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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 555/2021 depositato il 26/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quartu Sant'Elena - Via Eligio Porcu 09045 Quartu Sant'Elena CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 216/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 28/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 6309 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: dare atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Appellato: concorda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, rubricato al n. 405/2019, il signor Ricorrente_1 impugnava il provvedimento, indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Quartu Sant'Elena gli aveva ingiunto il pagamento di € 108,681 per TARI 2015; sosteneva l'illegittimità dell'atto per mancata notifica degli atti presupposti chiedendo quindi il suo annullamento.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, Sezione Terza, respingeva il ricorso. Avverso la predetta sentenza il signor Ricorrente_1 propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando i ragionamenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituito in giudizio il Comune di Quartu Sant'Elena chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 14 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Come concordemente riferito dalle parti, l'appellante ha, in data 29 giugno 2023, domandato la chiusura agevolata della lite nei modi e nelle forme stabilite dalla deliberazione del consiglio Comunale di Quartu
Sant'Elena n. 28 del 28 marzo 2023.
Le parti hanno quindi concordemente richiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Non resta quindi al Collegio che dare atto della cessazione della materia del contendere, dichiarando estinto il giudizio.
Spese compensate.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando dà atto della cessazione della materia del contendere e conseguentemente dichiara l'estinzione del giudizio di cui al ricorso in appello in epigrafe.
Compensa integralmente spese e onorari del giudizio fra le parti costituite.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 14 novembre 2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, Sezione Prima, con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 555/2021 depositato il 26/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quartu Sant'Elena - Via Eligio Porcu 09045 Quartu Sant'Elena CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 216/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 28/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 6309 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: dare atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Appellato: concorda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, rubricato al n. 405/2019, il signor Ricorrente_1 impugnava il provvedimento, indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Quartu Sant'Elena gli aveva ingiunto il pagamento di € 108,681 per TARI 2015; sosteneva l'illegittimità dell'atto per mancata notifica degli atti presupposti chiedendo quindi il suo annullamento.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, Sezione Terza, respingeva il ricorso. Avverso la predetta sentenza il signor Ricorrente_1 propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando i ragionamenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituito in giudizio il Comune di Quartu Sant'Elena chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 14 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Come concordemente riferito dalle parti, l'appellante ha, in data 29 giugno 2023, domandato la chiusura agevolata della lite nei modi e nelle forme stabilite dalla deliberazione del consiglio Comunale di Quartu
Sant'Elena n. 28 del 28 marzo 2023.
Le parti hanno quindi concordemente richiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Non resta quindi al Collegio che dare atto della cessazione della materia del contendere, dichiarando estinto il giudizio.
Spese compensate.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando dà atto della cessazione della materia del contendere e conseguentemente dichiara l'estinzione del giudizio di cui al ricorso in appello in epigrafe.
Compensa integralmente spese e onorari del giudizio fra le parti costituite.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 14 novembre 2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, Sezione Prima, con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.