Articolo 5 della Legge 8 novembre 2002, n. 264
Articolo 4Articolo 6
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7 dicembre 2002
Art. 5. (Interventi in favore delle Ville Palladiane) 1. Per le finalita' e con le modalita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 233 , e' assegnato all'Istituto regionale per le Ville Venete un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
Nota all'art. 5, comma 1.
La legge 23 luglio 1991, n. 233 , reca: "Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete.".
Entrata in vigore il 7 dicembre 2002