Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00744/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01973/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1973 del 2025, proposto da
Fallimento n. 267/2017 di Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Wanda Bencardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi – Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 3049/2023 pronunciata dal Tribunale di Salerno, pubblicata in data 4.7.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa RA ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 26.11.2025 e depositato in data 3.12.2025) il fallimento ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza indicata in epigrafe.
Con tale sentenza il suddetto Ministero è stato condannato “ al pagamento in favore del Consorzio Nazionale Servizi – Società Cooperativa e del Fallimento CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI della somma di euro 30.626,94 oltre interessi ex art. 5 del D. Lgs. n.231/2002 dalla scadenza delle singole fatture fino all’effettivo soddisfo ”.
Il fallimento ricorrente ha evidenziato: l’avvenuta notifica della sentenza al Ministero dell’Istruzione e del Merito, il mancato pagamento delle somme spettanti, l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta.
Parte ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza dell’amministrazione alla sentenza stessa, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
2. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza però svolgere difese. Non si è invece costituito il Consorzio Nazionale Servizi.
3. Alla camera di consiglio del 14.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che: la sentenza azionata nel presente giudizio è passata in giudicato, come risultante dalla relativa attestazione datata 29.11.2024 rilasciata dalla Cancelleria presso l’ufficio giudiziario suddetto (allegata al ricorso); eseguita in data 25.6.2024 la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; la Curatela risulta autorizzata ad introdurre un giudizio di ottemperanza con atto del Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare di data 19.6.2025.
Le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza suddetta risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione per mezzo dell’effettivo pagamento di tutte le somme ivi contemplate.
Ne consegue che al fallimento ricorrente spettano le seguenti somme: “ euro 30.626,94 oltre interessi ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture fino all’effettivo soddisfo ”.
Quanto alle spese di C.T.U. liquidate dal giudice civile, vanno riconosciute nella loro totalità a favore del fallimento, il quale ha dato prova di averle integralmente corrisposte.
5. Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere alla corresponsione in favore del fallimento ricorrente entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) delle somme come sopra riportate.
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Salerno, con facoltà di delega ad idoneo funzionario, anche non appartenente al proprio Ufficio, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato;
C) Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
IG US, Presidente
RA ZO, Primo Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA ZO | IG US |
IL SEGRETARIO