Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 849
CS
Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'ordinanza di demolizione per immobile sottoposto a sequestro penale

    La giurisprudenza prevalente ritiene che l'ordinanza di demolizione non sia nulla, ma solo temporaneamente inefficace fino alla cessazione del sequestro penale. Il sequestro non costituisce un impedimento assoluto all'ottemperanza, potendo l'interessato attivarsi per ottenerne il dissequestro.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 38 L. 241/1990 e travisamento degli atti per pendenza di istanza di condono

    La pendenza della domanda di condono non sospende l'attività repressiva per opere realizzate in difformità rispetto a quanto dichiarato nell'istanza stessa. Il condono non legittima attività edilizia nuova o ulteriore rispetto a quella oggetto di sanatoria. L'azione repressiva è un potere-dovere vincolato.

  • Inammissibile
    Necessità di consulenza tecnica per accertare la corrispondenza tra opere e istanze di condono

    Le doglianze sono inammissibili in quanto proposte per la prima volta in appello (jus novorum). Inoltre, le richieste istruttorie (verificazione o consulenza) non sono state adeguatamente allegate e non superano l'onere di allegazione di un principio di prova. La trasformazione del manufatto in assenza di titolo abilitativo impedisce al Comune di pronunciarsi sulla domanda di condono e obbliga alla sanzione demolitoria.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione e sproporzione dell'ordinanza di demolizione

    L'ordine di demolizione è un atto vincolato, conseguente all'accertamento dell'abuso, e non richiede una specifica valutazione comparativa degli interessi o una motivazione sull'interesse pubblico alla demolizione, che è in re ipsa. Le opere sono state completate, ampliate, rifinite e utilizzate a fini abitativi in zona vincolata.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento

    L'ordinanza di demolizione è un provvedimento vincolato, pertanto l'omissione degli adempimenti partecipativi ex art. 7 L. 241/1990 non incide sulla sua legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 849
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 849
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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