Art. 1. Articolo unico
All' articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125 , dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Nell'ambito degli aeroporti, di cui al comma precedente, sono autorizzati a effettuare il servizio da piazza i titolari di licenza di autopubblica da piazza rilasciata dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi tra comuni interessati istituiti su decreto del presidente della regione. La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio e' delegata al presidente della regione che vi provvede a mezzo di apposito decreto, sentita l'apposita commissione regionale".
All' articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125 , dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Nell'ambito degli aeroporti, di cui al comma precedente, sono autorizzati a effettuare il servizio da piazza i titolari di licenza di autopubblica da piazza rilasciata dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi tra comuni interessati istituiti su decreto del presidente della regione. La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio e' delegata al presidente della regione che vi provvede a mezzo di apposito decreto, sentita l'apposita commissione regionale".