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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/11/2024, n. 5536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5536 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 15010/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15010/2022
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in TORINO (TO) Parte_1 C.F._1
CORSO MASSIMO D'AZEGLIO 30, rappresentata e difesa dall'avv. FELISIO CRISTIANO in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato in TORINO (TO), Controparte_1 C.F._2
VIA CIALDINI 36, rappresentato e difeso dall'avv. BOMBARDIERE ALESSANDRO in forza di procura
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 31.10.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da note scritte depositate in PCT il 21/05/2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Confermare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra Parte_1
pagina 1 di 5 - Confermare l'affidamento delle figlie minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre.
- Disporre che il padre possa incontrare e tenere con sé le figlie secondo accordi tra i coniugi e, Per_ per quanto riguarda specificatamente la primogenita , secondo tempi che tengano contro del suo gradimento.
- In difetto di accordo, con le seguenti modalità:
• durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino all'ingresso scolastico del lunedì seguente;
• durante le vacanze estive, due settimane non consecutive da concordarsi entro il 30.4 di ogni anno;
• per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
• durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
• in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali
“ponti”) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
- Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per Pt_1 il mantenimento delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, una somma mensile pari almeno ad € 320,00, con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa del 15.3.2016 in essere presso il Tribunale di Torino. In ogni caso
Con vittoria di spese e onorari di lite”
Per parte resistente
Come da note scritte depositate in PCT il 21/05/2024:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito,
IN VIA PRINCIPALE: I) Dichiarare, in ogni caso, i coniugi economicamente indipendenti;
Per_ II) affidare le figlie minori e ad entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente Per_2 presso la madre attualmente in La Loggia (To), Via Guido Gozzano n. 3; III) stabilire che i coniugi dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della dimora prevalente e della residenza. IV) che il regime di visite sia mantenuto invariato come già disposto in sede di sentenza parziale di Per_ divorzio del 07.12.2023 e, dunque, con possibilità di deroghe per quanto riguarda , secondo gli accordi tra i coniugi che tengano contro del gradimento della ragazza;
V) respingere la richiesta della ricorrente in punto aumento dell'assegno di mantenimento delle figlie minori e di attribuzione del 100% dell'assegno unico per i figli alla moglie, confermare che il sig. continui a corrispondere all'altro coniuge, per il mantenimento delle due figlie, Controparte_1 l'assegno periodico di €. 250,00 (euro centoventicinque per ogni figlia), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, in conformità del protocollo d'intesa del 15.03.2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli avvocati di Torino. VI) in merito al pagamento degli ultimi quattro anni di mutuo residuo sull'abitazione familiare, al fine di riequilibrare l'assetto economico familiare tenuto conto al maggior apporto economico dato dal Sig. a favore dell'intero nucleo familiare, rispetto alla moglie, attribuire l'intero Controparte_1 l'importo residuo del mutuo sull'abitazione familiare unicamente alla sig.ra Parte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
pagina 2 di 5 Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Durazzo Parte_1 Controparte_1
(ALBANIA) il 14/08/2003.
L'atto di matrimonio veniva successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA
LOGGIA (atto n. 13, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Per_ Dal matrimonio sono nate due figlie: il 29/08/2006 e il 17/02/2012. Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 3914/2021 emessa dal Tribunale di
Torino in data 22/07/2021 e pubblicata il 06/08/2021, il cui passaggio in giudicato non è contestato tra le parti.
Con ricorso depositato il 03/08/2022 hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, successivamente modificata. Chiedeva inoltre la conferma dell'assegnazione a sé della casa familiare, la conferma dell'affidamento congiunto ad entrambi i genitori delle figlie minori con loro residenza presso di sé, disporsi un regime di frequentazione padre-figlie come indicato, porsi a carico del padre la corresponsione di un contributo di mantenimento per le figlie di euro 580,00, oltre al
50% delle spese straordinarie e in sub ordine chiedeva il riconoscimento dell'intero ammontare dell'assegno unico nell'ipotesi di non accoglimento dell'istanza in punto mantenimento.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del Controparte_1 matrimonio, ma instando per il rigetto della richiesta formulata da parte ricorrente in punto mantenimento delle figlie minori e di attribuzione del 100% dell'assegno unico, per la conferma dell'importo del contributo di mantenimento per le figlie disposto a suo carico in sede di separazione per l'importo di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, disporsi un regime di frequentazioni padre-figlie come indicato, disporsi la vendita della casa familiare e di conseguenza assegnare l'uso dell'abitazione alla moglie fino all'effettiva vendita dell'immobile.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione. Per_ Il Presidente, all'esito dell'audizione della figlia allora minore con ordinanza 23/02/2023, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti affidando le figlie a entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre, mantenendo per la figlia le frequentazioni padre- Per_2 Per_ figlia secondo le modalità già vigenti, mentre per secondo accordi tra i coniugi tenuto conto del gradimento della ragazza, confermando l'assegnazione della casa coniugale, alla sig. in punto Pt_1 mantenimento disponendo che ciascun genitore provvedesse al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le avesse con sé e ponendo inoltre a carico del sig. un Pt_1 contributo di mantenimento per le figlie corrisponderà di € 320,00, oltre spese straordinarie a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno. Disponeva, infine, il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Con sentenza parziale n. 5098/2023 emessa il 07/12/2023 e pubblicata in data 13/12/2023 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio e le parti venivano rimesse avanti al G.I. per la pagina 3 di 5 prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere, con concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
All'esito, il Giudice Istruttore, rilevata l'assenza di istanze istruttorie, ordinava alle parti l'aggiornamento della documentazione sia reddituale che patrimoniale e, ritenuta matura la causa per la decisione, disponeva che l'udienza di precisazione delle conclusioni fosse sostituita dal deposito di note scritte, assegnando termine ex art. 127 ter c.p.c.
Nel termine perentorio assegnato le parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Per_ Nelle more del giudizio la figlia maggiore raggiungeva la maggiore età.
*** Per_ È già stata pronunciata la sentenza parziale delle parti in punto status e nelle more la figlia è divenuta maggiorenne, ma non è ancora economicamente autosufficiente.
Con riferimento al regime di affidamento della figlia minore , sulla base della normativa di cui Per_2 alla legge 54/2006 - che prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa – il Tribunale ritiene che debba confermarsi l'affidamento della figlia a Per_2 entrambi i genitori, non risultando che tale tipo di affidamento sia contrario agli interessi della prole: pertanto, conformemente a quanto richiesto dalle parti, deve confermarsi che le minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre e conseguentemente, in considerazione di quanto sopra stabilito, l'abitazione della casa coniugale debba essere assegnata alla sig. Pt_1
Si ritiene, altresì, che debba essere confermato il regime di frequentazione tra il padre e la figlia minore
, così come stabilito nella recente separazione: si provvede, quindi, come in dispositivo. Per_2
Con riguardo agli aspetti economici, si dispone che ciascun coniuge debba provvedere alle esigenze delle figlie quando le tiene con sé e che, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale, quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti, tenuto altresì conto dei periodi di permanenza delle minori presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, debba essere posto a carico del sig. un assegno mensile di mantenimento, che – in Pt_1 assenza di attività istruttoria ed alla luce della documentazione in atti - deve essere quantificato nell'importo di € 320, oltre alla partecipazione alle spese “extra”, così confermando quanto deciso in sede presidenziale con ordinanza del 22.2.2023. in tale sede, infatti, l'importo stabilito in sede di separazione è stato aumentato sulla base delle seguenti circostanze: il non corrisponde più la Pt_1 propria quota di mutuo relativo alla casa coniugale da gennaio 2022; il cd. assegno unico viene percepito da entrambi i coniugi in misura della metà; la disamina dei redditi del sig. – artigiano Pt_1
- attesa un incremento rispetto all'epoca della separazione: a fronte di un reddito netto dichiarato di euro 15.700 annui nell'anno di imposta 2021, gli estratti conto relativi all'anno 2022 rivelano entrate mensili anche di oltre 20.000 euro per alcune mensilità (vedi ottobre 2022), di circa 8.000 per altri mesi
(vedi agosto 2022) ma anche zero per altri (vedi novembre 2022); i redditi della sig. sono Pt_1 rimasti invariati (redditi da lavoro dipendente di euro 1600 al mese) ma la stessa sostiene per intero la rata mensile di mutuo di circa 600 euro;
i tempi di permanenza delle figlie presso il padre sono inferiori pagina 4 di 5 Per_ rispetto a quanto deciso in separazione, quantomeno con riguardo ad Si ribadisce – in assenza di attività istruttoria – tali circostanze si ritengono attuali e tali, dunque, da giustificare il contributo in euro 320,00 oltre alle spese c.d. extra, come quantificate in dispositivo.
La domanda volta alla condanna di parte ricorrente al pagamento degli ultimi quattro anni di mutuo residuo sull'abitazione familiare è estranea al presente giudizio, non presentando alcun profilo di connessione qualificata con la domanda di divorzio, pertanto, nulla a provvedere.
Le spese si intendono compensate, essendo le parti parzialmente e reciprocamente soccombenti in punto contributo al mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Dato atto che con sentenza non definitiva n. 5098/2023 emessa il 07/12/2023 e pubblicata in data
13/12/2023, il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra i signori così provvede: Parte_1 Controparte_1
Affida la figlia minore a entrambi i genitori, disponendo che la minore mantenga la residenza Per_2 anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Dispone che il padre possa incontrare e tenerle con sé la figlia secondo le modalità già vigenti;
Per_2
Conferma l'assegnazione della casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla sig. Pt_1
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento delle figlie, Pt_1
l'assegno periodico di € 320, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamato il Protocollo di intesa del Tribunale di Torino.
Spese processuali compensate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31.10.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15010/2022
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in TORINO (TO) Parte_1 C.F._1
CORSO MASSIMO D'AZEGLIO 30, rappresentata e difesa dall'avv. FELISIO CRISTIANO in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato in TORINO (TO), Controparte_1 C.F._2
VIA CIALDINI 36, rappresentato e difeso dall'avv. BOMBARDIERE ALESSANDRO in forza di procura
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 31.10.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da note scritte depositate in PCT il 21/05/2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Confermare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra Parte_1
pagina 1 di 5 - Confermare l'affidamento delle figlie minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre.
- Disporre che il padre possa incontrare e tenere con sé le figlie secondo accordi tra i coniugi e, Per_ per quanto riguarda specificatamente la primogenita , secondo tempi che tengano contro del suo gradimento.
- In difetto di accordo, con le seguenti modalità:
• durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino all'ingresso scolastico del lunedì seguente;
• durante le vacanze estive, due settimane non consecutive da concordarsi entro il 30.4 di ogni anno;
• per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
• durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
• in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali
“ponti”) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
- Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per Pt_1 il mantenimento delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, una somma mensile pari almeno ad € 320,00, con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa del 15.3.2016 in essere presso il Tribunale di Torino. In ogni caso
Con vittoria di spese e onorari di lite”
Per parte resistente
Come da note scritte depositate in PCT il 21/05/2024:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito,
IN VIA PRINCIPALE: I) Dichiarare, in ogni caso, i coniugi economicamente indipendenti;
Per_ II) affidare le figlie minori e ad entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente Per_2 presso la madre attualmente in La Loggia (To), Via Guido Gozzano n. 3; III) stabilire che i coniugi dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della dimora prevalente e della residenza. IV) che il regime di visite sia mantenuto invariato come già disposto in sede di sentenza parziale di Per_ divorzio del 07.12.2023 e, dunque, con possibilità di deroghe per quanto riguarda , secondo gli accordi tra i coniugi che tengano contro del gradimento della ragazza;
V) respingere la richiesta della ricorrente in punto aumento dell'assegno di mantenimento delle figlie minori e di attribuzione del 100% dell'assegno unico per i figli alla moglie, confermare che il sig. continui a corrispondere all'altro coniuge, per il mantenimento delle due figlie, Controparte_1 l'assegno periodico di €. 250,00 (euro centoventicinque per ogni figlia), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, in conformità del protocollo d'intesa del 15.03.2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli avvocati di Torino. VI) in merito al pagamento degli ultimi quattro anni di mutuo residuo sull'abitazione familiare, al fine di riequilibrare l'assetto economico familiare tenuto conto al maggior apporto economico dato dal Sig. a favore dell'intero nucleo familiare, rispetto alla moglie, attribuire l'intero Controparte_1 l'importo residuo del mutuo sull'abitazione familiare unicamente alla sig.ra Parte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
pagina 2 di 5 Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Durazzo Parte_1 Controparte_1
(ALBANIA) il 14/08/2003.
L'atto di matrimonio veniva successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA
LOGGIA (atto n. 13, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Per_ Dal matrimonio sono nate due figlie: il 29/08/2006 e il 17/02/2012. Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 3914/2021 emessa dal Tribunale di
Torino in data 22/07/2021 e pubblicata il 06/08/2021, il cui passaggio in giudicato non è contestato tra le parti.
Con ricorso depositato il 03/08/2022 hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, successivamente modificata. Chiedeva inoltre la conferma dell'assegnazione a sé della casa familiare, la conferma dell'affidamento congiunto ad entrambi i genitori delle figlie minori con loro residenza presso di sé, disporsi un regime di frequentazione padre-figlie come indicato, porsi a carico del padre la corresponsione di un contributo di mantenimento per le figlie di euro 580,00, oltre al
50% delle spese straordinarie e in sub ordine chiedeva il riconoscimento dell'intero ammontare dell'assegno unico nell'ipotesi di non accoglimento dell'istanza in punto mantenimento.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del Controparte_1 matrimonio, ma instando per il rigetto della richiesta formulata da parte ricorrente in punto mantenimento delle figlie minori e di attribuzione del 100% dell'assegno unico, per la conferma dell'importo del contributo di mantenimento per le figlie disposto a suo carico in sede di separazione per l'importo di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, disporsi un regime di frequentazioni padre-figlie come indicato, disporsi la vendita della casa familiare e di conseguenza assegnare l'uso dell'abitazione alla moglie fino all'effettiva vendita dell'immobile.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione. Per_ Il Presidente, all'esito dell'audizione della figlia allora minore con ordinanza 23/02/2023, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti affidando le figlie a entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre, mantenendo per la figlia le frequentazioni padre- Per_2 Per_ figlia secondo le modalità già vigenti, mentre per secondo accordi tra i coniugi tenuto conto del gradimento della ragazza, confermando l'assegnazione della casa coniugale, alla sig. in punto Pt_1 mantenimento disponendo che ciascun genitore provvedesse al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le avesse con sé e ponendo inoltre a carico del sig. un Pt_1 contributo di mantenimento per le figlie corrisponderà di € 320,00, oltre spese straordinarie a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno. Disponeva, infine, il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Con sentenza parziale n. 5098/2023 emessa il 07/12/2023 e pubblicata in data 13/12/2023 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio e le parti venivano rimesse avanti al G.I. per la pagina 3 di 5 prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere, con concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
All'esito, il Giudice Istruttore, rilevata l'assenza di istanze istruttorie, ordinava alle parti l'aggiornamento della documentazione sia reddituale che patrimoniale e, ritenuta matura la causa per la decisione, disponeva che l'udienza di precisazione delle conclusioni fosse sostituita dal deposito di note scritte, assegnando termine ex art. 127 ter c.p.c.
Nel termine perentorio assegnato le parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Per_ Nelle more del giudizio la figlia maggiore raggiungeva la maggiore età.
*** Per_ È già stata pronunciata la sentenza parziale delle parti in punto status e nelle more la figlia è divenuta maggiorenne, ma non è ancora economicamente autosufficiente.
Con riferimento al regime di affidamento della figlia minore , sulla base della normativa di cui Per_2 alla legge 54/2006 - che prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa – il Tribunale ritiene che debba confermarsi l'affidamento della figlia a Per_2 entrambi i genitori, non risultando che tale tipo di affidamento sia contrario agli interessi della prole: pertanto, conformemente a quanto richiesto dalle parti, deve confermarsi che le minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre e conseguentemente, in considerazione di quanto sopra stabilito, l'abitazione della casa coniugale debba essere assegnata alla sig. Pt_1
Si ritiene, altresì, che debba essere confermato il regime di frequentazione tra il padre e la figlia minore
, così come stabilito nella recente separazione: si provvede, quindi, come in dispositivo. Per_2
Con riguardo agli aspetti economici, si dispone che ciascun coniuge debba provvedere alle esigenze delle figlie quando le tiene con sé e che, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale, quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti, tenuto altresì conto dei periodi di permanenza delle minori presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, debba essere posto a carico del sig. un assegno mensile di mantenimento, che – in Pt_1 assenza di attività istruttoria ed alla luce della documentazione in atti - deve essere quantificato nell'importo di € 320, oltre alla partecipazione alle spese “extra”, così confermando quanto deciso in sede presidenziale con ordinanza del 22.2.2023. in tale sede, infatti, l'importo stabilito in sede di separazione è stato aumentato sulla base delle seguenti circostanze: il non corrisponde più la Pt_1 propria quota di mutuo relativo alla casa coniugale da gennaio 2022; il cd. assegno unico viene percepito da entrambi i coniugi in misura della metà; la disamina dei redditi del sig. – artigiano Pt_1
- attesa un incremento rispetto all'epoca della separazione: a fronte di un reddito netto dichiarato di euro 15.700 annui nell'anno di imposta 2021, gli estratti conto relativi all'anno 2022 rivelano entrate mensili anche di oltre 20.000 euro per alcune mensilità (vedi ottobre 2022), di circa 8.000 per altri mesi
(vedi agosto 2022) ma anche zero per altri (vedi novembre 2022); i redditi della sig. sono Pt_1 rimasti invariati (redditi da lavoro dipendente di euro 1600 al mese) ma la stessa sostiene per intero la rata mensile di mutuo di circa 600 euro;
i tempi di permanenza delle figlie presso il padre sono inferiori pagina 4 di 5 Per_ rispetto a quanto deciso in separazione, quantomeno con riguardo ad Si ribadisce – in assenza di attività istruttoria – tali circostanze si ritengono attuali e tali, dunque, da giustificare il contributo in euro 320,00 oltre alle spese c.d. extra, come quantificate in dispositivo.
La domanda volta alla condanna di parte ricorrente al pagamento degli ultimi quattro anni di mutuo residuo sull'abitazione familiare è estranea al presente giudizio, non presentando alcun profilo di connessione qualificata con la domanda di divorzio, pertanto, nulla a provvedere.
Le spese si intendono compensate, essendo le parti parzialmente e reciprocamente soccombenti in punto contributo al mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Dato atto che con sentenza non definitiva n. 5098/2023 emessa il 07/12/2023 e pubblicata in data
13/12/2023, il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra i signori così provvede: Parte_1 Controparte_1
Affida la figlia minore a entrambi i genitori, disponendo che la minore mantenga la residenza Per_2 anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Dispone che il padre possa incontrare e tenerle con sé la figlia secondo le modalità già vigenti;
Per_2
Conferma l'assegnazione della casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla sig. Pt_1
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento delle figlie, Pt_1
l'assegno periodico di € 320, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamato il Protocollo di intesa del Tribunale di Torino.
Spese processuali compensate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31.10.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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