CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2026, n. 21080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21080 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. RI TT, nato a [...] il [...] 2. RI IO, nato a [...] il [...] 3. TI DA, nata a [...] il [...] 4. Immobiliare Chiscan s.r.l. 5. Immobiliare Scachis s.r.l. 6. RI s.r.l. 7. New Construction s.r.l. 8. New s.r.l. avverso l’ordinanza del 23/12/2025 del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere IE AR;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fabiola Furnari, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta la memoria difensiva, datata 15/04/2026, di replica alle conclusioni della Procura generale, alla quale è allegato il decreto del Pubblico Ministero del Penale Sent. Sez. 2 Num. 21080 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CARDAMONE DANIELA Data Udienza: 28/04/2026 2 26/02/2026 di revoca del decreto di sequestro preventivo nei confronti della New Construction s.r.l. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 dicembre 2025 , a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Trani ha dichiarato inammissibili le istanze di riesame avanzate da RI TT, RI IO e TI DA in qualità di soci unici e/o legali rappresentanti delle società New s.r.l., Immobiliare Chiscan s.r.l., Scagi s.r.l., RI s.r.l., Immobiliare Scachis s.r.l., Costruzioni edili di Di RT AS & c. sas, RI Costruzioni s.r.l. e Costruzioni edili s.r.l. ed ha rigettato l’istanza di riesame avanzata da RI IO nella qualità di legale rappresentante di New Construction s.r.l. 2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori di RI TT, RI IO e TI DA in qualità di soci unici e/o legali rappresentanti delle società Immobiliare Chiscan s.r.l., Immobiliare Scachis s.r.l., RI s.r.l., New Construction s.r.l., New s.r.l., deducendo i seguenti motivi di ricorso: 2.1. Primo motivo: Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., 6 CEDU, 39 e 57 d.lgs. n. 231 del 2001 e 324 cod. proc. pen. Si deduce che il Tribunale del riesame abbia erroneamente dichiarato inammissibili le richieste di riesame proposte nell’interesse delle società New s.r.l., Immobiliare Chiscan s.r.l., Scagi s.r.l., RI s.r.l. e Immobiliare Scachis s.r.l., ritenendo invalida la nomina del difensore effettuata dai legali rappresentanti indagati per il reato presupposto. Si assume che il Tribunale abbia applicato l’incompatibilità ex art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001 come automatismo, senza verificare la previa effettiva conoscenza, da parte degli enti, della loro qualità di indagati. Si richiama, a sostegno, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il divieto di rappresentanza presuppone tale conoscenza, non ravvisabile quando alle società sia stato notificato il solo verbale di esecuzione del sequestro, come nel caso in esame. 2.2. Secondo motivo: Violazione di legge in relazione agli artt. 39 e 40 d.lgs. n. 231 del 2001, 24 e 111 Cost., 178, lett. c, cod. proc. pen. Con un motivo subordinato al primo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale, accertato il conflitto di interessi del legale rappresentante, avrebbe dovuto nominare un difensore d’ufficio ex art. 40 d.lgs. n. 231 del 2001 o un 3 curatore speciale, anziché dichiarare l’inammissibilità delle richieste di riesame, così comprimendo il diritto di difesa dell’ente pur in presenza di una misura reale altamente invasiva. 2.3. Terzo motivo: Violazione di legge in relazione agli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. e all’art. 320 del d.lgs. n. 14 del 2019. Si denuncia l’erronea declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione degli indagati in relazione alle società in liquidazione giudiziale, sul presupposto della legittimazione esclusiva del curatore, assumendo che il Tribunale abbia omesso di distinguere tra beni della massa e beni o partecipazioni nella titolarità personale degli indagati. Si sostiene che, incidendo il sequestro anche su quote sociali e beni personali, il Tribunale avrebbe dovuto procedere a uno scorporo delle posizioni ed esaminare nel merito la questione almeno con riguardo a tali profili, in linea con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la quota sociale appartiene al patrimonio del socio. La declaratoria di inammissibilità viene pertanto ritenuta lesiva dell’art. 324 cod. proc. pen., dei principi di favor impugnationis ed effettività del rimedio, nonché del diritto di difesa ex art. 24 Cost. 2.4. Quarto motivo: Violazione dell’art. 324 cod. proc. pen. per l’erronea esclusione della legittimazione degli indagati a proporre riesame “in proprio” avverso il sequestro di partecipazioni e aziende. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe adottato un criterio meramente formale – fondato sulla mancanza di rappresentanza dell’ente – trascurando la diretta incidenza del vincolo cautelare sulla sfera patrimoniale personale degli indagati, quali titolari delle quote. Ne consegue, ad avviso dei ricorrenti, che il giudice del riesame avrebbe dovuto valutare l’impugnazione alla luce del petitum sostanziale e dell’interesse concretamente inciso, senza arrestarsi alla qualificazione formale del rapporto con l’ente. 2.5. Quinto motivo: Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. per motivazione apparente sul periculum in mora e violazione del principio di proporzionalità, con specifico riferimento al sequestro impeditivo disposto nei confronti di New Construction S.r.l. Si deduce l’assenza di un pericolo concreto e attuale, il mancato confronto con gli elementi difensivi attestanti la liceità e la tracciabilità delle operazioni, nonché l’omessa valutazione di misure meno invasive, ritenendo la motivazione apodittica e fondata su presunzioni, nonché in contrasto con il requisito di pertinenzialità del sequestro impeditivo. 2.6. Sesto motivo: Violazione degli artt. 321, comma 1, e 125, comma 3, cod. proc. pen. per motivazione apparente sul periculum in mora, con omissione 4 della valutazione dell’attualità del pericolo con riferimento al sequestro preventivo impeditivo disposto nei confronti di New Construction s.r.l. I ricorrenti lamentano che il Tribunale abbia fondato il periculum in mora su una prognosi astratta e congetturale, priva di riferimento a condotte concrete e attuali, e senza considerare il mutamento degli assetti gestori e la cessazione degli indagati dalle cariche sociali, elementi documentali idonei a escludere il rischio di reiterazione. Si contesta, inoltre, che il periculum sia stato ricostruito come rischio meramente “da contesto”, ancorato alla storia del gruppo e non a situazioni attuali, in violazione dei parametri legali della cautela reale 2.7. Settimo motivo: Violazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. per difetto di determinatezza e coerenza del titolo cautelare, con particolare riferimento alle quote di Giovantrosmar S.r.l. È denunciata la confusione, emergente dagli atti esecutivi, tra sequestro per equivalente e sequestro impeditivo sulle quote societarie, in particolare della Giovantrosmar s.r.l., nonché la difformità tra decreto genetico, verbali di esecuzione e comunicazioni alla Camera di Commercio, con conseguente compromissione del diritto di difesa e del controllo effettivo mediante il riesame. Secondo i ricorrenti, tale incertezza incide sulla legalità della misura e sul diritto di difesa, mentre l’ordinanza impugnata, dichiarando l’inammissibilità, ha impedito ogni vaglio sulla coerenza e determinatezza del vincolo. 2.8. Ottavo motivo: Violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. per sproporzione e sviamento funzionale del sequestro impeditivo, disposto su aziende e partecipazioni. I ricorrenti deducono che il sequestro sarebbe stato utilizzato non per impedire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato, ma per neutralizzare in via generalizzata le strutture societarie, vincolando aziende e partecipazioni in quanto tali, in assenza della dimostrazione di un nesso strutturale e intrinseco con i reati contestati. In mancanza di una dimostrazione del nesso strutturale e dell’impossibilità di adottare misure meno invasive, il sequestro risulterebbe eccedente rispetto alla funzione dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. 2.9. Nono motivo: Violazione di legge in relazione agli artt. 321, cod. proc. pen., 322-bis cod. proc. pen. e 324 cod. proc. pen. e agli artt. 53, 19 e 54 d.lgs. n. 231 del 2001. Si deduce che il sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. non sarebbe applicabile agli enti indagati ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, trattandosi di sistema cautelare che consente esclusivamente il sequestro finalizzato alla confisca (art. 53 d.lgs. n. 231 del 2001) e quello conservativo (art. 54 d.lgs. n. 231 del 2001). 5 2.10. Decimo motivo: Violazione di legge in relazione all’art. 648-ter.1 cod. pen. per insussistenza del fumus del delitto di autoriciclaggio. I ricorrenti deducono l’insussistenza del fumus del delitto di autoriciclaggio, sostenendo che le operazioni contestate (scissioni societarie del 2024-2025) sarebbero state realizzate mediante atti pubblici notarili, regolarmente iscritti e pienamente tracciabili, e pertanto sarebbero prive dell’idoneità dissimulatoria richiesta dalla fattispecie incriminatrice. In difetto di qualsiasi condotta dissimulatoria idonea a ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza del bene, mancherebbe l’elemento oggettivo del reato, con conseguente carenza del presupposto stesso del sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. In premessa, deve rilevarsi che la stessa modalità di articolazione dell’atto di impugnazione non consente di distinguere le doglianze proposte nell’interesse delle singole persone fisiche e quelle proposte come legali rappresentanti delle società, circostanza che attribuisce allo stesso atto di impugnazione un tenore confuso e scarsamente perspicuo (cfr. Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259063 – 01). 2. È inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato inammissibili le richieste di riesame proposte nell’interesse delle società New s.r.l., Immobiliare Chiscan s.r.l., Scagi s.r.l., RI s.r.l. e Immobiliare Scachis s.r.l., ritenendo invalida la nomina del difensore effettuata dai legali rappresentanti indagati per il reato presupposto. 2.1. Viene qui in rilievo la questione concernente la validità della nomina del difensore di fiducia dell’ente allorché essa provenga dal legale rappresentante che sia, al contempo, indagato o imputato del reato. L'art. 39, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 prevede che «l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo». Tale disposizione introduce un divieto di rappresentanza in capo al legale rappresentante dell’ente che versi in una situazione di conflitto di interessi strutturale, quale quella derivante dalla contemporanea sottoposizione a indagini o imputazione per il reato da cui dipende l’illecito amministrativo dell’ente. Si tratta di un divieto che opera in via generale e assoluta, fondato su una presunzione legale di incompatibilità tra la posizione dell’ente e quella del suo rappresentante, 6 tale da escludere in radice la possibilità che quest’ultimo possa validamente esprimere la volontà del soggetto collettivo nel procedimento. 2.2. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha delineato un orientamento secondo cui è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, [...], Rv. 264311 – 01; Sez. 2, n. 23910 del 07/05/2025, [...], Rv. 288227 – 01; Sez. 2, n. 44372 del 13/10/2022, Marino, Rv. 284123 – 01; Sez. 3, n. 5447 del 21/09/2016, [...], Ciervo, Rv. 269754 – 01; Sez. 6, n. 29930 del 31/05/2011, [...], Rv. 250432 – 01). 2.3. Ne deriva che il rappresentante legale che si trovi in tale condizione deve ritenersi privo della necessaria legittimazione a compiere atti in nome e per conto dell’ente, con la conseguenza che gli atti da lui posti in essere – e, segnatamente, la nomina del difensore di fiducia – risultano affetti da un vizio originario, che ne comporta l’inidoneità a produrre effetti nel procedimento. In tale prospettiva, la nomina del difensore proveniente da soggetto privo del potere rappresentativo si configura come atto improduttivo di effetti, non suscettibile di sanatoria, in quanto radicato in un difetto genetico di legittimazione (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, cit. in motivazione). 2.4. Il giudice adito, pertanto, non può prescindere dal verificare, anche d’ufficio, la sussistenza del potere rappresentativo in capo al soggetto che ha conferito il mandato difensivo, trattandosi di un presupposto essenziale per la validità degli atti processuali. In presenza di una nomina proveniente da un rappresentante in situazione di incompatibilità, è dunque doveroso rilevare il difetto di legittimazione e dichiarare l’inammissibilità degli atti compiuti dal difensore così designato, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, [...], cit. in motivazione). 2.5. Tale conclusione non risulta infirmata dal richiamo, talora operato, alle esigenze di urgenza che possono caratterizzare talune fasi del procedimento, le quali, in altri contesti, giustificano l’operatività del difensore nominato anteriormente alla costituzione dell’ente. In questi casi, infatti, tali esigenze devono ritenersi recessive rispetto all’esigenza primaria di garantire che la difesa dell’ente sia espressione di una volontà autentica e non condizionata da interessi confliggenti, atteso che il legislatore ha ritenuto di attribuire prevalenza alla tutela della genuinità della strategia difensiva del soggetto collettivo (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, cit. in motivazione). 7 2.6. La presunzione di conflitto, operante in via assoluta, esclude, inoltre, la necessità di un accertamento in concreto da parte del giudice circa l’effettiva divergenza delle posizioni difensive, essendo sufficiente la ricorrenza della situazione tipizzata dalla norma per determinare l’operatività del divieto di rappresentanza e senza, conseguentemente, alcun onere motivazionale sul punto (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, [...], cit. in motivazione;
Sez. 2, n. 13003 del 31/01/2024, Dell'Erba, Rv. 286095 – 01). 2.7. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto ribadirsi il principio secondo cui, in materia di responsabilità da reato degli enti, il legale rappresentante indagato o imputato del reato presupposto non è legittimato a nominare il difensore di fiducia dell’ente e che, conseguentemente, è inammissibile – per difetto di legittimazione rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. – la richiesta di riesame proposta dal difensore così nominato avverso il decreto di sequestro preventivo (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264310-01, 264311-01). 2.8. Da ciò discende che, nel caso in esame, correttamente il Tribunale ha dichiarato la inammissibilità delle richieste di riesame proposte dagli indagati TI RI, IO RI e DA TI, nella qualità di legali rappresentanti delle società New s.r.l., Immobiliare Chiscan s.r.l., Scagi s.r.l., RI s.r.l. e Immobiliare Scachis s.r.l., rilevando inoltre che la procura speciale sottoscritta dagli indagati quali legali rappresentanti delle società indagate risultava essere stata conferita in realtà solo a favore dell'avv. Antonio Florio (che peraltro risulta firmatario anche del presente ricorso). Ne conseguiva invero che, poiché il difensore aveva presentato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo su nomina degli indagati, quali legali rappresentanti delle società anch'esse sottoposte alle indagini nel procedimento penale, sussisteva la causa di incompatibilità delineata dall'art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001, con conseguente inammissibilità delle richieste di riesame, per difetto di legittimazione rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 3. Non supera il vaglio di ammissibilità il secondo motivo di ricorso, strettamente connesso al primo motivo, con il quale si deduce che il Tribunale, avendo rilevato il conflitto di interessi dei legali rappresentanti degli enti, avrebbe dovuto procedere alla nomina di un difensore d’ufficio, come previsto dall’art. 40 d.lgs. n. 231 del 2001. 3.1. In base al principio generale, sopra richiamato, secondo cui l’atto del soggetto non legittimato è improduttivo di effetti ed è sanzionato con la inammissibilità, qualora la nomina del difensore di fiducia dell’ente provenga dal 8 legale rappresentante che versi in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001 la stessa si configura come atto proveniente da soggetto non abilitato ad esprimere validamente la volontà dell’ente e, pertanto, radicalmente inidoneo a spiegare effetti nel procedimento. 3.2. In applicazione del richiamato principio, deve ritenersi che, nel caso di specie, la nomina del difensore di fiducia dell’ente, provenendo da legali rappresentanti versanti in situazione di conflitto di interessi con gli enti indagati, fosse radicalmente inidonea a spiegare effetti nel procedimento, in quanto atto proveniente da soggetti non legittimati e, per ciò stesso, affetto da originaria inefficacia. Ne consegue che non poteva ritenersi validamente instaurato alcun rapporto processuale, con l’ulteriore corollario che il Tribunale non era tenuto a provvedere alla nomina di un difensore d’ufficio in favore degli enti indagati, difettando il presupposto stesso della rituale instaurazione del procedimento. 3.3. La situazione in esame è, invero, diversa da quella disciplinata dalle disposizioni codicistiche che, in caso di incompatibilità del difensore, non ne prevedono l’immediata decadenza (art. 106 cod. proc. pen.), essendo tali norme riferite all’ipotesi in cui l’imputato o indagato abbia nominato per sé un difensore di fiducia che, per la contemporanea assunzione di difese in conflitto di interessi, venga successivamente dichiarato incompatibile dal giudice, nell’interesse dello stesso assistito che abbia effettuato la nomina. Nella fattispecie qui considerata, la nomina del difensore dell’ente proviene da un rappresentante legale versante in situazione di incompatibilità ex lege: in tal caso, la condizione di conflitto non attiene al difensore, ma al soggetto che conferisce la nomina, incidendo direttamente sul potere di rappresentanza dell’ente. Ne consegue che non viene in rilievo un intervento correttivo del giudice su una scelta fiduciaria validamente espressa, bensì l’accertamento – doveroso – del difetto originario di legittimazione in capo al rappresentante, già tipizzato dal legislatore, con conseguente radicale inefficacia della nomina del difensore (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, cit. in motivazione). 4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibili le richieste di riesame proposte in relazione alle società sottoposte a liquidazione giudiziale, sul presupposto della legittimazione esclusiva del curatore, è inammissibile per carenza di interesse. 4.1. Questa Corte ha costantemente affermato che l’interesse all'impugnazione richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto e attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso 9 l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397-01; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, [...], Rv. 206169-01; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, [...], Rv. 202269-01; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093-01; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, [...], Rv. 202018-01; Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, [...], Rv. 193743-01). 4.2. Nel caso in esame, emerge dall’ordinanza impugnata che le società sottoposte a liquidazione giudiziale sono Costruzioni edili s.a.s. di RI TI & C. (poi Costruzioni edili di Di RT AS & C s.a.s.), RI Costruzioni s.r.l., Costruzioni edili s.r.l., mentre, al contrario, non sono sottoposte a liquidazione giudiziale le società Immobiliare Chiscan s.r.l., Immobiliare Scachis s.r.l., New s.r.l., RI s.r.l., Scagi s.r.l., nel cui interesse è stato proposto il ricorso. 4.3. Ne consegue che il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., difettando in capo alle ricorrenti un interesse concreto e attuale all’impugnazione, in quanto la doglianza attiene a società estranee al presente giudizio. 5. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce l’erronea esclusione della legittimazione degli indagati a proporre riesame “in proprio” avverso il sequestro di partecipazioni e aziende, sul presupposto del difetto di rappresentanza formale degli enti, è inammissibile per genericità. 5.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a denunciare l’omessa valutazione da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, mediante un rinvio generico alle stesse, senza specificarne il contenuto, dovendo l’atto di impugnazione contenere la puntuale indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della doglianza, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni devolute al giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, [...], Rv. 264879 - 01; Sez.2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704-01; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962-01). 5.2. Tale principio trova applicazione anche in materia cautelare, ove il ricorso avverso i provvedimenti del tribunale del riesame deve rispettare i requisiti di specificità di cui all’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e che, laddove incentrato su una pretesa eccentricità della motivazione del provvedimento impugnato rispetto alle doglianze a suo tempo presentate con l'istanza di riesame, 10 è tenuto a specificare il contenuto di queste ultime, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, [...], Rv. 278716 – 01; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, [...], Rv. 266782 – 01). 5.3. Nel caso in esame, i ricorrenti fanno riferimento alle istanze di riesame presentate nell’interesse degli indagati ed alla circostanza che le stesse includessero espressamente la richiesta di restituzione di quote societarie ma omettono di precisare quali indagati ed in relazione alle quote sociali di quali specifiche società abbiano inteso agire per la restituzione, così non rendendo identificabile né l’ambito oggettivo della censura né l’effettiva incidenza del vincolo cautelare sulla sfera patrimoniale dei singoli istanti. La doglianza si risolve, pertanto, in una prospettazione meramente assertiva, priva dei necessari riferimenti fattuali idonei a circoscrivere l’oggetto concreto dell’impugnazione e a consentire il controllo di legittimità. 5.4. A ciò si aggiunge che le doglianze articolate, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, si risolvono in realtà nella sollecitazione di un non consentito sindacato sul governo degli elementi di fatto posti a fondamento dell’ordinanza impugnata, incentrate come sono sulla valutazione dell’incidenza concreta del sequestro sulle partecipazioni sociali e sugli assetti patrimoniali dei ricorrenti, ambito che esula dai poteri di cognizione della Corte di cassazione, che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, è limitato alla violazione di legge a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, [...], Rv. 226710 - 01; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, [...], Rv. 224611 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, [...], Rv. 269119 – 01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129 - 01). 5.5. Ne consegue che il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6. Le ragioni esposte nei punti che precedono fanno si che l’ottavo e il nono motivo, con i quali si deducono, rispettivamente, la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. con riferimento al sequestro impeditivo, disposto su aziende e partecipazioni, e la violazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. e agli artt. 53, 19 e 54 d.lgs. n. 231 del 2001, sono da considerarsi assorbiti. 7. Il quinto e sesto motivo di ricorso, con i quali si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione con riferimento ai presupposti del sequestro preventivo disposto nei confronti di New Construction S.r.l., sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. 11 7.1. Con decreto del Pubblico Ministero del 26 febbraio 2026, allegato al memoria difensiva, datata 15 aprile 2026, è stata disposta la revoca del decreto di sequestro preventivo nei confronti della New Construction s.r.l., comprendente il compendio aziendale e le quote sociali, e con la citata memoria difensiva vi è stata rinuncia ai relativi motivi di ricorso. 7.2. Si verte, pertanto, in un caso di "carenza d'interesse sopraggiunta", ovvero in una situazione nella quale non persiste un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694 -01). 8. Il settimo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. per difetto di determinatezza e coerenza del titolo cautelare, con particolare riguardo alle quote di Giovantrosmar S.r.l. è inammissibile, oltre che per le considerazioni illustrate nel par.
2.1. del “considerato in diritto”, per il dirimente rilievo che detta società non figura tra gli enti nel cui interesse è stato proposto il presente ricorso. 9. Il decimo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 648-ter.1 cod. pen. per insussistenza del fumus del delitto di autoriciclaggio, è inammissibile per genericità. 9.1. Richiamati i principi di diritto enunciati ai punti 5.1. e 5.2. del “considerato in diritto”, secondo i quali il ricorso per cassazione deve contenere la puntuale indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della doglianza, deve rilevarsi che i ricorrenti deducono l’insussistenza del fumus del delitto di autoriciclaggio, assumendo che le operazioni contestate – consistenti in scissioni societarie realizzate negli anni 2024-2025 – sarebbero state attuate mediante atti pubblici notarili, pienamente tracciabili, e pertanto sarebbero prive dell’idoneità dissimulatoria richiesta dalla fattispecie incriminatrice, senza tuttavia chiarire a quali specifiche operazioni, né a quali determinate società o posizioni soggettive ci si riferisca e senza indicare in modo puntuale i passaggi motivazionali dell’ordinanza impugnata che si assumono viziati. 9.2. Ne consegue che il motivo si risolve in una prospettazione generica e meramente assertiva, che si limita al richiamo di principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, senza alcun concreto ancoraggio alla fattispecie in esame, con conseguente inammissibilità della censura. 12 10. Per le considerazioni esposte, il ricorso di RI IO in relazione a New Construction s.r.l. deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e deve essere dichiarato inammissibile nel resto, mentre i rimanenti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di RI IO in relazione a New Construction s.r.l. per sopravvenuta carenza di interesse;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso di RI IO. Dichiara inammissibili i rimanenti ricorsi e condanna i rispettivi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 28/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IE AR LO AP
udita la relazione svolta dal consigliere IE AR;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fabiola Furnari, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta la memoria difensiva, datata 15/04/2026, di replica alle conclusioni della Procura generale, alla quale è allegato il decreto del Pubblico Ministero del Penale Sent. Sez. 2 Num. 21080 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CARDAMONE DANIELA Data Udienza: 28/04/2026 2 26/02/2026 di revoca del decreto di sequestro preventivo nei confronti della New Construction s.r.l. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 dicembre 2025 , a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Trani ha dichiarato inammissibili le istanze di riesame avanzate da RI TT, RI IO e TI DA in qualità di soci unici e/o legali rappresentanti delle società New s.r.l., Immobiliare Chiscan s.r.l., Scagi s.r.l., RI s.r.l., Immobiliare Scachis s.r.l., Costruzioni edili di Di RT AS & c. sas, RI Costruzioni s.r.l. e Costruzioni edili s.r.l. ed ha rigettato l’istanza di riesame avanzata da RI IO nella qualità di legale rappresentante di New Construction s.r.l. 2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori di RI TT, RI IO e TI DA in qualità di soci unici e/o legali rappresentanti delle società Immobiliare Chiscan s.r.l., Immobiliare Scachis s.r.l., RI s.r.l., New Construction s.r.l., New s.r.l., deducendo i seguenti motivi di ricorso: 2.1. Primo motivo: Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., 6 CEDU, 39 e 57 d.lgs. n. 231 del 2001 e 324 cod. proc. pen. Si deduce che il Tribunale del riesame abbia erroneamente dichiarato inammissibili le richieste di riesame proposte nell’interesse delle società New s.r.l., Immobiliare Chiscan s.r.l., Scagi s.r.l., RI s.r.l. e Immobiliare Scachis s.r.l., ritenendo invalida la nomina del difensore effettuata dai legali rappresentanti indagati per il reato presupposto. Si assume che il Tribunale abbia applicato l’incompatibilità ex art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001 come automatismo, senza verificare la previa effettiva conoscenza, da parte degli enti, della loro qualità di indagati. Si richiama, a sostegno, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il divieto di rappresentanza presuppone tale conoscenza, non ravvisabile quando alle società sia stato notificato il solo verbale di esecuzione del sequestro, come nel caso in esame. 2.2. Secondo motivo: Violazione di legge in relazione agli artt. 39 e 40 d.lgs. n. 231 del 2001, 24 e 111 Cost., 178, lett. c, cod. proc. pen. Con un motivo subordinato al primo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale, accertato il conflitto di interessi del legale rappresentante, avrebbe dovuto nominare un difensore d’ufficio ex art. 40 d.lgs. n. 231 del 2001 o un 3 curatore speciale, anziché dichiarare l’inammissibilità delle richieste di riesame, così comprimendo il diritto di difesa dell’ente pur in presenza di una misura reale altamente invasiva. 2.3. Terzo motivo: Violazione di legge in relazione agli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. e all’art. 320 del d.lgs. n. 14 del 2019. Si denuncia l’erronea declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione degli indagati in relazione alle società in liquidazione giudiziale, sul presupposto della legittimazione esclusiva del curatore, assumendo che il Tribunale abbia omesso di distinguere tra beni della massa e beni o partecipazioni nella titolarità personale degli indagati. Si sostiene che, incidendo il sequestro anche su quote sociali e beni personali, il Tribunale avrebbe dovuto procedere a uno scorporo delle posizioni ed esaminare nel merito la questione almeno con riguardo a tali profili, in linea con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la quota sociale appartiene al patrimonio del socio. La declaratoria di inammissibilità viene pertanto ritenuta lesiva dell’art. 324 cod. proc. pen., dei principi di favor impugnationis ed effettività del rimedio, nonché del diritto di difesa ex art. 24 Cost. 2.4. Quarto motivo: Violazione dell’art. 324 cod. proc. pen. per l’erronea esclusione della legittimazione degli indagati a proporre riesame “in proprio” avverso il sequestro di partecipazioni e aziende. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe adottato un criterio meramente formale – fondato sulla mancanza di rappresentanza dell’ente – trascurando la diretta incidenza del vincolo cautelare sulla sfera patrimoniale personale degli indagati, quali titolari delle quote. Ne consegue, ad avviso dei ricorrenti, che il giudice del riesame avrebbe dovuto valutare l’impugnazione alla luce del petitum sostanziale e dell’interesse concretamente inciso, senza arrestarsi alla qualificazione formale del rapporto con l’ente. 2.5. Quinto motivo: Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. per motivazione apparente sul periculum in mora e violazione del principio di proporzionalità, con specifico riferimento al sequestro impeditivo disposto nei confronti di New Construction S.r.l. Si deduce l’assenza di un pericolo concreto e attuale, il mancato confronto con gli elementi difensivi attestanti la liceità e la tracciabilità delle operazioni, nonché l’omessa valutazione di misure meno invasive, ritenendo la motivazione apodittica e fondata su presunzioni, nonché in contrasto con il requisito di pertinenzialità del sequestro impeditivo. 2.6. Sesto motivo: Violazione degli artt. 321, comma 1, e 125, comma 3, cod. proc. pen. per motivazione apparente sul periculum in mora, con omissione 4 della valutazione dell’attualità del pericolo con riferimento al sequestro preventivo impeditivo disposto nei confronti di New Construction s.r.l. I ricorrenti lamentano che il Tribunale abbia fondato il periculum in mora su una prognosi astratta e congetturale, priva di riferimento a condotte concrete e attuali, e senza considerare il mutamento degli assetti gestori e la cessazione degli indagati dalle cariche sociali, elementi documentali idonei a escludere il rischio di reiterazione. Si contesta, inoltre, che il periculum sia stato ricostruito come rischio meramente “da contesto”, ancorato alla storia del gruppo e non a situazioni attuali, in violazione dei parametri legali della cautela reale 2.7. Settimo motivo: Violazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. per difetto di determinatezza e coerenza del titolo cautelare, con particolare riferimento alle quote di Giovantrosmar S.r.l. È denunciata la confusione, emergente dagli atti esecutivi, tra sequestro per equivalente e sequestro impeditivo sulle quote societarie, in particolare della Giovantrosmar s.r.l., nonché la difformità tra decreto genetico, verbali di esecuzione e comunicazioni alla Camera di Commercio, con conseguente compromissione del diritto di difesa e del controllo effettivo mediante il riesame. Secondo i ricorrenti, tale incertezza incide sulla legalità della misura e sul diritto di difesa, mentre l’ordinanza impugnata, dichiarando l’inammissibilità, ha impedito ogni vaglio sulla coerenza e determinatezza del vincolo. 2.8. Ottavo motivo: Violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. per sproporzione e sviamento funzionale del sequestro impeditivo, disposto su aziende e partecipazioni. I ricorrenti deducono che il sequestro sarebbe stato utilizzato non per impedire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato, ma per neutralizzare in via generalizzata le strutture societarie, vincolando aziende e partecipazioni in quanto tali, in assenza della dimostrazione di un nesso strutturale e intrinseco con i reati contestati. In mancanza di una dimostrazione del nesso strutturale e dell’impossibilità di adottare misure meno invasive, il sequestro risulterebbe eccedente rispetto alla funzione dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. 2.9. Nono motivo: Violazione di legge in relazione agli artt. 321, cod. proc. pen., 322-bis cod. proc. pen. e 324 cod. proc. pen. e agli artt. 53, 19 e 54 d.lgs. n. 231 del 2001. Si deduce che il sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. non sarebbe applicabile agli enti indagati ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, trattandosi di sistema cautelare che consente esclusivamente il sequestro finalizzato alla confisca (art. 53 d.lgs. n. 231 del 2001) e quello conservativo (art. 54 d.lgs. n. 231 del 2001). 5 2.10. Decimo motivo: Violazione di legge in relazione all’art. 648-ter.1 cod. pen. per insussistenza del fumus del delitto di autoriciclaggio. I ricorrenti deducono l’insussistenza del fumus del delitto di autoriciclaggio, sostenendo che le operazioni contestate (scissioni societarie del 2024-2025) sarebbero state realizzate mediante atti pubblici notarili, regolarmente iscritti e pienamente tracciabili, e pertanto sarebbero prive dell’idoneità dissimulatoria richiesta dalla fattispecie incriminatrice. In difetto di qualsiasi condotta dissimulatoria idonea a ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza del bene, mancherebbe l’elemento oggettivo del reato, con conseguente carenza del presupposto stesso del sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. In premessa, deve rilevarsi che la stessa modalità di articolazione dell’atto di impugnazione non consente di distinguere le doglianze proposte nell’interesse delle singole persone fisiche e quelle proposte come legali rappresentanti delle società, circostanza che attribuisce allo stesso atto di impugnazione un tenore confuso e scarsamente perspicuo (cfr. Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259063 – 01). 2. È inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato inammissibili le richieste di riesame proposte nell’interesse delle società New s.r.l., Immobiliare Chiscan s.r.l., Scagi s.r.l., RI s.r.l. e Immobiliare Scachis s.r.l., ritenendo invalida la nomina del difensore effettuata dai legali rappresentanti indagati per il reato presupposto. 2.1. Viene qui in rilievo la questione concernente la validità della nomina del difensore di fiducia dell’ente allorché essa provenga dal legale rappresentante che sia, al contempo, indagato o imputato del reato. L'art. 39, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 prevede che «l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo». Tale disposizione introduce un divieto di rappresentanza in capo al legale rappresentante dell’ente che versi in una situazione di conflitto di interessi strutturale, quale quella derivante dalla contemporanea sottoposizione a indagini o imputazione per il reato da cui dipende l’illecito amministrativo dell’ente. Si tratta di un divieto che opera in via generale e assoluta, fondato su una presunzione legale di incompatibilità tra la posizione dell’ente e quella del suo rappresentante, 6 tale da escludere in radice la possibilità che quest’ultimo possa validamente esprimere la volontà del soggetto collettivo nel procedimento. 2.2. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha delineato un orientamento secondo cui è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, [...], Rv. 264311 – 01; Sez. 2, n. 23910 del 07/05/2025, [...], Rv. 288227 – 01; Sez. 2, n. 44372 del 13/10/2022, Marino, Rv. 284123 – 01; Sez. 3, n. 5447 del 21/09/2016, [...], Ciervo, Rv. 269754 – 01; Sez. 6, n. 29930 del 31/05/2011, [...], Rv. 250432 – 01). 2.3. Ne deriva che il rappresentante legale che si trovi in tale condizione deve ritenersi privo della necessaria legittimazione a compiere atti in nome e per conto dell’ente, con la conseguenza che gli atti da lui posti in essere – e, segnatamente, la nomina del difensore di fiducia – risultano affetti da un vizio originario, che ne comporta l’inidoneità a produrre effetti nel procedimento. In tale prospettiva, la nomina del difensore proveniente da soggetto privo del potere rappresentativo si configura come atto improduttivo di effetti, non suscettibile di sanatoria, in quanto radicato in un difetto genetico di legittimazione (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, cit. in motivazione). 2.4. Il giudice adito, pertanto, non può prescindere dal verificare, anche d’ufficio, la sussistenza del potere rappresentativo in capo al soggetto che ha conferito il mandato difensivo, trattandosi di un presupposto essenziale per la validità degli atti processuali. In presenza di una nomina proveniente da un rappresentante in situazione di incompatibilità, è dunque doveroso rilevare il difetto di legittimazione e dichiarare l’inammissibilità degli atti compiuti dal difensore così designato, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, [...], cit. in motivazione). 2.5. Tale conclusione non risulta infirmata dal richiamo, talora operato, alle esigenze di urgenza che possono caratterizzare talune fasi del procedimento, le quali, in altri contesti, giustificano l’operatività del difensore nominato anteriormente alla costituzione dell’ente. In questi casi, infatti, tali esigenze devono ritenersi recessive rispetto all’esigenza primaria di garantire che la difesa dell’ente sia espressione di una volontà autentica e non condizionata da interessi confliggenti, atteso che il legislatore ha ritenuto di attribuire prevalenza alla tutela della genuinità della strategia difensiva del soggetto collettivo (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, cit. in motivazione). 7 2.6. La presunzione di conflitto, operante in via assoluta, esclude, inoltre, la necessità di un accertamento in concreto da parte del giudice circa l’effettiva divergenza delle posizioni difensive, essendo sufficiente la ricorrenza della situazione tipizzata dalla norma per determinare l’operatività del divieto di rappresentanza e senza, conseguentemente, alcun onere motivazionale sul punto (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, [...], cit. in motivazione;
Sez. 2, n. 13003 del 31/01/2024, Dell'Erba, Rv. 286095 – 01). 2.7. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto ribadirsi il principio secondo cui, in materia di responsabilità da reato degli enti, il legale rappresentante indagato o imputato del reato presupposto non è legittimato a nominare il difensore di fiducia dell’ente e che, conseguentemente, è inammissibile – per difetto di legittimazione rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. – la richiesta di riesame proposta dal difensore così nominato avverso il decreto di sequestro preventivo (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264310-01, 264311-01). 2.8. Da ciò discende che, nel caso in esame, correttamente il Tribunale ha dichiarato la inammissibilità delle richieste di riesame proposte dagli indagati TI RI, IO RI e DA TI, nella qualità di legali rappresentanti delle società New s.r.l., Immobiliare Chiscan s.r.l., Scagi s.r.l., RI s.r.l. e Immobiliare Scachis s.r.l., rilevando inoltre che la procura speciale sottoscritta dagli indagati quali legali rappresentanti delle società indagate risultava essere stata conferita in realtà solo a favore dell'avv. Antonio Florio (che peraltro risulta firmatario anche del presente ricorso). Ne conseguiva invero che, poiché il difensore aveva presentato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo su nomina degli indagati, quali legali rappresentanti delle società anch'esse sottoposte alle indagini nel procedimento penale, sussisteva la causa di incompatibilità delineata dall'art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001, con conseguente inammissibilità delle richieste di riesame, per difetto di legittimazione rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 3. Non supera il vaglio di ammissibilità il secondo motivo di ricorso, strettamente connesso al primo motivo, con il quale si deduce che il Tribunale, avendo rilevato il conflitto di interessi dei legali rappresentanti degli enti, avrebbe dovuto procedere alla nomina di un difensore d’ufficio, come previsto dall’art. 40 d.lgs. n. 231 del 2001. 3.1. In base al principio generale, sopra richiamato, secondo cui l’atto del soggetto non legittimato è improduttivo di effetti ed è sanzionato con la inammissibilità, qualora la nomina del difensore di fiducia dell’ente provenga dal 8 legale rappresentante che versi in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001 la stessa si configura come atto proveniente da soggetto non abilitato ad esprimere validamente la volontà dell’ente e, pertanto, radicalmente inidoneo a spiegare effetti nel procedimento. 3.2. In applicazione del richiamato principio, deve ritenersi che, nel caso di specie, la nomina del difensore di fiducia dell’ente, provenendo da legali rappresentanti versanti in situazione di conflitto di interessi con gli enti indagati, fosse radicalmente inidonea a spiegare effetti nel procedimento, in quanto atto proveniente da soggetti non legittimati e, per ciò stesso, affetto da originaria inefficacia. Ne consegue che non poteva ritenersi validamente instaurato alcun rapporto processuale, con l’ulteriore corollario che il Tribunale non era tenuto a provvedere alla nomina di un difensore d’ufficio in favore degli enti indagati, difettando il presupposto stesso della rituale instaurazione del procedimento. 3.3. La situazione in esame è, invero, diversa da quella disciplinata dalle disposizioni codicistiche che, in caso di incompatibilità del difensore, non ne prevedono l’immediata decadenza (art. 106 cod. proc. pen.), essendo tali norme riferite all’ipotesi in cui l’imputato o indagato abbia nominato per sé un difensore di fiducia che, per la contemporanea assunzione di difese in conflitto di interessi, venga successivamente dichiarato incompatibile dal giudice, nell’interesse dello stesso assistito che abbia effettuato la nomina. Nella fattispecie qui considerata, la nomina del difensore dell’ente proviene da un rappresentante legale versante in situazione di incompatibilità ex lege: in tal caso, la condizione di conflitto non attiene al difensore, ma al soggetto che conferisce la nomina, incidendo direttamente sul potere di rappresentanza dell’ente. Ne consegue che non viene in rilievo un intervento correttivo del giudice su una scelta fiduciaria validamente espressa, bensì l’accertamento – doveroso – del difetto originario di legittimazione in capo al rappresentante, già tipizzato dal legislatore, con conseguente radicale inefficacia della nomina del difensore (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, cit. in motivazione). 4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibili le richieste di riesame proposte in relazione alle società sottoposte a liquidazione giudiziale, sul presupposto della legittimazione esclusiva del curatore, è inammissibile per carenza di interesse. 4.1. Questa Corte ha costantemente affermato che l’interesse all'impugnazione richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto e attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso 9 l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397-01; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, [...], Rv. 206169-01; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, [...], Rv. 202269-01; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093-01; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, [...], Rv. 202018-01; Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, [...], Rv. 193743-01). 4.2. Nel caso in esame, emerge dall’ordinanza impugnata che le società sottoposte a liquidazione giudiziale sono Costruzioni edili s.a.s. di RI TI & C. (poi Costruzioni edili di Di RT AS & C s.a.s.), RI Costruzioni s.r.l., Costruzioni edili s.r.l., mentre, al contrario, non sono sottoposte a liquidazione giudiziale le società Immobiliare Chiscan s.r.l., Immobiliare Scachis s.r.l., New s.r.l., RI s.r.l., Scagi s.r.l., nel cui interesse è stato proposto il ricorso. 4.3. Ne consegue che il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., difettando in capo alle ricorrenti un interesse concreto e attuale all’impugnazione, in quanto la doglianza attiene a società estranee al presente giudizio. 5. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce l’erronea esclusione della legittimazione degli indagati a proporre riesame “in proprio” avverso il sequestro di partecipazioni e aziende, sul presupposto del difetto di rappresentanza formale degli enti, è inammissibile per genericità. 5.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a denunciare l’omessa valutazione da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, mediante un rinvio generico alle stesse, senza specificarne il contenuto, dovendo l’atto di impugnazione contenere la puntuale indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della doglianza, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni devolute al giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, [...], Rv. 264879 - 01; Sez.2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704-01; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962-01). 5.2. Tale principio trova applicazione anche in materia cautelare, ove il ricorso avverso i provvedimenti del tribunale del riesame deve rispettare i requisiti di specificità di cui all’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e che, laddove incentrato su una pretesa eccentricità della motivazione del provvedimento impugnato rispetto alle doglianze a suo tempo presentate con l'istanza di riesame, 10 è tenuto a specificare il contenuto di queste ultime, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, [...], Rv. 278716 – 01; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, [...], Rv. 266782 – 01). 5.3. Nel caso in esame, i ricorrenti fanno riferimento alle istanze di riesame presentate nell’interesse degli indagati ed alla circostanza che le stesse includessero espressamente la richiesta di restituzione di quote societarie ma omettono di precisare quali indagati ed in relazione alle quote sociali di quali specifiche società abbiano inteso agire per la restituzione, così non rendendo identificabile né l’ambito oggettivo della censura né l’effettiva incidenza del vincolo cautelare sulla sfera patrimoniale dei singoli istanti. La doglianza si risolve, pertanto, in una prospettazione meramente assertiva, priva dei necessari riferimenti fattuali idonei a circoscrivere l’oggetto concreto dell’impugnazione e a consentire il controllo di legittimità. 5.4. A ciò si aggiunge che le doglianze articolate, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, si risolvono in realtà nella sollecitazione di un non consentito sindacato sul governo degli elementi di fatto posti a fondamento dell’ordinanza impugnata, incentrate come sono sulla valutazione dell’incidenza concreta del sequestro sulle partecipazioni sociali e sugli assetti patrimoniali dei ricorrenti, ambito che esula dai poteri di cognizione della Corte di cassazione, che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, è limitato alla violazione di legge a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, [...], Rv. 226710 - 01; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, [...], Rv. 224611 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, [...], Rv. 269119 – 01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129 - 01). 5.5. Ne consegue che il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6. Le ragioni esposte nei punti che precedono fanno si che l’ottavo e il nono motivo, con i quali si deducono, rispettivamente, la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. con riferimento al sequestro impeditivo, disposto su aziende e partecipazioni, e la violazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. e agli artt. 53, 19 e 54 d.lgs. n. 231 del 2001, sono da considerarsi assorbiti. 7. Il quinto e sesto motivo di ricorso, con i quali si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione con riferimento ai presupposti del sequestro preventivo disposto nei confronti di New Construction S.r.l., sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. 11 7.1. Con decreto del Pubblico Ministero del 26 febbraio 2026, allegato al memoria difensiva, datata 15 aprile 2026, è stata disposta la revoca del decreto di sequestro preventivo nei confronti della New Construction s.r.l., comprendente il compendio aziendale e le quote sociali, e con la citata memoria difensiva vi è stata rinuncia ai relativi motivi di ricorso. 7.2. Si verte, pertanto, in un caso di "carenza d'interesse sopraggiunta", ovvero in una situazione nella quale non persiste un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694 -01). 8. Il settimo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. per difetto di determinatezza e coerenza del titolo cautelare, con particolare riguardo alle quote di Giovantrosmar S.r.l. è inammissibile, oltre che per le considerazioni illustrate nel par.
2.1. del “considerato in diritto”, per il dirimente rilievo che detta società non figura tra gli enti nel cui interesse è stato proposto il presente ricorso. 9. Il decimo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 648-ter.1 cod. pen. per insussistenza del fumus del delitto di autoriciclaggio, è inammissibile per genericità. 9.1. Richiamati i principi di diritto enunciati ai punti 5.1. e 5.2. del “considerato in diritto”, secondo i quali il ricorso per cassazione deve contenere la puntuale indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della doglianza, deve rilevarsi che i ricorrenti deducono l’insussistenza del fumus del delitto di autoriciclaggio, assumendo che le operazioni contestate – consistenti in scissioni societarie realizzate negli anni 2024-2025 – sarebbero state attuate mediante atti pubblici notarili, pienamente tracciabili, e pertanto sarebbero prive dell’idoneità dissimulatoria richiesta dalla fattispecie incriminatrice, senza tuttavia chiarire a quali specifiche operazioni, né a quali determinate società o posizioni soggettive ci si riferisca e senza indicare in modo puntuale i passaggi motivazionali dell’ordinanza impugnata che si assumono viziati. 9.2. Ne consegue che il motivo si risolve in una prospettazione generica e meramente assertiva, che si limita al richiamo di principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, senza alcun concreto ancoraggio alla fattispecie in esame, con conseguente inammissibilità della censura. 12 10. Per le considerazioni esposte, il ricorso di RI IO in relazione a New Construction s.r.l. deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e deve essere dichiarato inammissibile nel resto, mentre i rimanenti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di RI IO in relazione a New Construction s.r.l. per sopravvenuta carenza di interesse;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso di RI IO. Dichiara inammissibili i rimanenti ricorsi e condanna i rispettivi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 28/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IE AR LO AP