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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 251/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16673/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - Piazza Municipio 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220022137677503 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210015730709503 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210092607943503 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240046404575503 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21781/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede il rigetto del ricorso
Resistenti/Appellati: chiedevano il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'ufficio impositore Comune di Napoli, dell'ufficio impositore Regione Campania e dell'ufficio riscossore Agenzia delle Entrate - ON:
a) cartella di pagamento n. 071 2022 00221376 77/503, notificata in data 16/06/2025 da Agenzia delle
Entrate-ON al Ricorrente in qualità di erede di Nominativo erede_1, in data 16/06/2025 per l'importo complessivo di euro 572,38 (oltre sanzioni ed interessi) per presunto omesso pagamento della
TARI anno 2017 così come riportato nel dettaglio degli addebiti e degli importi fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo e riportato nel suddetto titolo;
b) cartella di pagamento n. 071 2021 00157307 09/503, notificata in data 16/06/2025 da Agenzia delle
Entrate-ON al Ricorrente in qualità di erede di Nominativo erede_1 per l'importo complessivo di euro 422,00 (oltre sanzioni ed interessi) per presunto omesso pagamento della TARI anno 2014 così come riportato nel dettaglio degli addebiti e degli importi fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo e riportato nel suddetto titolo;
c) cartella di pagamento n. 071 2021 00926079 43/503, notificata in data 16/06/2025 da Agenzia delle Entrate-ON al Ricorrente in qualità di erede di Nominativo erede_1 per l'importo complessivo di euro 986,37 (oltre sanzioni ed interessi) ed emessa cumulativamente sia per presunto omesso pagamento della TARES anno 2013 che per presunte infrazioni al codice della strada anno 2017 così come riportato nel dettaglio degli addebiti e degli importi fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo e riportato nel suddetto titolo;
d) cartella di pagamento n. 071 2024 00464045 75/503, notificata in data 16/06/2025 da Agenzia delle Entrate-ON al Ricorrente in qualità di erede di Nominativo erede_1 per l'importo complessivo di euro 234,65 (oltre sanzioni ed interessi) per presunto omesso pagamento della Tassa Automobilistica anno 2018 così come riportato nel dettaglio degli addebiti e degli importi fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo e riportato nel suddetto titolo.
Eccepiva omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione delle pretese tributarie, intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi;
violazione del principio di parziarietà dell'obbligazione in materia di tributi locali notificati agli eredi come nel caso della tassa auto e di quella per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che sono regolate dalla disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c, in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti del de cuius in proporzione alle rispettive quote ereditate.
Si costituiva l'ufficio riscossore che preliminarmente chiedeva la riunione del procedimento R.G.R. n.
16674/2025 al presente giudizio R.G.R. n. 16673/2025, già fissato per la trattazione del 09 dicembre 2025, ore 11:00, con ogni consequenziale statuizione. Nel merito, evidenziava la legittimità e correttezza del suo operato.
Si costituiva l'ufficio impositore Regione Campania che con riferimento alla cartella di cui al capo d) del ricorso, affermava la legittimità e correttezza del suo operato evidenziando in particolare che l'avviso di accertamento della tassa auto 2018 è stato notificato il 10.09.2021, come da relata postale che depositava in atti.
Si costituiva anche l'ufficio impositore Comune di Napoli che pure evidenziava la legittimità e correttezza del suo operato, in particolare documentando che:
-l'avviso di accertamento per omesso e/o parziale versamento Tares per l'anno 2013 prot. n. 838633/26699 del 28/09/2018 (All.01) veniva regolarmente notificato a mezzo raccomandata a.r., in data 25/10/2018 (All.02);
-l'avviso di accertamento per omesso e/o parziale versamento Tares per l'anno 2017 prot. n. 950488/36805 del 02/11/2018 (All.03) veniva regolarmente notificato a mezzo raccomandata a.r., in data 13/02/2019
(All.04).
Inoltre, dichiarava che l'ente aveva provveduto al discarico parziale delle somme richieste a titoli di sanzioni per gli anni 2013 e 2017, come da autotutela presentata in data 27/08/2025 (All.05).
All'odierna udienza camerale, il giudice decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per le motivazioni debitamente indicate in seguito e riferite ai diversi atti impugnati.
L'accoglimento dello stesso fa ritenere superata la richiesta preliminare di riunione avanzata dall'ufficio riscossore, anche perché non fondata su questioni di litisconsorzio necessario.
Ed invero, quanto alla cartella di cui al capo B) , che si riferisce alla Tari dell'annualità 2014, la stessa deve essere annullata per decorso del termine quinquennale della prescrizione maturatosi a far data dal dicembre
2019, senza atti interruttivi intervenuti nelle more della cartella impugnata, che risulta essere stata notificata solo nel 2025.
Deve annullarsi, per gli stessi motivi, anche la cartella di cui al capo D) del ricorso relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica anno 2018, cioè per decorso della prescrizione successiva alla notifica dell'avviso prodromico avvenuta il 10.09.2021, visto che solo in data 16/06/2025, cioè ben oltre il triennio di legge, veniva notificata alla ricorrente la cartella impugnata.
Infine, quanto alle cartelle Tari/Tares di cui ai capi A) e C) del ricorso, le stesse devono essere annullate per mancato rispetto dei principi in parziarietà dei debiti ereditari sanciti dagli artt. 752 e 1295 c.c.
Ed invero, trattandosi di pretese tributarie relative ad anni d'imposta anteriori al decesso del defunto di cui la ricorrente risulta erede, si applicano le regole generali della successione nei debiti.
Ai sensi dell'art. 752 c.c., infatti, “gli eredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle rispettive quote ereditarie”, mentre l'art. 1295 c.c. stabilisce che, in mancanza di una diversa previsione, i coeredi sono tenuti verso il creditore “in proporzione delle rispettive quote”, con conseguente parziarietà dell'obbligazione.
La disciplina speciale dettata dall'art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – che prevede la responsabilità solidale degli eredi per le sole imposte sui redditi dovute dal de cuius – ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica ai tributi locali.
Pertanto, in difetto di una espressa previsione normativa che estenda ai tributi comunali il regime di solidarietà di cui alla disposizione citata, deve trovare applicazione il solo modello civilistico della responsabilità pro quota tra coeredi.
Ne consegue che il Comune creditore non può legittimamente pretendere da un singolo erede l'intero ammontare del debito TARI/TARES del de cuius, ma è legittimato a richiedere a ciascuno solo la quota di debito corrispondente alla rispettiva quota ereditaria, ferma restando la non trasmissibilità agli eredi delle eventuali sanzioni tributarie ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto con annullamento delle predette cartelle impugnate, perché la pretesa creditoria, nella parte in cui è stata azionata in via solidale per l'intero nei confronti dell'odierno appellante, risulta giuridicamente infondata e, per l'effetto, dev'essere ridotta nei limiti della quota di debito riferibile alla parte ricorrente in qualità di coerede.
Per l'effetto, il ricorso deve essere accolto per le motivazioni sopra indicate, e le spese seguono la soccombenza, con condanna in solido di tutti gli uffici resistenti costituitisi alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, in adesione ai noti parametri tabellari.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le cartelle impugnate, siccome per ognuna indicato in parte motiva.
Condanna in solido gli Uffici resistenti costituitisi alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che si liquidano in €250,00 di onorari oltre IVA, CAP e spese di CUT.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16673/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - Piazza Municipio 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220022137677503 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210015730709503 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210092607943503 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240046404575503 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21781/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede il rigetto del ricorso
Resistenti/Appellati: chiedevano il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'ufficio impositore Comune di Napoli, dell'ufficio impositore Regione Campania e dell'ufficio riscossore Agenzia delle Entrate - ON:
a) cartella di pagamento n. 071 2022 00221376 77/503, notificata in data 16/06/2025 da Agenzia delle
Entrate-ON al Ricorrente in qualità di erede di Nominativo erede_1, in data 16/06/2025 per l'importo complessivo di euro 572,38 (oltre sanzioni ed interessi) per presunto omesso pagamento della
TARI anno 2017 così come riportato nel dettaglio degli addebiti e degli importi fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo e riportato nel suddetto titolo;
b) cartella di pagamento n. 071 2021 00157307 09/503, notificata in data 16/06/2025 da Agenzia delle
Entrate-ON al Ricorrente in qualità di erede di Nominativo erede_1 per l'importo complessivo di euro 422,00 (oltre sanzioni ed interessi) per presunto omesso pagamento della TARI anno 2014 così come riportato nel dettaglio degli addebiti e degli importi fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo e riportato nel suddetto titolo;
c) cartella di pagamento n. 071 2021 00926079 43/503, notificata in data 16/06/2025 da Agenzia delle Entrate-ON al Ricorrente in qualità di erede di Nominativo erede_1 per l'importo complessivo di euro 986,37 (oltre sanzioni ed interessi) ed emessa cumulativamente sia per presunto omesso pagamento della TARES anno 2013 che per presunte infrazioni al codice della strada anno 2017 così come riportato nel dettaglio degli addebiti e degli importi fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo e riportato nel suddetto titolo;
d) cartella di pagamento n. 071 2024 00464045 75/503, notificata in data 16/06/2025 da Agenzia delle Entrate-ON al Ricorrente in qualità di erede di Nominativo erede_1 per l'importo complessivo di euro 234,65 (oltre sanzioni ed interessi) per presunto omesso pagamento della Tassa Automobilistica anno 2018 così come riportato nel dettaglio degli addebiti e degli importi fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo e riportato nel suddetto titolo.
Eccepiva omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione delle pretese tributarie, intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi;
violazione del principio di parziarietà dell'obbligazione in materia di tributi locali notificati agli eredi come nel caso della tassa auto e di quella per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che sono regolate dalla disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c, in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti del de cuius in proporzione alle rispettive quote ereditate.
Si costituiva l'ufficio riscossore che preliminarmente chiedeva la riunione del procedimento R.G.R. n.
16674/2025 al presente giudizio R.G.R. n. 16673/2025, già fissato per la trattazione del 09 dicembre 2025, ore 11:00, con ogni consequenziale statuizione. Nel merito, evidenziava la legittimità e correttezza del suo operato.
Si costituiva l'ufficio impositore Regione Campania che con riferimento alla cartella di cui al capo d) del ricorso, affermava la legittimità e correttezza del suo operato evidenziando in particolare che l'avviso di accertamento della tassa auto 2018 è stato notificato il 10.09.2021, come da relata postale che depositava in atti.
Si costituiva anche l'ufficio impositore Comune di Napoli che pure evidenziava la legittimità e correttezza del suo operato, in particolare documentando che:
-l'avviso di accertamento per omesso e/o parziale versamento Tares per l'anno 2013 prot. n. 838633/26699 del 28/09/2018 (All.01) veniva regolarmente notificato a mezzo raccomandata a.r., in data 25/10/2018 (All.02);
-l'avviso di accertamento per omesso e/o parziale versamento Tares per l'anno 2017 prot. n. 950488/36805 del 02/11/2018 (All.03) veniva regolarmente notificato a mezzo raccomandata a.r., in data 13/02/2019
(All.04).
Inoltre, dichiarava che l'ente aveva provveduto al discarico parziale delle somme richieste a titoli di sanzioni per gli anni 2013 e 2017, come da autotutela presentata in data 27/08/2025 (All.05).
All'odierna udienza camerale, il giudice decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per le motivazioni debitamente indicate in seguito e riferite ai diversi atti impugnati.
L'accoglimento dello stesso fa ritenere superata la richiesta preliminare di riunione avanzata dall'ufficio riscossore, anche perché non fondata su questioni di litisconsorzio necessario.
Ed invero, quanto alla cartella di cui al capo B) , che si riferisce alla Tari dell'annualità 2014, la stessa deve essere annullata per decorso del termine quinquennale della prescrizione maturatosi a far data dal dicembre
2019, senza atti interruttivi intervenuti nelle more della cartella impugnata, che risulta essere stata notificata solo nel 2025.
Deve annullarsi, per gli stessi motivi, anche la cartella di cui al capo D) del ricorso relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica anno 2018, cioè per decorso della prescrizione successiva alla notifica dell'avviso prodromico avvenuta il 10.09.2021, visto che solo in data 16/06/2025, cioè ben oltre il triennio di legge, veniva notificata alla ricorrente la cartella impugnata.
Infine, quanto alle cartelle Tari/Tares di cui ai capi A) e C) del ricorso, le stesse devono essere annullate per mancato rispetto dei principi in parziarietà dei debiti ereditari sanciti dagli artt. 752 e 1295 c.c.
Ed invero, trattandosi di pretese tributarie relative ad anni d'imposta anteriori al decesso del defunto di cui la ricorrente risulta erede, si applicano le regole generali della successione nei debiti.
Ai sensi dell'art. 752 c.c., infatti, “gli eredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle rispettive quote ereditarie”, mentre l'art. 1295 c.c. stabilisce che, in mancanza di una diversa previsione, i coeredi sono tenuti verso il creditore “in proporzione delle rispettive quote”, con conseguente parziarietà dell'obbligazione.
La disciplina speciale dettata dall'art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – che prevede la responsabilità solidale degli eredi per le sole imposte sui redditi dovute dal de cuius – ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica ai tributi locali.
Pertanto, in difetto di una espressa previsione normativa che estenda ai tributi comunali il regime di solidarietà di cui alla disposizione citata, deve trovare applicazione il solo modello civilistico della responsabilità pro quota tra coeredi.
Ne consegue che il Comune creditore non può legittimamente pretendere da un singolo erede l'intero ammontare del debito TARI/TARES del de cuius, ma è legittimato a richiedere a ciascuno solo la quota di debito corrispondente alla rispettiva quota ereditaria, ferma restando la non trasmissibilità agli eredi delle eventuali sanzioni tributarie ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto con annullamento delle predette cartelle impugnate, perché la pretesa creditoria, nella parte in cui è stata azionata in via solidale per l'intero nei confronti dell'odierno appellante, risulta giuridicamente infondata e, per l'effetto, dev'essere ridotta nei limiti della quota di debito riferibile alla parte ricorrente in qualità di coerede.
Per l'effetto, il ricorso deve essere accolto per le motivazioni sopra indicate, e le spese seguono la soccombenza, con condanna in solido di tutti gli uffici resistenti costituitisi alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, in adesione ai noti parametri tabellari.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le cartelle impugnate, siccome per ognuna indicato in parte motiva.
Condanna in solido gli Uffici resistenti costituitisi alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che si liquidano in €250,00 di onorari oltre IVA, CAP e spese di CUT.