Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 3670
CS
Inammissibile
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del D.M. 11 gennaio 2017, DM 28 dicembre 2012 e Linee guida AEEG n. 9/11; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria

    La questione dell'applicazione retroattiva del D.M. 11.1.2017 è inconferente, poiché il GSE ha contestato la duplicazione di istanze per i medesimi impianti, non la suddivisione di interventi diversi.

  • Inammissibile
    Violazione del DM 28 dicembre 2012 e delle Linee guida AEEG n. 9/2011; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria

    La censura è nuova in appello, in quanto in primo grado la questione era trattata in modo embrionale e basata sulla tecnica del rinvio per relationem. Inoltre, il GSE ha contestato la duplicazione degli incentivi per le medesime apparecchiature.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 bis della legge 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e carenza di motivazione

    Le osservazioni prodotte in sede procedimentale scontano l'errore di essersi diffuse sulla normativa applicabile senza dimostrare la diversità delle apparecchiature e l'insussistenza di duplicazioni. L'obbligo motivazionale non richiede la confutazione analitica di ogni singola argomentazione difensiva.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del D.M. 11 gennaio 2017, DM 28 dicembre 2012 e Linee guida AEEG n. 9/11; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria

    La questione dell'applicazione retroattiva del D.M. 11.1.2017 è inconferente, poiché il GSE ha contestato la duplicazione di istanze per i medesimi impianti, non la suddivisione di interventi diversi.

  • Inammissibile
    Violazione del DM 28 dicembre 2012 e delle Linee guida AEEG n. 9/2011; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria

    La censura è nuova in appello, in quanto in primo grado la questione era trattata in modo embrionale e basata sulla tecnica del rinvio per relationem. Inoltre, il GSE ha contestato la duplicazione degli incentivi per le medesime apparecchiature.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 bis della legge 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e carenza di motivazione

    Le osservazioni prodotte in sede procedimentale scontano l'errore di essersi diffuse sulla normativa applicabile senza dimostrare la diversità delle apparecchiature e l'insussistenza di duplicazioni. L'obbligo motivazionale non richiede la confutazione analitica di ogni singola argomentazione difensiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 3670
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3670
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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