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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17137 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Faraci, con Parte_1 elezione di domicilio a Palermo, piazza V.E. Orlando n.27 attore/opponente contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea CP_1
Ornati, con elezione di domicilio a La Spezia, via paolo Emilio Taviani
n.170. convenuta/opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 20.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da
[...]
avverso il d.i. n.4454/2022 emesso dal Tribunale di Palermo Pt_1 il 27/10/2022 per l'importo di euro 7.664,18, oltre interessi e spese, a titolo di saldo negativo dei rapporti di c/c n.3180954 e n. 1018673 - ab origine intrattenuti con Controparte_2
L'opponente preliminarmente eccepisce il difetto di legittimazione attiva dell'Istituto opposto per non avere dimostrato di essere il cessionario del credito oggetto della pretesa e si duole in ogni caso della mancata comunicazione di tale cessione. Nel merito, contesta la pretesa azionata, in quanto priva di supporto probatorio, non avendo l'Istituto opposto depositato la documentazione contrattuale relativa ai rapporti invocati.
L'istituto di credito, ritualmente costituito, chiede, con vittoria delle spese di lite, il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande di parte attrice, deducendone l'infondatezza per le ragioni meglio spiegate in comparsa.
La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., all'udienza in epigrafe indicata.
Preliminarmente, deve ritenersi integrata la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del D.Lgs 28/10. Ed infatti, ancorchè le parti non abbiano esperito il procedimento di mediazione, tuttavia, tale omissione non è stata tempestivamente eccepita dall'opponente, né è stata rilevata d'ufficio.
L'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs 28/10, infatti, prescrive che il mancato esperimento del procedimento di mediazione deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Ciò posto, sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente.
In linea con la giurisprudenza dominante, infatti, ritiene il decidente che nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco, come nella specie, il “perfezionamento” della fattispecie traslativa avviene con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari creditori e i debitori, e quindi la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare.
L'art. 58, comma 2, TUB (nel testo applicabile ratione temporis) ha, infatti, inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso in Gazzetta
Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, appunto, in blocco, per quanto tale ulteriore attività sia prevista nelle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia.
Nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale sostituisce, quindi, la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, la prova che la cessione sia stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale
(v. Cass. Sez. 1, Sent. n. 5997 del 17/03/2006).
La pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è dunque estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (Cassazione civile, sez. III, 25 Settembre 2018, n. 22548; Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13954 del 16/06/2006).
Orbene, nella specie, l'istituto di credito opposto, fin dalla fase monitoria, ha prodotto l'estratto della G.U. (GU Parte Seconda n.145 del 10-12-2016), sulla quale è stata resa nota l'operazione di cessione dei crediti (tra cui anche quello oggetto di causa), oltre la copia del contratto di cessione dei crediti intervenuto tra questi e CP_3 avente ad oggetto un portafoglio di crediti che quest'ultima aveva
[...] precedentemente acquistato in blocco ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione da (giusto Controparte_4 atto di cessione parimenti reso pubblico per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale), costituito da tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari risultanti nella titolarita' di che rinviava per l'esatta identificazione dei crediti al CP_3 sito internet http\\:www.unicredit.eu/Arno, nonché all'elenco reso pubblico presso la sede di (nella sua qualita' di corporate CP_5 servicer della Cedente) e depositato presso il registro delle imprese di
Milano in occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e deposito presso il registro delle imprese dell' avviso di cessione dei Crediti.
Ciò posto, tuttavia, la pretesa azionata è rimasta priva di un valido supporto probatorio.
Ed infatti, mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente la produzione dell'estratto conto finale, accompagnato dalla certificazione ex art. 50 TUB, non richiedendosi, altresì la specificazione analitica di tutte le operazioni succedutesi sul conto durante l'intero arco del rapporto. Nel giudizio di opposizione, invece, è onere della banca produrre sia i contratti che regolano i rapporti, sia gli estratti conto analitici, così da consentire la ricostruzione del saldo, ove contestata (principio recentemente ribadito da Cassazione n.5478/2024).
Ed invero, l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e ove ritenga il credito infondato, deve revocare il decreto ingiuntivo.
Sotto il profilo probatorio, va altresì osservato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché incombe sulla parte opposta l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cassazione n.5478/2024;
Cass. sez. III civ. n. 77 del 1969).
Orbene, nel caso di specie, l'istituto di credito a supporto della propria domanda ha prodotto soltanto copia del contratto di conto corrente n.3180954, mentre non ha depositato né il contratto n.1018673
(seppure indicato quale fonte di parte del credito azionato), né gli estratti conto analitici: i documenti indicati come allegati nn.4 e 5 al ricorso monitorio, infatti, non sono altro che una duplicazione dell'unico contratto di finanziamento e di conto corrente prodotto come allegato n.3 del ricorso monitorio e i documenti indicati come
“estratto conto” sono invero soltanto dei documenti riepilogativi del calcolo delle competenze senza specifica delle operazioni compiute e contabilizzate sul conto corrente. Né tale carenza probatoria è stata sanata nel presente giudizio monitorio.
Consegue che, in mancanza della prova dei rapporti da cui originerebbe il credito e delle operazioni compiute (non avendo la banca prodotto neppure gli estratti conto), non è stato possibile verificare la correttezza della pretesa creditoria azionata e contestata dall'opponente che è rimasta priva di un valido supporto probatorio.
In conclusione, dunque, il d.i. va annullato per l'intero.
Infine, le spese, tenuto conto della natura delle questioni affrontate e dell'esito del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: annulla il decreto ingiuntivo n.4454/2022 emesso dal Tribunale di
Palermo il 27/10/2022.
Rigetta tutte le altre domande azionate.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Palermo, il 19/06/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17137 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Faraci, con Parte_1 elezione di domicilio a Palermo, piazza V.E. Orlando n.27 attore/opponente contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea CP_1
Ornati, con elezione di domicilio a La Spezia, via paolo Emilio Taviani
n.170. convenuta/opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 20.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da
[...]
avverso il d.i. n.4454/2022 emesso dal Tribunale di Palermo Pt_1 il 27/10/2022 per l'importo di euro 7.664,18, oltre interessi e spese, a titolo di saldo negativo dei rapporti di c/c n.3180954 e n. 1018673 - ab origine intrattenuti con Controparte_2
L'opponente preliminarmente eccepisce il difetto di legittimazione attiva dell'Istituto opposto per non avere dimostrato di essere il cessionario del credito oggetto della pretesa e si duole in ogni caso della mancata comunicazione di tale cessione. Nel merito, contesta la pretesa azionata, in quanto priva di supporto probatorio, non avendo l'Istituto opposto depositato la documentazione contrattuale relativa ai rapporti invocati.
L'istituto di credito, ritualmente costituito, chiede, con vittoria delle spese di lite, il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande di parte attrice, deducendone l'infondatezza per le ragioni meglio spiegate in comparsa.
La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., all'udienza in epigrafe indicata.
Preliminarmente, deve ritenersi integrata la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del D.Lgs 28/10. Ed infatti, ancorchè le parti non abbiano esperito il procedimento di mediazione, tuttavia, tale omissione non è stata tempestivamente eccepita dall'opponente, né è stata rilevata d'ufficio.
L'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs 28/10, infatti, prescrive che il mancato esperimento del procedimento di mediazione deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Ciò posto, sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente.
In linea con la giurisprudenza dominante, infatti, ritiene il decidente che nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco, come nella specie, il “perfezionamento” della fattispecie traslativa avviene con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari creditori e i debitori, e quindi la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare.
L'art. 58, comma 2, TUB (nel testo applicabile ratione temporis) ha, infatti, inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso in Gazzetta
Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, appunto, in blocco, per quanto tale ulteriore attività sia prevista nelle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia.
Nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale sostituisce, quindi, la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, la prova che la cessione sia stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale
(v. Cass. Sez. 1, Sent. n. 5997 del 17/03/2006).
La pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è dunque estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (Cassazione civile, sez. III, 25 Settembre 2018, n. 22548; Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13954 del 16/06/2006).
Orbene, nella specie, l'istituto di credito opposto, fin dalla fase monitoria, ha prodotto l'estratto della G.U. (GU Parte Seconda n.145 del 10-12-2016), sulla quale è stata resa nota l'operazione di cessione dei crediti (tra cui anche quello oggetto di causa), oltre la copia del contratto di cessione dei crediti intervenuto tra questi e CP_3 avente ad oggetto un portafoglio di crediti che quest'ultima aveva
[...] precedentemente acquistato in blocco ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione da (giusto Controparte_4 atto di cessione parimenti reso pubblico per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale), costituito da tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari risultanti nella titolarita' di che rinviava per l'esatta identificazione dei crediti al CP_3 sito internet http\\:www.unicredit.eu/Arno, nonché all'elenco reso pubblico presso la sede di (nella sua qualita' di corporate CP_5 servicer della Cedente) e depositato presso il registro delle imprese di
Milano in occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e deposito presso il registro delle imprese dell' avviso di cessione dei Crediti.
Ciò posto, tuttavia, la pretesa azionata è rimasta priva di un valido supporto probatorio.
Ed infatti, mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente la produzione dell'estratto conto finale, accompagnato dalla certificazione ex art. 50 TUB, non richiedendosi, altresì la specificazione analitica di tutte le operazioni succedutesi sul conto durante l'intero arco del rapporto. Nel giudizio di opposizione, invece, è onere della banca produrre sia i contratti che regolano i rapporti, sia gli estratti conto analitici, così da consentire la ricostruzione del saldo, ove contestata (principio recentemente ribadito da Cassazione n.5478/2024).
Ed invero, l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e ove ritenga il credito infondato, deve revocare il decreto ingiuntivo.
Sotto il profilo probatorio, va altresì osservato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché incombe sulla parte opposta l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cassazione n.5478/2024;
Cass. sez. III civ. n. 77 del 1969).
Orbene, nel caso di specie, l'istituto di credito a supporto della propria domanda ha prodotto soltanto copia del contratto di conto corrente n.3180954, mentre non ha depositato né il contratto n.1018673
(seppure indicato quale fonte di parte del credito azionato), né gli estratti conto analitici: i documenti indicati come allegati nn.4 e 5 al ricorso monitorio, infatti, non sono altro che una duplicazione dell'unico contratto di finanziamento e di conto corrente prodotto come allegato n.3 del ricorso monitorio e i documenti indicati come
“estratto conto” sono invero soltanto dei documenti riepilogativi del calcolo delle competenze senza specifica delle operazioni compiute e contabilizzate sul conto corrente. Né tale carenza probatoria è stata sanata nel presente giudizio monitorio.
Consegue che, in mancanza della prova dei rapporti da cui originerebbe il credito e delle operazioni compiute (non avendo la banca prodotto neppure gli estratti conto), non è stato possibile verificare la correttezza della pretesa creditoria azionata e contestata dall'opponente che è rimasta priva di un valido supporto probatorio.
In conclusione, dunque, il d.i. va annullato per l'intero.
Infine, le spese, tenuto conto della natura delle questioni affrontate e dell'esito del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: annulla il decreto ingiuntivo n.4454/2022 emesso dal Tribunale di
Palermo il 27/10/2022.
Rigetta tutte le altre domande azionate.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Palermo, il 19/06/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza