Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/10/2005, n. 41649
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Sentenza 11 ottobre 2005

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La disposizione di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 2, comma primo, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, convertito con modifiche dalla legge 22 aprile 2005 n. 60), secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, se nominato, si applica a tutti i casi di notificazione disciplinati dall'art. 157, e, pertanto, anche se la prima notifica sia stata regolarmente eseguita nell'abitazione dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha osservato che tale procedura, ispirata a garantire la ragionevole durata del processo in ottemperanza all'art. 111 Cost. non viola gli artt. 3 e 24 Cost. in quanto non elide il diritto dell'imputato ad essere informato direttamente del processo, ma lo regolamenta, potendo egli interrompere tale automatismo, eleggendo domicilio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/10/2005, n. 41649
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41649
    Data del deposito : 11 ottobre 2005

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