CA
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/07/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Francesca Coccoli Presidente
Dott. Mariangela Fuina Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 70/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 25.03.2025 tenutasi con trattazione scritta e vertente
TRA
, incorporante, per fusione, la Parte_1 [...]
in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t. Dott.ssa rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Maurizio Mililli del Foro di Chieti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Ortona, Piazza Porta Caldari n. 26, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
e , quali soci Controparte_4 Controparte_5
della cancellata società Parte_2
APPELLATI
1 E
, e la Controparte_4 Controparte_6 [...]
Controparte_7
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come da ordinanza all'esito della Camera di Consiglio da remoto del
25.03.2025.
OGGETTO: Rapporti bancari. Appello avverso la sentenza definitiva n. 438/
2021, pubblicata il 14.06.2021, la sentenza non definitiva n. 565/2019, pubblicata il 04.09.2019, l'ordinanza di rimessione della causa in istruttoria
n. cron. 3230/2021 del 07.04.2021, tutte emesse dal Tribunale di Chieti nel procedimento rubricato al numero 1696/2017 R.G..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la quale Parte_2
obbligata principale, ed i Sigg.ri e la Controparte_4 Controparte_6
società in persona del l.r.p.t. Controparte_7
quali garanti della citata società Controparte_4 Parte_2
convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Chieti l'allora CP_8
(poi al fine di ottenere:
[...] Controparte_2
- con riferimento al contratto di mutuo ipotecario stipulato nel 2004 ed al contratto di mutuo ipotecario stipulato nel 2010:
- l'accertamento e la dichiarazione di nullità di alcune clausole ivi inserite ritenute anomale (nello specifico veniva eccepita l'usurarietà del rapporto ed invocata l'applicazione della 'gratuità' ex art. 1815 c.c., con condanna della banca alla ripetizione in favore di delle somme indicate nelle Parte_2
2 perizie o nella maggiore o minore somma accertata come dovuta in corso di causa),
- in subordine, l'accertamento e la dichiarazione di nullità della clausola di determinazione del TAEG del contratto di mutuo del 2004 (con conseguente sostituzione del tasso corrispettivo e di mora convenuto con il tasso determinato ai sensi dell'art. 117 TUB, e condanna della banca alla ripetizione in favore di
[...]
delle somme versate in eccedenza oltre rideterminazione delle Parte_2
rate future),
- in ulteriore subordine, l'accertamento e la dichiarazione di nullità del parametro
EURIBOR richiamato nel contratto di mutuo 2004, quanto meno dal 2005 al
2008, per contrarietà a norme imperative della clausola nel periodo nel quale si è realizzata la condotta anticoncorrenziale (con sostituzione del tasso corrispettivo e di mora pattuito con il tasso legale ex art. 1284, comma terzo, c.c., ovvero con il tasso ritenuto di giustizia);
- con riferimento al contratto di conto corrente affidato n.19020:
- l'accertamento dell'invalidità della determinazione e applicazione degli interessi debitori ultra-legali e usurari, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale e/o annuale, di condizioni non contrattualizzate, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, nonché
l'accertamento dell'illegittimità dello ius variandi non concordato, l'accertamento e la dichiarazione dello stato di difficoltà economica e finanziaria di
[...]
l'applicazione della gratuità ex art. 1815, comma II, c.c., con Parte_2
conseguente rideterminazione del saldo nel c/c in favore di Parte_2
[...]
- in via subordinata, l'accertamento e la dichiarazione di nullità e/o inefficacia delle clausole determinative degli interessi di cui al c/c perché poste in violazione dell'art. 117 TUB con conseguente rideterminazione del saldo nel c/c in favore di anche all'esito di CTU, Parte_2
3 - in ogni caso, la condanna della banca al pagamento in favore di
[...]
a titolo di risarcimento, delle spese sostenute e dei danni Parte_2
patrimoniali e non, contrattuali ed extracontrattuali, anche per violazione della buona fede, per l'abuso di posizione dominante, per difetto di trasparenza.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa, espletata la CTU contabile come richiesta, il giudice del
Tribunale di Chieti, con sentenza non definitiva n. 565 del 04.09.2019, dichiarava la nullità della clausola del contratto di mutuo del 2004 relativa al tasso
Euribor, ma rigettava tutte le ulteriori domande attoree stante la loro palese infondatezza.
Con contestuale ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria per un supplemento di perizia, al fine di rideterminare il dare-avere tra le parti con riferimento al mutuo del 2004, sostituendo al tasso Euribor, applicato nel periodo dal 29.09.2005 al 30.05.2008, il tasso legale pro tempore vigente.
All'esito della nuova CTU e delle osservazioni formulate, con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del 07.04.2021, il Tribunale di Chieti rimetteva nuovamente la causa sul ruolo istruttorio e riconvocava nuovamente il CTU nominato per il deposito di una relazione integrativa (il giudice infatti rilevava che il CTU avrebbe dovuto “sostituire il tasso convenzionale (euribor + spread) pattuito nella clausola dichiarata nulla” con il tasso legale e “non già il tasso legale + lo spread pattuito nella clausola nulla”).
Espletato l'ulteriore supplemento di perizia, precisate le conclusioni dalle parti, e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva decisa, con sentenza n.
438/2021, nei termini che seguono:
4 “In parziale accoglimento della domanda della attrice di ripetizione di indebito
NN la convenuta al pagamento in favore della Parte_2
, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., della somma di €.
[...]
44.064,32, oltre gli interessi, nella misura di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., dal giorno della notifica alla controparte della domanda sino al saldo.
NN parte convenuta al rimborso delle spese di lite in favore degli attori che - previa compensazione di 2/3 - liquida nel residuo e quindi in €. 2418,00 per compensi, €. 181,6 per esborsi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese di lite ed altri accessori di legge.
PONE le spese delle CTU definitivamente a carico solidale delle parti e - nei loro rapporti interni - in misura paritaria tra attori da un lato, convenuta dall'altro.
Alla Cancelleria per quanto di competenza”.
Nella sentenza il giudice, richiamando i contenuti della sentenza non definitiva e dell'ultima perizia espletata, concludeva che “essendo processualmente pacifico
l'avvenuto pagamento, da parte della mutuataria, delle rate del mutuo in oggetto
(cfr. il thema decidendum, nonché le quietanze di pagamento in atti), comprensive di una quota di interessi non dovuta, alla stessa deve essere riconosciuto un credito da ripetizione pari ad euro 44.064,32, considerando il credito della fase di preammortamento pari a euro 5.316,28 e il credito della fase di ammortamento di euro 38.748,04. 10. Su tale somma (che la mutuataria ha diritto di ripetere a titolo di indebito oggettivo, in forza della nullità del titolo negoziale relativo agli interessi) vanno riconosciuti in favore della stessa gli interessi, nella misura di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., come da quella richiesto, trattandosi di obbligazione pecuniaria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 722 del 23/01/1995) a cui si applica la disciplina di cui all'art, 1284 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11522 del
29/10/1991)”.
Nel proporre appello “parziale” – limitato alla dichiarata nullità della clausola del contratto di mutuo del 06.02.2004 nel periodo temporale dal 29.09.2005 al
30.05.2008, per effetto dell'accertata manipolazione del parametro Euribor di cui
5 alla decisione del 4 dicembre 2013 della Commissione Antistrust UE - la Pt_1
censurava la pronuncia del primo giudice sul punto Parte_1
affidando l'impugnativa ai seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO
DELL'ONERE DELLA PROVA integralmente incombente su parte attrice/appellata, per aver ritenuto, in difetto di qualsiasi elemento probatorio, sussistente una connessione tra il mutuo impugnato e l'intesa concorrenziale “a monte” finalizzata a manipolare il tasso Euribor.
A dire dell'appellante, il Tribunale di Chieti aveva erroneamente dichiarato la nullità della clausola relativa al tasso Euribor del mutuo impugnato sulla base delle risultanze emerse dalla decisione della Commissione Europea del
04.12.2013, senza che fosse stata dimostrata l'esistenza di una connessione tra la citata intesa ed il contratto “a valle” oggetto di impugnazione, né che tantomeno la appellante avesse partecipato al richiamato cartello anticoncorrenziale. Pt_1
Deduceva la banca che spettava alla parte che invocava la nullità - peraltro di protezione e, dunque, posta nel suo esclusivo interesse - provare: 1) l'esistenza dell'intesa restrittiva;
2) l'illeceità della stessa mediante l'allegazione dell'accertamento, in sede comunitaria, dell'intesa anticoncorrenziale (Cassazione
Civile, n. 2305/2007); 3) la connessione tra la citata intesa ed il contratto “a valle” oggetto di accertamento giudiziale;
4) la partecipazione effettiva della convenuta all'intesa concorrenziale. Richiamava sul punto giurisprudenza Pt_1 conforme, tra le numerose altre, della stessa Corte d'Appello di L'IL
(sentenze nn. 109/2021 e 648/2021).
Nulla di tutto ciò era stato allegato, né tantomeno provato, da parte attrice.
Non solo. Non risultava essere stata in concreto neanche coartata e/o, comunque, ridotta la libertà di scelta della che – a fronte delle Parte_2 alternative concesse dall'Istituto di credito con la stipula del contratto di mutuo de quo - aveva inteso liberamente optare per il più vantaggioso parametro Euribor
6 rispetto all'alternativo tasso d'interesse fisso (parametrato al diverso tasso IRS) pure previsto in contratto.
2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO
DISPOSTO DEGLI ARTT. 2 e 33, della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990, e
DELL'ART. 101, comma 2, del TFUE, per aver ritenuto applicabile la richiamata normativa al contratto di mutuo oggetto di causa del tutto estraneo all'accordo di cartello censurato dalla Commissione Antitrust UE;
nonché per aver ritenuto il giudicante legittimata la mutuataria-appellata (terza rispetto al richiamato accordo di cartello) a dolersi di asserite violazioni anticoncorrenziali, poste in essere da imprese bancarie estranee al presente giudizio.
Deduceva la banca che, né la legislazione nazionale, né quella comunitaria, prevedevano una fattispecie di nullità dei contratti stipulati, “a valle”, tra gli
Istituti di credito e i loro clienti finali, giacché l'art. 33 della Legge antitrust ed il comma 2 dell'art. 101 TFUE sancivano esclusivamente la nullità degli accordi c.d. “a monte” restrittivi della libera concorrenza. Né, d'altro canto, sussisteva una norma inderogabile in grado di sanzionare con la nullità le clausole, contenute nei contratti c.d. “a valle”, richiamanti l'indice Euribor.
Deduceva ancora la banca che, senza pregiudizio per quanto esposto, l'unica tutela che poteva, al più, ipotizzarsi in favore della mutuataria era quella di tipo risarcitorio, da avanzare in ogni caso nei confronti di quegli Istituti bancari che avevano partecipato all'intesa distorsiva della concorrenza.
Peraltro, l'attività anticoncorrenziale posta in essere dagli Istituti di credito sanzionati dalla Commissione UE, aveva operato per manipolare il tasso Euribor tanto al rialzo che al ribasso del richiamato parametro, per cui, in assenza di elementi probatori specifici (del tutto assenti nel caso in esame), non era possibile affermare che per effetto delle richiamate pratiche anticoncorrenziali la mutuataria avesse necessariamente subito esborsi maggiori rispetto a quanto si sarebbe verificato in assenza dell'illecito sanzionato.
7 3) VIZIO DI ULTRAPETIZIONE E/O VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO
DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO, per avere il giudice di prime cure condannato la appellante alla ripetizione Pt_1 dell'asserito indebito pagamento effettuato dalla mutuataria per interessi eccedenti rispetto a quelli dovuti, senza che gli appellati in primo grado avessero formulato specifica domanda di ripetizione dell'indebito. Il tutto – deduceva - senza pregiudizio per i superiori ed assorbenti motivi d'impugnazione sopraesposti.
Concludeva nei termini che seguono:
“In parziale riforma della sentenza n. 438/2021 pubblicata il 14.06.2021 (Rep.
n.571/2021) e della sentenza non definitiva n. 565/2019 pubblicata il 04.09.2019 nel procedimento rubricato al numero 16967/2017 R.G., emesse dal Tribunale di
Chieti, nella persona del G.U. dott. Gianluca Falco, Voglia l'adita Corte
d'Appello, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi: 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 438 del 14.06.2021 oggetto d'impugnazione; 2) Nel merito, accertata e dichiarata la piena legittimità
e validità della clausola relativa alla determinazione degli interessi con rinvio all'indice Euribor contenuta nel contratto di mutuo del 06.02.2004 oggetto di causa, rigettare ogni avversa domanda siccome inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto. 3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva la contestando le avverse deduzioni ed Parte_2
invocando il rigetto dell'appello proposto perché inammissibile oltre che infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza di primo grado. Vinte le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Nel corso del giudizio di secondo grado la società Parte_2
veniva cancellata dal Registro delle Imprese e la causa veniva dichiarata interrotta.
8 Riassunto tempestivamente il giudizio da nei Parte_1
confronti dei soci della detta società, perfezionate le notifiche, seppure a più riprese, nei confronti di e nessuno si Controparte_4 Controparte_5
costituiva formalmente per gli stessi. Anche i garanti – ritualmente citati – rimanevano contumaci.
L'appello è fondato e va accolto.
Con riferimento al primo motivo di appello - teso a censurare la dichiarata nullità della clausola relativa al tasso Euribor del mutuo in esame, in assenza di prove circa la sussistenza di una connessione tra il mutuo impugnato e l'intesa concorrenziale “a monte” finalizzata a manipolare il tasso Euribor, ed in assenza di prove della partecipazione della al cartello anticoncorrenziale – la Corte Pt_1
rileva quanto segue.
Come è noto, la Decisione della Commissione Europea del 4/12/2013, resa pubblica in data 19.11.2016, ha statuito che il parametro Euribor è stato manipolato tra il 1/9/2005 e il 31/3/2009 in violazione del trattato UE (articoli 101
e 102).
Si premette che l'Euribor rappresenta il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in auto, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici mesi: il tasso viene rilevato giornalmente da European Banking Federation
(EBF), in base alle segnalazioni trasmesse entro le ore 11 (fuso dell'Europa centrale) all'agenzia Reuters da un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggior volume di affari in area Euro.
Ciò premesso, va dato atto che nella specie il mutuo oggetto di causa e la pattuizione della clausola relativa agli interessi è del 2004, mentre la decisione della Corte Europea, che ha riguardato l'accertamento dell'esistenza di un cartello
(ritenuto illegittimo) tra diverse banche europee, avente ad oggetto la
9 manipolazione del tasso Euribor, ha riguardato il periodo compreso tra il 2005 ed il 2008.
Va infine rilevato che sulla questione prospettata dall'appellante questo Collegio si è già più volte pronunciato (Corte d'Appello L'IL, sentenze nn. 1048/2020;
n.648/2021; n. 876/2021; n. 257/2022) esprimendo un orientamento al quale in questa sede si intende dare continuità.
In particolare si è già sottolineato che la decisione della Commissione Europea del 2013 non comporta in maniera automatica la nullità della clausola Euribor per le seguenti ragioni:
a) il tasso finito applicato al mutuatario non è costituito soltanto da Euribor, ma anche da un indice spread, sicché non è possibile sostenere che Euribor sia frutto di un accordo di cartello per “fissare direttamente o indirettamente i prezzi”, vietato dall'art. 2 della L. n. 287/1990;
b) ai fini dell'accoglimento della doglianza occorre in ogni caso fornire la prova
(da parte del mutuatario) dell'esistenza dell'intesa restrittiva, dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale e della connessione tra questa ed il contratto 'a valle', della partecipazione della banca convenuta all'intesa anticoncorrenziale.
Si è ancora evidenziato (Sent. 109/2021) che:
a) l'intesa quand'anche illecita, secondo quanto stabilito dall'art. 101 trattato
UE, comporta unicamente una responsabilità di tipo risarcitorio;
b) l'orientamento interpretativo, secondo cui andrebbe comunque dichiarata la nullità, dovendosi individuare la prova (atipica) della manipolazione dell'Euribor nella decisione della Commissione Europea del 4.12.2013 ed a nulla rilevando la mancata partecipazione della banca mutuataria al “cartello”, non è condivisibile in quanto:
10 - la nullità invocata rientra nella competenza inderogabile esclusiva del
Tribunale delle Imprese;
- né la legislazione comunitaria, né quella interna, prevedono la nullità del contratti “a valle” tra intermediari e clienti finali, giacché l'art. 33 della Legge antitrust ed il comma 2 dell'art. 101 TFUE hanno sancito esclusivamente la nullità degli accordi c.d. “a monte” restrittivi della libera concorrenza.;
- la decisione della Commissione Europea del dicembre 2013 è chiaramente rivolta ad una cerchia ben definita di soggetti;
- i divieti che si rinvengono nella normativa antitrust non sono destinati ad incidere sul contenuto degli atti negoziali, ma riguardano unicamente il comportamento posto in essere dai soggetti che hanno operato a monte;
- è da escludersi l'esistenza di una forma di collegamento funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale e il singolo negozio a valle;
- va privilegiato il principio dell'autonomia negoziale di ciascun singolo rapporto.
In applicazione delle considerazioni sopra esposte e del rilievo che, nella specie, gli appellati non hanno provato, nè allegato, in giudizio la partecipazione della appellante all'accordo di cartello dedotto in giudizio, né l'esistenza di un legame tra la dedotta “manipolazione” ed il contratto a valle oggetto di causa, il primo motivo di appello va accolto.
Parimenti da accogliere – sempre per le motivazioni sopra espresse e dettagliatamente argomentate – anche il secondo motivo di appello,
Va aggiunto che l'attività anticoncorrenziale posta in essere dagli Istituti di credito sanzionati dalla Commissione UE, ha operato per 'manipolare' nel senso di 'alterare' il tasso Euribor, e ciò, tanto al rialzo, quanto al ribasso, del richiamato parametro. Per questo motivo, parte attrice avrebbe dovuto dare prova che per effetto delle lamentate pratiche anticoncorrenziali la mutuataria aveva
11 subito esborsi maggiori rispetto a quanto si sarebbe verificato in assenza del detto illecito: prova del tutto assente nel caso in esame.
Tanto detto, la Corte ribadisce ancora una volta che le argomentazioni e conclusioni sopra riportate risultano perfettamente in linea con l'orientamento più volte espresso da questa Corte.
Non appaiono sussistere, allo stato dell'arte, motivi per allontanarsi da detto orientamento che, anche con riguardo a 'tutte' le soprariportate questioni trattate, appare coerente, logico, giuridicamente orientato.
Il terzo motivo di appello – con cui viene lamentato un vizio di ultrapetizione per avere il giudice condannato la alla restituzione dell'indebito per Pt_1
interessi eccedenti rispetto a quelli dovuti senza una espressa domanda in tal senso da parte attorea – rimane assorbito dal rigetto della domanda attorea accertativa della invocata nullità.
Alla luce di quanto ampiamente argomentato, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
L'accoglimento dell'appello determina necessariamente una nuova regolamentazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, spese che vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono anch'esse il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'IL, sezione civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 438/2021 pubblicata il 14.06.2021 (Rep.
n.571/2021) e della sentenza non definitiva n. 565/2019 pubblicata il 04.09.2019
12 nel procedimento rubricato al numero 16967/2017 R.G., emesse dal Tribunale di
Chieti, in accoglimento dell'appello parziale:
1) accerta e dichiara la piena legittimità e validità della clausola relativa alla determinazione degli interessi con rinvio all'indice Euribor contenuta nel contratto di mutuo del 06.02.2004 oggetto di causa;
2) condanna parte attrice, odierna appellata, al pagamento in favore di parte convenuta, odierna appellante, delle spese di lite relative al primo grado di giudizio che liquida in complessivi € 10.343,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
3) condanna parte attrice, odierna appellata, al pagamento in favore di parte convenuta, odierna appellante, delle spese di CTU;
4) conferma per il resto le impugnate sentenze;
5) condanna e , quali soci della Controparte_4 Controparte_5
cancellata società nonché i garanti , Parte_2 Controparte_4
e la società al Controparte_6 Controparte_7
pagamento in favore di delle spese di lite relative al Parte_1
secondo grado di giudizio che liquida in € 8.470,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto del 21.07.2025.
Il Cons. Est. Dott. ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Francesca Coccoli
13