Articolo 197 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 196Articolo 198
Versione
20 settembre 1975
Art. 197.
L' articolo 692 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 692 - Sostituzione fedecommissaria. - Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.
La stessa disposizione si applica nel caso del minore di eta', se trovasi nelle condizioni di abituale infermita' di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverra' la pronuncia di interdizione.
Nel caso di pluralita' di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.
La sostituzione e' priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore eta' del minore abitualmente infermo di mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.
In ogni altro caso la sostituzione e' nulla".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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