TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/06/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG N. 3008 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3008 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa in proprio dall'avv. FABRIZIO BELLI
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a decreto di liquidazione ex art. 170 DPR 115/2002
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 04.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fabrizio Belli proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso spettantegli quale difensore di soggetto irreperibile, emesso il 05.11.2024 dal Tribunale di Rimini, che liquidava la somma di € 200 – già ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002.
Il provvedimento in questa sede contestato liquidava il compenso nella misura complessiva di euro € 200– già applicata la riduzione di un terzo di cui all'art. 106 bis del DPR 115/02 - oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, CPA e IVA come per legge, omettendo di specificare le fasi ed i valori tariffari cui tale compenso si riferiva.
Esponeva il ricorrente di aver svolto l'attività di difensore d'ufficio ex art. 97, comma 1 cpp di CP_2
di aver inviato immediatamente pec al precedente difensore per informarlo della nomina e
[...] chiedergli informazioni sulla difesa assunta, di aver esaminato documentazione, di aver partecipato a due udienze ( 16.4.24 e 8.10.24), di aver richiesto la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per
1 mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, di aver atteso la lettura della sentenza e quindi di aver maturato compensi ex DM 55/14 per le fasi di studio e quella decisionale innanzi al GIP/GUP.
Nel merito il ricorrente contestava il decreto di pagamento del compenso del difensore di soggetto non esecutabile o irreperibile rilevando come non risultasse esplicitato a quale fase le somme fossero riferibili così precludendo ogni controllo sul ragionamento logico-giuridico seguito ed omettendo ogni motivazione in merito alla riduzione operata ex art. 12 DM 55/14. Il ricorrente, quindi, chiedeva la modifica del decreto opposto insistendo affinchè venisse liquidato il compenso quale difensore d'ufficio nella misura di e 2.269 oltre a spese generali e oneri di legge o nella diversa misura che si riterrà di giustizia.
Il restava contumace. Controparte_1
La causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Emerge dagli atti del giudizio che il ricorrente, nominato d'ufficio ha partecipato a due udienze di cui una il 16.4.24 ove venivano disposte le ricerche degli imputati e l'altra l'8.10.24 ove stante l'esito negativo delle ricerche i procuratori chiedevano procedersi con sentenza ex art. 420 quater cpp cui il PM si associava (come da documentazione allegata).
Appare evidente quindi che al ricorrente vada liquidata la fase di studio in ragione dell'esame e studio degli atti;
nulla invece vada liquidato per la fase introduttiva del giudizio: non avendo prodotto in atti alcun elemento idoneo a provare di aver redatto atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile (cfr. art. art. 12, comma 3 lett. b) DM 55/14); nulla vada liquidato per la fase istruttoria o dibattimentale: atteso che alcuna attività difensiva veniva effettivamente svolta;
e vada liquidata la fase decisionale, ai minimi in ragione della sentenza ex art. 420 quater cpp e dunque della totale assenza di questioni di fatto o di diritto da dirimere.
Facendo corretta applicazione dei principi su richiamati, il compenso dovuto al ricorrente deve essere determinato ai valori minimi in relazione alla natura, alla bassa complessità del procedimento e/o al pregio dell'attività prestata in relazione alle fasi nelle quali si è articolata l'attività difensiva, ovvero la fase studio e fase decisoria, cui deve essere applicata la decurtazione di un terzo prevista dall'art. 106 bis del DPR 115/02, così per un totale di euro 756,67, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % e accessori di Legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e della modesta attività processuale svolta, nonché del valore della causa.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto,
- ridetermina il compenso liquidato in favore dell'avv. Fabrizio Belli in euro 756,67, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge;
- condanna il alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente Controparte_1 procedimento, che liquida in euro 462,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge.
Rimini, 16/06/2025
Il Giudice
2 Dott.ssa Elisa Dai Checchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3008 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa in proprio dall'avv. FABRIZIO BELLI
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a decreto di liquidazione ex art. 170 DPR 115/2002
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 04.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fabrizio Belli proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso spettantegli quale difensore di soggetto irreperibile, emesso il 05.11.2024 dal Tribunale di Rimini, che liquidava la somma di € 200 – già ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002.
Il provvedimento in questa sede contestato liquidava il compenso nella misura complessiva di euro € 200– già applicata la riduzione di un terzo di cui all'art. 106 bis del DPR 115/02 - oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, CPA e IVA come per legge, omettendo di specificare le fasi ed i valori tariffari cui tale compenso si riferiva.
Esponeva il ricorrente di aver svolto l'attività di difensore d'ufficio ex art. 97, comma 1 cpp di CP_2
di aver inviato immediatamente pec al precedente difensore per informarlo della nomina e
[...] chiedergli informazioni sulla difesa assunta, di aver esaminato documentazione, di aver partecipato a due udienze ( 16.4.24 e 8.10.24), di aver richiesto la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per
1 mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, di aver atteso la lettura della sentenza e quindi di aver maturato compensi ex DM 55/14 per le fasi di studio e quella decisionale innanzi al GIP/GUP.
Nel merito il ricorrente contestava il decreto di pagamento del compenso del difensore di soggetto non esecutabile o irreperibile rilevando come non risultasse esplicitato a quale fase le somme fossero riferibili così precludendo ogni controllo sul ragionamento logico-giuridico seguito ed omettendo ogni motivazione in merito alla riduzione operata ex art. 12 DM 55/14. Il ricorrente, quindi, chiedeva la modifica del decreto opposto insistendo affinchè venisse liquidato il compenso quale difensore d'ufficio nella misura di e 2.269 oltre a spese generali e oneri di legge o nella diversa misura che si riterrà di giustizia.
Il restava contumace. Controparte_1
La causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Emerge dagli atti del giudizio che il ricorrente, nominato d'ufficio ha partecipato a due udienze di cui una il 16.4.24 ove venivano disposte le ricerche degli imputati e l'altra l'8.10.24 ove stante l'esito negativo delle ricerche i procuratori chiedevano procedersi con sentenza ex art. 420 quater cpp cui il PM si associava (come da documentazione allegata).
Appare evidente quindi che al ricorrente vada liquidata la fase di studio in ragione dell'esame e studio degli atti;
nulla invece vada liquidato per la fase introduttiva del giudizio: non avendo prodotto in atti alcun elemento idoneo a provare di aver redatto atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile (cfr. art. art. 12, comma 3 lett. b) DM 55/14); nulla vada liquidato per la fase istruttoria o dibattimentale: atteso che alcuna attività difensiva veniva effettivamente svolta;
e vada liquidata la fase decisionale, ai minimi in ragione della sentenza ex art. 420 quater cpp e dunque della totale assenza di questioni di fatto o di diritto da dirimere.
Facendo corretta applicazione dei principi su richiamati, il compenso dovuto al ricorrente deve essere determinato ai valori minimi in relazione alla natura, alla bassa complessità del procedimento e/o al pregio dell'attività prestata in relazione alle fasi nelle quali si è articolata l'attività difensiva, ovvero la fase studio e fase decisoria, cui deve essere applicata la decurtazione di un terzo prevista dall'art. 106 bis del DPR 115/02, così per un totale di euro 756,67, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % e accessori di Legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e della modesta attività processuale svolta, nonché del valore della causa.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto,
- ridetermina il compenso liquidato in favore dell'avv. Fabrizio Belli in euro 756,67, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge;
- condanna il alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente Controparte_1 procedimento, che liquida in euro 462,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge.
Rimini, 16/06/2025
Il Giudice
2 Dott.ssa Elisa Dai Checchi
3