Sentenza 17 marzo 2006
Massime • 1
L'unicità del disegno criminoso può essere riconosciuta anche tra reati non omogenei, in quanto la continuazione dei reati ha fondamento prevalentemente psicologico, essendo sufficiente che i diversi reati siano unificati dalla presenza di un elemento finalistico, ossia dall'unicità dello scopo che l'agente si è prefissato, il quale è rinvenibile anche dal contesto logico-temporale di commissione dei reati. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di inosservanza dell'ordine di espulsione dal territorio dello Stato e quello di omessa assistenza a persona investita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2006, n. 12357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12357 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 17/03/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 983
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 019862/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di VERONA;
nei confronti di:
1) MA MO, N. IL 01/01/1969;
avverso SENTENZA del 14/03/2005 TRIBUNALE di VERONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Galati Giovanni, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla sussistenza della continuazione e all'omessa applicazione della sanzione amministrativa. Inammissibile il ricorso del MA, con le relative conseguenze.
OSSERVA
1. Con sentenza del 14 marzo 2005, il Tribunale monocratico di Verona applicava, su concorde richiesta delle parti, a MA MO la pena di sette di reclusione per i reati di inosservanza dell'ordine di espulsione dal territorio dello Stato (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, e successive modifiche) (capo a) e di concorso in omessa assistenza a persona investita (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 7, e successive modifiche) (capo b), avvinti i due reati sotto il vincolo della continuazione. Con separata ordinanza disponeva la custodia cautelare in carcere dell'imputato. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione sia il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, sia il Mabrouki.
Il P.G. lamentava, per un verso, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due reati tra i quali non era ipotizzabile la benché minima parvenza di unicità del disegno criminoso, non apparendo congrua una motivazione sintetica come quella adottata ("in considerazione del contesto logico temporale di commissione dei fatti"), e, per altro verso, criticava l'omessa sospensione della patente di abilitazione alla guida in ordine al reato di cui al capo b), trattandosi di sanzione amministrativa accessoria che segue obbligatoriamente all'accertamento della responsabilità penale in ordine al reato di cui al capo b).
Per quanto riguarda il Mabrouki, il suo difensore censurava la sentenza per violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.. 2. Il ricorso proposto dal P.G. va in parte accolto, quello proposto dal difensore dell'imputato è generico e, in ogni caso, manifestamente infondato e, quindi, deve essere dichiarato inammissibile.
La censura mossa alla sentenza dal P.G. riguardo all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è fondata, mentre non lo è la doglianza relativa al riconoscimento della continuazione tra i due reati contestati all'imputato.
Il Giudice ha infatti omesso di far seguire alla condanna per il reato di cui all'art. 189 C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di abilitazione alla guida, prevista dall'art. 222 C.d.S.. La sentenza deve essere quindi annullata limitatamente a questo punto, indipendentemente dal fatto che la predetta sanzione non facesse parte dell'accordo tra le parti.
Per quanto concerne la seconda doglianza, il vincolo della continuazione tra i reati di inosservanza dell'ordine di espulsione dal territorio dello Stato e di omessa assistenza a persona investita, ad onta della sinteticissima motivazione adottata, deve ritenersi ammissibile, perché la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che, dopo la riforma del 1974, che ha eliminato il requisito della omogeneità dei reati, è stata assecondata la propensione per il fondamento prevalentemente psicologico della continuazione, sicché, ai fini dell'identità del disegno criminoso, è sufficiente che i diversi reati siano unificati dalla presenza di un elemento finalistico, e cioè dalla unicità dello scopo prefissosi dall'agente, che può ben ravvisarsi in quel "contesto logico temporale di commissione dei reati" di cui fa menzione la sentenza impugnata.
Quanto al ricorso proposto dal difensore dell'imputato, esso è generico e, in ogni caso, manifestamente infondato, giacché, contrariamente a quanto si assume nell'atto di ricorso, la sentenza contiene un esplicito riferimento all'insussistenza di ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. e da espressa contezza delle ragioni che hanno giustificato l'applicazione della pena concretamente irrogata, facendo espresso riferimento all'arresto del giudicabile avvenuto in flagranza di reato, e richiamando la relazione orale del verbalizzante e le dichiarazioni parzialmente confessorie dello stesso imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal Mabrouki seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 e 623 c.p.p.. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Verona per nuovo giudizio sul punto.
Rigetta nel resto il ricorso del P.G..
Dichiara inammissibile il ricorso del Mabrouki, che condanna al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2006