Sentenza 5 luglio 2010
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il P.M. rigetti la richiesta di revoca del sequestro preventivo anziché trasmetterla, ex art. 321, comma terzo, cod. proc. pen., al giudice competente, trattandosi di provvedimento estraneo alla sua sfera di attribuzioni, potendo egli solo disporre la revoca, con decreto motivato, del sequestro preventivo durante la fase delle indagini preliminari ed essendogli, invece, inibito il relativo provvedimento negativo, devoluto alla cognizione del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2010, n. 37293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37293 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 05/07/2010
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 1153
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 41877/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE UC difensore di IA ND, nato il *31.8.1968*;
avverso il decreto del 17 luglio 2009 del PM di Velletri;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale in sede che ha chiesto l?annullamento del provvedimento impugnato.
OSSERVA
1. - Con il decreto indicato in epigrafe il PM presso il Tribunale di Velletri rigettava la l?istanza del 17 luglio 2008 con la quale AC ND aveva chiesto il dissequestro di computer e di altri supporti informatici, gia? oggetto di sequestro preventivo nell?ambito dell?indagine a suo carico per il reato di cui agli artt.110 c.p., 81 cpv c.p. e all?art. 595 c.p., commi 2 e 3 per avere ? in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, mediante l?attivazione di contenitori web (blog) dal titolo *perandone.blogspot.com* - offeso la reputazione di diverse persone.
Avverso il provvedimento anzidetto il difensore ha proposto ricorso per cassazione, lamentandone l?abnormita?, in quanto, a norma dell?art. 321, comma 3, il PM non avrebbe potuto, autonomamente, rigettare l?istanza di dissequestro, ma avrebbe dovuto rimettere l?istanza al GIP perche? vi provvedesse.
2 ? La doglianza e? fondata e merita, pertanto, accoglimento. E?, infatti, abnorme il decreto del PM che, investito della richiesta di revoca di sequestro preventivo, rigetti, sia pure in parte, l?istanza anziche? trasmetterla al giudice competente, a mente dell?art. 321, comma 3, in proposito, la disciplina codicistica e?
chiara ed inequivoca nell?attribuire al PM soltanto il potere di disporre, con decreto motivato, la revoca del sequestro preventivo durante la fase delle indagini preliminari;
mente gli inibisce il provvedimento negativo, che devolve invece alla cognizione del giudice.
La rilevata abnormita? consiste, dunque, nell?emanazione di provvedimento estraneo alla sfera di attribuzioni dell?organo che vi ha provveduto.
3. - Per quanto precede, il decreto impugnato deve essere annullato, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri per il corso ulteriore.
Cosi? deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2010. Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2010