Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5527
CASS
Sentenza 13 aprile 2001

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L'arbitrato rituale, come quello irrituale, ha natura privata, configurandosi sempre la devoluzione della controversia ad arbitri come rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato e come opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, secondo il "dictum" di soggetti privati; pertanto, la distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale non può imperniarsi sul rilievo che nel primo le parti abbiano demandato alle parti una funzione sostitutiva di quella del giudice; la differenza va, invece, ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale; nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà.

Commentari2

  • 1Lo strumento arbitrale quale mezzo alternativo di risoluzione delle controversie
    Roberto Sposato · https://www.filodiritto.com/ · 9 settembre 2011

  • 2Arbitrato, qualificazione giuridica, rituale, regola, irrituale, eccezioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 ottobre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5527
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5527
Data del deposito : 13 aprile 2001

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