CASS
Sentenza 14 aprile 2026
Sentenza 14 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 13544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13544 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXX nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha ratificato il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva, in via provvisoria, sospeso la misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, concessa a XXXXXXXXXXXXXXXX e ha disposto che la residua esecuzione della pena nei suoi confronti prosegua in ordinario regime carcerario. A ragione della decisione osserva che l’affidato, durante l'esecuzione della misura, aveva dimostrato scarsa consapevolezza della necessità di rispettare le prescrizioni imposte: dopo essere stato diffidato non era stato rinvenuto nell’abitazione in orario notturno. 2. Avverso l'ordinanza ricorre XXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia avv. Antonio Sorblli, articolando due motivi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13544 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 19/02/2026 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge, anche processuale, in ordine alla mancata valutazione delle deduzioni difensive sviluppate nella memoria depositata agli atti del fascicolo. Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza si è limitato ad effettuare un mero “copia e incolla” del provvedimento del Magistrato di sorveglianza. In violazione dell’art. 121 cod. proc. pen. ha omesso di considerare le doglianze difensive suffragate dalla relazione del SERT, allegata alla citata memoria, attestante un virtuoso percorso ambulatoriale dell’affidato e la sua recente fragilità a seguito dell'insorgere di tensioni familiari. Il Tribunale, in tal modo, ha violato l'articolo 121 cod. proc. pen. che gli imponeva di valutare il tema della rimodulazione della misura alternativa in relazione alla accertata adesione dello stesso al programma riabilitativo e alle sopravvenute difficoltà di vita protrattesi per il limitato periodo in cui sono state commesse le contestate trasgressioni delle prescrizioni. Ne è derivata la nullità ex art. 178 cod. proc. pen. del provvedimento impugnato.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento sia alla scelta della data di decorrenza degli effetti della revoca dell'affidamento terapeutico sia alla valutazione del comportamento tenuto dall’affidato nel periodo trascorso nella comunità terapeutica. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che in favore di XXXXXXXXXX era stata disposta la prosecuzione della misura in regime ambulatoriale in ragione del virtuoso percorso terapeutico di tipo comunitario e che le violazioni delle prescrizioni sono avvenute subito dopo il ritorno nel nucleo familiare, durante un momento di fragilità determinato dalle gravi condizioni di salute della madre. In tale contesto doveva essere necessariamente rivalutata la ripresa del percorso comunitario. Nel giudizio relativo alla revoca con decorrenza ex tunc non è stato adeguatamente valutato, così come prescritto dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, il lungo periodo trascorso nella comunità pur caratterizzato dall'osservazione delle prescrizioni. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel suo complesso infondato.
1. Il primo motivo è privo di pregio. Il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive» (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01). Per dare luogo ad un vizio di motivazione rilevabile in sede di legittimità la memoria difensiva pretermessa deve, però, introdurre temi 2 nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive e non sviluppare argomenti smentiti dal complessivo impianto motivazionale in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (cfr. Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670 - 01). Nel caso in esame, la questione, sollevata con la memoria, dell’occasionalità e giustificabilità della violazione delle prescrizioni con le peculiari condizioni psicologiche in cui versava l’affidato in un periodo di tempo circoscritto, è stata implicitamente risolta dal Tribunale di sorveglianza che, con motivazione plausibile e non censurabile in questa sede, ha ritenuto la gravità delle violazioni alle prescrizioni impostegli in sede di ammissione all’affidamento terapeutico (e non contestate) e la loro reiterazione nel tempo, anche dopo l’intervenuta diffida alla scrupolosa osservanza, rivelatrici della totale inidoneità della misura in corso di esecuzione a realizzare, malgrado i risultati positivi conseguiti in precedenza, un effettivo trattamento rieducativo del condannato e a favorirne l'effettivo reinserimento sociale. Non assume rilievo decisivo, quindi, la mancata valutazione della memoria difensiva, come eccepita in ricorso. Le allegazioni alle quali ha fatto riferimento il ricorrente, dunque, sono state implicitamente disattese e si pongono in termini di incompatibilità con la motivazione complessiva dell’ordinanza impugnata.
2. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui censura l’efficacia retroattiva della revoca posto che il Tribunale, disponendo la prosecuzione in regime carcerario della residua esecuzione della pena, ha revocato ex nunc la misura alternativa. È, invece, infondato nella parte in cui censura l’omessa valutazione del periodo di affidamento precedente alle trasgressioni perché, come già chiarito, esaminando il primo motivo, il Tribunale, sia pur con motivazione succinta, ha ritenuto decisiva ai fini della revoca la reiterata ed ingiustificata inottemperanza alle prescrizioni anche dopo la diffida.
3. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha ratificato il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva, in via provvisoria, sospeso la misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, concessa a XXXXXXXXXXXXXXXX e ha disposto che la residua esecuzione della pena nei suoi confronti prosegua in ordinario regime carcerario. A ragione della decisione osserva che l’affidato, durante l'esecuzione della misura, aveva dimostrato scarsa consapevolezza della necessità di rispettare le prescrizioni imposte: dopo essere stato diffidato non era stato rinvenuto nell’abitazione in orario notturno. 2. Avverso l'ordinanza ricorre XXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia avv. Antonio Sorblli, articolando due motivi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13544 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 19/02/2026 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge, anche processuale, in ordine alla mancata valutazione delle deduzioni difensive sviluppate nella memoria depositata agli atti del fascicolo. Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza si è limitato ad effettuare un mero “copia e incolla” del provvedimento del Magistrato di sorveglianza. In violazione dell’art. 121 cod. proc. pen. ha omesso di considerare le doglianze difensive suffragate dalla relazione del SERT, allegata alla citata memoria, attestante un virtuoso percorso ambulatoriale dell’affidato e la sua recente fragilità a seguito dell'insorgere di tensioni familiari. Il Tribunale, in tal modo, ha violato l'articolo 121 cod. proc. pen. che gli imponeva di valutare il tema della rimodulazione della misura alternativa in relazione alla accertata adesione dello stesso al programma riabilitativo e alle sopravvenute difficoltà di vita protrattesi per il limitato periodo in cui sono state commesse le contestate trasgressioni delle prescrizioni. Ne è derivata la nullità ex art. 178 cod. proc. pen. del provvedimento impugnato.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento sia alla scelta della data di decorrenza degli effetti della revoca dell'affidamento terapeutico sia alla valutazione del comportamento tenuto dall’affidato nel periodo trascorso nella comunità terapeutica. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che in favore di XXXXXXXXXX era stata disposta la prosecuzione della misura in regime ambulatoriale in ragione del virtuoso percorso terapeutico di tipo comunitario e che le violazioni delle prescrizioni sono avvenute subito dopo il ritorno nel nucleo familiare, durante un momento di fragilità determinato dalle gravi condizioni di salute della madre. In tale contesto doveva essere necessariamente rivalutata la ripresa del percorso comunitario. Nel giudizio relativo alla revoca con decorrenza ex tunc non è stato adeguatamente valutato, così come prescritto dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, il lungo periodo trascorso nella comunità pur caratterizzato dall'osservazione delle prescrizioni. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel suo complesso infondato.
1. Il primo motivo è privo di pregio. Il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive» (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01). Per dare luogo ad un vizio di motivazione rilevabile in sede di legittimità la memoria difensiva pretermessa deve, però, introdurre temi 2 nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive e non sviluppare argomenti smentiti dal complessivo impianto motivazionale in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (cfr. Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670 - 01). Nel caso in esame, la questione, sollevata con la memoria, dell’occasionalità e giustificabilità della violazione delle prescrizioni con le peculiari condizioni psicologiche in cui versava l’affidato in un periodo di tempo circoscritto, è stata implicitamente risolta dal Tribunale di sorveglianza che, con motivazione plausibile e non censurabile in questa sede, ha ritenuto la gravità delle violazioni alle prescrizioni impostegli in sede di ammissione all’affidamento terapeutico (e non contestate) e la loro reiterazione nel tempo, anche dopo l’intervenuta diffida alla scrupolosa osservanza, rivelatrici della totale inidoneità della misura in corso di esecuzione a realizzare, malgrado i risultati positivi conseguiti in precedenza, un effettivo trattamento rieducativo del condannato e a favorirne l'effettivo reinserimento sociale. Non assume rilievo decisivo, quindi, la mancata valutazione della memoria difensiva, come eccepita in ricorso. Le allegazioni alle quali ha fatto riferimento il ricorrente, dunque, sono state implicitamente disattese e si pongono in termini di incompatibilità con la motivazione complessiva dell’ordinanza impugnata.
2. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui censura l’efficacia retroattiva della revoca posto che il Tribunale, disponendo la prosecuzione in regime carcerario della residua esecuzione della pena, ha revocato ex nunc la misura alternativa. È, invece, infondato nella parte in cui censura l’omessa valutazione del periodo di affidamento precedente alle trasgressioni perché, come già chiarito, esaminando il primo motivo, il Tribunale, sia pur con motivazione succinta, ha ritenuto decisiva ai fini della revoca la reiterata ed ingiustificata inottemperanza alle prescrizioni anche dopo la diffida.
3. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3