TRIB
Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/10/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
2656 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2656 /2025 promossa da:
rappresentato e difeso, in via congiunta e disgiunta, giusta procura in Parte_1 atti, dagli avv.ti Silvia Maria Bertola e Viola Piacentini;
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE-contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale;
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 05/06/2025, ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1
e cessazionee degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la coniuge, CP_1
il il 2 maggio 1992 in San Giacomo Filippo, precisando che dalla detta unione erano nati
[...] due figli, nato il [...], e nato il [...], entrambi Per_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, residenti con il padre.
Ha dedotto, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa dell'abbandono volontario del tetto coniugale da parte della coniuge, la quale, nel 2016, si era allontanata senza fare più ritorno, non mantenendo più alcun rapporto con i figli e costituendo un nuovo nucleo familiare con un altro uomo.
Parte ricorrente ha chiesto, dunque, pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie, chiedendo, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., che, all'esito del giudizio di separazione, maturate le condizioni di procedibilità, il procedimento abbia corso per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita.
All'udienza del 9.10.2025, ascoltato il ricorrente e dichiarata la contumacia della resistente, la causa è stata rimessa al presente Giudice, il quale, ritenuta la causa matura per la decisione, si
è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione. Il Pm ha reso parere favorevole il 16.10.2025.
Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta intollerabile risulta inequivocabilmente sia dal fatto che i coniugi ormai da tempo non vivono più assieme, sia dalle allegazioni e documenti depositati dal ricorrente.
Tale obiettiva situazione evidenzia come si sia verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Sulla domanda di addebito della separazione al coniuge.
Si premette che ai fini della dichiarazione di addebito, è necessaria la prova del comportamento posto in essere da uno dei due coniugi in contrasto con i doveri che derivano dal matrimonio.
Nonostante la responsabilità dei nubendi non costituisca più un presupposto indefettibile della pronuncia di separazione giudiziale, il suo accertamento, ad oggi, è necessario, invece, per la declaratoria di addebitabilità dal momento che “il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”(art 151 comma 2 cod.civ.).
Tali doveri sono, in primis, quelli indicati all'art 143 cod civ, il quale espressamente afferma che dal matrimonio derivano gli obblighi di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione;
il medesimo dato normativo pone, come fonte di doveri, il concetto di parità dei coniugi, di cui all'art 29 della Costituzione.
L'elencazione ivi contenuta non è da considerarsi, tuttavia, come tassativa: ulteriori doveri, la cui violazione rileva ai fini dell'addebito, possono trarsi da altre norme del sistema, senza considerare, che, quale settore vivo del diritto, le pronunce della giurisprudenza più recenti se, da un lato, hanno assecondato le mutevoli esigenze che la delicatezza della materia pone, dall'altro, hanno sciolto emblematici dubbi circa l'estensione dell'applicazione dell'istituto de quo.
Non ogni inadempienza, alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali, difatti, causa l'addebito della separazione;
occorrono piuttosto violazioni di un certo peso e rilievo. La condotta del nubendo che viola i propri doveri coniugali rileva solo laddove assuma una certa gravità ed osservato, in ogni caso, il requisito della imputabilità inteso quale immediata riferibilità al comportamento volontario e cosciente di una persona capace di intendere e volere.
In relazione al caso che ci occupa non appare inutile richiamare il principio espresso dalla
ON (cfr., ex multis, Cass.n. 25966 del 2016, n. 10719 del 2013), secondo cui “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto”.
Ebbene, le emergenze processuali comprovano l'abbandono della casa coniugale da parte della resistente sin dal 2016 (circostanza questa che trova conferma sia nella relazione dei Carabinieri della Stazione di Chiavenna;
cfr. doc. 3; sia nella circostanza che la stessa ha costituito nuovo nucleo familiare con altro uomo;
cfr. doc. 4); sarebbe spettato alla stessa l'onere di CP_1 dimostrare che tale condotta era conseguita alla già intervenuta disgregazione familiare.
Tuttavia una tale dimostrazione è mancata, sicché tanto è sufficiente per l'accoglimento della domanda di addebito.
La separazione va pertanto addebitata alla resistente. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza sarà passata in giudicato e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Le spese di lite verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio il 2 maggio 1992 in San Giacomo Filippo, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del menzionato Comune all'atto n. 2, Parte II, Serie A, anno 1992;
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- dichiara la separazione addebitabile alla moglie;
- spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 17/10/2025 .
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2656 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di divorzio”; letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
vista la propria sentenza emessa in data odierna;
rilevato che la causa deve proseguire in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo dinanzi al Giudice relatore dott.ssa Maria Elena de Tura, fissando l'udienza del 9 novembre 2026 per la prosecuzione del giudizio e onerando le parti del deposito, in vista della stessa, dell'attestato di definitività della sentenza di separazione;
visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto di poter disporre che l'udienza precedentemente fissata sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti, non richiedendo la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
richiamate le parti al puntuale rispetto del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, ai sensi del novellato art. 121 c.p.c.; ritenuto opportuno, in un'ottica di leale collaborazione e per favorire il sollecito svolgimento del procedimento ai sensi degli artt. 88 e 175 c.p.c., secondo i poteri di direzione dell'udienza riconosciuti dall'art. 127 c.p.c., invitare i difensori al deposito di note scritte prima del decorso del termine perentorio assegnato, al fine di consentire alla Cancelleria di lavorare tempestivamente le note e, di conseguenza, al Giudice di provvedere in tempo utile per l'udienza prefissata;
osservato che il complessivo comportamento delle parti e comunque l'abuso, da parte loro, del modulo processuale richiamato, potrebbe essere valutato ai sensi delle norme vigenti (cfr., a titolo esemplificativo, gli artt. 88, 92, co. 1, 116, co. 2, c.p.c. e art. 4, co. 7, D.M. n. 55/2014);
DISPONE che l'udienza precedentemente fissata sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti e, per l'effetto,
ASSEGNA termine perentorio fino al giorno dell'udienza per il deposito delle suddette note;
INVITA in ogni caso, i difensori a depositare le note scritte contenenti le sole “istanze e conclusioni” in relazione agli adempimenti processuali previsti (preferibilmente un'unica nota congiunta) entro e non oltre cinque giorni prima dell'udienza già fissata, al fine di garantire l'efficiente espletamento delle attività di Cancelleria connesse alla ricezione degli atti telematici;
INVITA
i procuratori a trasmettere una dichiarazione sottoscritta personalmente dalle parti, nella quale ognuna dichiara con atto separato di non volersi conciliare;
RICHIAMA le parti al puntuale rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali nonché del principio di leale collaborazione e di correttezza processuale;
AVVERTE
- che è facoltà delle parti di opporsi alla trattazione del procedimento secondo la modalità in questa sede indicata presentando, entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto, istanza di trattazione orale;
- che qualora venga presentata istanza di trattazione orale con nota congiunta si procederà in conformità;
- che se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza ex artt. 181/309
c.p.c.; se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
INVITA le parti, nel caso di modifiche o di divorzio, ad attestare la definitività del provvedimento che si chiede di modificare o comunque, per il divorzio, del provvedimento di separazione, con la precisazione che nel caso di separazione consensuale o di divorzio congiunto già intervenuta tra le parti sarà comunque sufficiente una attestazione di non avere proposto impugnazione avverso i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, essendo invece necessario, in tutti gli altri casi, la produzione del certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c.;
MANDA la cancelleria per la tempestiva comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 17/10/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2656 /2025 promossa da:
rappresentato e difeso, in via congiunta e disgiunta, giusta procura in Parte_1 atti, dagli avv.ti Silvia Maria Bertola e Viola Piacentini;
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE-contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale;
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 05/06/2025, ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1
e cessazionee degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la coniuge, CP_1
il il 2 maggio 1992 in San Giacomo Filippo, precisando che dalla detta unione erano nati
[...] due figli, nato il [...], e nato il [...], entrambi Per_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, residenti con il padre.
Ha dedotto, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa dell'abbandono volontario del tetto coniugale da parte della coniuge, la quale, nel 2016, si era allontanata senza fare più ritorno, non mantenendo più alcun rapporto con i figli e costituendo un nuovo nucleo familiare con un altro uomo.
Parte ricorrente ha chiesto, dunque, pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie, chiedendo, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., che, all'esito del giudizio di separazione, maturate le condizioni di procedibilità, il procedimento abbia corso per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita.
All'udienza del 9.10.2025, ascoltato il ricorrente e dichiarata la contumacia della resistente, la causa è stata rimessa al presente Giudice, il quale, ritenuta la causa matura per la decisione, si
è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione. Il Pm ha reso parere favorevole il 16.10.2025.
Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta intollerabile risulta inequivocabilmente sia dal fatto che i coniugi ormai da tempo non vivono più assieme, sia dalle allegazioni e documenti depositati dal ricorrente.
Tale obiettiva situazione evidenzia come si sia verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Sulla domanda di addebito della separazione al coniuge.
Si premette che ai fini della dichiarazione di addebito, è necessaria la prova del comportamento posto in essere da uno dei due coniugi in contrasto con i doveri che derivano dal matrimonio.
Nonostante la responsabilità dei nubendi non costituisca più un presupposto indefettibile della pronuncia di separazione giudiziale, il suo accertamento, ad oggi, è necessario, invece, per la declaratoria di addebitabilità dal momento che “il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”(art 151 comma 2 cod.civ.).
Tali doveri sono, in primis, quelli indicati all'art 143 cod civ, il quale espressamente afferma che dal matrimonio derivano gli obblighi di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione;
il medesimo dato normativo pone, come fonte di doveri, il concetto di parità dei coniugi, di cui all'art 29 della Costituzione.
L'elencazione ivi contenuta non è da considerarsi, tuttavia, come tassativa: ulteriori doveri, la cui violazione rileva ai fini dell'addebito, possono trarsi da altre norme del sistema, senza considerare, che, quale settore vivo del diritto, le pronunce della giurisprudenza più recenti se, da un lato, hanno assecondato le mutevoli esigenze che la delicatezza della materia pone, dall'altro, hanno sciolto emblematici dubbi circa l'estensione dell'applicazione dell'istituto de quo.
Non ogni inadempienza, alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali, difatti, causa l'addebito della separazione;
occorrono piuttosto violazioni di un certo peso e rilievo. La condotta del nubendo che viola i propri doveri coniugali rileva solo laddove assuma una certa gravità ed osservato, in ogni caso, il requisito della imputabilità inteso quale immediata riferibilità al comportamento volontario e cosciente di una persona capace di intendere e volere.
In relazione al caso che ci occupa non appare inutile richiamare il principio espresso dalla
ON (cfr., ex multis, Cass.n. 25966 del 2016, n. 10719 del 2013), secondo cui “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto”.
Ebbene, le emergenze processuali comprovano l'abbandono della casa coniugale da parte della resistente sin dal 2016 (circostanza questa che trova conferma sia nella relazione dei Carabinieri della Stazione di Chiavenna;
cfr. doc. 3; sia nella circostanza che la stessa ha costituito nuovo nucleo familiare con altro uomo;
cfr. doc. 4); sarebbe spettato alla stessa l'onere di CP_1 dimostrare che tale condotta era conseguita alla già intervenuta disgregazione familiare.
Tuttavia una tale dimostrazione è mancata, sicché tanto è sufficiente per l'accoglimento della domanda di addebito.
La separazione va pertanto addebitata alla resistente. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza sarà passata in giudicato e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Le spese di lite verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio il 2 maggio 1992 in San Giacomo Filippo, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del menzionato Comune all'atto n. 2, Parte II, Serie A, anno 1992;
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- dichiara la separazione addebitabile alla moglie;
- spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 17/10/2025 .
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2656 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di divorzio”; letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
vista la propria sentenza emessa in data odierna;
rilevato che la causa deve proseguire in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo dinanzi al Giudice relatore dott.ssa Maria Elena de Tura, fissando l'udienza del 9 novembre 2026 per la prosecuzione del giudizio e onerando le parti del deposito, in vista della stessa, dell'attestato di definitività della sentenza di separazione;
visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto di poter disporre che l'udienza precedentemente fissata sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti, non richiedendo la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
richiamate le parti al puntuale rispetto del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, ai sensi del novellato art. 121 c.p.c.; ritenuto opportuno, in un'ottica di leale collaborazione e per favorire il sollecito svolgimento del procedimento ai sensi degli artt. 88 e 175 c.p.c., secondo i poteri di direzione dell'udienza riconosciuti dall'art. 127 c.p.c., invitare i difensori al deposito di note scritte prima del decorso del termine perentorio assegnato, al fine di consentire alla Cancelleria di lavorare tempestivamente le note e, di conseguenza, al Giudice di provvedere in tempo utile per l'udienza prefissata;
osservato che il complessivo comportamento delle parti e comunque l'abuso, da parte loro, del modulo processuale richiamato, potrebbe essere valutato ai sensi delle norme vigenti (cfr., a titolo esemplificativo, gli artt. 88, 92, co. 1, 116, co. 2, c.p.c. e art. 4, co. 7, D.M. n. 55/2014);
DISPONE che l'udienza precedentemente fissata sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti e, per l'effetto,
ASSEGNA termine perentorio fino al giorno dell'udienza per il deposito delle suddette note;
INVITA in ogni caso, i difensori a depositare le note scritte contenenti le sole “istanze e conclusioni” in relazione agli adempimenti processuali previsti (preferibilmente un'unica nota congiunta) entro e non oltre cinque giorni prima dell'udienza già fissata, al fine di garantire l'efficiente espletamento delle attività di Cancelleria connesse alla ricezione degli atti telematici;
INVITA
i procuratori a trasmettere una dichiarazione sottoscritta personalmente dalle parti, nella quale ognuna dichiara con atto separato di non volersi conciliare;
RICHIAMA le parti al puntuale rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali nonché del principio di leale collaborazione e di correttezza processuale;
AVVERTE
- che è facoltà delle parti di opporsi alla trattazione del procedimento secondo la modalità in questa sede indicata presentando, entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto, istanza di trattazione orale;
- che qualora venga presentata istanza di trattazione orale con nota congiunta si procederà in conformità;
- che se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza ex artt. 181/309
c.p.c.; se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
INVITA le parti, nel caso di modifiche o di divorzio, ad attestare la definitività del provvedimento che si chiede di modificare o comunque, per il divorzio, del provvedimento di separazione, con la precisazione che nel caso di separazione consensuale o di divorzio congiunto già intervenuta tra le parti sarà comunque sufficiente una attestazione di non avere proposto impugnazione avverso i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, essendo invece necessario, in tutti gli altri casi, la produzione del certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c.;
MANDA la cancelleria per la tempestiva comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 17/10/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro