Sentenza 11 ottobre 2005
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 2, comma primo, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, convertito con modifiche dalla legge 22 aprile 2005 n. 60), secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, se nominato, si applica a tutti i casi di notificazione disciplinati dall'art. 157, e, pertanto, anche se la prima notifica sia stata regolarmente eseguita nell'abitazione dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha osservato che tale procedura, ispirata a garantire la ragionevole durata del processo in ottemperanza all'art. 111 Cost. non viola gli artt. 3 e 24 Cost. in quanto non elide il diritto dell'imputato ad essere informato direttamente del processo, ma lo regolamenta, potendo egli interrompere tale automatismo, eleggendo domicilio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/10/2005, n. 41649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41649 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni - Presidente - del 11/10/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 01462
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 032338/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI PA N. IL 29/03/1973;
avverso SENTENZA del 15/04/2005 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. IANNELLI chiedeva dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale ed il rigetto del ricorso;
Rilevato che il difensore Avv. FALCOLINI chiedeva l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con unico motivo di ricorso l'imputato deduceva la nullità del giudizio svoltosi davanti alla Corte d'appello di Brescia per nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio. Rilevava che il decreto era stato notificato, per l'imputato, al difensore di fiducia ai sensi del D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, art. 157, comma 8 bis c.p.p., e che la Corte aveva interpretato l'innovazione legislativa nel senso che dopo la prima notifica all'imputato non detenuto, eseguita nelle forme previste dall'art. 157 c.p.p., la successiva doveva comunque essere effettuata al difensore di fiducia anche se era certa la sua reperibilità nel luogo di abitazione. Riteneva che detta interpretazione fosse illegittima in quanto il legislatore aveva introdotto tale norma per garantire la celerità del processo e quindi per ovviare a quei casi in cui le ricerche dell'imputato risultavano ogni volta difficili, e quindi la notifica al difensore di fiducia doveva avvenire solo nei casi in cui la prima notifica era avvenuta ai sensi dell'art. 157 c.p.p., commi 7 e 8, e non quando essa era stata regolarmente eseguita nell'abitazione. Inoltre rilevava che la notifica al difensore non garantiva l'imputato perché pur essendoci un rapporto fiduciario non era certo il contatto col difensore e costui si assumeva un onere improprio. Deduceva poi che qualora la Corte avesse ritenuto fondata l'interpretazione effettuata dalla Corte territoriale certamente la norma doveva ritenersi incostituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. per la disparità di trattamento tra l'imputato che sceglieva di farsi assistere da un difensore di fiducia rispetto a quello che si faceva assistere da un difensore d'ufficio, per la lesione del diritto di difesa non offrendo la notifica al difensore alcuna garanzia di conoscenza effettiva degli atti, e per la violazione dei principi ispiratori del giusto processo essendogli preclusa la possibilità di partecipare al processo. Rileva la Corte che il ricorso deve essere rigettato.
La disciplina della prima notifica all'imputato non detenuto prevista dall'art. 157 c.p.p. da sempre è stato ritenuta dal giudice di legittimità come un percorso unitario, cumulativo e a formazione progressiva, con la conseguenza che la procedura si interrompe non appena una sua fase è giunta a buon fine ma l'omissione di un solo passaggio tra quelli previsti dal commi da 1 a 8, determina una nullità assoluta della notifica (Sez. 6^ 28 gennaio 2004 n. 9183, rv. 229445). Da tale principio ne consegue che l'introduzione del comma 8 bis che prevede che ogni notifica successiva alla prima, se l'imputato ha deciso di nominare un difensore di fiducia, deve essere fatta al difensore, non può che riferirsi ad ognuna delle ipotesi contemplate dai commi da 1 a 8 dello stesso articolo, sia perché la prima notifica può essere effettuata in uno dei modi contemplati nei commi precedenti, interrompendosi la procedura appena una delle fattispecie si è conclusa con una notifica dell'atto, sia perché il tenore letterale della disposizione non consente di limitare la sua efficacia ad uno o all'altro dei momenti in cui si è articolata la procedura. A ulteriore conferma di tale impostazione deve richiamarsi il D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 161, comma 4 bis, c.p.p. che prevede che all'imputato nel primo atto compiuto col suo intervento che ha scelto di non eleggere domicilio la notifica viene fatta al difensore di fiducia nominato. L'intero sistema configurato dalla nuova legge è dunque ispirato a garantire la ragionevole durata del processo in ottemperanza all'art. 111 Cost. prevedendo che con la prima notifica del primo atto del procedimento l'imputato viene chiamato ad eleggere il domicilio e qualora non lo faccia e scelga di essere assistito da un difensore di fiducia, tutte le notifiche successive dovranno essere eseguite presso il difensore. Tale impostazione non è affetta da alcuna illegittimità costituzionale, e quindi la relativa questione è manifestamente infondata, in quanto da un lato privilegia il rapporto fiduciario tra imputato e proprio difensore, dall'altro lascia all'imputato la possibilità di interrompere questo automatismo scegliendo di eleggere domicilio e quindi non elide, ma regolamenta il suo diritto ad essere informato direttamente, per attuare l'esigenza di garantire la celerità del processo. La circostanza che il legislatore abbia avvertito la necessità con la legge di conversione di modificare l'art. 157, comma 8 bis, c.p.p., prevedendo la possibilità per il difensore di rifiutare di ricevere la notifica per l'imputato, non appare dettata dalla necessità di salvaguardare i diritti dell'imputato ma di evitare che il difensore si assuma obbligatoriamente delle responsabilità che non vuole inserire nel suo mandato. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2005