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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/12/2025, n. 3589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3589 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1434/2024
Udienza del 4.12.2025 Giudice Istruttore Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
Sono presenti per l'appellante, l'avv. Giannuzzi Daniele anche in sostituzione dell'avv. Ivan
Paladini; l'avv Luigi Cataldi in sostituzione dell'avv Giangregorio per Agenzia delle Entrate.
Le parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e discutono la causa riportandosi ai propri scritti. I procuratori di parte appellante chiedono disporsi in loro favore la distrazione delle spese di lite
Il giudice
Decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art 281 sexies c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Gabriella Perrone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1434/2024 R.G., promossa
DA
pagina 1 di 5 (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dagli avv.ti Ivan Paladini e Francesco Giannuzzi Daniele, giusta mandato in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Giangregorio giusta mandato in atti;
APPELLATA
NONCHE'
contumace Controparte_2
APPELLATO
Conclusioni: Quelle precisate all'udienza odierna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. conveniva in giudizio e il Parte_2 Controparte_3 innanzi al Giudice di Pace di Lecce proponendo opposizione avverso la Controparte_2 cartella di pagamento n. 05920210004890691 notificata il 17.02.2023, chiedendone l'annullamento, ed eccependo l'inesistenza del titolo esecutivo sotteso, la decadenza e prescrizione da parte dell'ente creditore, l'illegittimità delle somme richieste. Si costituiva in quel giudizio Agenzia delle Entrate, mentre restava contumace il Controparte_2
Con sentenza n. 7153/2023 del 4.8.2023, pubblicata il 31.8.2023, resa nel giudizio RGNR
2512/2023, il Giudice di Pace accoglieva integralmente l'opposizione proposta dall'attore, compensando le spese “per la reciproca soccombenza”.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto il presente appello, Parte_2 chiedendo testualmente al Tribunale di voler “Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui compensa per intero le spese processuali, e per l'effetto, condannare gli odierni appellati, in solido tra loro, al pagamento per intero della spese di lite, del doppio grado di giudizio, oltre
pagina 2 di 5 accessori, IVA e CAP come per legge con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
A sostegno della propria azione, ha sostenuto l'erronea applicazione di norme di diritto, non avendo il giudice adeguatamente motivato in merito alla compensazione delle spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, “chiedendo che l'On. le Tribunale adito voglia riformare la sentenza di I grado nella parte in cui ha compensato le spese di lite anche nei confronti dell , ponendole a carico di chi di ragione, con distrazione in Controparte_3 favore dell'esponente e con vittoria anche delle spese del presente giudizio, sempre con distrazione in favore del difensore antistatario”, e impugnando e contestando ogni avverso dedotto ed eccepito.
Ha dedotto a sostegno delle proprie ragioni la reciproca soccombenza tra il Controparte_2
e l'appellante, visto il rigetto dell'eccezione di decadenza e l'accoglimento di quella di prescrizione, ritenendo di dover essere tenuta indenne anche dalle spese legali, vista la sua estraneità ai motivi di impugnazione e la domanda di manleva nei confronti dell'Ente impositore.
Non si è costituito il del quale è stata dichiarata la contumacia all'udienza Controparte_2 del 6.2.2025.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
***
L'appello è fondato.
1. Preliminarmente si osserva che, secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 20598/2008; Cass. Civ. n. 22721/2017; Cass. Civ. n.
25852/2017; Cass. Civ. n. 1876/2018), la statuizione sulle spese di lite ha natura decisoria autonoma ed è pertanto impugnabile anche da parte della parte totalmente vittoriosa nel merito, quando ritenga erronea la compensazione disposta dal giudice di primo grado.
Nel caso in esame, il Giudice di Pace di Lecce, pur accogliendo integralmente l'opposizione proposta da ha disposto la compensazione delle spese motivandola Parte_2 sull'assunto della reciproca soccombenza, ritenuta sussistente in quanto veniva rigettata l'eccezione di decadenza ed accolta quella di prescrizione, entrambe sollevate dall'opponente.
Tale motivazione non è corretta.
La soccombenza reciproca “postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti e non può dunque essere individuata nell'accoglimento solo parziale dell'unica domanda (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063) ovvero nel rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022, Rv. pagina 3 di 5 664898). A maggior ragione, dunque, non può configurarsi un caso di soccombenza reciproca in presenza di rigetto di una eccezione” (Cass. 23035/2023).
2. Con l'ordinanza n. 19856/2020, inoltre, la Cassazione ha espresso il principio secondo cui, in tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, ove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità, a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (cfr. Cass. (ord.) 18.1.2017, n. 1070; Cass. (ord.)
22.3.2017, n. 7371). Tanto più che l'opponente, in primo grado, aveva eccepito l'insussistenza del credito azionato da sostanzialmente in quanto prescritto per la decorrenza del termine CP_4 quinquennale maturato tra la data di notificazione del verbale di accertamento della violazione e la data di notificazione della cartella di pagamento, ovvero la prescrizione maturata nell'ambito dell'attività propria dell'ente di riscossione e non già dell'ente impositore (si legge difatti nella sentenza impugnata: “Non contestata la notifica del verbale di accertamento e contestazione di violazione del D.Lgs. 285/1992 n. Z1602272/16 del 24/01/2016 elevato dalla
Polizia Locale di perfezionatasi in data 17/03/2016, come risulta dalla cartella di CP_2 pagamento opposta, va rilevato che la prescrizione quinquennale, applicabile al caso in esame
e che andava a maturare il 17/03/2021, stante la sospensione dei procedimenti di riscossione disposta dall'art. 68, D.L. 18/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, L. 27/2020, dal 08/03/2020 al 31/08/2021 per un totale di diciassette mesi e ventitré giorni,
è andata a scadere il 09/09/2022, indubitabilmente antecedente al 17/02/2023, data di notifica
- anch'essa incontestata - della cartella di pagamento opposta”, considerando altresì che - dalla documentazione prodotta in primo grado – risulta che il ruolo fosse stato consegnato all'Agenzia delle Entrate già in data 25.3.2021).
Tale motivo di impugnazione costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (ex multis Cass. Civ., ordinanza n. 18152 del 2 luglio 2024) con conseguente legittimazione passiva di CP_4
Ne consegue, pertanto, che l'appello deve essere accolto e che gli appellati Controparte_2
e Agenzia delle Entrate, vanno condannati in solido a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014.
Scaglione sino a 1100, parametri minimi in ragione della minima complessità della vicenda pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Lecce, n.
7153/2023 del 4.8.2023, pubblicata il 31.8.2023, resa nel giudizio RGN 2512/2023, nella parte in cui compensa le spese del detto giudizio, condanna in solido tra loro il Controparte_2
e l'Agenzia delle Entrate a rifondere a le spese del doppio grado di Parte_2 giudizio, liquidate in complessivi euro 512,5 così quantificate: € 216,00 per compensi per il primo grado di giudizio ( di cui 43 per spese vive ) ; € 296,5 per compensi per il secondo grado di giudizio ( di cui euro 64,50 per spese vive ), oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi a favore degli avvocati, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Lecce, 4.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
pagina 5 di 5
Sezione Commerciale
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1434/2024
Udienza del 4.12.2025 Giudice Istruttore Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
Sono presenti per l'appellante, l'avv. Giannuzzi Daniele anche in sostituzione dell'avv. Ivan
Paladini; l'avv Luigi Cataldi in sostituzione dell'avv Giangregorio per Agenzia delle Entrate.
Le parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e discutono la causa riportandosi ai propri scritti. I procuratori di parte appellante chiedono disporsi in loro favore la distrazione delle spese di lite
Il giudice
Decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art 281 sexies c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Gabriella Perrone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1434/2024 R.G., promossa
DA
pagina 1 di 5 (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dagli avv.ti Ivan Paladini e Francesco Giannuzzi Daniele, giusta mandato in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Giangregorio giusta mandato in atti;
APPELLATA
NONCHE'
contumace Controparte_2
APPELLATO
Conclusioni: Quelle precisate all'udienza odierna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. conveniva in giudizio e il Parte_2 Controparte_3 innanzi al Giudice di Pace di Lecce proponendo opposizione avverso la Controparte_2 cartella di pagamento n. 05920210004890691 notificata il 17.02.2023, chiedendone l'annullamento, ed eccependo l'inesistenza del titolo esecutivo sotteso, la decadenza e prescrizione da parte dell'ente creditore, l'illegittimità delle somme richieste. Si costituiva in quel giudizio Agenzia delle Entrate, mentre restava contumace il Controparte_2
Con sentenza n. 7153/2023 del 4.8.2023, pubblicata il 31.8.2023, resa nel giudizio RGNR
2512/2023, il Giudice di Pace accoglieva integralmente l'opposizione proposta dall'attore, compensando le spese “per la reciproca soccombenza”.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto il presente appello, Parte_2 chiedendo testualmente al Tribunale di voler “Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui compensa per intero le spese processuali, e per l'effetto, condannare gli odierni appellati, in solido tra loro, al pagamento per intero della spese di lite, del doppio grado di giudizio, oltre
pagina 2 di 5 accessori, IVA e CAP come per legge con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
A sostegno della propria azione, ha sostenuto l'erronea applicazione di norme di diritto, non avendo il giudice adeguatamente motivato in merito alla compensazione delle spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, “chiedendo che l'On. le Tribunale adito voglia riformare la sentenza di I grado nella parte in cui ha compensato le spese di lite anche nei confronti dell , ponendole a carico di chi di ragione, con distrazione in Controparte_3 favore dell'esponente e con vittoria anche delle spese del presente giudizio, sempre con distrazione in favore del difensore antistatario”, e impugnando e contestando ogni avverso dedotto ed eccepito.
Ha dedotto a sostegno delle proprie ragioni la reciproca soccombenza tra il Controparte_2
e l'appellante, visto il rigetto dell'eccezione di decadenza e l'accoglimento di quella di prescrizione, ritenendo di dover essere tenuta indenne anche dalle spese legali, vista la sua estraneità ai motivi di impugnazione e la domanda di manleva nei confronti dell'Ente impositore.
Non si è costituito il del quale è stata dichiarata la contumacia all'udienza Controparte_2 del 6.2.2025.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
***
L'appello è fondato.
1. Preliminarmente si osserva che, secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 20598/2008; Cass. Civ. n. 22721/2017; Cass. Civ. n.
25852/2017; Cass. Civ. n. 1876/2018), la statuizione sulle spese di lite ha natura decisoria autonoma ed è pertanto impugnabile anche da parte della parte totalmente vittoriosa nel merito, quando ritenga erronea la compensazione disposta dal giudice di primo grado.
Nel caso in esame, il Giudice di Pace di Lecce, pur accogliendo integralmente l'opposizione proposta da ha disposto la compensazione delle spese motivandola Parte_2 sull'assunto della reciproca soccombenza, ritenuta sussistente in quanto veniva rigettata l'eccezione di decadenza ed accolta quella di prescrizione, entrambe sollevate dall'opponente.
Tale motivazione non è corretta.
La soccombenza reciproca “postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti e non può dunque essere individuata nell'accoglimento solo parziale dell'unica domanda (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063) ovvero nel rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022, Rv. pagina 3 di 5 664898). A maggior ragione, dunque, non può configurarsi un caso di soccombenza reciproca in presenza di rigetto di una eccezione” (Cass. 23035/2023).
2. Con l'ordinanza n. 19856/2020, inoltre, la Cassazione ha espresso il principio secondo cui, in tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, ove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità, a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (cfr. Cass. (ord.) 18.1.2017, n. 1070; Cass. (ord.)
22.3.2017, n. 7371). Tanto più che l'opponente, in primo grado, aveva eccepito l'insussistenza del credito azionato da sostanzialmente in quanto prescritto per la decorrenza del termine CP_4 quinquennale maturato tra la data di notificazione del verbale di accertamento della violazione e la data di notificazione della cartella di pagamento, ovvero la prescrizione maturata nell'ambito dell'attività propria dell'ente di riscossione e non già dell'ente impositore (si legge difatti nella sentenza impugnata: “Non contestata la notifica del verbale di accertamento e contestazione di violazione del D.Lgs. 285/1992 n. Z1602272/16 del 24/01/2016 elevato dalla
Polizia Locale di perfezionatasi in data 17/03/2016, come risulta dalla cartella di CP_2 pagamento opposta, va rilevato che la prescrizione quinquennale, applicabile al caso in esame
e che andava a maturare il 17/03/2021, stante la sospensione dei procedimenti di riscossione disposta dall'art. 68, D.L. 18/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, L. 27/2020, dal 08/03/2020 al 31/08/2021 per un totale di diciassette mesi e ventitré giorni,
è andata a scadere il 09/09/2022, indubitabilmente antecedente al 17/02/2023, data di notifica
- anch'essa incontestata - della cartella di pagamento opposta”, considerando altresì che - dalla documentazione prodotta in primo grado – risulta che il ruolo fosse stato consegnato all'Agenzia delle Entrate già in data 25.3.2021).
Tale motivo di impugnazione costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (ex multis Cass. Civ., ordinanza n. 18152 del 2 luglio 2024) con conseguente legittimazione passiva di CP_4
Ne consegue, pertanto, che l'appello deve essere accolto e che gli appellati Controparte_2
e Agenzia delle Entrate, vanno condannati in solido a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014.
Scaglione sino a 1100, parametri minimi in ragione della minima complessità della vicenda pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Lecce, n.
7153/2023 del 4.8.2023, pubblicata il 31.8.2023, resa nel giudizio RGN 2512/2023, nella parte in cui compensa le spese del detto giudizio, condanna in solido tra loro il Controparte_2
e l'Agenzia delle Entrate a rifondere a le spese del doppio grado di Parte_2 giudizio, liquidate in complessivi euro 512,5 così quantificate: € 216,00 per compensi per il primo grado di giudizio ( di cui 43 per spese vive ) ; € 296,5 per compensi per il secondo grado di giudizio ( di cui euro 64,50 per spese vive ), oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi a favore degli avvocati, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Lecce, 4.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
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