Ordinanza cautelare 25 luglio 2024
Ordinanza collegiale 6 marzo 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 25/09/2025, n. 2988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2988 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02988/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01630/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2024 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Tedeschi e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Milano in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
-del decreto del 30 aprile 2024 con cui è stata rigettata la richiesta dell’attuale ricorrente di assegnazione temporanea presso la questura od altro Ufficio di -OMISSIS-ai sensi dell’art. 42-bis del D.L. n. 151/2001;
- della nota prot. -OMISSIS-emanata in data 20 febbraio 2024 contenente il preavviso di rigetto della emarginata richiesta;
- della comunicazione prot.-OMISSIS- del 18 dicembre 2023 della Questura di Milano contenente parere contrario all’accoglimento dell’istanza;
- della nota prot.-OMISSIS- del 5 febbraio 2024 della Questura di Milano relativa al parere del 18 dicembre 2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.775 del 2024 di fissazione dell’udienza pubblica;
Vista l’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n.754 del 2025;
Visto l’adempimento prestato a detta ordinanza dal Ministero dell’Interno;
Vista la rinunzia al ricorso depositata dal ricorrente agli atti del giudizio in data 8 settembre 2025;
Visti gli artt.84 e 85, comma 9 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Udienza pubblica del 24 settembre 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito l’Avv. dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente espone di appartenere ai ruoli della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Milano - Commissariato -OMISSIS- - in qualità di Vice Ispettore e di aver presentato in data 12 dicembre 2023 istanza ai sensi dell’art.42-bis del D. Lgs. n.151/2001 per il trasferimento temporaneo in -OMISSIS-presso la Questura od altro Ufficio. Tale istanza è stata motivata con la circostanza di essere sposato con la signora -OMISSIS-, fisioterapista con contratto a tempo indeterminato presso la cooperativa sociale di -OMISSIS- e di essere padre della piccola -OMISSIS-nata il [...]. La consorte è professionalmente impegnata sei giorni alla settimana con orario 8.00/14.00 oppure 14.00/20.00, mentre l’abitazione di proprietà è in -OMISSIS-alla -OMISSIS-, ove vive anche altro figlio nato il -OMISSIS- ed affetto da -OMISSIS- tanto da dover seguire un percorso curativo disposto dai medici. Tuttavia, dopo il preavviso di diniego cui l’istante faceva seguire proprie osservazioni, con il provvedimento impugnato è stata definitivamente negata la richiesta di assegnazione temporanea.
Avverso le note impugnate è insorta parte ricorrente chiedendone l’annullamento siccome illegittime rassegnando la seguente censura:
1.1VIOLAZIONE DEGLI ARTT.3 E 97 COST. E DELL’ART.42-BIS D. LGS. N.151/2001. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA CONTRADDITTORIETA’.
2. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per dedurre circa il cospicuo numero di dipendenti della Questura di Milano già aggregati presso altre sedi, l’elevata densità abitativa della zona periferica su cui ha competenza il Commissariato ove presta servizio il ricorrente che ha una carenza di personale nella misura del 49,1% e la peculiarità della normativa per cui è controversia, replicando alle censure articolate in sede ricorsuale.
3. Con ordinanza n.775 del 25/7/2024 il Tribunale ha fissato l’Udienza pubblica con la seguente motivazione:
“Ritenuto che la valutazione delle questioni giuridiche sottese alla vicenda oggetto di causa, anche in ragione degli interessi coinvolti nella stessa, richieda una delibazione più approfondita di quella necessariamente sommaria propria della fase cautelare, dovendo quindi essere rinviata alla fase del merito;
Ritenuto, pertanto che, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., anche avuto riguardo ai profili di danno, sussistono i presupposti per la sollecita definizione del giudizio nel merito ai fini di un’adeguata tutela;
Ritenuto, infine, di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) fissa, per la trattazione del merito della presente controversia, l’udienza pubblica del 5 marzo 2025, ore di regolamento.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.”
3.1 Con ordinanza n.754 del 6/3/2025 il Tribunale ha disposto incombenti istruttori con la seguente motivazione:
“Considerato che il giudice di appello ha recentemente (Cons. Stato, II, 31.1.2025, n.761) rimeditato propri precedenti (es. Cons. Stato, II, 5.10.2022, n. 8527) – cui questa Sezione aveva prestato adesione - volti a pretendere, anche nell’attuale contesto normativo, che il diniego di assegnazione temporanea indicasse «scoperture di organico» o altre esigenze di servizio «particolarmente gravi», commisurate al «rilievo costituzionale» dei valori tutelati, così legittimando un penetrante sindacato del giudice in punto di consistenza e adeguatezza delle ragioni ostative valorizzate dall’amministrazione quale non trova più fondamento nel diritto positivo;
Considerato, altresì, che nella recente pronuncia di cui sopra, quanto alla situazione di organico nella sede di attuale assegnazione idonea ad integrare le “motivate esigenze organiche o di servizio” che consentono il diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 45, comma 31-bis del D. Lgs. 95/2017, si è riconosciuta decisiva rilevanza ad una scopertura di organico nella sede di servizio dell’istante pari al 6% alla data della domanda di assegnazione, successivamente aggravatasi al 12,5%;
Atteso che nella fattispecie, con riferimento all’elevata densità abitativa della zona periferica su cui ha competenza il Commissariato -OMISSIS- ove presta servizio ed alla carenza di personale, parte ricorrente ha sottolineato che non svolge alcuna attività specializzata, ha effettuato in 5 mesi un solo servizio presso lo stadio San Siro e che di recente sono stati assegnati 280 ispettori al capoluogo lombardo;
Ritenuto che, ai fini del decidere, appare necessario acquisire entro trenta giorni dalla comunicazione della presente dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – una dettagliata relazione circa l’effettiva scopertura dell’organico presso il Commissariato -OMISSIS- e la Questura di Milano nel suo complesso, ciò in previsione dell’Udienza pubblica del 24 settembre 2025 fissata per la definizione del giudizio,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) interlocutoriamente pronunciando, dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
Spese al definitivo.”
Il Ministero ha successivamente depositato una relazione.
4. All'udienza pubblica del 24 settembre 2025 il Collegio si è riservata la decisione allo stato degli atti.
5. Il Collegio prende atto, ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio, della rituale rinunzia al ricorso depositata dal ricorrente agli atti del giudizio in data 8 settembre 2025.
La pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Silvia Cattaneo, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO