Sentenza 13 aprile 2001
Massime • 1
L'arbitrato rituale, come quello irrituale, ha natura privata, configurandosi sempre la devoluzione della controversia ad arbitri come rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato e come opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, secondo il "dictum" di soggetti privati; pertanto, la distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale non può imperniarsi sul rilievo che nel primo le parti abbiano demandato alle parti una funzione sostitutiva di quella del giudice; la differenza va, invece, ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale; nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà.
Commentari • 2
- 1. Lo strumento arbitrale quale mezzo alternativo di risoluzione delle controversieRoberto Sposato · https://www.filodiritto.com/ · 9 settembre 2011
- 2. Arbitrato, qualificazione giuridica, rituale, regola, irrituale, eccezioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 ottobre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5527 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ASTALDI S.p.A. in proprio e quale mandataria della SACES S.r.l. in liquidazione;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 05486/99 proposto da:
ASTALDI S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, in proprio e quale mandataria delle IMPRESE COGEFAR COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. ora IMPREGILO S.p.A. e COOPERATIVA EDILTER a r.l., SACES S.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliate in ROMA VIA FLAMINIA 318, presso l'avvocato CORAPI DIEGO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAPPUCCILLI VITTORIO, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2984/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 12/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2000 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato ZOTTA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato CAPPUCCILLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso con l'assorbimento dei restanti motivi;
l'assorbimento del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con contratto in data 4 marzo 1986 (posto in essere nel quadro degli interventi nella Repubblica Somala, di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 73) il Ministero degli affari esteri affidò alle imprese AS
S.p.A., EF OS EN (ora Impregilo S.p.A.) ed Edilter soc. coop. a r.l. (riunite in associazione temporanea con capogruppo mandataria la AS S.p.A.) la costruzione del 1^ lotto della strada Garoe-Bosaso in Somalia, per una lunghezza di 175 Km. circa, nonché la realizzazione di un porto, per un corrispettivo massimo pari a lire 105.000.000.000, stabilendo che l'esatta entità delle opere eseguite sarebbe stata determinata a misura sulla base di prezzi unitari calcolati secondo il disposto dell'art. 11 del capitolato speciale allegato al contratto.
Il 9 aprile 1986 le imprese appaltatrici riunite, ai sensi dell'art. 23 bis della legge n. 584 del 1977, costituirono la ES S.r.l. per l'esecuzione unitaria dei lavori.
Con atto aggiuntivo del 12 febbraio 1987 il Ministero predetto commissionò alla ES anche la ristrutturazione e il parziale ampliamento dell'ospedale di Bosaso, nonché il ripristino dell'ospedale di Alula, con importo massimo indicato in lire 1.183.000.000.
Con atto di sottomissione del 24 febbraio 1987 furono definiti i prezzi unitari delle opere previste in contratto, il cui oggetto fu ancora esteso a seguito di una perizia suppletiva e di variante pervenendo ad un importo complessivo indicato in lire 166.694.779.000.
Infine, con atto aggiuntivo n. 3 stipulato il 13 dicembre 1990 furono commissionate ulteriori opere (il completamento del porto, la riparazione dei danni alla strada causati da straordinari eventi meteorologici, il potenziamento delle opere di difesa idraulica della medesima), per l'importo di lire 9 miliardi.
I lavori iniziarono nel giugno del 1986 e furono portati a compimento il 31 luglio 1990.
Per la definizione di tale rapporto tra il Ministero committente e AS - ES insorse controversia, relativa in particolare alla mancata emissione del certificato di collaudo, al mancato pagamento di corrispettivi, alla revisione dei prezzi, alla restituzione della ritenuta per infortuni, al mancato pagamento dell'indennizzo per la perdita d'impianti, mezzi, attrezzature e materiali, agli interessi. Pertanto, con atto notificato il 17 luglio 1993 la AS S.p.A. (quale impresa capogruppo) e la ES S.r.l. promossero un giudizio arbitrale nel confronti del Ministero degli affari esteri, avvalendosi della clausola dettata dall'art. 11 del contratto di appalto e formulando una serie di quesiti in relazione ai punti in contestazione.
Con pronunzia del 14 luglio 1994 il Collegio arbitrale dichiarò che il Ministero si era reso inadempiente agli obblighi contrattuali;
dichiarò l'obbligo del medesimo Ministero di pagare alle indicate società la complessiva somma di lire 12.042.583.164 a titolo di corrispettivo per la vendita del campo base di Bosaso, revisione dei prezzi contrattuali, restituzione della ritenuta per infortuni, indennizzo per la perdita d'impianti e mezzi d'opera, oltre interessi con tassi differenziati e maggior danno a seconda del titolo;
dichiarò l'obbligo del Ministero di corrispondere alle imprese la somma di lire 15.930.593.859 per le riserve iscritte in contabilità, oltre revisione dei prezzi, interessi e maggior danno a seconda dei titoli, dichiarò infine l'obbligo del Ministero di pagare gli interessi anatocistici e di rimborsare alle società appaltatrici i due terzi delle spese per il funzionamento del Collegio arbitrale e delle spese processuali.
Il Ministero degli affari esteri (come dedotto dalle parti: v. ricorso a pag. 6 e controricorso a pag. 9) eseguì la pronuncia con riserva d'impugnativa, dietro rilascio di una fideiussione bancaria per l'importo di lire 13 miliardi a garanzia della eventuale restituzione.
Lo stesso Ministero, inoltre, sul presupposto che il lodo fosse stato frutto di un arbitrato irrituale, con citazione notificata il 7 aprile 1995 convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma la AS (mandataria dell'associazione temporanea d'imprese) e la ES S.r.l. (in liquidazione) affinché si accertasse e dichiarasse la nullità della clausola compromissoria e del lodo, con condanna delle imprese alla restituzione delle somme pagate. Con atto del pari notificato il 7 aprile 1995 il Ministero convenne in giudizio davanti alla Corte di appello di Roma la S.p.A. AS, nella indicata qualità, e la ES in liquidazione, chiedendo che fosse dichiarata nulla la clausola compromissoria in forza della quale era stato emesso il lodo arbitrale (per inconciliabilità della clausola stessa con le regole fondamentali di formazione della volontà contrattuale della pubblica amministrazione) e, per conseguenza, che fosse dichiarato nullo il lodo medesimo in quanto ritenuto irrituale, in subordine, che il lodo fosse annullato in parte se qualificato come rituale.
La società AS, nella indicata qualità, e la ES si costituirono, contestando le deduzioni e le domande proposte dal Ministero.
Formularono impugnazione incidentale, affinché si accertasse, in via principale, che la clausola compromissoria prevedeva un arbitrato rituale di equità, rispetto alla quale l'impugnazione del committente era inammissibile. In subordine, qualora si fosse ritenuta la soggezione del lodo al regime delle impugnazioni per l'arbitrato rituale, chiesero che fosse respinta l'impugnazione del Ministero, che la decisione arbitrale fosse annullata e che si accertassero gli ulteriori crediti da loro vantati. In via più gradata, qualora si fosse ritenuto che la clausola compromissoria contemplasse un arbitrato irrituale, chiesero che si accertasse e dichiarasse il difetto di competenza della Corte di appello, per essere competente il Tribunale di Roma.
La Corte romana, con sentenza depositata il 12 ottobre 1998, rigettò l'impugnazione proposta in via principale dal Ministero e la domanda principale delle società AS e ES;
dichiarò inammissibili le impugnazioni (principale e incidentale) proposte in subordine;
dichiarò assorbita la domanda delle società AS e ES proposta in via di ulteriore subordine;
compensò tra le parti le spese del giudizio.
Essa considerò (per quanto qui rileva):
che, secondo pacifica giurisprudenza, la distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale andava effettuata non tanto con riferimento alle espressioni letterali usate dai compromittenti, quanto con riguardo al fatto che nell'arbitrato rituale le parti desiderano la decisione su un piano giurisdizionale, avendo affidato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, in guisa da attribuire al lodo il valore di una sentenza con il visto del pretore, mentre nell'arbitrato irrituale la decisione è voluta su un piano contrattuale e le parti conferiscono agli arbitri un mandato a definire la controversia in via negoziale;
che il significato letterale delle espressioni usate nella clausola non era sufficiente a distinguere i due tipi di arbitrato, occorrendo verificare il contenuto effettivo della volontà delle parti, che non costituiva elemento decisivo il conferimento agli arbitri del potere di decidere come amichevoli compositori, perché le parti possono autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità, e quindi come amichevoli compositori, anche nell'arbitrato rituale, mentre rilevante per definire l'arbitrato rituale è l'uso nella clausola compromissoria di espressioni proprie del procedimento giurisdizionale, come il deferimento agli arbitri del potere di definire tutte le controversie che possono sorgere dal contratto, nonché il tenore delle richieste delle parti in occasione dell'investitura del collegio e la mancata previsione di modalità della decisione come la dispensa dall'obbligo di deposito del lodo, che nell'arbitrato libero, invece, l'intento delle parti è quello di eliminare l'incertezza in ordine alle contestazioni insorte tra loro, mediante l'attribuzione agli arbitri del compito di determinare l'esistenza o l'inesistenza, il contenuto o i limiti, di un determinato rapporto giuridico, mediante un negozio di accertamento riconducibile alle parti medesime come mandanti;
che, in definitiva, la distinzione tra i due tipi di arbitrato era da ravvisare nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti intendono affidare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, anche se abbiano qualificato gli arbitri come amichevoli compositori o se abbiano stabilito che la loro decisione sia resa inappellabilmente, perché in entrambi i tipi di arbitrato è ammesso il giudizio di equità ed è prevista la possibilità che il lodo non sia impugnabile, mentre nell'arbitrato irrituale le parti inferiscono agli arbitri il potere di decidere la controversia sul piano negoziale, con decisione riconducibile alla loro volontà come mandanti, che, nel caso in esame, andava negato (per quanto sopra esposto) valore decisivo alle espressioni "amichevoli compositori", "secondo equità" e a "rinunzia ricorrere all'autorità giudiziaria", contenute nella clausola compromissoria, onde gli unici riferimenti omogenei alla tesi dell'arbitrato irrituale consistevano nel carattere, definito "irrituale", dell'arbitrato stesso e nella definizione degli arbitri come "mandatari";
che, tuttavia, la clausola conteneva anche espressioni tipiche di un arbitrato rituale, ossia la manifestazione della volontà delle parti di compromettere in arbitri "ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto" e di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui fosse necessario rendere esecutive le "soluzioni" arbitrali, che, ancora, secondo le previsioni della clausola, un tentativo di composizione amichevole avrebbe dovuto precedere l'arbitrato, al quale si sarebbe fatto ricorso soltanto In caso d'insuccesso del tentativo di soluzione concordata, che, pertanto, appariva più coerente con una interpretazione globale della clausola la conclusione che le parti avessero previsto la clausola stessa come rituale e, del resto, in tal senso deponeva anche il comportamento tenuto davanti al collegio arbitrale, sede in cui il Ministero mai aveva sollevato eccezioni sul punto difendendosi come se quel giudizio avesse carattere rituale;
che, riconosciuto il carattere rituale dell'arbitrato, l'impugnativa proposta dal Ministero era ammissibile, in quanto connessa alla ritualità del lodo che risultava voluto e pronunziato secondo le norme di diritto, mentre le espressionì "equita" e "rinunzia a ricorrere all'autorità giudiziaria" non avevano il significato di escludere l'applicabilità delle regole di diritto e l'impugnabilità del lodo secondo il contesto generale della clausola compromissoria;
che tale riconoscimento portava a respingere l'eccezione del Ministero circa la nullità del lodo, non essendo inconciliabile con le regole fondamentali della formazione della volontà contrattuale della P.A. la stipula di una clausola compromissoria che, a parte l'equivocità della sua formulazione, è normalmente contenuta nei contratti di appalto di opere pubbliche, che restava così superata e irrilevante la questione relativa alla invalidità parziale della clausola, che, passando all'esame delle domande proposte dalle parti in via subordinata, le censure mosse dal Ministero e l'impugnazione incidentale delle società AS-ES, avuto riguardo alla natura e ai limiti dell'azione ex artt. 828/829 cod. proc. civ., non potevano trovare ingresso, sia perché il lodo spiegava chiaramente la ratio della decisione, sia perché le dette censure si risolvevano in critiche sulle valutazioni espresse nel merito dal Collegio arbitrale, sia perché in qualche caso erano del tutto generiche, che, in relazione a quanto ritenuto sulla natura dell'arbitrato, la questione posta dalle imprese in via di ulteriore subordine - relativa al difetto di competenza della Corte adita, restava assorbita.
Contro la suddetta sentenza il Ministero degli affari esteri, in persona del Ministro p.t., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi (il primo definito principale e pregiudiziale, gli altri - alcuni articolati su più profili - dedotti in via subordinata).
La AS S.p.A. - in proprio e quale mandataria delle imprese EF OS EN S.p.A. (ora Impregilo S.p.A.) e cooperativa Edilter a r.l., riunite in associazione temporanea d'imprese ai sensi degli artt. 20 e ss. della legge n. 584 del 1977 - nonché la ES S.r.l. in liquidazione hanno resistito con controricorso ed hanno spiegato ricorso incidentale, sulla base di due motivi (il secondo dei quali, subordinato al mancato accoglimento del primo, articolato su più profili). Hanno anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civile. Il Ministero degli affari esteri ha proposto controricorso per resistere al ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1. - Il ricorso principale e il ricorso incidentale, formulati contro la medesima sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civile.
2. Con il primo mezzo di cassazione il Ministero ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione, sotto più profili, delle norme in materia di ermeneutica contrattuale (art. 1362 e seguenti cod. proc. civ.), nonché motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria su punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360, n. 3 e 5, cod., proc. civile.
Richiamato il contenuto dell'art. 11 del contratto, recante la clausola compromissoria, e i principi affermati dalla Corte di appello, sostiene che la sentenza impugnata avrebbe trascurato il principio essenziale dell'ermeneutica contrattuale, secondo cui in claris non fit interpretatio.
Sarebbe pacifico in giurisprudenza che, nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, il principale strumento interpretativo sarebbe costituito dalle parole ed espressioni del contratto, restando escluso, qualora esse indichino un contenuto sufficientemente preciso, che l'interprete possa ricercare un significato diverso da quello letterale in base ad altri criteri ermeneutici, il ricorso ai quali presupporrebbe la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale a porre in evidenza la volontà contrattuale.
La Corte distrettuale, in presenza dei dati letterali emergenti dalla clausola, avrebbe attribuito alle parole usate dai contraenti un senso che esse non avrebbero, così eludendone il significato. In primo luogo agli arbitri sarebbe stato attribuito il compito non di decidere bensì di comporre le controversie secondo equità, quali amichevoli compositori e questi termini, richiamando il concetto di una lite che non viene decisa ma sistemata secondo equità, avrebbero un significato non equivoco. Inoltre, non sarebbe vero che chi giudica secondo equità sarebbe un amichevole compositore, come affermato dalla Corte territoriale. Sarebbe invece un giudice in senso proprio (non un amichevole compositore), come lo è il giudice che decide (non compone) la causa secondo equità, ai sensi dell'art. 114 del codice di rito o come lo è il giudice di pace.
Del pari inesatta sarebbe la lettura operata dalla Corte romana per affermare l'uso, da parte dei contraenti, di espressioni proprie del procedimento giurisdizionale. L'art. 11, comma primo, della clausola compromissoria non farebbe menzione del "deferimento ad arbitri di tutte le controversie", ma stabilirebbe che ogni controversia... sarà risolta in via definitiva a mezzo di arbitrato", adottando termini coerenti con la composizione o risoluzione ad opera di terzi. Quanto al comportamento delle parti e al tenore delle loro richieste in sede di rivestitura del collegio arbitrale, il Ministero avrebbe formulato le proprie difese in quella sede soltanto in ossequio ad un'ovvia cautela processuale, come emergerebbe dal tenore degli atti a suo tempo redatti.
La sentenza impugnata, poi, avrebbe errato nell'affermare che non sarebbe stata significativa della natura irrituale dell'arbitrato la rinunzia a ricorrere all'autorità giudiziaria, perché in entrambi i tipi di arbitrato sarebbe prevista la possibilità di stabilire la non impugnabilità del lodo.
Nel caso di specie, infatti, non verrebbe in rilievo la rinunzia all'impugnazione per nullità, come prevista nel penultimo comma dell'art. 829 del codice di rito (nuovo testo). Come il dettato della clausola porrebbe in luce le parti avrebbero inteso rinunziare non già all'impugnazione di una decisione arbitrale, bensì a far valere le proprie ragioni nella controversia in sede giudiziaria. Peraltro, la Corte romana, pur notando che nella clausola compromissoria erano contenuti riferimenti letterali omogenei alla tesi dell'arbitrato irrituale (quali il carattere non rituale dell'arbitrato e la qualificazione degli arbitri come mandatari), non avrebbe spiegato in qual modo l'uso di questi termini potesse conciliarsi con la tesi dell'arbitrato rituale.
Non a caso, del resto, l'art. 11 farebbe menzione di composizione delle controversie, non di decisione o giudizio sulle controversie;
di risoluzioni arbitrali, non di decisioni, sentenze o lodi arbitrali;
di mandato a comporre la lite, non di devoluzione ad un collegio decidente per ottenere un giudizio su una lite. Ad avviso della ricorrente, all'accoglimento del motivo ora riassunto questa Corte potrebbe far seguire la decisione di merito ai sensi dell'art. 384, comma primo, cod. proc. civ., dichiarando la nullità della clausola compromissoria per arbitrato irrituale apposta al contratto per le ragioni illustrate negli atti difensivi del giudizio d'impugnazione e, conseguentemente, dichiarando la nullità del lodo sottoscritto in Roma il 13/14 luglio 1994.
Le resistenti deducono l'inammissibilità del motivo, in quanto la qualificazione dell'arbitrato come rituale o irrituale comporterebbe un'indagine diretta a ricostruire la volontà delle parti espressa nella clausola compromissoria.
Questa indagine, richiedendo un apprezzamento di circostanze di fatto, sarebbe sottratta al sindacato di legittimità. Nè gioverebbe il tentativo di prospettare le censure formulate inquadrandole nelle violazioni delle regole legali di ermeneutica contrattuale e del difetto di motivazione, perché esse in realtà riguarderebbero non questioni di legittimità ma il merito della controversia interpretativa insorta tra le parti.
Questa tesi non può essere condivisa.
Nel caso in esame, invero, è posta in discussione la natura rituale o irrituale dell'arbitrato. In tale contesto non si tratta (soltanto) di procedere all'interpretazione della clausola compromissoria. L'indagine da compiere sul punto viene ad incidere in primo luogo su un profilo di carattere processuale, ossia sulla stessa ammissibilità dell'impugnazione per nullità ex art. 827 e ss. cod. proc. civ., perché il lodo arbitrale irrituale non è soggetto al regime d'impugnazione, previsto dalle norme ora citate per il lodo rituale, bensì alle impugnative negoziali, con riferimento sia alla validità dell'accordo compromissorio sia all'attività degli arbitri (cfr. Cass. 28 maggio 1998, n. 5280 e la giurisprudenza in essa richiamata).
Si è perciò affermato che quando con il ricorso per cassazione contro una sentenza che abbia pronunciato sull'impugnazione di un lodo arbitrale si ponga in discussione la natura rituale o irrituale dell'arbitrato, la Corte di cassazione deve esaminare e valutare direttamente il patto compromissorio integrante la fonte dell'arbitrato medesimo, e non limitarsi al controllo della decisione del giudice del merito, incidendo per l'appunto la relativa qualificazione sul problema processuale dell'ammissibilità dell'impugnazione (Cass., 13 ottobre 2000, n. 13654; 11 agosto 2000, n. 10688; 4 luglio 2000, n. 8937; 19 novembre 1999, n. 12862, in motivazione;
1^ febbraio 1999, n. 833). Nella stessa prospettiva si muove l'indirizzo secondo cui la determinazione della natura rituale o irrituale di un lodo arbitrale deve essere accertata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, siccome attinente ai limiti di quest'ultima (Cass., 10 marzo 2000, n. 2733). Alla stregua di tali principi (che il collegio condivide), il primo motivo del ricorso principale è senza dubbio ammissibile e si rivela altresì fondato, nei sensi in prosieguo precisati.
Come risulta dalla sentenza della Corte territoriale (pag. 11 12), l'art. 11 del contratto di appalto stipulato tra le parti dispone:
"Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e o risoluzione del contratto sarà oggetto di tentativo di composizione amichevole e, in caso di insuccesso di questo, sarà risolta in via definitiva a mezzo di arbitrato su richiesta di una delle parti. L'arbitrato avrà carattere irrituale e gli arbitri comporranno le controversie secondo equità quali amichevoli compositori. Le soluzioni degli arbitri saranno finali e vincolanti, avendo le parti irrevocabilmente deciso ora per allora di risolvere attraverso i predetti mandatari tutte le controversie che potessero insorgere tra di loro, con l'espressa rinunzia a ricorrere all'autorità giudiziaria, se non nel caso in cui fosse necessario rendere esecutive le soluzioni suddette".
Prima di procedere all'esame di tale clausola si deve notare che, secondo il più recente orientamento di questa Corte (cfr. Cass., sez. un., 3 agosto 2000, n. 527/S.U.), l'arbitrato rituale non costituisce esercizio di funzione giurisdizionale, sostitutiva della giurisdizione degli organi dello Stato, ma ha natura privata e tale natura esclude la configurabilità del processo arbitrale come affidamento agli arbitri di una funzione di quello stesso potere giurisdizionale che la legge attribuisce al giudice dello Stato. Ne deriva che la devoluzione della controversia ad arbitri si configura quale rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, nonché quale manifestazione di una opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, secondo il dictum di soggetti privati.
Alla luce di questo orientamento, la distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale deve formare oggetto di (parziale) riesame. Essa non può essere imperniata sul rilievo che nel primo le parti vogliono la decisione su un piano giurisdizionale, avendo affidato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, appunto perché l'arbitrato rituale non è giurisdizione. La differenza, invece, va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civile, con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale (artt. 816 e ss. cod. proc. civ.);
nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possono insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà.
Ciò posto, si deve osservare che la sentenza impugnata ha preso le mosse da un rilievo esatto in linea di principio, ossia che il significato letterale delle espressioni usate nella clausola compromissoria non è sufficiente a distinguere i due tipi di arbitrato, occorrendo verificare quale sia il contenuto effettivo della volontà delle parti.
Ma l'insufficienza del criterio affidato al semplice dato letterale (desumibile dal primo comma dell'art. 1362 cod. civ.) non significa totale svalutazione di quel dato, perché la comune intenzione delle parti si manifesta (anche) attraverso le parole. Non a caso si è affermato in giurisprudenza che, nell'interpretazione delle clausole contrattuali, il giudice di merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune volontà delle medesime, deve fermarsi al significato letterale delle parole e non può far ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, il ricorso ai quali presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale (Cass., 29 novembre 1999, n. 13351). Orbene, nel caso in esame le parti - evidentemente avendo presente la distinzione tra arbitrato irrituale e rituale - hanno dichiarato in modo esplicito che l'arbitrato avrebbe avuto carattere irrituale ed hanno aggiunto che gli arbitri avrebbero "composto" le controversie secondo equità quali amichevoli compositori.
È vero che il conferimento agli arbitri del potere di decidere come amichevoli compositori non costituisce elemento decisivo per l'individuazione di un arbitrato irrituale (Cass., 14 aprile 1994, n. 3504), perché può far pensare ad una soluzione di tipo equitativo, possibile anche nell'arbitrato rituale. Ma quando quell'espressione viene usata subito dopo l'inequivoca affermazione del carattere irrituale che s'intende conferire all'arbitrato, la sua ambiguità scompare, o almeno fortemente si attenua, ed essa finisce per assumere significato confermativo del detto carattere, con indubbia efficacia rivelatrice della comune intenzione dei contraenti. Ancora, nella clausola gli arbitri vengono qualificati come mandatari. Tale qualificazione, se considerata isolatamente, sarebbe poco significativa alla luce di quanto detto sopra circa la natura privata anche dell'arbitrato rituale. Ma, come la stessa sentenza impugnata rileva (pag. 13), l'interpretazione deve essere globale, ossia richiede che i diversi elementi emergenti dalla previsione contrattuale siano valutati non già in modo isolato bensì congiuntamente e in correlazione tra loro.
In questo quadro, la definizione degli arbitri quali mandatari va ad aggiungersi all'espressa dichiarazione del carattere irrituale dell'arbitrato e al loro potere di operare come amichevoli compositori, delineando così un contesto negoziale nel quale non si trovano riferimenti ne' al regime formale del procedimento arbitrale, nè a giudizi a questi affidati, ne' alla volontà di pervenire ad un lodo suscettibile di exequatu.
Anzi le soluzioni degli arbitri vengono assunte come "finali e vincolanti" e vi è espressa rinunzia a ricorrere all'autorità giudiziaria, "se non nel caso fosse necessario rendere esecutive le soluzioni suddette". La rinunzia a ricorrere all'autorità giudiziaria, stante l'ampiezza dell'espressione usata, non si presta ad essere intesa come rinunzia all'impugnazione di cui all'art. 829 (penultimo comma) cod. proc. civ., ma appare piuttosto diretta a ribadire la volontà delle parti di risolvere le controversie attraverso i "mandatari"; e la riserva circa l'ipotesi di rendere esecutive le soluzioni, avuto riguardo al tenore generico e atecnico della formula, non può essere riferito al deposito del lodo da rendere esecutivo, bensì alla necessità di richiedere l'intervento del giudice per conseguire l'esecuzione delle soluzioni raggiunte in sede arbitrale in caso d'inadempimento.
Come si vede, una interpretazione coordinata dei diversi elementi desumibili dalla clausola compromissoria conduce alla conclusione opposta rispetto a quella affermata dalla Corte distrettuale, perché il collegamento tra i detti elementi determina la convinzione che in realtà le parti vollero l'arbitrato come irrituale. Nè gli aspetti valorizzati dalla Corte romana possono ritenersi persuasivi: non il rilievo che la clausola prevedesse, prima del ricorso all'arbitrato, un tentativo di composizione amichevole, perché quel tentativo concerneva evidentemente le parti (senza coinvolgimento di terzi) e dunque non poteva in alcun modo incidere sul carattere del successivo (eventuale) arbitrato;
non il fatto che il Ministero si sia difeso nel procedimento arbitrale come se questo avesse carattere rituale, perché il Ministero non aveva preso l'iniziativa di avviare quel procedimento, nel quale era destinatario delle pretese avanzate dalla controparte, in relazione alle quali comunque doveva difendersi, indipendentemente dal carattere rituale o irrituale dell'arbitrato medesimo.
Quanto alla formula, secondo la quale le parti avevano stabilito di affidare agli arbitri "ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e o risoluzione del contratto", essa appare in realtà neutra e compatibile con entrambe le forme di arbitrato, sicché non è idonea a fornire un orientamento per l'una o per l'altra tesi.
La conclusione, dunque, è che nel caso de quo deve essere riconosciuto il carattere irrituale dell'arbitrato. Tale conclusione, peraltro, s'imporrebbe anche qualora si dovesse affermare (come fa la stessa sentenza impugnata: v. pag. 14, primo rigo), che la formulazione della clausola è equivoca. Infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in tema d'interpretazione di una clausola compromissoria, il permanere di una situazione d'incertezza in ordine alla natura dell'arbitrato impone come corretta opzione interpretativa la dichiarazione d'irritualità dell'arbitrato stesso, tenuto conto del carattere pur sempre eccezionale dell'arbitrato rituale rispetto alla cognizione del giudice ordinario (v., tra le più recenti, Cass., 19 novembre 1999, n. 12862, relativa a fattispecie analoga a quella qui in esame;
22 febbraio 1999, n. 1476; 23 giugno 1998, n. 6248, 24 luglio 1997, n. 6928). Accertato il carattere irrituale dell'arbitrato, le conseguenze non possono essere quelle propugnate dal ricorrente principale. Infatti, non può farsi luogo a pronunzia di merito perché, stante quel carattere, l'azione d'impugnazione per nullità di cui all'art. 828 cod. proc. civ. non poteva essere proposta e ciò comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 terzo comma cod. proc. civ. (cfr., sul punto, Cass., n. 5280 del
1998, cit.). Da quanto sopra deriva l'assorbimento degli altri motivi del ricorso principale, espressamente proposti in via subordinata (pag. 22 del ricorso).
Peraltro, anche l'intero ricorso incidentale resta assorbito. Infatti, con il primo motivo (pag. 55 e ss.), si censura la sentenza della Corte territoriale sostenendosi che l'arbitrato de quo sarebbe riconducibile all'arbitrato rituale di equità, ma la doglianza è superata dall'accertamento che invece si versa in tema di arbitrato irrituale.
Le altre censure (che ripropongono profili già dedotti in via incidentale nel giudizio d'impugnazione per nullità) sono del pari formulate sul presupposto che l'arbitrato avesse carattere di arbitrato rituale (di diritto), onde restano anch'esse assorbite dal suddetto accertamento.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio (davanti alla Corte di appello e a questa Corte).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri e l'intero ricorso incidentale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 21 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2001