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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9940 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41514 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(SPAGNA, 08/04/1981), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. GIANNOTTI AMEDEO GIULIO e dell'avv. ODINO
ADA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 12/10/1971), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. NUCARO AMICI GIORGIO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in Parte_1
data 27/04/2013 contraeva in Bajadoz (Spagna) matrimonio civile con esponeva che nel tempo la convivenza era Controparte_1
divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio he non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 17/06/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in data 27/04/2013.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41514/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria 3
istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(SPAGNA, 08/04/1981) e (ROMA
[...] Controparte_1
(RM), 12/10/1971) relativamente al matrimonio contratto in data
27/04/2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, al n. 306, parte II, serie C57, anno 2014;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 17/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41514 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(SPAGNA, 08/04/1981), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. GIANNOTTI AMEDEO GIULIO e dell'avv. ODINO
ADA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 12/10/1971), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. NUCARO AMICI GIORGIO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in Parte_1
data 27/04/2013 contraeva in Bajadoz (Spagna) matrimonio civile con esponeva che nel tempo la convivenza era Controparte_1
divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio he non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 17/06/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in data 27/04/2013.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41514/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria 3
istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(SPAGNA, 08/04/1981) e (ROMA
[...] Controparte_1
(RM), 12/10/1971) relativamente al matrimonio contratto in data
27/04/2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, al n. 306, parte II, serie C57, anno 2014;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 17/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi