Sentenza 4 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/09/2018, n. 39814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39814 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2018 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO EP nato il [...] a [...] avverso il decreto del 10/05/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
7-/ Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Paolo Canevelli, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Napoli per l'esame delle domande. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con decreto emesso all'esito di udienza camerale svoltasi 1'11 maggio 2017, il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibili le domande del condannato IU IO per l'applicazione dell'indulto concesso con legge n. 241 del 2006 e per l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede di esecuzione della pena, in quanto il ricorso che le conteneva era stato sottoscritto dall'avvocato Alessandro Nacarlo, professionista privo di mandato difensivo "dall'imputato" conferito per il processo di esecuzione;
che per la cassazione di tale decreto IO ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal relativo difensore, avvocato Alessandro Nacarlo) deducendo che lo stesso è emesso in violazione degli artt. 99, 656, comma 5, 666, comma 1, cod. proc. pen., essendo stato l'avvocato Nacarlo, che il ricorso aveva sottoscritto, nominato difensore d'ufficio di esso ricorrente nel processo di merito definito con la sentenza n. 6622/2007 emessa dal Tribunale di Napoli, divenuta irrevocabile il 27 settembre 2012, di condanna alla pena di nove mesi di reclusione ed euro 700 di multa e che, per tale motivo, era stato destinatario della notificazione dell'ordine di esecuzione della pena con tale sentenza inflitta ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; che l'art. 656, comma 3, cod. proc. pen. prevede che l'ordine di esecuzione di sentenza di condanna, costituente atto iniziale del processo di esecuzione di tale atto, debba essere, per quanto qui interessa, notificato al difensore del condannato;
che, sempre per quanto qui interessa, l'art. 655, comma 5, dello stesso codice prevede, in via generale, che i provvedimenti del pubblico ministero, titolare del potere di esecuzione dei provvedimenti giudiziali penali, di cui la legge processuale prescrive la notificazione al difensore sono notificati al difensore nominato dall'interessato ovvero a quello designato dallo stesso pubblico ministero a norma dell'art. 97; che tale regola generale è derogata dalla norma recata dall'art. 656, comma 5, che, per la sola esecuzione delle pene detentive indicate dalla stessa disposizione di legge, attribuisce efficacia anche nel processo di esecuzione, alla nomina ovvero alla designazione di difensore effettuata nel processo di cognizione definito con la sentenza da eseguire (nel senso che, ricorrendo tale eccezionale ipotesi, la notificazione dell'ordine di esecuzione di pena detentiva non superiore a tre anni con contestuale decreto di sospensione dello stesso deve, pena la sua nullità, essere notificata, salve la ipotesi di nomina per il processo di esecuzione, al difensore di fiducia ovvero a quello d'ufficio che abbiano assistito il condannato nel giudizio di cognizione: in questo senso, cfr. Cass. n. 5481 del 10 gennaio 2006, Disha, Rv. 235099); che l'efficacia della designazione officiosa riguarda, bene inteso, il processo esecutivo relativo alla specifica sentenza indicata nell'ordine e permane fino a che, per lo stesso processo esecutivo, il condannato nomini suo difensore;
che, in assenza di un difensore specificamente nominato per la fase esecutiva della pena, la notificazione degli atti deve essere effettuata al difensore che ha assistito il condannato nel giudizio di cognizione, così da garantire la continuità tra le due fasi ed assicurare l'effettività del diritto di difesa tecnica (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 1, n. 14000 del 11 dicembre 2015, dep. 2016, Mehloul, Rv. 266609); che l'avvocato Alessandro Nacarlo aveva ricevuto notificazione dell'ordine di esecuzione della sopra indicata sentenza di condanna ai sensi dell'art. 656, comma 5; che la designazione in discorso attribuisce al difensore le facoltà ed i diritti che la legge processuale riconosce al condannato (art. 99, comma, 1) per la durata dell'esecuzione della sentenza oggetto dell'ordine emesso dal pubblico ministero, fino a che l'efficacia della designazione stessa venga meno per effetto di nomina di difensore effettuata dal condannato;
che il giudice dell'esecuzione provvede su incidenti di esecuzione di provvedimenti giudiziali a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore (art. 666, comma 1); che, per quanto qui interessa, le istanze di cui agli artt. 671 e 672 cod. proc. pen. introducono procedimenti incidentali di esecuzione;
che l'avvocato Nacarlo era dunque legittimato alla sottoscrizione del ricorso, contenente tali domande, nell'interesse dell'odierno ricorrente;
che la decisione impugnata è illegittima, per violazione dell'art. 99, comma 1, perché ritiene che tali domande dovessero essere presentate da difensore specificamente nominato dall'odierno ricorrente nel processo di esecuzione;
che il decreto deve dunque essere annullato e gli atti debbono essere rimessi al Tribunale di Napoli affinché provveda sul merito delle domande dell'odierno ricorrente.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Così deciso in Ro