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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/12/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 445 dell'anno 2023 posta in decisione con ordinanza del 14/11/2025 ed art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliato in Terme Vigliatore, Via Maceo n. C.F._1
254, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Mandanici
che lo rappresenta e difende per procura in atti Email_1
APPELLANTE
E
, (P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Messina, contrada Scoppo, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo
( ed elettivamente domiciliato in Messina, Email_2 via Università 8, presso lo studio dell'Avv. Pierfranco De Luca Manaò, giusta procura in atti
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 297/2023, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel giudizio n. 989/2021 R.G., pubblicata in data 28/03/2023.
OGGETTO: risarcimento ex art. 2051 cod. civ.. Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 01/06/2021 chiamava in giudizio il Parte_1
innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Controparte_1 chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data
28/04/2019, ore 13:00 circa, allorquando lo stesso si trovava a circolare sull'autostrada
A20, con direzione di marcia Messina - Palermo, a bordo del proprio motociclo Yamaha targato CV86827; l'attore esponeva che giunto al Km 32+400, più precisamente nel territorio del Comune di Monforte San Giorgio, a causa dello stato di dissesto in cui si trovava il manto stradale, non visibile ne tantomeno preventivamente segnalato, perdeva il controllo del mezzo e cadeva al suolo. A seguito della caduta il subiva Parte_1 danni e veniva trasportato presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero G.
Fogliani di Milazzo, dove i sanitari gli prestavano le cure del caso e lo dimettevano con una prognosi di otto giorni;
successivamente l'attore doveva sottoporsi ad ulteriori cure e controlli, permanendo danni che quantificava in Euro 39.848,66 allegando all'uopo perizia medica di parte. Anche il motociclo riportava danni quantificati in Euro 5.806,66 per come descritto in perizia allegata al fascicolo di parte dell'attore.
Nell'instaurato giudizio R.G. 989/2021 si costituiva il Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, ne reclamava la riduzione
[...] nei limiti del danno provato, tenuto altresì conto della concorrente responsabilità dell'attore nel verificarsi dell'incidente.
Con ordinanza del 13/09/2022 il Giudice, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., sottoponeva alle parti un'apposita proposta conciliativa;
stante la mancata accettazione della stessa, la causa proseguiva nel merito ed a seguito del rigetto delle richieste istruttorie, veniva posta in decisione.
Con sentenza pubblicata il 28/03/2023 il tribunale ha cos' deciso: “il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero
989/2021 R.G., condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di di € 156,66 a titolo di risarcimento del danno;
condanna Parte_1
pag. 2/10 nondimeno al pagamento in favore dell'ente convenuto delle spese Parte_1 della fase decisionale che liquida in € 100,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, compensando integralmente le altre”
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1 nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituito il Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
La causa era poi assegnata in decisione con ordinanza del 14/11/2025 previo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di prime cure nel parte in cui il decidente ha ritenuto che in occasione del sinistro la condotta di guida ha sicuramente concorso alla produzione dell'evento dannoso nella stessa misura delle condizioni dell'asfalto; l'appellante contesta la ricostruzione effettuata dal Giudice secondo il quale le condizioni di dissesto del manto stradale ove si è verificato l'incidente erano talmente estese ed evidenti che un utente modello avrebbe potuto adottare per tempo tutte quelle cautele idonee a ridurre il rischio di caduta, cosa che, secondo il Tribunale, l'appellante non avrebbe invece fatto. Afferma l'appellante che, contrariamente alla ricostruzione dei fatti posta in essere dal giudice di prime cure, basata su di una mera congettura, la condotta di guida tenuta nel caso di specie non ha minimamente concorso alla produzione del sinistro per cui è causa, risultando censurabile il ragionamento del giudice nella parte in cui lo stesso ritiene che le condizioni di dissesto della strada fossero talmente estese da essere visibili e come tali da potere evitare.
Le osservazioni rese dall'appellante sul punto colgono nel segno.
Osserva la Corte che nella previsione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., si è in qualche modo determinata una diversa ripartizione dell'onere probatorio per la quale la colpa del custode è presunta con tutte le evidenti implicazioni sul regime probatorio, e la responsabilità per danno da cosa in custodia viene meno quando il destinatario dell'imputazione provi il "caso fortuito"; seppure, però, a fronte del principio sopra pag. 3/10 esposto, è pur sempre onere del richiedente dimostrare il necessario nesso eziologico fra le condizioni del sito, la caduta ed i danni conseguenti.
Negli ultimi anni la giurisprudenza ha modificato e consolidato un orientamento sempre più restrittivo in ordine alla fattispecie di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., passando da una fase iniziale di pieno riconoscimento della responsabilità, fatto salvo l'esimente del caso fortuito, ad una successiva e ormai definitiva fase per la quale si ritiene debba procedersi ad una valutazione caso per caso sulla diligenza assunta dal danneggiato e quindi sul suo grado concorsuale di colpa secondo quel principio definito di “autoresponsabilità” del danneggiato.
La responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva, poiché si fonda sull'accertamento del nesso causale intercorrente tra la cosa custodita e il danno, ma norma fondamentale di riferimento deve essere anche l'art. 1227 cod. civ. per il quale se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, in quanto il comportamento del danneggiato può risultare così rilevante da interrompere il nesso causale ed integrare il caso fortuito;
in sostanza il comportamento dell'utente integra il caso fortuito e può arrivare ad escludere la responsabilità dell'ente, ma al di là di questa ipotesi “estrema”, il concorso di colpa del danneggiato può comportare una diminuzione del risarcimento. In altri termini, la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e quanto più la situazione di danno può essere prevista ed evitata adottando le ordinarie cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale.
Va opportunamente sul punto richiamato il recente arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione che con ordinanza 29147 del 04/11/2025 ha indicato in maniera dettagliata le fattispecie per le quali il custode va esente da responsabilità, e cioè, richiamando Cass. n. 8346/2024 e Cass. n. 1404/2025): a) la responsabilità del custode
è esclusa dalla prova del caso fortuito;
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia pag. 4/10 oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.
Può innanzi tutto rilevarsi che dalla fase istruttoria non è emerso alcun dubbio in ordine all'effettivo accadimento dell'evento, nemmeno contestato in sé dal convenuto e peraltro accertato dalla Polizia AL intervenuta sui luoghi. CP_1
Dalla documentazione in atti e segnatamente dal verbale di accertamento della Polizia stradale con ivi allegate fotografie dei luoghi, risulta la presenza sulla corsia di marcia normale di “fondo stradale dissestato con presenza di buche, parti di asfalto mancanti, avvallamenti ed affossamenti dello stesso” condizioni che “provocavano instabilità e disequilibrio del motociclo al punto da far perdere il controllo del motociclo da parte del sig. che rovinava a terra insieme allo scooter Tmax” ed Parte_1 ancora che “l'incidente è stato determinato dall'asfalto ammalorato con la presenza lungo il manto stradale di buche, avvallamenti e parti di asfalto mancanti”.
Dalla ricostruzione planimetrica della polizia stradale risulta che il tratto dissestato presentava una larghezza di circa un metro e una lunghezza di circa tredici metri e quindi una consistenza notevole e tale da determinare una situazione di grave e colpevole pericolo tenuto conto che il tratto in questione non era in ambito urbano ma autostradale;
tale ultima circostanza è rilevate laddove si consideri che mente in area urbana la velocità limitata consente al conducente di rilevare il pericolo innanzi a sé e quindi arrestarsi per tempo, in autostrada la velocità consentita è ben maggiore, anche oltre i 110 kmh, e quindi è evidente che un conducente non ha tempo e modo sufficienti per avvedersi tempestivamente delle condizioni del manto stradale e tanto meno di potere rallentare o frenare per tempo oppure sterzare, manovra quest'ultima che per un pag. 5/10 motociclo a velocità elevata determinerebbe con molta probabilità una caduta ancora più rovinosa. Va inoltre aggiunto che la stabilità di un mezzo a due ruote è sicuramente inferiore rispetto a quella di un automezzo, e quindi può certamente ritenersi che il impegnato il tratto dissestato, si è trovato in una condizione tale da non Parte_1 potere evitare in alcun modo la perdita di controllo del mezzo e l'inevitabile caduta.
Ritiene quindi la Corte che non può essere addebitato al alcun concorso in Parte_1 ordine al sinistro e proprio in applicazione dei principi generali sopra enunciati dalla
Suprema Corte, l'intera responsabilità vada addebitata all'Ente gestore non ravvisandosi alcun esimente ex art. 2051 cod.civ..
2) Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui il decidente ha ritenuto che le lesioni refertate dal Pronto
Soccorso del P.O di Milazzo, ovverosia: “Trauma con ferita ginocchio destro, trauma con escoriazioni diffuse arti superiori e inferiori”, nonché i soli otto giorni di prognosi concessi al non sarebbero di per sé sufficienti a ritenere che l'odierno Parte_1 appellante possa aver riportato lesioni più gravi;
contesta anche la deduzione del
Giudice secondo la quale nessun pregio e valore va accordato ai certificati medici rilasciati dal medico di parte Dott. e tanto meno alle valutazioni Persona_1 rassegnate da quest'ultimo nella perizia di parte datata 07/10/2019, avendo sul punto il decidente ritenuto che la diagnosi formulata dal predetto CTP di una invalidità permanente pari all'8/9 % sarebbe eccessiva e priva di credibilità tenuto conto che nel caso di specie non vi sarebbero state lesioni tali da giustificare tali postumi.
L'appellante conclude affermando che le motivazioni adottate dal giudice di prima istanza per escludere il risarcimento del danno risultano la conseguenza di una superficiale disamina del materiale istruttorio regolarmente acquisito agli atti del processo, e chiede disporsi CTU medica per come già chiesto in primo grado.
Osserva la Corte che anche tale censura è fondata.
Il giudice di prime cure non ha in effetti approfondito in maniera adeguata il contenuto del materiale probatorio in atti, giungendo alla fine ad una conclusione di contenuto medico-scientifico, che per sua natura avrebbe richiesto competenza specifica di ben altra natura, e cioè che dal semplice esame del certificato di pronto soccorso ne conseguiva l'impossibilità che per il fossero conseguiti danni permanenti;
Parte_1
pag. 6/10 inoltre non è dato sapere con quale criterio il Giudice abbia poi valutato gli otto giorni di prognosi come invalidità temporanea in misura pari al 50% i primi quattro giorni ed al 25% i restanti quattro, come pure se abbia o meno dato effettiva incidenza alla circostanza, rilevata dal e non smentita dal secondo la quale CP_1 Parte_1
l'odierno appellante aveva subito un analogo incidente al ginocchio circa dieci anni prima.
L'esame della documentazione in atti, conduce invece ad una valutazione differente;
dai documenti medici risulta infatti la diagnosi iniziale di “escoriazioni multiple con ferita
e perdita di sostanza ginocchio dx. politrauma da incidente stradale in moto”, come pure la procedura di “Medicazione e pulizia ferita – Sutura” nonché le certificazioni del medico curante che riferisce “Effettuata consulenza ortopedica, referto: Ferita l.c. a decorso trasversale in regione anteriore del ginocchio dx già suturata con abrasione cutanea pluridistrettuale”, la presenza di una “cicatrice regione antero-laterale ginocchio dx ad andamento trasversale ipercromica intersecata da punti di sutura di cm 30 x 7”, e l'accertamento ecografico del 27/08/2019 con referto di “Moderato versamento articolare e apprezzabile menisco mediale. Si apprezza sofferenza flogistica
a carico dei legamenti collaterali, in particolare a carico del mediale ove si evidenzia reazione edematosa di verosimile origine flogistica. A carico della porzione mediale del recesso sovrarotuleo si evidenza versamento liquido di circa 0,7 mm. Non alterazione della struttura e dello spessore del tendine patellare. Cavo posteriore nella norma.”
I superiori dati avrebbero meritato una più approfondita considerazione e pertanto questa Corte ritiene doversi accogliere la richiesta di CTU medica per come effettuata dal già nel giudizio di prime cure e ribadita nel presente grado. Parte_1
3) Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante si duole del mancato riconoscimento dei danni al mezzo che, secondo il decidente, non potrebbero trovare ristoro in quanto difetterebbe la prova degli stessi sia sotto il profilo della loro esatta identificazione che della loro quantificazione;
l'appellante contesta quanto ritenuto dal
Tribunale a motivo del rigetto e cioè che agli atti del giudizio vi sarebbe soltanto una semplice consulenza tecnica di parte, non corroborata da idonea documentazione fotografica atta a comprendere le condizioni del veicolo prima dell'incidente, il tutto a pag. 7/10 fronte di un mezzo immatricolato ben dodici anni prima, non condividendo il Giudice il fatto che venga richiesta la sostituzione di pezzi e non già la loro semplice riparazione.
La Corte ritiene di non concordare con le valutazioni del Tribunale, rilevando fin da subito che la mancata produzione di fotografie attestanti le condizioni del mezzo prima del sinistro non può di certo costituire motivo per giustificare il rigetto della domanda risarcitoria;
la comune esperienza porta infatti a ritenere che solitamente, se non per mera casualità, non si è in possesso di fotografe attestanti le condizioni di un proprio mezzo, a meno di non voler ritenere che ciascuno di noi debba sempre munirsi di fotografie via via aggiornate in maniera da potere utilizzare le stesse nell'eventualità di un futuro sinistro. Non è nemmeno condivisibile la contestazione in ordine alla prevista sostituzione e non già riparazione dei pezzi danneggiati, soluzione che, evidentemente, secondo il Tribunale avrebbe comportato costi inferiori;
sul punto va evidenziato che la carrozzeria del mezzo in questione è costituita da parti non già metalliche ma di materiale plastico, la cui riparazione risulta alquanto complicata se non anche più costosa, quanto meno in termini di tempo impegnato, rispetto alla più opportuna sostituzione.
L'appellante richiede disporsi CTU tecnica per la valutazione dei danni al mezzo, adempimento che la Corte ritine però superfluo, non solo in relazione al consistente lasso di tempo già trascorso dal sinistro (oltre sei anni) ma anche perché risulta possibile addivenire ad una valutazione grazie alle indicazioni contenute nell'accertamento della
Polizia AL in confronto con quelle della perizia tecnica di parte. La Polizia
AL ha nell'immediatezza constatato “Parafango anteriore lato destro lesionato, striature ed abrasioni lungo il lato destro della carrozzeria, levafreno, semimanubrio
(bilancino), pedana carter motore e scarico lato destro abrasi ed introflessi, plastica protettiva luci di arresto e gruppo ottico posteriore mancanti, targa striata”; la sostituzione di tutti i suddetti pezzi con acquisto di ricambi originali e la mano d'opera per la loro sostituzione, secondo gli importi in perizia tecnica, ammonta all'importo di
Euro 1.778.53 con adeguata riduzione del valore di acquisto, pari almeno al 50%, tenuto conto dell'iniziale valore dei pezzi danneggiati, ormai usurati per il decorso del tempo (vetustà del mezzo dodici anni) la cui sostituzione determina un miglioramento del mezzo stesso. pag. 8/10 La superiore somma è stata determinata alla data odierna già rivalutata ed attualizzata, spettando gli interessi moratori dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
In conclusione va quindi emessa sentenza parziale con la quale va riconosciuta l'esclusiva responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa a carico del
[...]
con la condanna di quest'ultimo alla rifusione di tutti i danni in Controparte_1 favore di di cui Euro 1.778,53 già calcolati per danni al mezzo;
Parte_1
l'importo risarcitorio per i danni fisici potrà essere determinato ad esito di CTU medica da disporsi con separata ordinanza.
4) Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante si duole della decisione del
Tribunale in ordine alle spese di giudizio, contestando la disposta compensazione delle stesse e la condanna alla rifusione in favore di controparte dei compensi per la fase decisionale stante il mancato accoglimento della proposta conciliativa formulata dal
Giudice nel corso del giudizio;
per quanto concerne le spese di entrambi i gradi del giudizio si provvederà in seno alla successiva sentenza definitiva.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, parzialmente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 297/2023, emessa Parte_1 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel giudizio n. 989/2021 R.G., pubblicata in data 28/03/2023, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza dichiara il in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 responsabile in via esclusiva del sinistro occorso a Parte_1
2) Condanna il in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento in favore di di tutti i danni al Parte_1 mezzo patiti in conseguenza del sinistro, ammontanti ad Euro 1.778,53, oltre interessi moratori dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
3) Condanna il in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento in favore di di tutti i danni fisici Parte_1 patiti in occasione del sinistro da liquidarsi ad esito della ulteriore fase istruttoria del giudizio;
pag. 9/10 4) Dispone con separata ordinanza il proseguo del giudizio;
5) Spese e compensi del giudizio ad esito della sentenza definitiva.
Messina, camera di consiglio del 01/12/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 445 dell'anno 2023 posta in decisione con ordinanza del 14/11/2025 ed art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliato in Terme Vigliatore, Via Maceo n. C.F._1
254, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Mandanici
che lo rappresenta e difende per procura in atti Email_1
APPELLANTE
E
, (P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Messina, contrada Scoppo, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo
( ed elettivamente domiciliato in Messina, Email_2 via Università 8, presso lo studio dell'Avv. Pierfranco De Luca Manaò, giusta procura in atti
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 297/2023, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel giudizio n. 989/2021 R.G., pubblicata in data 28/03/2023.
OGGETTO: risarcimento ex art. 2051 cod. civ.. Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 01/06/2021 chiamava in giudizio il Parte_1
innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Controparte_1 chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data
28/04/2019, ore 13:00 circa, allorquando lo stesso si trovava a circolare sull'autostrada
A20, con direzione di marcia Messina - Palermo, a bordo del proprio motociclo Yamaha targato CV86827; l'attore esponeva che giunto al Km 32+400, più precisamente nel territorio del Comune di Monforte San Giorgio, a causa dello stato di dissesto in cui si trovava il manto stradale, non visibile ne tantomeno preventivamente segnalato, perdeva il controllo del mezzo e cadeva al suolo. A seguito della caduta il subiva Parte_1 danni e veniva trasportato presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero G.
Fogliani di Milazzo, dove i sanitari gli prestavano le cure del caso e lo dimettevano con una prognosi di otto giorni;
successivamente l'attore doveva sottoporsi ad ulteriori cure e controlli, permanendo danni che quantificava in Euro 39.848,66 allegando all'uopo perizia medica di parte. Anche il motociclo riportava danni quantificati in Euro 5.806,66 per come descritto in perizia allegata al fascicolo di parte dell'attore.
Nell'instaurato giudizio R.G. 989/2021 si costituiva il Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, ne reclamava la riduzione
[...] nei limiti del danno provato, tenuto altresì conto della concorrente responsabilità dell'attore nel verificarsi dell'incidente.
Con ordinanza del 13/09/2022 il Giudice, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., sottoponeva alle parti un'apposita proposta conciliativa;
stante la mancata accettazione della stessa, la causa proseguiva nel merito ed a seguito del rigetto delle richieste istruttorie, veniva posta in decisione.
Con sentenza pubblicata il 28/03/2023 il tribunale ha cos' deciso: “il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero
989/2021 R.G., condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di di € 156,66 a titolo di risarcimento del danno;
condanna Parte_1
pag. 2/10 nondimeno al pagamento in favore dell'ente convenuto delle spese Parte_1 della fase decisionale che liquida in € 100,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, compensando integralmente le altre”
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1 nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituito il Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
La causa era poi assegnata in decisione con ordinanza del 14/11/2025 previo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di prime cure nel parte in cui il decidente ha ritenuto che in occasione del sinistro la condotta di guida ha sicuramente concorso alla produzione dell'evento dannoso nella stessa misura delle condizioni dell'asfalto; l'appellante contesta la ricostruzione effettuata dal Giudice secondo il quale le condizioni di dissesto del manto stradale ove si è verificato l'incidente erano talmente estese ed evidenti che un utente modello avrebbe potuto adottare per tempo tutte quelle cautele idonee a ridurre il rischio di caduta, cosa che, secondo il Tribunale, l'appellante non avrebbe invece fatto. Afferma l'appellante che, contrariamente alla ricostruzione dei fatti posta in essere dal giudice di prime cure, basata su di una mera congettura, la condotta di guida tenuta nel caso di specie non ha minimamente concorso alla produzione del sinistro per cui è causa, risultando censurabile il ragionamento del giudice nella parte in cui lo stesso ritiene che le condizioni di dissesto della strada fossero talmente estese da essere visibili e come tali da potere evitare.
Le osservazioni rese dall'appellante sul punto colgono nel segno.
Osserva la Corte che nella previsione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., si è in qualche modo determinata una diversa ripartizione dell'onere probatorio per la quale la colpa del custode è presunta con tutte le evidenti implicazioni sul regime probatorio, e la responsabilità per danno da cosa in custodia viene meno quando il destinatario dell'imputazione provi il "caso fortuito"; seppure, però, a fronte del principio sopra pag. 3/10 esposto, è pur sempre onere del richiedente dimostrare il necessario nesso eziologico fra le condizioni del sito, la caduta ed i danni conseguenti.
Negli ultimi anni la giurisprudenza ha modificato e consolidato un orientamento sempre più restrittivo in ordine alla fattispecie di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., passando da una fase iniziale di pieno riconoscimento della responsabilità, fatto salvo l'esimente del caso fortuito, ad una successiva e ormai definitiva fase per la quale si ritiene debba procedersi ad una valutazione caso per caso sulla diligenza assunta dal danneggiato e quindi sul suo grado concorsuale di colpa secondo quel principio definito di “autoresponsabilità” del danneggiato.
La responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva, poiché si fonda sull'accertamento del nesso causale intercorrente tra la cosa custodita e il danno, ma norma fondamentale di riferimento deve essere anche l'art. 1227 cod. civ. per il quale se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, in quanto il comportamento del danneggiato può risultare così rilevante da interrompere il nesso causale ed integrare il caso fortuito;
in sostanza il comportamento dell'utente integra il caso fortuito e può arrivare ad escludere la responsabilità dell'ente, ma al di là di questa ipotesi “estrema”, il concorso di colpa del danneggiato può comportare una diminuzione del risarcimento. In altri termini, la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e quanto più la situazione di danno può essere prevista ed evitata adottando le ordinarie cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale.
Va opportunamente sul punto richiamato il recente arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione che con ordinanza 29147 del 04/11/2025 ha indicato in maniera dettagliata le fattispecie per le quali il custode va esente da responsabilità, e cioè, richiamando Cass. n. 8346/2024 e Cass. n. 1404/2025): a) la responsabilità del custode
è esclusa dalla prova del caso fortuito;
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia pag. 4/10 oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.
Può innanzi tutto rilevarsi che dalla fase istruttoria non è emerso alcun dubbio in ordine all'effettivo accadimento dell'evento, nemmeno contestato in sé dal convenuto e peraltro accertato dalla Polizia AL intervenuta sui luoghi. CP_1
Dalla documentazione in atti e segnatamente dal verbale di accertamento della Polizia stradale con ivi allegate fotografie dei luoghi, risulta la presenza sulla corsia di marcia normale di “fondo stradale dissestato con presenza di buche, parti di asfalto mancanti, avvallamenti ed affossamenti dello stesso” condizioni che “provocavano instabilità e disequilibrio del motociclo al punto da far perdere il controllo del motociclo da parte del sig. che rovinava a terra insieme allo scooter Tmax” ed Parte_1 ancora che “l'incidente è stato determinato dall'asfalto ammalorato con la presenza lungo il manto stradale di buche, avvallamenti e parti di asfalto mancanti”.
Dalla ricostruzione planimetrica della polizia stradale risulta che il tratto dissestato presentava una larghezza di circa un metro e una lunghezza di circa tredici metri e quindi una consistenza notevole e tale da determinare una situazione di grave e colpevole pericolo tenuto conto che il tratto in questione non era in ambito urbano ma autostradale;
tale ultima circostanza è rilevate laddove si consideri che mente in area urbana la velocità limitata consente al conducente di rilevare il pericolo innanzi a sé e quindi arrestarsi per tempo, in autostrada la velocità consentita è ben maggiore, anche oltre i 110 kmh, e quindi è evidente che un conducente non ha tempo e modo sufficienti per avvedersi tempestivamente delle condizioni del manto stradale e tanto meno di potere rallentare o frenare per tempo oppure sterzare, manovra quest'ultima che per un pag. 5/10 motociclo a velocità elevata determinerebbe con molta probabilità una caduta ancora più rovinosa. Va inoltre aggiunto che la stabilità di un mezzo a due ruote è sicuramente inferiore rispetto a quella di un automezzo, e quindi può certamente ritenersi che il impegnato il tratto dissestato, si è trovato in una condizione tale da non Parte_1 potere evitare in alcun modo la perdita di controllo del mezzo e l'inevitabile caduta.
Ritiene quindi la Corte che non può essere addebitato al alcun concorso in Parte_1 ordine al sinistro e proprio in applicazione dei principi generali sopra enunciati dalla
Suprema Corte, l'intera responsabilità vada addebitata all'Ente gestore non ravvisandosi alcun esimente ex art. 2051 cod.civ..
2) Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui il decidente ha ritenuto che le lesioni refertate dal Pronto
Soccorso del P.O di Milazzo, ovverosia: “Trauma con ferita ginocchio destro, trauma con escoriazioni diffuse arti superiori e inferiori”, nonché i soli otto giorni di prognosi concessi al non sarebbero di per sé sufficienti a ritenere che l'odierno Parte_1 appellante possa aver riportato lesioni più gravi;
contesta anche la deduzione del
Giudice secondo la quale nessun pregio e valore va accordato ai certificati medici rilasciati dal medico di parte Dott. e tanto meno alle valutazioni Persona_1 rassegnate da quest'ultimo nella perizia di parte datata 07/10/2019, avendo sul punto il decidente ritenuto che la diagnosi formulata dal predetto CTP di una invalidità permanente pari all'8/9 % sarebbe eccessiva e priva di credibilità tenuto conto che nel caso di specie non vi sarebbero state lesioni tali da giustificare tali postumi.
L'appellante conclude affermando che le motivazioni adottate dal giudice di prima istanza per escludere il risarcimento del danno risultano la conseguenza di una superficiale disamina del materiale istruttorio regolarmente acquisito agli atti del processo, e chiede disporsi CTU medica per come già chiesto in primo grado.
Osserva la Corte che anche tale censura è fondata.
Il giudice di prime cure non ha in effetti approfondito in maniera adeguata il contenuto del materiale probatorio in atti, giungendo alla fine ad una conclusione di contenuto medico-scientifico, che per sua natura avrebbe richiesto competenza specifica di ben altra natura, e cioè che dal semplice esame del certificato di pronto soccorso ne conseguiva l'impossibilità che per il fossero conseguiti danni permanenti;
Parte_1
pag. 6/10 inoltre non è dato sapere con quale criterio il Giudice abbia poi valutato gli otto giorni di prognosi come invalidità temporanea in misura pari al 50% i primi quattro giorni ed al 25% i restanti quattro, come pure se abbia o meno dato effettiva incidenza alla circostanza, rilevata dal e non smentita dal secondo la quale CP_1 Parte_1
l'odierno appellante aveva subito un analogo incidente al ginocchio circa dieci anni prima.
L'esame della documentazione in atti, conduce invece ad una valutazione differente;
dai documenti medici risulta infatti la diagnosi iniziale di “escoriazioni multiple con ferita
e perdita di sostanza ginocchio dx. politrauma da incidente stradale in moto”, come pure la procedura di “Medicazione e pulizia ferita – Sutura” nonché le certificazioni del medico curante che riferisce “Effettuata consulenza ortopedica, referto: Ferita l.c. a decorso trasversale in regione anteriore del ginocchio dx già suturata con abrasione cutanea pluridistrettuale”, la presenza di una “cicatrice regione antero-laterale ginocchio dx ad andamento trasversale ipercromica intersecata da punti di sutura di cm 30 x 7”, e l'accertamento ecografico del 27/08/2019 con referto di “Moderato versamento articolare e apprezzabile menisco mediale. Si apprezza sofferenza flogistica
a carico dei legamenti collaterali, in particolare a carico del mediale ove si evidenzia reazione edematosa di verosimile origine flogistica. A carico della porzione mediale del recesso sovrarotuleo si evidenza versamento liquido di circa 0,7 mm. Non alterazione della struttura e dello spessore del tendine patellare. Cavo posteriore nella norma.”
I superiori dati avrebbero meritato una più approfondita considerazione e pertanto questa Corte ritiene doversi accogliere la richiesta di CTU medica per come effettuata dal già nel giudizio di prime cure e ribadita nel presente grado. Parte_1
3) Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante si duole del mancato riconoscimento dei danni al mezzo che, secondo il decidente, non potrebbero trovare ristoro in quanto difetterebbe la prova degli stessi sia sotto il profilo della loro esatta identificazione che della loro quantificazione;
l'appellante contesta quanto ritenuto dal
Tribunale a motivo del rigetto e cioè che agli atti del giudizio vi sarebbe soltanto una semplice consulenza tecnica di parte, non corroborata da idonea documentazione fotografica atta a comprendere le condizioni del veicolo prima dell'incidente, il tutto a pag. 7/10 fronte di un mezzo immatricolato ben dodici anni prima, non condividendo il Giudice il fatto che venga richiesta la sostituzione di pezzi e non già la loro semplice riparazione.
La Corte ritiene di non concordare con le valutazioni del Tribunale, rilevando fin da subito che la mancata produzione di fotografie attestanti le condizioni del mezzo prima del sinistro non può di certo costituire motivo per giustificare il rigetto della domanda risarcitoria;
la comune esperienza porta infatti a ritenere che solitamente, se non per mera casualità, non si è in possesso di fotografe attestanti le condizioni di un proprio mezzo, a meno di non voler ritenere che ciascuno di noi debba sempre munirsi di fotografie via via aggiornate in maniera da potere utilizzare le stesse nell'eventualità di un futuro sinistro. Non è nemmeno condivisibile la contestazione in ordine alla prevista sostituzione e non già riparazione dei pezzi danneggiati, soluzione che, evidentemente, secondo il Tribunale avrebbe comportato costi inferiori;
sul punto va evidenziato che la carrozzeria del mezzo in questione è costituita da parti non già metalliche ma di materiale plastico, la cui riparazione risulta alquanto complicata se non anche più costosa, quanto meno in termini di tempo impegnato, rispetto alla più opportuna sostituzione.
L'appellante richiede disporsi CTU tecnica per la valutazione dei danni al mezzo, adempimento che la Corte ritine però superfluo, non solo in relazione al consistente lasso di tempo già trascorso dal sinistro (oltre sei anni) ma anche perché risulta possibile addivenire ad una valutazione grazie alle indicazioni contenute nell'accertamento della
Polizia AL in confronto con quelle della perizia tecnica di parte. La Polizia
AL ha nell'immediatezza constatato “Parafango anteriore lato destro lesionato, striature ed abrasioni lungo il lato destro della carrozzeria, levafreno, semimanubrio
(bilancino), pedana carter motore e scarico lato destro abrasi ed introflessi, plastica protettiva luci di arresto e gruppo ottico posteriore mancanti, targa striata”; la sostituzione di tutti i suddetti pezzi con acquisto di ricambi originali e la mano d'opera per la loro sostituzione, secondo gli importi in perizia tecnica, ammonta all'importo di
Euro 1.778.53 con adeguata riduzione del valore di acquisto, pari almeno al 50%, tenuto conto dell'iniziale valore dei pezzi danneggiati, ormai usurati per il decorso del tempo (vetustà del mezzo dodici anni) la cui sostituzione determina un miglioramento del mezzo stesso. pag. 8/10 La superiore somma è stata determinata alla data odierna già rivalutata ed attualizzata, spettando gli interessi moratori dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
In conclusione va quindi emessa sentenza parziale con la quale va riconosciuta l'esclusiva responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa a carico del
[...]
con la condanna di quest'ultimo alla rifusione di tutti i danni in Controparte_1 favore di di cui Euro 1.778,53 già calcolati per danni al mezzo;
Parte_1
l'importo risarcitorio per i danni fisici potrà essere determinato ad esito di CTU medica da disporsi con separata ordinanza.
4) Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante si duole della decisione del
Tribunale in ordine alle spese di giudizio, contestando la disposta compensazione delle stesse e la condanna alla rifusione in favore di controparte dei compensi per la fase decisionale stante il mancato accoglimento della proposta conciliativa formulata dal
Giudice nel corso del giudizio;
per quanto concerne le spese di entrambi i gradi del giudizio si provvederà in seno alla successiva sentenza definitiva.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, parzialmente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 297/2023, emessa Parte_1 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel giudizio n. 989/2021 R.G., pubblicata in data 28/03/2023, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza dichiara il in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 responsabile in via esclusiva del sinistro occorso a Parte_1
2) Condanna il in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento in favore di di tutti i danni al Parte_1 mezzo patiti in conseguenza del sinistro, ammontanti ad Euro 1.778,53, oltre interessi moratori dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
3) Condanna il in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento in favore di di tutti i danni fisici Parte_1 patiti in occasione del sinistro da liquidarsi ad esito della ulteriore fase istruttoria del giudizio;
pag. 9/10 4) Dispone con separata ordinanza il proseguo del giudizio;
5) Spese e compensi del giudizio ad esito della sentenza definitiva.
Messina, camera di consiglio del 01/12/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
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