Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 05/12/2025, n. 3461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3461 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03461/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01931/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1931 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Alfio Donzuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Calambrogio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sull'atto di diffida ad adempiere del 4 agosto 2025 volto a promuovere la decadenza del revisore dott. -OMISSIS-, per avere quest'ultimo reso una dichiarazione mendace in fase di accettazione della carica di componente del Collegio dei Revisori del Comune di -OMISSIS- per il triennio 2025-2028;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa PA NA IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, iscritto all’albo nazionale dei revisori legali, è stato estratto come quarto nominativo, e dunque primo nominativo di riserva (per il caso di mancata accettazione della carica ovvero altro caso di impossibilità di effettivo conferimento della stessa ai primi tre estratti), nell’ambito della procedura per la nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti del Comune di -OMISSIS- per il triennio 2024/2027, avviata con avviso pubblico del 29.10.2024.
2. L’odierno controinteressato, estratto come terzo nominativo, a seguito di accettazione della carica, è stato nominato componente effettivo del Collegio, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 6.2.2025.
3. Ritenendo che quest’ultimo non possedesse i requisiti richiesti dalla legge per la copertura della carica, ed in particolare quello di cui all’art. 10, comma 7, della L.r. 3/2016, così come sostituito dall’art. 6 della L.r. n. 17/2016, e successivamente modificato dall’art. 39, comma 1, della L.r. 16/2017 e dall’art. 8, comma 2, della L.r. 6/2021 (limite dei quattro incarichi), il ricorrente, con note del 2 e del 9 luglio 2025, ha denunciato la predetta situazione al Comune e, con successivo atto di diffida ad adempiere del 4 agosto 2025, lo ha invitato a promuovere la decadenza del revisore per aver quest’ultimo reso, in fase di accettazione della carica, una dichiarazione mendace, affermando di rispettare il predetto limite, circostanza a suo dire non vera.
4. Da ultimo, con il ricorso a mani, il ricorrente ha impugnato ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. il supposto silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo che ne fosse accertata l’illegittimità, con conseguente condanna del Comune ad emanare, eventualmente a mezzo di Commissario ad acta , i provvedimenti amministrativi volti al ripristino della illegalità commessa.
5. Con memoria depositata il 14 novembre 2025, il ricorrente ha rappresentato che il Comune di -OMISSIS-, in data successiva all’iscrizione a ruolo del giudizio, ha avviato nei confronti del controinteressato il procedimento di decadenza dalla carica, concludendolo con la nota prot.n. 45297 del 11/11/2025, con cui ha dichiarato non sussistere la violazione del divieto del cumulo di incarichi. Pertanto, riservandosi l’impugnazione in altra sede di tale ultimo provvedimento, ha insistito, per quanto di ragione, nel proposto ricorso, chiedendo la condanna dell’Ente al pagamento delle spese di lite.
6. Con memoria di costituzione depositata in data 28 novembre 2025, il Comune di -OMISSIS- si è costituito per resistere al giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e insussistenza del silenzio-inadempimento, e, comunque, l’infondatezza nel merito delle doglianze e delle domande avanzate dal ricorrente.
7. Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso che, nelle more del giudizio, il Comune ha avviato e concluso il procedimento per l’eventuale decadenza dalla carica del controinteressato.
9. Parte ricorrente, con la memoria del 14 novembre 2025, ha comunque insistito per la condanna del Comune al pagamento delle spese, sicché va valutata l’eventuale soccombenza virtuale dell’Amministrazione.
10. La domanda, non può essere accolta, posto che, in generale, “ in caso di presentazione di istanza di autotutela, l'Amministrazione non ha l'obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto l'esercizio della relativa potestà costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l'amministrazione per la tutela dell'interesse pubblico; non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell'an, del potere di autotutela e al fatto che, rispetto all'esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 22/09/2025, n. 7445).
Nel caso di specie, peraltro, il Comune resistente non è rimasto inerte, avendo comprovato, con la produzione documentale versata in atti, di essersi immediatamente attivato, già all’indomani delle prime segnalazioni inviate dal ricorrente nel luglio 2025, al fine di verificarne la verosimiglianza, il cui riscontro ha richiesto lunghe tempistiche non dipese dall’Ente.
11. Alla luce di quanto sopra, nonché della peculiarità della fattispecie, pertanto, si giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, deldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e del controinteressato.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES NA BA, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
PA NA IZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA NA IZ | ES NA BA |
IL SEGRETARIO