.2023, notificata il 10.02.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado
1 che qui si riportano: “respingere le domande attoree in quanto infondate e destituite di fondamento alcuno sia in punto di fatto che di diritto e, per l'effetto, confermare l'efficacia, legittimità e validità degli atti di costituzione usufrutto indicati in premessa, ovvero l'atto a rogito Notaio di Fano del 08.05.2018, Rep. 10043, Racc. 4999, e l'atto a Persona_1
rogito Notaio di Fano del 18.05.2018, Rep. 1012, Racc. 5018” e, Persona_1
conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'ammissione della CTU tecnico contabile-estimativa richiesta in primo grado – e non accolta – affinché venga accertato, calcolato e determinato, partendo dal corretto valore di piena proprietà dei n. 2 immobili oggetto di causa, l'uno sito a Fano (PU), Strada Nazionale
Adriatica Sud n. 351, interno 02, e l'altro sito a Bonifati (CS), località Paneduro o Marianna, facente parte del complesso residenziale “San Francesco”, e tenuto conto del tasso di interesse legale vigente all'epoca di costituzione dell'usufrutto (anno 2018), il valore degli usufrutti trentennali per cui è causa costituiti in favore della Sig.ra dalla Parte_1 CP_1
in bonis. Con osservanza ”;
[...]
appellata: “Piaccia al l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona accogliere le seguenti conclusioni: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per violazione dell'art.
342 c.p.c.; nel merito, a) rigettare integralmente l'appello proposto dalla sig.ra
[...]
contro l'impugnata sentenza, in quanto palesemente infondato sia in fatto che in Parte_1
diritto; b) correggere l'errore materiale presente sia nella premessa che nel dispositivo dichiarando che dove è indicato 8.05.1018 debba leggersi 8.05.2018; c) con vittoria di spese e compensi professionali di causa e consequenziali”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
2 Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo di gravame cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. lamenta che il Tribunale di Pesaro ha errato nell'affermare la sussistenza Parte_1
del presupposto oggettivo contemplato dalla norma di cui al n.1 del primo comma dell'art. 67
L.F., giungendo, pertanto, ad accogliere l'azione revocatoria fallimentare sebbene vi sia pieno equilibro sinallagmatico tra il valore dei diritti di usufrutto e quanto corrisposto a CP_1
poi fallita, per l'acquisto di tali diritti.
Il motivo è infondato.
Nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “non vi è dubbio che il prezzo previsto per la cessione dei due usufrutti fosse ben inferiore al valore di mercato. E' sufficiente sul punto fare una semplice comparazione con i canoni di locazione, i cui valori sono noti a tutti. La prima cessione prevedeva un canone mensile di euro 83,00 (l'usufrutto aveva durata trentennale e prevedeva il pagamento a carico dell' della somma di euro 30.000,00) per un immobile Pt_1
di classe A/2 e di oltre 400 mq e la seconda, per quanto riguarda il fabbricato ad abitazione , un canone mensile di 34,70 euro (anche in questo caso l'usufrutto era trentennale e prevedeva il pagamento di euro 26.000,00) per un immobile sempre di classe A/2 e 129 mq.”.
Tali considerazioni appaiono muovere dal sottinteso ovvio che il diritto reale di usufrutto attribuisce al titolare una utilità sostanziale ben maggiore di quella che consegue il conduttore in ragione dell'acquisizione del diritto personale di godimento e che, pertanto, il valore dell'usufrutto non può mai essere minore del canone di locazione del medesimo bene, a parità di durata.
L'approccio è condivisibile e, invero, la difesa appellante non ne censura l'irrazionalità ma deduce che il Tribunale di Pesaro ha errato nell'individuare il valore della proprietà dei due beni, ossia il parametro di partenza per determinare il valore dell'usufrutto.
Orbene, il valore dei due immobili emerge dalla domanda di concordato preventivo, presentata da con ricorso del 7.10.2019, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente Controparte_1
richiamato, ove si riferisce quanto segue:
3 - il valore del bene immobile sito a Bonifati (CS), in località Paneduro, e di cui
[...]
ha acquistato l'usufrutto con atto pubblico del 18.5.2018, pagando un Parte_1
corrispettivo di euro 12.500,00, è di euro 169.700,00;
- il valore del bene immobile sito a Fano, in Via Strada Nazionale Adriatica Sud n. 351, e di cui ha acquistato l'usufrutto con atto pubblico del 8.5.2018, pagando un Parte_1
corrispettivo di euro 30.000,00, e di euro 609.300,00, ossia euro 581.300,00 per l'abitazione ed euro 28.000,00 per l'autorimessa.
Ad avviso del Collegio, la stima calata nel ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato prevenuto veicola massimo coefficiente di persuasività, sia perché proviene da ovvero il nudo proprietario (di cui, peraltro, è socia al 50 per CP_1 Parte_1
cento), sia perché compiuta in epoca prossima alla stipulazione dei contratti di vendita dell'usufrutto nonché anteriore all'instaurazione del presente giudizio, ciò che impedisce di ritenere che la stima sia stata effettuata con finalità strumentali.
Così individuato il valore della piena proprietà dei beni immobili, si comprende come la valutazione compiuta dal Tribunale di Pesaro sia assolutamente razionale e meritevole di piena adesione.
Invero, appare inverosimile che la locazione per trenta anni di una villa del valore di euro
609.300,00 e sita nel Comune di Fano, comporti il pagamento di un canone complessivo di euro
30.000,00 , pari ad euro 83,00 al mese.
Qualora si volesse ipotizzare il pagamento di un canone mensile di euro 500,00, e dunque compiendo un'approssimazione per difetto (per difetto estremo e, dunque, del pari inverosimile, ciò che si risolve in una prova di resistenza del percorso logico ora sviluppato), l'ammontare complessivo del canone nell'arco di trenta anni sarebbe di euro 180.000,00.
In ragione di quanto sopra osservato, il corrispettivo dell'usufrutto deve essere necessariamente maggiore del canone di locazione.
Si comprende, pertanto, come il corrispettivo pattuito sia inferiore di oltre un quarto rispetto al valore dell'usufrutto, con consequente sussistenza del presupposto oggettivo di cui al n.1 del primo comma dell'art. 67 L.F.
Le medesime considerazioni valgono per l'immobile de valore di euro 169.700,00.
4 Invero, appare inverosimile che la locazione per trenta anni di una villetta sita in un complesso residenziale a vocazione turistica, così come emerge dal ricorso per l'ammissione al concordato preventivo e dalla pregressa relazione di stima ex art. 2343 c.c. (relativa alla fusione per incorporazione di in , comporti il pagamento di un canone complessivo CP_2 CP_1
di euro 12.500,00, pari ad euro 37,72 al mese.
Qualora si volesse ipotizzare il pagamento di un canone mensile di euro 100,00, e dunque compiendo ancora un'approssimazione per difetto estremo, l'ammontare complessivo del canone nell'arco di trenta anni sarebbe di euro 36.000,00.
Anche in tal caso, dunque, si comprende come il corrispettivo pattuito sia inferiore di oltre un quarto rispetto al valore dell'usufrutto, con consequente sussistenza del presupposto oggettivo di cui al n.1 del primo comma dell'art. 67 L.F.
Nonostante la portata dirimente di quanto sopra osservato, occorre specificare che il Collegio ha consapevolezza che le norme di cui agli artt. 46 e 48 del d.p.r. n.131 del 1986 fissano i criteri per determinare il valore dell'usufrutto, anche a tempo determinato, e che, con riferimento a tal ultima ipotesi, detti criteri si compendiano nella formula VU = VP * (1-(1+i)^-n).
Trattasi, tuttavia, una modalità di accertamento del valore che, oltre ad essere fortemente criticata dalla dottrina (che ne stigmatizza i risultati, definiti aberranti laddove esita in una valutazione estremamente bassa dell'usufrutto rispetto al valore della nuda proprietà), ha come campo elettivo la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro e che, dunque, trascende dal valore di mercato e, pertanto, non è spendibile al fine di verificare lo squilibro sinallagmatico ai fini di cui all'art. 67 L.F.
Anche qualora per mera ipotesi si volesse ritenere che debba essere applicata la formula sopra indicata, espressione appunto delle norme di cui agli artt. 46 e 48 del d.p.r. n. 131 del 1986, nondimeno si arriverebbe alle medesime conclusioni, ovvero lo squilibro sinallagmatico stigmatizzato dalla norma sopra richiamata.
Invero, qualora il valore della piena proprietà sia di euro 609.300,00, l'usufrutto abbia durata di trenta anni (con conseguente necessità di applicare un coefficiente del 28,649) e sia stato stipulato nel 2018 (come nel caso di specie), ove il tasso di interesse legale era dello 0,3%, vi è che il valore dell'usufrutto, solo ai fini delle determinazione dell'imposta di registro, è di euro
5 52.367,51 (e si comprende, pertanto, come la formula delineata dagli artt. 46 e 48 del d.p.r. n.
131 del 1986 sia inadeguata per il calcolo del valore di mercato dell'usufrutto), e, dunque, maggiore di oltre un quarto il corrispettivo di euro 30.000,00 pattuito tra e CP_1 [...]
. Parte_1
Qualora il valore della piena proprietà sia di euro 169.700,00 e sussistano le medesime condizioni sopra indicate, il valore dell'usufrutto, sempre ai soli della determinazione dell'imposta di registro è di euro, è di euro 14.577,23.
Tuttavia, e hanno pattuito che il pagamento del corrispettivo CP_1 Parte_1
dell'usufrutto (od oggi, peraltro, non ancora effettuato) potesse avvenire entro cinque anni dalla stipulazione del contratto del 18.5.2018.
Vi è, pertanto, che, nel compiere la valutazione dell'equilibro sinallagmatico, occorre considerare anche la rivalutazione e gli interessi che, in sostanza, ha dismesso in CP_1
favore di sicché quest'ultima ha acquistato un bene avente un valore Controparte_3
complessivo di euro 17.663,74, comprensivo degli interessi e della rivalutazione che l'imprenditore avrebbe potuto conseguire nell'ipotesi di pagamento contestuale al CP_1
trasferimento del diritto, per un corrispettivo di euro 12.500,00, ovvero inferiore di oltre un quarto.
Dunque, anche nell'ipotesi, ad avviso del Collegio non corretta, in cui si voglia assumere quale valore di riferimento quello impiegato per determinare la base imponibile dell'imposta di registro, vi è che ha venduto a il diritto di usufrutto, in relazione CP_1 Controparte_3
ad entrambi i beni immobili, per un prezzo inferiore di oltre un quarto al loro valore.
Sussiste, pertanto, il presupposto oggettivo di cui al n.1) del primo comma dell'art. 67 L.F.
II. L'infondatezza dell'unico motivo conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma della sentenza impugnata.
III. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a sostenere ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
6 L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
IV. La difesa appellata ha formulato istanza di correzione della sentenza impugnata, al proposito evidenziando che il dispositivo contiene un refuso laddove compie riferimento ad un atto stipulato in data 8.5.1018.
L'istanza è fondata poiché sussiste il refuso lamentato, come emerge dalla lettura del dispositivo, e dunque occorre assumere le determinazioni consequenziali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore della curatela del Parte_1
fallimento di delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 8.470,00 per CP_1
compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA:
- in accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale, dispone che ove nella sentenza del Tribunale di Pesaro n.74/23 del 2.2.2023 vi è scritto “revoca gli atti dell'8.5.1018 e
18.5.2018”, si intenda invece “ revoca gli atti dell'8.5.2018 e 18.5.2018”;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di , dei presupposti di cui all'art. Parte_1
13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 4.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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