Decreto presidenziale 27 aprile 2026
Sentenza 28 aprile 2026
Decreto presidenziale 2 maggio 2026
Decreto cautelare 2 maggio 2026
Rigetto
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00786/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00795/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 795 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IO De LU, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Agosto, Vincenzo Rispoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
AL IT, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini, Mirko Polzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del verbale n. 96/2026 del 26 aprile 2026 della III Sottocommissione Elettorale Circondariale di Amalfi e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e per l’accertamento del diritto del ricorrente all'ammissione alla candidatura per la carica di consigliere comunale di Maiori alle elezioni del 24-25 maggio 2026 e alla riammissione del ricorrente nella lista "UNITI PER MAIORI" con inserimento tra i candidati alla carica di consigliere comunale;
quanto ai motivi aggiunti, proposti per:
- annullare il verbale n. 96/2026 anche per difetto di potere della Commissione elettorale;
- accertare il diritto del ricorrente alla piena riammissione della candidatura;
- ordinare l’immediato reinserimento del ricorrente nella lista “UNITI PER MAIORI”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 28 aprile 2026 il dott. IO LF e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto che l'art. 56, c. 1, del TUEL laddove dispone testualmente che "i consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale" prevede espressamente una causa di incandidabilità, piuttosto che di ineleggibilità, in tal modo attribuendo alle sottocommissioni elettorali circondariali, implicitamente, il potere di escludere dalle liste i candidati che risultano, al momento della presentazione della candidatura, già titolari della stessa carica elettiva in altro Ente territoriale;
Ritenuto, pertanto, di respingere il ricorso per motivi aggiunti, con cui si contesta, in radice, il suddetto potere di esclusione;
Considerato che, nel caso di specie, il ricorrente risulta aver presentato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Amalfi alle ore 12.31 del 25 aprile 2026, dopo essersi candidato al consiglio comunale di Maiori mediante la presentazione della relativa lista di candidati, alle ore 11.15 del 25 aprile stesso;
Ritenuto, pertanto, che sebbene l’art. 60 del TUEL consente la rimozione della causa di ineleggibilità, consistente nell’essere già consigliere comunale in carica in altro comune, a mezzo di dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, trattandosi di causa di incandidabilità (art. 56 TUEL) prima ancora che di ineleggibilità, la valida presentazione della candidatura presuppone che le dimissioni dalla carica elettiva siano presentate prima della presentazione della lista dei candidati nella quale è compreso il consigliere comunale dimissionario;
Ritenuto, quindi, che, pur ammettendo, in astratto, la validità delle dimissioni presentate a mezzo pec, nel caso concreto la tardività dell’inoltro della pec rispetto al momento della presentazione della candidatura ha determinato la incandidabilità del ricorrente, dovendo l’Organo statale elettorale verificare l’assenza delle cause di incandidabilità al momento della presentazione delle candidature, essendo irrilevanti i fatti successivi alla presentazione delle candidature stesse; ne deriva l’infondatezza delle censure dedotte con il ricorso principale;
Ritenuto, pertanto, di respingere tanto il ricorso principale quanto quello per motivi aggiunti;
Ritenuto di compensare le spese tra le parti, per la particolarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
Respinge il ricorso principale.
Respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
La presente sentenza sarà comunicata senza indugio dalla segreteria del Tribunale all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL ZA, Presidente
IO LF, Consigliere, Estensore
Anna Saporito, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IO LF | AL ZA |
IL SEGRETARIO