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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5941/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5941/2025 promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. FOIS PIETRO LEONARDO che li Controparte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MONCALIERI Parte_1 Controparte_1 il 07/07/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 39 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 22/01/2009 e il 10/04/2015. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 18/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Si prende atto dell'accordo sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori, , nato a [...] il [...] e Persona_3 Per_4
nato a [...], il [...], entrambi residenti a [...], Via Duca degli Abruzzi n.
[...] 9, vengano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
DISPONE che i sig.ri e esercitino autonomamente e Parte_1 Controparte_1 separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di natura ordinaria, assumendo insieme le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei loro figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
DISPONE che il padre risieda in Torino, Via Gobetti n. 11 e possa incontrare Controparte_1 e tenere con sé i figli minori, salvo diverso accordo intercorso con la madre, quando vorrà e potrà, compatibilmente agli impegni scolastici di entrambi i figli.
DISPONE che durante le vacanze scolastiche i genitori possano concordare il periodo con chi trascorrere le vacanze, per le feste natalizie il padre trascorrerà con i figli dal 24 Dicembre al 31 Dicembre e la madre dal 1 Gennaio al 6 Gennaio ad anni alterni, mentre la Pasqua alternativamente con il Lunedì dell'Angelo.
DISPONE che il sig. si impegni al mantenimento dei figli minori con un Controparte_1 assegno mensile di Euro 4.000,00 per ciascun figlio, oltre ad un assegno mensile di Euro 2.000,00 a favore della sig.ra somme rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e da Parte_1 bonificare ogni 5 del mese presso la Banca designata dalla moglie.
DISPONE che il sig. si impegni al pagamento di tutte le spese ordinarie e Controparte_1 straordinarie che saranno necessarie per la frequentazione delle scuole che i figli minori vorranno frequentare, oltre a tutte quelle spese scolastiche, sportive, ricreative e tutte quelle necessarie per il loro benessere psicofisico.
DÀ ATTO che Le 2 unità abitative di entrambi i coniugi restano totalmente assegnate alla madre ed ai figli, con” l'obbligo” da parte del sig. di effettuare il passaggio di proprietà Controparte_1 del suo 50% a favore dei figli con TO da effettuare entro il 31/12/2025.
DÀ ATTO che l'appartamento sito a Ceriale, Lungo Armando Diaz n. 45, attualmente intestato alla ditta dovrà essere trasferito in capo ai figli ed , oltre che alla madre, CP_2 Per_1 Per_2 concedendo il 50% alla sig.ra ed il rimanente 25% a ciascun figlio. Parte_1
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/11/2025 Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5941/2025 promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. FOIS PIETRO LEONARDO che li Controparte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MONCALIERI Parte_1 Controparte_1 il 07/07/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 39 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 22/01/2009 e il 10/04/2015. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 18/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Si prende atto dell'accordo sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori, , nato a [...] il [...] e Persona_3 Per_4
nato a [...], il [...], entrambi residenti a [...], Via Duca degli Abruzzi n.
[...] 9, vengano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
DISPONE che i sig.ri e esercitino autonomamente e Parte_1 Controparte_1 separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di natura ordinaria, assumendo insieme le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei loro figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
DISPONE che il padre risieda in Torino, Via Gobetti n. 11 e possa incontrare Controparte_1 e tenere con sé i figli minori, salvo diverso accordo intercorso con la madre, quando vorrà e potrà, compatibilmente agli impegni scolastici di entrambi i figli.
DISPONE che durante le vacanze scolastiche i genitori possano concordare il periodo con chi trascorrere le vacanze, per le feste natalizie il padre trascorrerà con i figli dal 24 Dicembre al 31 Dicembre e la madre dal 1 Gennaio al 6 Gennaio ad anni alterni, mentre la Pasqua alternativamente con il Lunedì dell'Angelo.
DISPONE che il sig. si impegni al mantenimento dei figli minori con un Controparte_1 assegno mensile di Euro 4.000,00 per ciascun figlio, oltre ad un assegno mensile di Euro 2.000,00 a favore della sig.ra somme rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e da Parte_1 bonificare ogni 5 del mese presso la Banca designata dalla moglie.
DISPONE che il sig. si impegni al pagamento di tutte le spese ordinarie e Controparte_1 straordinarie che saranno necessarie per la frequentazione delle scuole che i figli minori vorranno frequentare, oltre a tutte quelle spese scolastiche, sportive, ricreative e tutte quelle necessarie per il loro benessere psicofisico.
DÀ ATTO che Le 2 unità abitative di entrambi i coniugi restano totalmente assegnate alla madre ed ai figli, con” l'obbligo” da parte del sig. di effettuare il passaggio di proprietà Controparte_1 del suo 50% a favore dei figli con TO da effettuare entro il 31/12/2025.
DÀ ATTO che l'appartamento sito a Ceriale, Lungo Armando Diaz n. 45, attualmente intestato alla ditta dovrà essere trasferito in capo ai figli ed , oltre che alla madre, CP_2 Per_1 Per_2 concedendo il 50% alla sig.ra ed il rimanente 25% a ciascun figlio. Parte_1
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/11/2025 Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.