Versione
16 aprile 1958
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29 dicembre 1988
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Art. 12.
Ferma restando la composizione della Corte di disciplina stabilita dall' art. 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477 , ai professori universitari di ruolo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 87, 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Ad essi si applicano, inoltre, in quanto non contrastino con quelle del citato testo unico, le norme contenute negli articoli 85 , 91 , 96 , 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . ((4)) ------------ AGGIORNAMENTO (4) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 dicembre 1988, n. 1128 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1988, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 12, secondo comma, legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari) nella parte in cui non richiama, ai fini della sua applicazione ai professori universitari di ruolo, anche l' art. 120 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)".
Ferma restando la composizione della Corte di disciplina stabilita dall' art. 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477 , ai professori universitari di ruolo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 87, 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Ad essi si applicano, inoltre, in quanto non contrastino con quelle del citato testo unico, le norme contenute negli articoli 85 , 91 , 96 , 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . ((4)) ------------ AGGIORNAMENTO (4) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 dicembre 1988, n. 1128 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1988, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 12, secondo comma, legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari) nella parte in cui non richiama, ai fini della sua applicazione ai professori universitari di ruolo, anche l' art. 120 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)".
Commentari • 3
- 1. Libertà di espressione e reputazione dell’Università: il docente è tenuto al decorohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1.7238541
[…] Da ultimo, il decreto rettorale menziona l'art. 33, comma 5, dello Statuto dell'Università, ai sensi del quale il Collegio di disciplina propone e il Consiglio di amministrazione dell'Università infligge "le sanzioni previste dall'articolo 87 e seguenti del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 come confermate dall'articolo 12 della legge 18 marzo 1958, n. 311". […]
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Giurisprudenza • 31
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 08/09/2023, n. 13684Provvedimento: […] 3.2. In tale ottica, non può quindi condividersi la tesi di parte, invero non isolata, dell'applicabilità dell'art. 117 DRP n. 3/57 anche ai professori universitari, non essendo detto articolo tra quelli espressamente richiamati dall'art. 12 della legge n. 311/1958 (recante norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari) ancora oggi vigente.Leggi di più...
- principio del giusto contraddittorio·
- sanzione disciplinare·
- garanzie sostanziali·
- principio di proporzionalità·
- violazione del divieto di mutatio libelli·
- procedimento disciplinare·
- legittimità del provvedimento sanzionatorio·
- Regolamento di Ateneo·
- pregiudizialità penale·
- sospensione dall'ufficio e dallo stipendio