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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4180 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1839/2024 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'1.7.2025 tra:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Via San Parte_1 C.F._1
Martino Annunziata 6/B, presso e nello Studio dell'Avv. Marco Mampieri (CF:
) dal quale è rappresentato e difeso unitamente e C.F._2 disgiuntamente all'Avv. Fabiola Salvati (CF: ), entrambi del C.F._3 foro di Tivoli, giusta procura posta in calce all'atto di appello.
APPELLANTE -
CONTRO con sede in Firenze, viale Belfiore n. 26 (Cod. Controparte_1
Fisc. e P. Iva , in persona dell'amministratore delegato, direttore P.IVA_1 generale e legale rappresentante pro-tempore CP_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Bini ( ) del Foro di CodiceFiscale_4
Prato in forza di procura generale alle liti per atto Notaio dott. , n. Persona_1 rep. 84340, Fascicolo 14639, recante la data del 14 ottobre 2015, reg. in Firenze il
14 ottobre 2015, allegata sub A) all'originale del presente atto elett.te dom.ta presso in proprio studio in Firenze, via dei Renai n. 23.
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 264/24.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
264/24 con cui il Tribunale di Tivoli, nel pronunciare sulla domanda di nullità e/o inesistenza del contratto di finanziamento 8.2.2008 apparentemente sottoscritto dal medesimo e dalla e sulla quella di disconoscimento delle sottoscrizioni, CP_1 ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande di parte attrice;
- Accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna al Parte_1 pagamento in favore di parte convenuta della somma di euro 10. 324,37, oltre ad interessi di mora convenzionali allo 0,040% giornaliero, pari al 14,60% annuo, dal
28.11.2019 sino al saldo effettivo;
pag. 2/9 - Condanna parte attrice alla refusione delle spese del giudizio nei confronti di parte convenuta liquidate per compensi in 2.540 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico di . Parte_1
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
A) ERRONEA E CARENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IN
ORDINE ALL'ACRITICA ADESIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE
ALLE CONCLUSIONI DEL CTU RISPETTO ALLE SPECIFICHE
CONTESTAZIONI SOLLEVATE IN PRIMO GRADO. VIOLAZIONE
ART. 116 C.P.C..
B) VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115, 116 C.P.C
- ERROR IN IUDICANDO.
C) DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ASSERITA
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
FINALIZZATO. OMESSA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IN
ORDINE ALLA MANCATA CONCESSIONE DEI TERMINI DIFENSIVI
DI CUI ALL'ART. 183, VI COMMA, CPC.: LIMITAZIONE DEL DIRITTO
DI DIFESA.
D) ERRATA RICOSTRUZIONE DEI FATTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE
IN ORDINE ALL'ASSERITA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI
FINANZIAMENTO FINALIZZATO.
E) VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA: MANCATA CONCESSIONE
DEI TERMINI DIFENSIVI DI CUI ALL'ART. 183, VI COMMA, CPC E
OMESSA MOTIVAZIONE.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, in via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata pronunciata dal Tribunale di
Tivoli in data 29.02.2024 e recante n°264/2024; pag. 3/9 In riforma della sentenza n. 264/2024 resa dal Tribunale di Tivoli:
IN VIA PRELIMINARE: Rimettere la causa in istruttoria per disporre la già richiesta rinnovazione integrale della consulenza tecnica affidandola ad un nuovo e diverso consulente tecnico d'ufficio a causa delle gravi lacune e criticità negli elaborati del Dr. CTU di primo grado che giustificavano la revoca Persona_2 dell'incarico ed il conferimento di uno nuovo e diverso consulente o collegio peritale.
IN VIA ISTRUTTORIA: concedere i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. non autorizzati in primo grado al fine prendere posizione sui fatti e di articolare la prova per testi sulle circostanze indicate nel secondo motivo di gravame;
NEL MERITO: in accoglimento dell'appello proposto: a) riformare integralmente la sentenza n. 264/2024 resa dal Tribunale di Tivoli in intestazione e per l'effetto 1) accertare e dichiarare la non autenticità delle sottoscrizioni apparentemente apposte a nome del Sig. e solo apparentemente allo stesso riconducibili;
2) emettere Pt_1 declaratoria di inesistenza e/o nullità del presunto contratto di finanziamento dello
08.02.2018 oggetto del presente giudizio;
3) condannare la Controparte_1 al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal Sig. a causa dell'illegittima Pt_1 segnalazione presso la CR-CRIF nella somma che il Giudice riterrà di giustizia;
4) rigettare la domanda riconvenzionale formulata da controparte nel proprio atto di costituzione in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale;
5) di rigettare la domanda di pagamento delle spese della CTP di controparte avanzata esclusivamente e tardivamente nella seconda comparsa conclusionale di primo grado.
Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a CP_1 suo dire, inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma Voglia
- preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello promosso da per le Parte_1 ragioni dedotte in narrativa, a mente dell'art. 342 e dell'art. 348 bis c.p.c.;
pag. 4/9 - sempre preliminarmente, dichiarare inammissibile e respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
- nel merito, richiamate integralmente le conclusioni spiegate nel precedente grado di giudizio, respingere l'appello proposto per i motivi articolati nella narrativa del presente atto e respingere in ogni caso tutte le domande avanzate dall'appellante nei riguardi della comparente, anche in via istruttoria (segnatamente la “rinnovazione integrale della consulenza tecnica”), come pure l'istanza volta ad ottenere la concessione dei termini ex art. 183 VI c.p.c., confermando la sentenza impugnata.
Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Respinta la istanza di inibitoria, alla odierna udienza a trattazione scritta la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale ex art. 350 bis c.p.c.
L'appello è ammissibile, essendo stato proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c. avendo l'appellante indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi specifici a sostegno dell'atto impugnatorio.
Venendo al merito del gravame, con il primo motivo l'appellante si duole della sentenza per avere il Giudice, a suo giudizio, acriticamente aderito alle conclusioni non condivisibili del ctu. che ha riscontrato la autenticità delle sottoscrizioni sul contratto di finanziamento come a lui appartenenti e contrariamente al vero.
Ad avvalorare il motivo, la difesa dello LI contesta le conclusioni del ctu. per tutta una serie di motivi che vanno dalla non corretta metodologia dallo stesso usata per gli accertamenti sulla veridicità delle forme, alla mancata accuratezza dell'elaborato, al punto da non avere l'Ausiliario del Giudice attribuito il giusto valore alle evidenti difformità pure ictu oculi visibili.
Non va innanzitutto trascurato, come siano state espletate ben due ctu. nel corso del giudizio di prime cure ed entrambe siano pervenute alla medesima conclusione circa la appartenenza delle sottoscrizioni alla mano proprio dell'appellante, sebbene pag. 5/9 il primo ctu. sia stato successivamente sostituito in seguito ad una incompatibilità dell'ausiliario come conseguenza della denuncia per falsa perizia.
Orbene, ritiene il Collegio che in realtà l'appellante ripropone in questa sede le medesime osservazioni rivolte soprattutto alla seconda e più completa ctu. a cui, tuttavia, l'ausiliario ha puntualmente ed esaustivamente risposto.
Ciò detto, davvero non vi sono motivi per dover dissentire dalle dette conclusioni e né vi sono ragioni per poter rinnovare ancora una volta la ctu. grafologica.
Tanto meno può ritenersi che il Primo Giudice abbia violato gli artt. 115 e 116
c.p.c. per cui anche il secondo motivo deve essere respinto.
Ad ogni buon conto, è evidente che ciò che deve confortare il Giudicante, è proprio la concordanza di ben due elaborati di due diversi ausiliari che danno certamente una assoluta certezza delle loro rispettive conclusioni in ordine alla detta paternità e ciò, a prescindere dalle osservazioni anche in questa sede riproposte dalla difesa appellante come motivo di specifica impugnazione.
Alcuna diversa spiegazione, dunque, potrebbe fornire il Collegio rispetto a quanto già dichiarato dal secondo c.t.u. all'esito della sua corposa attività svolta.
Ma, comunque, pur volendo entrare nel merito delle specifiche critiche rivolte dall'appellante a questa ultima ctu., il Collegio osserva: come primo motivo di critica la difesa appellante così afferma:
“Il CTU non ha, infatti, inserito, nella propria relazione, alcuna indicazione o descrizione completa delle firme in comparazione del signor Pt_1
La suddivisione delle firme, in comparazione e quelle in verifica, in paragrafi distinti
è funzionale a mantenere una chiara distinzione tra i due set di dati. Questo permette una valutazione più accurata delle differenze e delle somiglianze tra la firma in questione e i campioni di scrittura noti.
Tale errore metodologico ha portato ad un totale sbilanciamento dell'analisi sulle sole firme in verifica, senza valutare correttamente il panorama comparativo”.
La doglianza appare infondata. Infatti, ciò che rileva è che il ctu. abbia effettuato la verifica delle firme in contestazione con quelle certamente autografe dello e in Pt_1 tal senso abbia effettivamente proceduto in modo approfondito e corretto.
pag. 6/9 Non è certamente censurabile il metodo operativo dell'ausiliario laddove egli, seguendo il proprio modus operandi, ha comunque permesso al Giudice di pervenire ad una sicura verità in ordine alla appartenenza delle sottoscrizioni ad una parte.
Non è del resto in discussione che una comparazione delle firme sia stata eseguita e, dunque, alcuna critica si ritiene di condividere nei confronti del ctu.
Quanto alla accuratezza della perizia: osserva la difesa appellante:
“la relazione peritale posta a fondamento della decisione di primo grado presenta delle carenze che debbono essere necessariamente approfondite”.
“Come evidenziato nelle osservazioni alla completezza metodologica utilizzata dal consulente d'ufficio, il Dott. non ha analizzato né riferito puntualmente Per_2 circa le differenze macroscopiche tra idiotismi caratterizzanti e il grafismo del signor Pt_1
Il confronto tra la firma in verifica e i campioni di scrittura noti è un passaggio cruciale nell'analisi grafologica. Senza una descrizione delle firme di confronto, mancherà il contesto necessario per valutare le somiglianze o le differenze tra i tratti grafici.
Nello specifico il Dott. pur avendo fornito una spiegazione a suo modo Per_2 plausibile, chiaramente denigrando le avverse deduzioni del consulente di parte: “Sono del tutto infondate le contestazioni del CTP laddove evidenzia dati di natura esteriore […]” (pag. 66) non arriva a definire e puntualizzare le differenze di scrittura”.
Orbene, il ctu. ha puntualmente risposto alle specifiche osservazioni del ctp. In particolate con riferimento ad alcune lettere (la Z e la I) che dovrebbero dimostrare la falsità delle sottoscrizioni, salvo che poi il ctp. non abbia ritenuto di dover aderire alle relative conclusioni.
Il Collegio, invece, non può che considerare assolutamente coerenti e condivisibili le conclusioni del ctu. anche alla stregua di una verifica operata ictu oculi delle firme in contestazione e delle non convincenti critiche del ctp.
Ne consegue, che il motivo di gravame deve essere respinto.
pag. 7/9 Al rigetto dei due precedenti motivi, consegue il rigetto anche degli altri.
In particolare, con il terzo si censura la sentenza con riferimento alla ritenuta errata valutazione dei fatti da parte del Tribunale in ordine al contratto di finanziamento, ma come sopra visto le risultanze peritali confermano la sussistenza e validità di esso essendo le firme appartenenti allo rimasto peraltro inadempiente, con Pt_1 ogni conseguenza che ne è derivata anche in ordine alla avvenuta segnalazione del nominativo alla Centrale Rischi.
Come ulteriore motivo lo lamenta anche la violazione del diritto proprio di Pt_1 difesa non essendo stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c. da parte del Tribunale, così di fatto venendo impedita la possibilità al medesimo di fornire diversamente la prova della sua concreta impossibilità di sottoscrizione della documentazione relativa al finanziamento.
Va tuttavia al riguardo evidenziato, che alcuna ulteriore attività istruttoria è stata comunque avanzata con l'atto di citazione di primo grado oltre alla eventuale ctu. e che sebbene anche con la comparsa conclusionale è stata ancora formulata espressa richiesta la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.al fine di articolare altri mezzi di prova, essi non sono stati neanche specificati.
Va, peraltro, rilevato come la vicenda abbia tratto origine da una fornitura di una caldaia da parte di che l'ha poi effettivamente eseguita e che in Controparte_4 relazione a tale fornitura il finanziamento concesso da era stato diretto CP_1 proprio al pagamento della stessa in favore della società.
Ebbene, premesso che al riguardo era nella discrezionalità del Primo Giudice fissare direttamente la udienza di p.c. all'esito delle risultanze della espletata ctu..
Ciò premesso, anche se la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. è stata proposta in questa sede con riferimento ad una eventuale prova per testi sulla modalità di trattativa per l'acquisto della caldaia e la sottoscrizione del contratto di finanziamento, sul presupposto che sarebbe riportato in quest'ultimo un luogo del tutto errato, la convincente ctu. e la irrilevanza del luogo della sottoscrizione, dovuta chiaramente alla circostanza che la società fornitrice per il cui tramite è stato pag. 8/9 richiesto il finanziamento aveva la propria sede in Oderzo, rendono del tutto ininfluente la invocata istruttoria.
Anche detto motivo va, dunque respinto con la conferma della sentenza appellata.
Ogni ulteriore domanda relativa alle condizioni del finanziamento, in quanto generico, va disattesa.
Per tutti i suesposti motivi, l'appello va pertanto respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 264/24 così provvede: Parte_1
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in € 5.809,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti della appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio dell'1.7.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 9/9
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1839/2024 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'1.7.2025 tra:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Via San Parte_1 C.F._1
Martino Annunziata 6/B, presso e nello Studio dell'Avv. Marco Mampieri (CF:
) dal quale è rappresentato e difeso unitamente e C.F._2 disgiuntamente all'Avv. Fabiola Salvati (CF: ), entrambi del C.F._3 foro di Tivoli, giusta procura posta in calce all'atto di appello.
APPELLANTE -
CONTRO con sede in Firenze, viale Belfiore n. 26 (Cod. Controparte_1
Fisc. e P. Iva , in persona dell'amministratore delegato, direttore P.IVA_1 generale e legale rappresentante pro-tempore CP_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Bini ( ) del Foro di CodiceFiscale_4
Prato in forza di procura generale alle liti per atto Notaio dott. , n. Persona_1 rep. 84340, Fascicolo 14639, recante la data del 14 ottobre 2015, reg. in Firenze il
14 ottobre 2015, allegata sub A) all'originale del presente atto elett.te dom.ta presso in proprio studio in Firenze, via dei Renai n. 23.
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 264/24.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
264/24 con cui il Tribunale di Tivoli, nel pronunciare sulla domanda di nullità e/o inesistenza del contratto di finanziamento 8.2.2008 apparentemente sottoscritto dal medesimo e dalla e sulla quella di disconoscimento delle sottoscrizioni, CP_1 ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande di parte attrice;
- Accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna al Parte_1 pagamento in favore di parte convenuta della somma di euro 10. 324,37, oltre ad interessi di mora convenzionali allo 0,040% giornaliero, pari al 14,60% annuo, dal
28.11.2019 sino al saldo effettivo;
pag. 2/9 - Condanna parte attrice alla refusione delle spese del giudizio nei confronti di parte convenuta liquidate per compensi in 2.540 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico di . Parte_1
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
A) ERRONEA E CARENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IN
ORDINE ALL'ACRITICA ADESIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE
ALLE CONCLUSIONI DEL CTU RISPETTO ALLE SPECIFICHE
CONTESTAZIONI SOLLEVATE IN PRIMO GRADO. VIOLAZIONE
ART. 116 C.P.C..
B) VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115, 116 C.P.C
- ERROR IN IUDICANDO.
C) DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ASSERITA
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
FINALIZZATO. OMESSA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IN
ORDINE ALLA MANCATA CONCESSIONE DEI TERMINI DIFENSIVI
DI CUI ALL'ART. 183, VI COMMA, CPC.: LIMITAZIONE DEL DIRITTO
DI DIFESA.
D) ERRATA RICOSTRUZIONE DEI FATTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE
IN ORDINE ALL'ASSERITA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI
FINANZIAMENTO FINALIZZATO.
E) VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA: MANCATA CONCESSIONE
DEI TERMINI DIFENSIVI DI CUI ALL'ART. 183, VI COMMA, CPC E
OMESSA MOTIVAZIONE.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, in via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata pronunciata dal Tribunale di
Tivoli in data 29.02.2024 e recante n°264/2024; pag. 3/9 In riforma della sentenza n. 264/2024 resa dal Tribunale di Tivoli:
IN VIA PRELIMINARE: Rimettere la causa in istruttoria per disporre la già richiesta rinnovazione integrale della consulenza tecnica affidandola ad un nuovo e diverso consulente tecnico d'ufficio a causa delle gravi lacune e criticità negli elaborati del Dr. CTU di primo grado che giustificavano la revoca Persona_2 dell'incarico ed il conferimento di uno nuovo e diverso consulente o collegio peritale.
IN VIA ISTRUTTORIA: concedere i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. non autorizzati in primo grado al fine prendere posizione sui fatti e di articolare la prova per testi sulle circostanze indicate nel secondo motivo di gravame;
NEL MERITO: in accoglimento dell'appello proposto: a) riformare integralmente la sentenza n. 264/2024 resa dal Tribunale di Tivoli in intestazione e per l'effetto 1) accertare e dichiarare la non autenticità delle sottoscrizioni apparentemente apposte a nome del Sig. e solo apparentemente allo stesso riconducibili;
2) emettere Pt_1 declaratoria di inesistenza e/o nullità del presunto contratto di finanziamento dello
08.02.2018 oggetto del presente giudizio;
3) condannare la Controparte_1 al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal Sig. a causa dell'illegittima Pt_1 segnalazione presso la CR-CRIF nella somma che il Giudice riterrà di giustizia;
4) rigettare la domanda riconvenzionale formulata da controparte nel proprio atto di costituzione in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale;
5) di rigettare la domanda di pagamento delle spese della CTP di controparte avanzata esclusivamente e tardivamente nella seconda comparsa conclusionale di primo grado.
Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a CP_1 suo dire, inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma Voglia
- preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello promosso da per le Parte_1 ragioni dedotte in narrativa, a mente dell'art. 342 e dell'art. 348 bis c.p.c.;
pag. 4/9 - sempre preliminarmente, dichiarare inammissibile e respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
- nel merito, richiamate integralmente le conclusioni spiegate nel precedente grado di giudizio, respingere l'appello proposto per i motivi articolati nella narrativa del presente atto e respingere in ogni caso tutte le domande avanzate dall'appellante nei riguardi della comparente, anche in via istruttoria (segnatamente la “rinnovazione integrale della consulenza tecnica”), come pure l'istanza volta ad ottenere la concessione dei termini ex art. 183 VI c.p.c., confermando la sentenza impugnata.
Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Respinta la istanza di inibitoria, alla odierna udienza a trattazione scritta la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale ex art. 350 bis c.p.c.
L'appello è ammissibile, essendo stato proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c. avendo l'appellante indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi specifici a sostegno dell'atto impugnatorio.
Venendo al merito del gravame, con il primo motivo l'appellante si duole della sentenza per avere il Giudice, a suo giudizio, acriticamente aderito alle conclusioni non condivisibili del ctu. che ha riscontrato la autenticità delle sottoscrizioni sul contratto di finanziamento come a lui appartenenti e contrariamente al vero.
Ad avvalorare il motivo, la difesa dello LI contesta le conclusioni del ctu. per tutta una serie di motivi che vanno dalla non corretta metodologia dallo stesso usata per gli accertamenti sulla veridicità delle forme, alla mancata accuratezza dell'elaborato, al punto da non avere l'Ausiliario del Giudice attribuito il giusto valore alle evidenti difformità pure ictu oculi visibili.
Non va innanzitutto trascurato, come siano state espletate ben due ctu. nel corso del giudizio di prime cure ed entrambe siano pervenute alla medesima conclusione circa la appartenenza delle sottoscrizioni alla mano proprio dell'appellante, sebbene pag. 5/9 il primo ctu. sia stato successivamente sostituito in seguito ad una incompatibilità dell'ausiliario come conseguenza della denuncia per falsa perizia.
Orbene, ritiene il Collegio che in realtà l'appellante ripropone in questa sede le medesime osservazioni rivolte soprattutto alla seconda e più completa ctu. a cui, tuttavia, l'ausiliario ha puntualmente ed esaustivamente risposto.
Ciò detto, davvero non vi sono motivi per dover dissentire dalle dette conclusioni e né vi sono ragioni per poter rinnovare ancora una volta la ctu. grafologica.
Tanto meno può ritenersi che il Primo Giudice abbia violato gli artt. 115 e 116
c.p.c. per cui anche il secondo motivo deve essere respinto.
Ad ogni buon conto, è evidente che ciò che deve confortare il Giudicante, è proprio la concordanza di ben due elaborati di due diversi ausiliari che danno certamente una assoluta certezza delle loro rispettive conclusioni in ordine alla detta paternità e ciò, a prescindere dalle osservazioni anche in questa sede riproposte dalla difesa appellante come motivo di specifica impugnazione.
Alcuna diversa spiegazione, dunque, potrebbe fornire il Collegio rispetto a quanto già dichiarato dal secondo c.t.u. all'esito della sua corposa attività svolta.
Ma, comunque, pur volendo entrare nel merito delle specifiche critiche rivolte dall'appellante a questa ultima ctu., il Collegio osserva: come primo motivo di critica la difesa appellante così afferma:
“Il CTU non ha, infatti, inserito, nella propria relazione, alcuna indicazione o descrizione completa delle firme in comparazione del signor Pt_1
La suddivisione delle firme, in comparazione e quelle in verifica, in paragrafi distinti
è funzionale a mantenere una chiara distinzione tra i due set di dati. Questo permette una valutazione più accurata delle differenze e delle somiglianze tra la firma in questione e i campioni di scrittura noti.
Tale errore metodologico ha portato ad un totale sbilanciamento dell'analisi sulle sole firme in verifica, senza valutare correttamente il panorama comparativo”.
La doglianza appare infondata. Infatti, ciò che rileva è che il ctu. abbia effettuato la verifica delle firme in contestazione con quelle certamente autografe dello e in Pt_1 tal senso abbia effettivamente proceduto in modo approfondito e corretto.
pag. 6/9 Non è certamente censurabile il metodo operativo dell'ausiliario laddove egli, seguendo il proprio modus operandi, ha comunque permesso al Giudice di pervenire ad una sicura verità in ordine alla appartenenza delle sottoscrizioni ad una parte.
Non è del resto in discussione che una comparazione delle firme sia stata eseguita e, dunque, alcuna critica si ritiene di condividere nei confronti del ctu.
Quanto alla accuratezza della perizia: osserva la difesa appellante:
“la relazione peritale posta a fondamento della decisione di primo grado presenta delle carenze che debbono essere necessariamente approfondite”.
“Come evidenziato nelle osservazioni alla completezza metodologica utilizzata dal consulente d'ufficio, il Dott. non ha analizzato né riferito puntualmente Per_2 circa le differenze macroscopiche tra idiotismi caratterizzanti e il grafismo del signor Pt_1
Il confronto tra la firma in verifica e i campioni di scrittura noti è un passaggio cruciale nell'analisi grafologica. Senza una descrizione delle firme di confronto, mancherà il contesto necessario per valutare le somiglianze o le differenze tra i tratti grafici.
Nello specifico il Dott. pur avendo fornito una spiegazione a suo modo Per_2 plausibile, chiaramente denigrando le avverse deduzioni del consulente di parte: “Sono del tutto infondate le contestazioni del CTP laddove evidenzia dati di natura esteriore […]” (pag. 66) non arriva a definire e puntualizzare le differenze di scrittura”.
Orbene, il ctu. ha puntualmente risposto alle specifiche osservazioni del ctp. In particolate con riferimento ad alcune lettere (la Z e la I) che dovrebbero dimostrare la falsità delle sottoscrizioni, salvo che poi il ctp. non abbia ritenuto di dover aderire alle relative conclusioni.
Il Collegio, invece, non può che considerare assolutamente coerenti e condivisibili le conclusioni del ctu. anche alla stregua di una verifica operata ictu oculi delle firme in contestazione e delle non convincenti critiche del ctp.
Ne consegue, che il motivo di gravame deve essere respinto.
pag. 7/9 Al rigetto dei due precedenti motivi, consegue il rigetto anche degli altri.
In particolare, con il terzo si censura la sentenza con riferimento alla ritenuta errata valutazione dei fatti da parte del Tribunale in ordine al contratto di finanziamento, ma come sopra visto le risultanze peritali confermano la sussistenza e validità di esso essendo le firme appartenenti allo rimasto peraltro inadempiente, con Pt_1 ogni conseguenza che ne è derivata anche in ordine alla avvenuta segnalazione del nominativo alla Centrale Rischi.
Come ulteriore motivo lo lamenta anche la violazione del diritto proprio di Pt_1 difesa non essendo stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c. da parte del Tribunale, così di fatto venendo impedita la possibilità al medesimo di fornire diversamente la prova della sua concreta impossibilità di sottoscrizione della documentazione relativa al finanziamento.
Va tuttavia al riguardo evidenziato, che alcuna ulteriore attività istruttoria è stata comunque avanzata con l'atto di citazione di primo grado oltre alla eventuale ctu. e che sebbene anche con la comparsa conclusionale è stata ancora formulata espressa richiesta la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.al fine di articolare altri mezzi di prova, essi non sono stati neanche specificati.
Va, peraltro, rilevato come la vicenda abbia tratto origine da una fornitura di una caldaia da parte di che l'ha poi effettivamente eseguita e che in Controparte_4 relazione a tale fornitura il finanziamento concesso da era stato diretto CP_1 proprio al pagamento della stessa in favore della società.
Ebbene, premesso che al riguardo era nella discrezionalità del Primo Giudice fissare direttamente la udienza di p.c. all'esito delle risultanze della espletata ctu..
Ciò premesso, anche se la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. è stata proposta in questa sede con riferimento ad una eventuale prova per testi sulla modalità di trattativa per l'acquisto della caldaia e la sottoscrizione del contratto di finanziamento, sul presupposto che sarebbe riportato in quest'ultimo un luogo del tutto errato, la convincente ctu. e la irrilevanza del luogo della sottoscrizione, dovuta chiaramente alla circostanza che la società fornitrice per il cui tramite è stato pag. 8/9 richiesto il finanziamento aveva la propria sede in Oderzo, rendono del tutto ininfluente la invocata istruttoria.
Anche detto motivo va, dunque respinto con la conferma della sentenza appellata.
Ogni ulteriore domanda relativa alle condizioni del finanziamento, in quanto generico, va disattesa.
Per tutti i suesposti motivi, l'appello va pertanto respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 264/24 così provvede: Parte_1
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in € 5.809,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti della appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio dell'1.7.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
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