Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01149/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00669/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 669 del 2015, proposto da LF CC, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Macari, LF Zaza D'Aulisio, Jessica Quatrale, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gaeta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Piccolo, con domicilio digitale ex lege;
per l'annullamento
della nota del Comune di Gaeta prot. n.44492 del 3 agosto 2015 di reiezione istanza di condono edilizio; del parere della Regione Lazio prot. n.48299 del 17 novembre 2008;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gaeta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 settembre 2025 il dott. LI MA IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 3 agosto 2015 adottato dai competenti uffici del Comune di Gaeta, nella parte in cui è stata respinta l'istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 326/2003 in data 10 dicembre 2004.
L'istante ha contestato la legittimità dell'atto, lamentando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere come declinati in atti: ha altresì dedotto l’incompetenza dell'amministrazione intimata ad adottare l'impugnata ordinanza.
Si è costituito in resistenza il Comune di Gaeta, instando per la reiezione del gravame.
La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all'udienza di smaltimento del 30 settembre 2025. 2. Il ricorso è infondato.
Come emerge dall’inequivoco tenore letterale della motivazione a supporto dell'atto gravato, il Comune di Gaeta ha rilevato che le opere oggetto della pratica di condono edilizio rientravano nella tipologia 2 Allegato 1 della legge n.326/2003, ricadevano in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale e non erano conformi alle prescrizioni urbanistiche di area.
Ed invero la legge n. 326/2003, cd. “terzo condono”, all’articolo 32, comma 27, lett. d) chiarisce che le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
In pratica, le opere abusive, soprattutto se comportanti incremento di superficie o volumetria, se realizzate in aree vincolate non possono essere condonate; e la giurisprudenza ha più volte chiarito che la sanabilità delle opere abusive è esclusa non solo per vincoli assoluti, ma anche per vincoli relativi.
Tanto rilevato, l'atto impugnato si atteggia quale atto del tutto necessitato, posto che le opere realizzate dal ricorrente sono di indubbia consistenza e rientrano appieno nelle preclusioni previste dalla suddetta legge nazionale, come integrata dalla legge regionale n.12/2004, pure richiamata nel provvedimento di diniego.
Nè è rinvenibile alcun vizio di incompetenza, posto che l'amministrazione comunale non si è espressa sugli atti paesaggistici ma ha semplicemente preso atto della sussistenza del vincolo, quale condizione ostativa al rilascio del titolo.
Si aggiunga che alcun deficit motivazionale è rinvenibile nell'atto impugnato, il quale fa riferimento alle pertinenti disposizioni legislative, descrive compiutamente la consistenza dei manufatti oggetto di sanatoria e fornisce gli elementi di fatto e di diritto da cui si ritrae in modo affatto vincolato la doverosità del diniego.
3. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve dunque essere respinto siccome infondato. Sussistono tuttavia i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO OI, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
LI MA IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI MA IA | DO OI |
IL SEGRETARIO