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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 697/2018 R.G. promossa
DA
, nato a [...] l' 01/07/1952 (C.F.: ), sia in Parte_1 C.F._1
proprio che nella qualità di legale rappresentante di (C.F.: , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina, Via Risorgimento n. 165, presso lo studio degli
Avv.ti Giuseppe Saitta (C.F.: ) e (C.F.: C.F._2 Parte_2
), dai quali è rappresentato, sia congiuntamente che C.F._3
separatamente, giusta procura agli atti (PEC: Email_1
; Email_2
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: ), in Controparte_2 C.F._4
proprio e nella qualità di procuratore generale di nato a [...] il Controparte_3
29/06/1970 (C.F.: ) e nata a [...] il C.F._5 Parte_3
06/12/1968 (C.F.: ), tutti elettivamente domiciliati in Messina, Via C.F._6
Cesare Battisti n. 229 (studio Avv. Gabriele Villari), rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Rosario Culotta (C.F.:
e Giuseppe Sgrò (C.F.: ) – PEC: C.F._7 C.F._8
Email_3 Email_4
APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI
1 E CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: ); Controparte_3 C.F._9
APPELLATO NON COSTITUITO
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina - Prima Sezione Civile
n. 742/2018 pubblicata in data 29 marzo 2018 nella causa civile iscritta al n.
4995/2006 R.G. avente ad oggetto: vendita di cose immobili.
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1)”Preliminarmente, ricorrendone i presupposti di legge, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) nel merito, dato atto della prontezza della (e CP_1
comunque di ) di procedere al pagamento del saldo del prezzo Parte_1 complessivamente dovuto ai promittenti venditori (€ 773.000,00), emettere sentenza che abbia gli effetti del contratto non stipulato, trasferendo all'attore la piena proprietà dell'immobile de quo;
3)ordinare la trascrizione della emananda sentenza;
4)in subordine, rimettere le parti avanti al Notaio per la stipula dell'atto pubblico di trasferimento;
5)condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni conseguenti al mancato trasferimento dell'immobile promesso, da liquidare nella misura che sarà accertata in corso di causa (indicativamente, in misura non inferiore ad € 300.000,00 per maggior costo degli interventi edilizi programmati e in misura non inferiore ad €
50.000,00 annui fino alla data del trasferimento e all'esecuzione dei lavori di cui sopra);
6)in linea ancor più gradata, dichiarare la risoluzione, per inadempienza dei promittenti, del contratto dedotto in giudizio e conseguentemente condannare i convenuti a rimborsare a gli importi dallo stesso versati ed a risarcire allo stesso i Parte_1
danni arrecatigli, da liquidare nella misura che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 20/12/2004; 7)condannare in ogni caso i convenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio;
8)in via istruttoria, ammettere prova testimoniale e disporre
CTU, quest'ultima finalizzata ad individuare il titolo di provenienza, in capo ai promittenti venditori, dell'immobile in oggetto, di determinarne il valore, di determinare l'importo dei lavori di manutenzione straordinaria e delle migliorie apportate dal di calcolare Pt_1
2 la diminuzione di valore dell'immobile in conseguenza della esistenza di diritti reali sull'androne di accesso dell'immobile in favore di terzi”.
Per gli appellati – appellanti incidentali:
1)”Dichiarare inammissibili le domande, le eccezioni, i mezzi di prova non dedotti in primo grado nonché i documenti non prodotti in primo grado;
2)confermare in toto, anche con diversa motivazione, la sentenza impugnata;
3)in via subordinata, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 20/12/2004, per esclusiva responsabilità del sig. , il quale si è reso gravemente inadempiente nel Parte_1
pagamento, entro il termine del 19/04/2005, del saldo prezzo di vendita, disponendo che la caparra di € 80.000,00 versata dall'appellante agli appellati venga da questi ultimi trattenuta a titolo di penale;
4)condannare , in proprio e n.q., a rilasciare Parte_1 immediatamente, libero e vuoto da persone e cose, a favore dei convenuti, l'immobile in oggetto;
5)in via ulteriormente subordinata, in riforma della impugnata sentenza, ritenere
e dichiarare il gravissimo inadempimento del onsistente nell'omesso pagamento Pt_1 del saldo della vendita, pari ad € 773.000,00 che il promittente acquirente avrebbe dovuto versare nel termine (essenziale) del 19/04/2005; conseguentemente ritenere e dichiarare che i convenuti hanno diritto di ritenere la caparra di € 80.000,00; 6)ritenere
e dichiarare che i convenuti hanno dirotto di obbligare l'attore a rimuovere le opere da lui eseguite nell'immobile; in subordine, stabilire il valore dei materiale ed il prezzo della mano d'opera, che gli odierni appellati si dichiarano sin d'ora disponibili a pagare;
7)condannare l'appellante a pagare agli appellati il quantundem delle fruttificazioni non percepite dal 20/12/2004 fino all'effettivo soddisfo;
in via istruttoria, nominare CTU per determinare il valore locativo dell'immobile, il valore dei materiali ed il prezzo della mano
d'opera relativi alle opere realizzate negli ultimi due anni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato , in proprio e n.q. di legale Parte_1
rappresentante di ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza indicata CP_1 in oggetto con cui il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile, ha rigettato la domanda avanzata dall'attore, dichiarando risolto il preliminare di cui alla scrittura privata del 20/12/2004, condannandolo a rilasciare l'immobile in favore dei convenuti – odierni appellati, compensando equitativamente le spese sostenute dall'attore per la manutenzione dell'immobile con le somme dallo stesso dovute a titolo di occupazione,
3 disponendo altresì che la somma di € 80.000,00 versata inizialmente dal n favore Pt_1
dei venisse da questi ultimi trattenuta a titolo di caparra confirmatoria. CP_3
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la totale riforma.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., giusta ordinanza del 17-24 giugno 2019 la Corte, dichiarata la contumacia di CP_3
(29/03/1971) e ritenuta la causa matura per la decisione, stante la
[...]
inammissibilità e superfluità delle richieste istruttorie articolate dalle parti in contesa, ha rinviato alla udienza di precisazione delle conclusioni del 4 aprile 2022.
Indi, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni dell' 8 gennaio 2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter C.P.C. ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dall'appellante, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
************************
L' appellante ha proposto nove distinti motivi di censura.
Col primo motivo ha dedotto l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Giudicante allorchè ha attribuito alla nota datata 10/08/2006, spedita dal legale dei (e dagli CP_3
stessi sottoscritta), la natura di atto di costituzione in mora e di diffida ad adempiere.
Col secondo motivo di gravame ha censurato la pronuncia nella parte in cui si è ritenuta la essenzialità del termine per la stipula dell'atto traslativo definitivo e per il pagamento del prezzo.
Col terzo motivo ha dedotto l'errore del Giudice per aver disposto che la caparra di €
80.000,00 venisse trattenuta dai promittenti venditori come effetto della risoluzione del preliminare a causa della reciprocità delle inadempienze.
Col quarto motivo l'appellante ha censurato la pronuncia nella parte in cui si è ritenuto possibile procedere alla stipula dell'atto definitivo, nonostante le gravi irregolarità emergenti dalla relazione del Notaio prodotta agli atti. Per_1
Quest'ultimo, infatti, nella richiamata relazione ha evidenziato la necessità, ai fini del rogito, di regolarizzare la pratica mediante i seguenti adempimenti:
1) procedere al frazionamento dell'intero primo piano dell'immobile in due distinte unità immobiliari, “A” e “B”;
4 2) volturare al Catasto Fabbricati l'appartamento “A” a (prima quota) e Persona_2
l'appartamento “B” a (seconda quota); Persona_3
3) volturare a l'appartamento “B” in dipendenza dell'atto di permuta in Persona_2
Notar dell' 08/03/1957; Per_4
4) rettificare le successioni N. 397/267 e 238/268 sulla base delle disposizioni testamentarie;
5) trascrivere l'accettazione tacita di eredità o, in alternativa, stipulare apposito atto notarile.
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, non sarebbe stato possibile procedere alla stipula dell'atto definitivo di vendita, ed il Giudice avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione del preliminare per esclusivo inadempimento dei e disporre quanto CP_3
necessario per emettere sentenza ex art. 2932 C.C.
Col quinto motivo il a chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in Pt_1 cui il medesimo è stato condannato al rilascio dell'immobile promessogli in vendita.
Col sesto motivo l'appellante ha censurato la pronuncia nella parte in cui non è stata ammessa la richiesta di esibizione degli atti relativi al giudizio intercorso tra i e CP_3
la società Save of Family, avente ad oggetto azione di spoglio nel possesso promossa da quest'ultima, né tantomeno la richiesta di prova testimoniale e di consulenza tecnica.
Col settimo motivo l'appellante ha riproposto la doglianza relativa alla omessa dichiarazione di risoluzione contrattuale per inadempimento esclusivo dei , con CP_3
conseguente omessa condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni.
Con l'ottavo motivo di impugnazione il ha denunciato l'errore in cui sarebbe Pt_1
incorso il Giudicante allorchè ha disposto la compensazione del costo dei manufatti dallo stesso realizzati nell'immobile con il presunto pregiudizio sofferto dai a cagione CP_3 della mancata disponibilità dell'immobile.
Infine, con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante ha stigmatizzato la evidente discrasia logica della pronuncia nella parte in cui Condanna parte attrice, in solido, in funzione della soccombenza reciproca alle domande avanzate dalle parti anche in via riconvenzionale, al pagamento delle spese legali a favore dei convenuti…..
Hanno resistito in giudizio gli originari convenuti i quali, da un canto hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata, anche con diversa motivazione;
dall'altro hanno spiegato domanda riconvenzionale chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare per esclusiva responsabilità del inadempiente nel Pt_1
5 pagamento del prezzo di vendita e la condanna al risarcimento di tutti i danni dagli stessi subìti a causa della protratta indisponibilità del loro immobile, nonché la condanna al rilascio dello stesso ed alla rimozione delle opere eseguite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva la mancata costituzione in giudizio dell'appellato CP_3
(29/03/1971) di cui pertanto va dichiarata la contumacia.
[...]
Quanto al merito, la Corte ritiene necessario ricostruire, seppur brevemente, la vicenda con particolare riguardo alla fase stragiudiziale.
All'uopo i documenti che cronologicamente vengono in rilievo sono: il preliminare di vendita del 20 dicembre 2004, la missiva del 10 ottobre 2005 inviata dai al CP_3 la risposta di quest'ultimo datata 12 novembre 2005 ed infine la missiva del 10 Pt_1
agosto 2006 inviata dai al (missiva) che assume una importanza cruciale CP_3 Pt_1
ai fini del decidere.
Col preliminare le parti hanno fissato gli elementi essenziali dell' accordo ovvero il prezzo, convenuto in € 853.000, la caparra confirmatoria fissata in € 80.000 e versata dal alla sottoscrizione, il termine entro il quale doveva essere stipulato l'atto Pt_1
pubblico di trasferimento, e correlativamente corrisposto il saldo, ovvero entro 120 giorni dal preliminare.
Alla luce del superiore accordo, si sarebbe dovuto procedere al rogito entro la data del
19 aprile 2005.
Tale termine però risulta essere abbondantemente decorso alla data del 10 ottobre
2005, allorchè i , per il tramite del proprio legale, invitano a comunicare CP_3 Pt_1 loro il nome del Notaio ed il giorno della stipula dell'atto definitivo entro venti giorni dalla ricezione della presente.
Poco meno di un mese dopo la data della superiore missiva il con lettera del 12 Pt_1
novembre 2005, si duole del mancato riscontro, da parte dei promittenti venditori, della missiva del 15 febbraio 2005, trasmessa anche via fax al legale dei , con cui il CP_3 promittente acquirente dichiara di aver accertato che “la porta interna all'androne comunicante con botteghe di proprietà di terzi, che i , pregiudizialmente alla firma CP_3
del compromesso, assicuravano sprangata da molti decenni escludendo con assoluta certezza che dalla stessa potesse esercitarsi una servitù attiva di passaggio a scapito dell'immobile compro missato, era invece stata scardinata e nell'androne/ingresso
6 veniva esercitato passaggio di operai e deposito di materiali edili in relazione a lavori in corso d'esecuzione nelle suddette botteghe”.
La esistenza di tale servitù è stata ritenuta dal regiudizievole dei Suoi diritti ed Pt_1
ostativa alla stipula del definitivo, a meno che non fosse stato garantito al medesimo di non essere in futuro assoggettato ad azioni di turbativa.
Sul punto però la Corte rileva sin d'ora la ininfluenza della questione: ciò in quanto da un lato è risultato documentalmente che l'azione possessoria promossa in danno dei dalla società Save of Family, avente ad oggetto il diritto di passaggio CP_3 sull'androne condominiale, ha avuto esito positivo per questi ultimi, stante il rigetto della domanda della ricorrente;
dall'altro poi, ed in maniera risolutiva, in seno al preliminare di vendita si è così pattuito: “Il detto immobile viene venduto nello stato di fatto, diritto ed urbanistico in cui si trova, ben noti al promittente acquirente per averlo visitato ed ispezionato personalmente, con tutte le servitù attive e passive e relative parti comuni condominiali”.
Tornando all'esame della documentazione in atti, è importante richiamare la missiva del
10 agosto 2006, inviata dai , tramite il proprio legale, al CP_3 Pt_1
A ben vedere nella citata missiva è possibile individuare due distinte domande.
Con la prima domanda, che si estende sino alla locuzione in tronco del preliminare (pag.
2, rigo 18), i dichiarano di avvalersi della clausola risolutiva espressa per essere CP_3 inutilmente spirato il termine per la stipula dell'atto ed il saldo del prezzo di vendita, termine la cui originaria scadenza era stata nel preliminare fissata a 120 giorni dalla sottoscrizione, ovvero al 19 aprile 2005, (scadenza) poi prorogata al 3 novembre 2005 giusta raccomandata del 10 ottobre 2005 (entro venti giorni dalla ricezione della presente, ricezione avvenuta il 14 ottobre 2005).
Con la conseguenza che il contratto preliminare deve per ciò solo, stante la inequivoca dichiarazione dei Baratta, considerarsi risolto di diritto.
Con la seconda domanda, ravvisabile a partire dalla locuzione: Potrebbero, però, rinnovare il preliminare…, i costituiscono in mora il invitandolo ad CP_3 Pt_1 adempiere ai sensi dell'art. 1453 C.C.
Così infatti si legge nella parte finale della missiva: Pertanto i miei assistiti la invitano, mio tramite, a presenziare davanti al Notaio nel di lei studio in Persona_5
Cefalù……in data 23 settembre 2006, alle ore 12, al fine di procedere all'atto pubblico di vendita e alla contestuale rimessa della resta di prezzo che ora ascende a €
7 993.000,00 con espresso avvertimento che, in difetto, Lei sarà tenuto alla immediata riconsegna dell'immobile di proprietà dei sigg.ri i quali, nell'ipotesi di Sua CP_3
inottemperanza, proporranno, in sede giudiziaria, ogni giusta azione compresa quella tendente al risarcimento dei danni……..La presente vale quale diffida - ex art. 1454 c.c.
– ad adempiere, nei termini di cui sopra e, anche se non occorre, quale costituzione in mora.
Ora, se la parte finale della richiamata nota può, almeno sul piano formale, integrare gli estremi della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 C.C., sul piano sostanziale non è possibile conferirle gli effetti risolutori scaturenti dalla evocata norma codicistica.
Ciò in quanto l'adempimento richiesto deve essere esattamente quello pattuito.
Così al riguardo ha statuito la Suprema Corte: “Non determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., la diffida con la quale un contraente intimi all'altro di adempiere la prestazione in misura superiore al dovuto (Sez. 2, ordinanza n. 25736 del 30/10/2017).
Tale principio ha trovato ulteriore conferma nel recente arresto giurisprudenziale della
S.C. che di seguito si trascrive: “In tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione ope legis del contratto, non tollerando un ulteriore ritardo nell'adempimento; di talchè, qualora il contraente intimi con la diffida una somma superiore all'intero importo dovuto in base al contratto, quest'ultima non determina la risoluzione del contratto, giacchè in tal caso è
l'intimante che non intende adempiere al contratto” (Sez. 1, ordinanza n. 10968 del
26/04/2023).
Applicando tale condivisibile principio alla fattispecie che ci occupa, ne consegue che alla domanda esplicitata dai nella parte finale della missiva, contenente la diffida CP_3
ad adempiere, non può di certo attribuirsi alcuna valenza di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 C.C., avendo i promittenti venditori richiesto una somma maggiore
(di ben € 140.000,00) rispetto a quella convenuta.
Ma tale profilo, che sostanzia il primo motivo di appello e che in parte qua va accolto, non esaurisce l'esame della suddetta missiva che, lo si ribadisce, nella prima parte contiene una chiara ed inequivoca dichiarazione, da parte dei promittenti venditori, di avvalersi della clausola risolutiva espressa e di ritenere pertanto risolto di diritto il preliminare.
8 Alla luce delle suesposte argomentazioni, il contratto preliminare deve ritenersi risolto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1456 e 1457 C.C., stante l'inutile decorso di entrambi i termini (il primo previsto nel preliminare, il secondo concesso dai in seno alla CP_3
lettera del 10 ottobre 2005).
Ciò comporta il rigetto di tutti i motivi dell'appello principale.
In particolare del secondo motivo, concernente la essenzialità o meno del termine per la stipula dell'atto definitivo, (questione) che risulta ampiamente superata tenuto conto del fatto che i promittenti venditori hanno dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Pure il terzo motivo và rigettato in quanto la risoluzione ex lege del preliminare comporta il diritto dei promittenti venditori di trattenere la caparra a suo tempo versata dal Pt_1 nonché di ottenere la restituzione dell'immobile anche se, a tal ultimo riguardo, questi ultimi hanno dichiarato, a pag. 4, quintultimo rigo delle note di trattazione scritta del 5 gennaio 2024, di aver ottenuto la restituzione dell'immobile per le cure dell'Ufficiale
Giudiziario.
Gli ulteriori motivi di gravame, dal quarto al settimo, vanno tutti rigettati stante l'avvenuta risoluzione di diritto del preliminare.
In particolare, va rigettata la richiesta di ottenere il trasferimento del bene ex art. 2932
C.C. (quarto motivo di appello) proprio perché il contratto, iniziata la fase giudiziale della controversia, era già da considerarsi risolto.
Medesime argomentazioni vanno svolte in ordine al quinto motivo di appello.
Quanto al sesto motivo, si è già detto.
Qui è sufficiente evidenziare la irrilevanza e superfluità della richiesta di esibizione degli atti e dei documenti relativi al giudizio intercorso tra i e la società Save of Family, CP_3
nonché della prova testimoniale e della consulenza tecnica, (mezzi istruttori) richiesti dal
Pt_1
Al riguardo infatti è sufficiente rimarcare la ininfluenza della questione relativa al diritto di passaggio rivendicato dalla società Save of Family sull'androne condominiale, sul duplice presupposto che:
a) è risultato documentalmente che l'azione promossa in danno dei abbia avuto CP_3
esito positivo per questi ultimi, stante il rigetto della domanda della ricorrente;
b) in seno al preliminare di vendita si è così pattuito: “Il detto immobile viene venduto nello stato di fatto, diritto ed urbanistico in cui si trova, ben noti al promittente acquirente
9 per averlo visitato ed ispezionato personalmente, con tutte le servitù attive e passive e relative parti comuni condominiali”.
Tanto basta, ad avviso della Corte, per rigettare il motivo.
Circa l'ottavo motivo di gravame, la Corte osserva.
Con tale motivo il ha censurato la pronunzia del Tribunale nella parte in cui ha Pt_1 compensato – ritenutane l'equivalenza in via meramente equitativa – il costo delle riparazioni eseguite dal sul primo dei due appartamenti ed il pregiudizio che Pt_1
avrebbero subito i per la mancata disponibilità di quanto loro promesso in CP_3
vendita.
A ben vedere però l'appellante principale non spiega minimamente le ragioni del proprio dissenso rispetto al ragionamento seguito dal Giudicante, omettendo del tutto di addurre argomentazioni e motivi a sostegno del proprio assunto.
Sul punto infatti non appare sufficiente a colmare tale lacuna il mero richiamo ad una pronuncia della Suprema Corte (nello specifico la n. 127 del 8/1/2016).
Per tale ragione il motivo di gravame è da ritenersi inammissibile.
Passando all'appello incidentale, la Corte rileva che, essendo tale mezzo di impugnazione stato spiegato in via meramente subordinata, non vi è spazio per la sua trattazione, stante il rigetto dell'impugnazione principale.
In ogni caso, ed in maniera dirimente sul punto, la Corte ritiene che la domanda risarcitoria avanzata in via subordinata dai , in ordine al quantundem delle CP_3 fruttificazioni (canoni locatizi di mercato) non percetti dal 20.12.2004 e fino all'effettivo soddisfo e al materiale rilascio dell'immobile secondo le valutazioni e i computi da affidare al nominando CTU….., ed in ordine alla perdita delle occasioni di vendita dipendente dal comportamento dell'arch. e dall'occupazione, da parte Parte_1 dello stesso, dell'immobile di proprietà dei sigg.ri ai quali, a far data dal CP_3
20.12.2004, non deriva alcun reddito dell'immobile de quo, sia inammissibile, essendo tale domanda stata solo formalmente enunciata in sede di conclusioni della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 10.01.2019 ma mai argomentata.
Ed invero, nella parte narrativa del suddetto atto difensivo nessuna argomentazione risulta essere stata svolta a sostegno delle domande risarcitorie spiegate incidentalmente talchè le stesse, comunque avanzate in via meramente subordinata, vanno dichiarate inammissibili, con conseguente conferma della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha disposto la compensazione tra le spese sostenute da
10 er la manutenzione degli immobili compromessi e le somme pretese dai Pt_1 CP_3
per la protratta mancata disponibilità degli stessi.
Alla luce delle suesposte argomentazioni l'appello principale va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata, seppure sulla base di differenti motivazioni.
Quanto infine alle spese del presente grado, stante la soccombenza degli appellanti principali ed il rigetto dell'appello incidentale, quest'ultimo però proposto solo in via meramente subordinata, appare equo alla Corte compensarle per 1/3 e porre i restanti
2/3, di seguito liquidati, a carico degli appellanti principali.
Le stesse, in applicazione del D.M. 13/08/2022, n. 147, tenuto conto della attività professionale svolta e del valore della controversia, vengono liquidate nei valori medi delle Tabelle delle cause di valore da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00 ad eccezione della voce: trattazione, per la quale la Corte ritiene congruo applicare i minimi, nella complessiva misura, già ridotta di 1/3, di € 14.737,00 così distinta: € 3.765,00 per la fase di studio, € 2.190,00 per la fase introduttiva, € 2.522,00 per la fase di trattazione ed € 6.260,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti.
Sussistono i presupposti per la condanna degli appellanti, totalmente soccombenti, al pagamento del doppio del Contributo Unificato versato per l'odierno grado.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 697/2018 R.G. promossa da , sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante di Parte_1 [...]
contro in proprio e nella qualità di procuratore generale di CP_1 Controparte_2
e e contro (C.F.: Controparte_3 Parte_3 Controparte_3
), così statuisce: C.F._9
1) dichiara la contumacia di (C.F.: ); Controparte_3 C.F._9
2) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado in misura di 2/3, liquidate in complessivi € 14.737,00 oltre R.S.F. (15
%), CPA ed IVA come per legge se dovuti;
11 4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 26 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
12