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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/09/2025, n. 3635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3635 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 6951/2016
R.G. promossa da c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Aida Claudia Puca, con studio in Napoli alla Via
Porzio n.
4 - Centro Direzionale Is. G/8
PEC Email_1
Attrice contro c.f./p.iva Controparte_1
in persona del liquidatore p.t. nonché legale P.IVA_1 rapp. p.te., rapp.ta e difesa dall'Avv. Simone Labonia con studio in Salerno, Via Gaeta n. 7, PEC - Email_2 rdineforese.salerno.it Email_3
Convenuta nonché
– già NT
, in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria C.
Lembo e Marco, presso Studio Legale Associato “A Cilento”, sito in Salerno, Via Porta Elina n. 23, PEC Email_4
.salerno.it Email_5 CP_4
Chiamata in causa
Oggetto: lesioni personali - risarcimento danni da cosa in custodia.
1 Premessa
L'art. 132 cpc esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, l'art. 16 D.Lgs. 5/2003 ammette la motivazione per relationem, l'art. 118 disp.att.cpc consente di motivare
“concisamente”, con l'effetto che il giudicante non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Posizione delle parti e breve svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il 10.06.2016, conveniva in giudizio la società Parte_2 [...]
, per l'udienza del 16.11.2016, Controparte_1 esponendo che in data 02.06.2011, alle ore 05.00 circa, mentre si trovava sulla pista da ballo posta all'interno della Discoteca
Dolcevita, in Pontecagnano Faiano (SA), veniva colpita da frammenti di vetro di una bottiglia lanciata da qualcuno presente, frantumandosi all'impatto e colpendo la sua coscia sinistra. Dichiarava di aver riportato in particolare una grossa ferita da taglio e che fu necessario l'intervento del 118 con il trasporto d'urgenza presso il P. S dell'OO.RR. San Giovanni di
Dio e Ruggi d'Aragona ove i sanitari le applicavano 25 punti di sutura, con prognosi di 7gg s.c. Quantificava il danno in €
11.503,14 (Euro Undicimilacinquecentotre/14), oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese. Rassegnava le seguenti conclusioni “Voglia l'ill.mo Tribunale di Salerno, in caso di mancata conciliazione, accogliere la domanda ed indi respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
2 1. Accertare e dichiarare la piena ed assoluta responsabilità di parte convenuta nell'aver causato l'evento dannoso in epigrafe descritto, per culpa in vigilando;
2. Per l'effetto, condannare la parte convenuta in persona del Controparte_1 rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni per lesioni personali all'attrice, nella misura complessiva di €
11503,14 (Euro Undicimilacinquecentotre/14) così ripartita
Euro 309,96 per ITT gg. 7 al 100%, € 1.107,00 per ITP gg. 50 al
50%, € 2859,21 per danno morale nella misura di 1/3, € 7161,54 per danno biologico al 6%, € 65,43 per spese mediche documentate, oltre interessi e rivalutazione. Ovvero di quella somma maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del fatto a quello dell'effettivo soddisfo.
3. Condannare in ogni caso la/le parti convenute, come sopra al pagamento delle spese tutte, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipazione fattane.
4. Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
In data 20.10.2016 si costituiva la società
[...]
, in persona del liquidatore Controparte_1
p.t., negando il verificarsi dell'evento e chiedendo, il rigetto della domanda attrice perchè infondata in fatto ed in diritto per violazione dell'art. 163 cpc, disconoscendo nel merito ogni responsabilità. In via preliminare, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa la NT
, al fine di tenerla indenne e garantita dalle
[...] pretese risarcitorie dell'attrice.
Autorizzata la chiamata in causa e spostata la prima udienza all'08.03.2017, in data 16 febbraio 2017 si costituiva in giudizio la che rassegnava le NT seguenti conclusioni “nel merito, in via principale, ritenuto l'atto di citazione del tutto inammissibile, improcedibile,
3 improponibile, con il rigetto della domanda principale, perché infondata in fatto e in diritto, dichiarare, per i motivi tutti esposti in fatto ed in diritto, l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2952, II comma c.c. e quindi rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta dalla convenuta
[...] nei confronti di essa;
in Controparte_1 Controparte_5 via gradata e senza accettazione alcun contraddittorio, e per puro scrupolo di patrocinio, rilevare, comunque, l'inoperatività della garanzia invocata. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre c.p.a e iva come per legge”.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 05.06.2017 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, la causa veniva quindi rinviata al 15.12.2020 per la precisazione delle conclusioni, udienza poi revocata per la nomina di CTU medico-legale. Depositato l'elaborato peritale si fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al
24.06.2024, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata in comparsa di costituzione dalla convenuta CP_1 di nullità della citazione per assenza del requisito
[...] di cui al n. 4) dell'art. 163 cpc risultando invece i fatti di causa chiaramente esposti e compiutamente argomentati mentre gli elementi di diritto risultano agevolmente sussumibili dalle conclusioni per come ivi rassegnate. In ogni caso la regolare costituzione del convenuto ha consentito all'atto di raggiungere lo scopo a cui era destinato, con l'effetto che la
4 declaratoria di nullità è preclusa dal chiaro disposto dell'art. artt. 156 co. 3 cpc.
Nel merito, parte attrice ha provato l'accadimento e le lesioni che le sono derivate. Ha ritualmente depositato in atti certificazione attestante che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione vi è stato l'intervento del 118 i cui operatori nell'immediatezza hanno riscontrato una “ferita L.C. gamba sx e F.L.C. testa”. I testi escussi hanno confermato l'accaduto e coerentemente decritto con dovizia di particolari le modalità dell'incidente occorso all'attrice all'interno della
Discoteca Dolcevita. La teste sentita Testimone_1 all'udienza del 03.07.2018 dichiarava che erano vere le circostanze indicate nei capi di prova precisando che era con l'attrice in discoteca la mattina del 02.06.2011, ore 05.00 circa,
e che “la discoteca è all'aperto con una specie di soppalchi, presumibilmente in ferro … io ed altri abbiamo visto dei ragazzi in gruppo che giocherellavano con delle bottiglie, mentre ci dirigevamo al bar … alle 5 del mattino la serata in discoteca era ancora in corso e si ballava. Mentre io e la Pt_2 ci spostavamo verso il bar, ho potuto vedere una bottiglia di vetro di colore chiaro che urtava la pensilina/soppalco che sovrasta il bar ed esplodendo si frantumava in pezzi … taluni di questi frammenti hanno colpito la coscia sx della che Pt_2 ha iniziato a sanguinare. La aveva due ferite sulla coscia Pt_2 sx di cui una risultava molto profonda. Dopo l'accaduto si sono avvicinati n. 2 buttafuori della discoteca - identificati da giubbotti/magliette che contraddistinguevano la loro qualità - visto il sangue hanno provveduto a contattare il 118, accompagnando l'attrice fuori dal locale per attendere l'ambulanza”. Riferisce, poi, di aver visto la salire Pt_2 sull'Ambulanza ed averla seguita in auto, insieme ad altri amici, sino al Pronto Soccorso dell'OORR San Giovanni di Dio e Ruggi
5 D'Aragona: “Non so che cosa hanno fatto i ragazzi che lanciavano le bottiglie, poiché dopo l'accaduto i buttafuori ci hanno tempestivamente accompagnato fuori”.
Fatti, circostanze e dinamica confermati altresì, dai testi escussa il 26.02.2019, , sentito Tes_2 Testimone_3 all'udienza del 25.06.2019 e di nuovo da ri- Testimone_1 sentita a seguito di confronto avvenuto all'udienza dell'11.02.2020 con il teste di parte convenuta . Tes_4
Non ha pregio la tardiva eccezione di parte convenuta secondo cui si verte nella circostanza in una ipotesi di caso fortuito incidentale (ossia di cosa in custodia che ha causato danni per l'azione su di essa esercitata da un terzo) e non di caso fortuito autonomo (cioè di avvenimento che ha da solo determinato le condizioni dell'evento dannoso), trattandosi di fatti accaduti all'interno del locale custodito, ad opera di uno dei fruitori in danno di altro fruitore.
Si ritiene, invece, che il prolungato ed inopinato lancio da parte dell'avventore o del gruppo di avventori di una o più bottiglie di vetro presenti all'interno del locale in direzione di altri avventori (come dichiarato dai testi), costituisca un fatto di per sé generatore di responsabilità del custode per omessa vigilanza che poteva e doveva prevenirsi e, comunque, farsi immediatamente cessare da parte della security all'uopo preposta.
La società convenuta avrebbe dovuto provare l'inevitabilità dell'evento per aver adottato tutte le misure idonee atte ad evitare tale accadimento in termini di sorveglianza. Invece dall'espletata istruttoria è emersa l'inefficacia dell'attività di controllo della security che pur presente in discoteca, non è intervenuta con un'azione preventiva, non ha impedito il lancio delle bottiglie, non ha scongiurato il verificarsi dell'evento dannoso, non ha indentificato i responsabili.
6 Ne consegue che la responsabilità per il fatto del terzo (pur astrattamente rientrante nel caso fortuito) vada ascritta alla società convenuta, la cui omessa custodia si pone in rapporto causale con l'evento lesivo occorso all'attrice in quanto provocato non dal dinamismo della bottiglia in sè, ma dall'uso improprio che di tale bottiglia di vetro ne ha fatto l'avventore
(in tal senso, in un caso analogo, ma in termini contrari Cass. civ. sez. VI, ordinanza del 04.06.2019, n.15249).
Va, infine, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
(oggi . Il termine NT CP_6 quinquennale ex art. 2947 cc deve intendersi decorra, come sostenuto dall'assicurato, dal momento in cui questi ha ricevuto la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato
(29.09.2011), con l'effetto che alla data di notifica dell'atto di citazione (10.06.2016) non era ancora decorso. Lo prevede espressamente l'art. 2952 co. 3 cc ove è stabilito che nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di prescrizione inizia a decorrere "... dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione". In argomento la Suprema Corte ha statuito che
"In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata una deroga dalla norma di cui all'art. 2952, comma 4, c.c., la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato;
tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente
7 dallo stesso danneggiato o da un terzo (Cass. civ. sent. n.
17834/2007).
Circa la quantificazione del danno, si aderisce alle coerenti conclusioni del CTU, che premettendo la sussistenza del nesso causale tra il sinistro in atti e le lesioni riportate dalla Pt_2 la compatibilità con l'evento, la suscettibilità delle stesse ad accertamento clinico strumentale obiettivo, l'efficienza qualitativa, l'adeguatezza quantitativa e la continuità fenomenologica, ha riconosciuto una inabilità temporanea assoluta I.T.T. di gg. 7 al 75%, una inabilità parziale I.T.P. di gg.
10 al 50%, con una valutazione del danno biologico permanente del 3%, oltre le spese mediche documentate pari ad € 65,43.
P.Q.M.
Il Got, in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) dichiara l'esclusiva responsabilità di
[...] per le lesioni riportate Controparte_1 dall'attrice in conseguenza del sinistro del 02.06.2011 in atti;
2) accoglie, per l'effetto, la domanda e condanna la società in liquidazione convenuta a risarcire parte attrice dei danni subìti così come accertato dal CTU nella misura da esso indicata e che in considerazione dell'età della danneggiata al momento del sinistro de quo (25 anni) si liquidano in complessivi €.
5.110,60 di cui €. 3.208,12 per D.B. al 3%, € 1.261,20 per danno morale, € 294,95 per gg. 7 di I.T.P. al 75%, € 280,90 per gg. 10 di I.T.P. al 50%, € 65,43 per spese mediche documentate. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla domanda;
3) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice del compenso di avvocato che liquida, in applicazione dei vigenti parametri, in complessivi €. 5.200,00, oltre spese di causa, rimborso forfettario, iva se dovuta e c.p.a,
8 con distrazione al procuratore costituito, nonché al pagamento delle spese di c.t.u. liquidate con decreto del 15.10.2023 in complessivi €. 940,00 oltre iva se dovuta e cassa previdenziale;
4) dichiara - oggi NT [...]
- in persona del legale rappresentante Controparte_7
p.t., nella qualità di Compagnia avente in essere all'epoca dei fatti di causa valida polizza assicurativa n. 2163201354675 per la responsabilità civile per danni a terzi, tenuta a manlevare di ogni esborso Controparte_1 dovuto all'attrice in conseguenza dei fatti causa.
Così deciso in Salerno lì, 15 settembre 2025.
Il Giudice onorario avv. Gennaro Porpora
.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 6951/2016
R.G. promossa da c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Aida Claudia Puca, con studio in Napoli alla Via
Porzio n.
4 - Centro Direzionale Is. G/8
PEC Email_1
Attrice contro c.f./p.iva Controparte_1
in persona del liquidatore p.t. nonché legale P.IVA_1 rapp. p.te., rapp.ta e difesa dall'Avv. Simone Labonia con studio in Salerno, Via Gaeta n. 7, PEC - Email_2 rdineforese.salerno.it Email_3
Convenuta nonché
– già NT
, in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria C.
Lembo e Marco, presso Studio Legale Associato “A Cilento”, sito in Salerno, Via Porta Elina n. 23, PEC Email_4
.salerno.it Email_5 CP_4
Chiamata in causa
Oggetto: lesioni personali - risarcimento danni da cosa in custodia.
1 Premessa
L'art. 132 cpc esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, l'art. 16 D.Lgs. 5/2003 ammette la motivazione per relationem, l'art. 118 disp.att.cpc consente di motivare
“concisamente”, con l'effetto che il giudicante non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Posizione delle parti e breve svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il 10.06.2016, conveniva in giudizio la società Parte_2 [...]
, per l'udienza del 16.11.2016, Controparte_1 esponendo che in data 02.06.2011, alle ore 05.00 circa, mentre si trovava sulla pista da ballo posta all'interno della Discoteca
Dolcevita, in Pontecagnano Faiano (SA), veniva colpita da frammenti di vetro di una bottiglia lanciata da qualcuno presente, frantumandosi all'impatto e colpendo la sua coscia sinistra. Dichiarava di aver riportato in particolare una grossa ferita da taglio e che fu necessario l'intervento del 118 con il trasporto d'urgenza presso il P. S dell'OO.RR. San Giovanni di
Dio e Ruggi d'Aragona ove i sanitari le applicavano 25 punti di sutura, con prognosi di 7gg s.c. Quantificava il danno in €
11.503,14 (Euro Undicimilacinquecentotre/14), oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese. Rassegnava le seguenti conclusioni “Voglia l'ill.mo Tribunale di Salerno, in caso di mancata conciliazione, accogliere la domanda ed indi respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
2 1. Accertare e dichiarare la piena ed assoluta responsabilità di parte convenuta nell'aver causato l'evento dannoso in epigrafe descritto, per culpa in vigilando;
2. Per l'effetto, condannare la parte convenuta in persona del Controparte_1 rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni per lesioni personali all'attrice, nella misura complessiva di €
11503,14 (Euro Undicimilacinquecentotre/14) così ripartita
Euro 309,96 per ITT gg. 7 al 100%, € 1.107,00 per ITP gg. 50 al
50%, € 2859,21 per danno morale nella misura di 1/3, € 7161,54 per danno biologico al 6%, € 65,43 per spese mediche documentate, oltre interessi e rivalutazione. Ovvero di quella somma maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del fatto a quello dell'effettivo soddisfo.
3. Condannare in ogni caso la/le parti convenute, come sopra al pagamento delle spese tutte, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipazione fattane.
4. Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
In data 20.10.2016 si costituiva la società
[...]
, in persona del liquidatore Controparte_1
p.t., negando il verificarsi dell'evento e chiedendo, il rigetto della domanda attrice perchè infondata in fatto ed in diritto per violazione dell'art. 163 cpc, disconoscendo nel merito ogni responsabilità. In via preliminare, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa la NT
, al fine di tenerla indenne e garantita dalle
[...] pretese risarcitorie dell'attrice.
Autorizzata la chiamata in causa e spostata la prima udienza all'08.03.2017, in data 16 febbraio 2017 si costituiva in giudizio la che rassegnava le NT seguenti conclusioni “nel merito, in via principale, ritenuto l'atto di citazione del tutto inammissibile, improcedibile,
3 improponibile, con il rigetto della domanda principale, perché infondata in fatto e in diritto, dichiarare, per i motivi tutti esposti in fatto ed in diritto, l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2952, II comma c.c. e quindi rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta dalla convenuta
[...] nei confronti di essa;
in Controparte_1 Controparte_5 via gradata e senza accettazione alcun contraddittorio, e per puro scrupolo di patrocinio, rilevare, comunque, l'inoperatività della garanzia invocata. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre c.p.a e iva come per legge”.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 05.06.2017 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, la causa veniva quindi rinviata al 15.12.2020 per la precisazione delle conclusioni, udienza poi revocata per la nomina di CTU medico-legale. Depositato l'elaborato peritale si fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al
24.06.2024, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata in comparsa di costituzione dalla convenuta CP_1 di nullità della citazione per assenza del requisito
[...] di cui al n. 4) dell'art. 163 cpc risultando invece i fatti di causa chiaramente esposti e compiutamente argomentati mentre gli elementi di diritto risultano agevolmente sussumibili dalle conclusioni per come ivi rassegnate. In ogni caso la regolare costituzione del convenuto ha consentito all'atto di raggiungere lo scopo a cui era destinato, con l'effetto che la
4 declaratoria di nullità è preclusa dal chiaro disposto dell'art. artt. 156 co. 3 cpc.
Nel merito, parte attrice ha provato l'accadimento e le lesioni che le sono derivate. Ha ritualmente depositato in atti certificazione attestante che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione vi è stato l'intervento del 118 i cui operatori nell'immediatezza hanno riscontrato una “ferita L.C. gamba sx e F.L.C. testa”. I testi escussi hanno confermato l'accaduto e coerentemente decritto con dovizia di particolari le modalità dell'incidente occorso all'attrice all'interno della
Discoteca Dolcevita. La teste sentita Testimone_1 all'udienza del 03.07.2018 dichiarava che erano vere le circostanze indicate nei capi di prova precisando che era con l'attrice in discoteca la mattina del 02.06.2011, ore 05.00 circa,
e che “la discoteca è all'aperto con una specie di soppalchi, presumibilmente in ferro … io ed altri abbiamo visto dei ragazzi in gruppo che giocherellavano con delle bottiglie, mentre ci dirigevamo al bar … alle 5 del mattino la serata in discoteca era ancora in corso e si ballava. Mentre io e la Pt_2 ci spostavamo verso il bar, ho potuto vedere una bottiglia di vetro di colore chiaro che urtava la pensilina/soppalco che sovrasta il bar ed esplodendo si frantumava in pezzi … taluni di questi frammenti hanno colpito la coscia sx della che Pt_2 ha iniziato a sanguinare. La aveva due ferite sulla coscia Pt_2 sx di cui una risultava molto profonda. Dopo l'accaduto si sono avvicinati n. 2 buttafuori della discoteca - identificati da giubbotti/magliette che contraddistinguevano la loro qualità - visto il sangue hanno provveduto a contattare il 118, accompagnando l'attrice fuori dal locale per attendere l'ambulanza”. Riferisce, poi, di aver visto la salire Pt_2 sull'Ambulanza ed averla seguita in auto, insieme ad altri amici, sino al Pronto Soccorso dell'OORR San Giovanni di Dio e Ruggi
5 D'Aragona: “Non so che cosa hanno fatto i ragazzi che lanciavano le bottiglie, poiché dopo l'accaduto i buttafuori ci hanno tempestivamente accompagnato fuori”.
Fatti, circostanze e dinamica confermati altresì, dai testi escussa il 26.02.2019, , sentito Tes_2 Testimone_3 all'udienza del 25.06.2019 e di nuovo da ri- Testimone_1 sentita a seguito di confronto avvenuto all'udienza dell'11.02.2020 con il teste di parte convenuta . Tes_4
Non ha pregio la tardiva eccezione di parte convenuta secondo cui si verte nella circostanza in una ipotesi di caso fortuito incidentale (ossia di cosa in custodia che ha causato danni per l'azione su di essa esercitata da un terzo) e non di caso fortuito autonomo (cioè di avvenimento che ha da solo determinato le condizioni dell'evento dannoso), trattandosi di fatti accaduti all'interno del locale custodito, ad opera di uno dei fruitori in danno di altro fruitore.
Si ritiene, invece, che il prolungato ed inopinato lancio da parte dell'avventore o del gruppo di avventori di una o più bottiglie di vetro presenti all'interno del locale in direzione di altri avventori (come dichiarato dai testi), costituisca un fatto di per sé generatore di responsabilità del custode per omessa vigilanza che poteva e doveva prevenirsi e, comunque, farsi immediatamente cessare da parte della security all'uopo preposta.
La società convenuta avrebbe dovuto provare l'inevitabilità dell'evento per aver adottato tutte le misure idonee atte ad evitare tale accadimento in termini di sorveglianza. Invece dall'espletata istruttoria è emersa l'inefficacia dell'attività di controllo della security che pur presente in discoteca, non è intervenuta con un'azione preventiva, non ha impedito il lancio delle bottiglie, non ha scongiurato il verificarsi dell'evento dannoso, non ha indentificato i responsabili.
6 Ne consegue che la responsabilità per il fatto del terzo (pur astrattamente rientrante nel caso fortuito) vada ascritta alla società convenuta, la cui omessa custodia si pone in rapporto causale con l'evento lesivo occorso all'attrice in quanto provocato non dal dinamismo della bottiglia in sè, ma dall'uso improprio che di tale bottiglia di vetro ne ha fatto l'avventore
(in tal senso, in un caso analogo, ma in termini contrari Cass. civ. sez. VI, ordinanza del 04.06.2019, n.15249).
Va, infine, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
(oggi . Il termine NT CP_6 quinquennale ex art. 2947 cc deve intendersi decorra, come sostenuto dall'assicurato, dal momento in cui questi ha ricevuto la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato
(29.09.2011), con l'effetto che alla data di notifica dell'atto di citazione (10.06.2016) non era ancora decorso. Lo prevede espressamente l'art. 2952 co. 3 cc ove è stabilito che nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di prescrizione inizia a decorrere "... dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione". In argomento la Suprema Corte ha statuito che
"In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata una deroga dalla norma di cui all'art. 2952, comma 4, c.c., la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato;
tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente
7 dallo stesso danneggiato o da un terzo (Cass. civ. sent. n.
17834/2007).
Circa la quantificazione del danno, si aderisce alle coerenti conclusioni del CTU, che premettendo la sussistenza del nesso causale tra il sinistro in atti e le lesioni riportate dalla Pt_2 la compatibilità con l'evento, la suscettibilità delle stesse ad accertamento clinico strumentale obiettivo, l'efficienza qualitativa, l'adeguatezza quantitativa e la continuità fenomenologica, ha riconosciuto una inabilità temporanea assoluta I.T.T. di gg. 7 al 75%, una inabilità parziale I.T.P. di gg.
10 al 50%, con una valutazione del danno biologico permanente del 3%, oltre le spese mediche documentate pari ad € 65,43.
P.Q.M.
Il Got, in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) dichiara l'esclusiva responsabilità di
[...] per le lesioni riportate Controparte_1 dall'attrice in conseguenza del sinistro del 02.06.2011 in atti;
2) accoglie, per l'effetto, la domanda e condanna la società in liquidazione convenuta a risarcire parte attrice dei danni subìti così come accertato dal CTU nella misura da esso indicata e che in considerazione dell'età della danneggiata al momento del sinistro de quo (25 anni) si liquidano in complessivi €.
5.110,60 di cui €. 3.208,12 per D.B. al 3%, € 1.261,20 per danno morale, € 294,95 per gg. 7 di I.T.P. al 75%, € 280,90 per gg. 10 di I.T.P. al 50%, € 65,43 per spese mediche documentate. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla domanda;
3) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice del compenso di avvocato che liquida, in applicazione dei vigenti parametri, in complessivi €. 5.200,00, oltre spese di causa, rimborso forfettario, iva se dovuta e c.p.a,
8 con distrazione al procuratore costituito, nonché al pagamento delle spese di c.t.u. liquidate con decreto del 15.10.2023 in complessivi €. 940,00 oltre iva se dovuta e cassa previdenziale;
4) dichiara - oggi NT [...]
- in persona del legale rappresentante Controparte_7
p.t., nella qualità di Compagnia avente in essere all'epoca dei fatti di causa valida polizza assicurativa n. 2163201354675 per la responsabilità civile per danni a terzi, tenuta a manlevare di ogni esborso Controparte_1 dovuto all'attrice in conseguenza dei fatti causa.
Così deciso in Salerno lì, 15 settembre 2025.
Il Giudice onorario avv. Gennaro Porpora
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