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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice RO DO ZZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7561 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Velletri via Privata Jori n. 17, Parte_1 presso lo studio del procuratore Avv. Daniele ROsanti, dal quale è rappresentata e difesa
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, CP_1 elettivamente domiciliato in Roma via Giulio Romano n. 46, presso la propria sede, rappresentato e difeso dal Funzionario Barbara Rufini
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. A seguito di decreto di omologa emesso l'1 agosto 2024 dal Tribunale di Velletri, all'esito di procedimento per ATPO, è stata riconosciuta in capo a la sussistenza Parte_1 del requisito sanitario di cui all'art. 13 legge 118/1971, a decorrere dalla domanda amministrativa del 10 agosto 2021.
Pur dopo la notifica del decreto e la comunicazione dei dati necessari per la liquidazione, CP_ avvenuti l'1 agosto 2024, l' non ha corrisposto quanto dovuto per l'assegno di invalidità. CP_
1.1. Con ricorso depositato l'11 dicembre 2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo che il giudice condanni l' al pagamento della prestazione dovuta, con gli arretrati CP_2 maturati, oltre interessi. CP_
1.2. L si è costituito in giudizio, affermando di aver liquidato le prestazioni il 7 marzo
2025 e di averne disposto il pagamento per il mese di aprile 2025. Ha concluso quindi chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. L'avvenuto pagamento in via amministrativa della prestazione richiesta con conseguente venir meno di ogni ragione del contendere consente di affermare la cessazione della materia del contendere.
4. In merito alla regolamentazione delle spese, la Corte di Cassazione ha affermato che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. ord. 11 febbraio 2015 n. 2719), e ciò in forza del criterio della causalità (Cass. 29 novembre 2018, n. 30857). CP_
4.1. Nel caso di specie, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l' che attraverso il tardivo pagamento del dovuto (eseguito ad aprile 2025, dopo il deposito e la notifica del ricorso, e in violazione del termine di conclusione del procedimento anche alla luce del d.m. 18 gennaio 2008, n. 40) ha determinato il formarsi del contenzioso e non ha dimostrato l'impossibilità di un tempestivo adempimento, come allegato in memoria, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo anche sulla base dell'art. 4 comma 1bis d.m. 10 marzo
2014 n. 55 in relazione alla somma pagata di € 14.835,75, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Velletri, 9 dicembre 2025
Il giudice
RO DO ZZ