Sentenza 10 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2001, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 7 O 1 I / 5 Z 4 A 1 . / R N 6 , T 2 . A S . I 1 B ec R . 6 G A W P , E . I L E 01928/0 1 D R L R A L R A A E , T D B D I A S E T OGGETTO N T IN EDL POPOLO TALIAN A 1 E I N S 3 IRPEF E 1 R I S Contributo differenza . A E E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T N canone di locazione A M SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente R.G. N. 20186/98 Dott. Enrico PAPA Cons, relatore Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 4 03 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Ud.
5.10.2000 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso iscritto al n. 20186 R.G. 1998, proposto UFFICIO COPIE Richiesta copia studio da dal Sig. IL SOLE 24 ORE per giritti L. 3000 TROTTA NELLO, rappresentato e difeso, con procura in calce al 13 FEB. 2001 ricorso, dagli avv.ti prof. Gaspare FALSITTA e Silvia PANSIERI ed IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in Roma, presso l'avv. Rita Gradara, alla via Sardegna 40; CANCELLERIA ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; 8 5 ° 5 1
- controricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaAMPIONE CIVILE N. 61948 Regionale dell'Abruzzo in data 18 giugno 1997, depositata col n. 287 il 10 ottobre 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 5 ottobre 2000: il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Pansieri per il ricorrente e l'avv. Guida per il controricorrente;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio - Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo LO TT, funzionario della Banca Commerciale Italiana, fu trasferito d'ufficio da Milano a Vasto, e l'Azienda gli corrispose, per il 1983 ed il 1984, le somme stabilite dal contratto collettivo a titolo di 'contributo differenza canone di locazione'; gli importi, non assoggettati a trattenuta dalla Banca per il carattere risarcitorio, furono ritenuti tassabili dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte di Vasto, il quale notificò avvisi di accertamento, impugnati dal contribuente. La decisione di primo grado, di reiezione della tesi del ricorrente, è stata, su gravame del TT, confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, con sentenza del 18 giugno 1997, depositata col n. 287 il 10 ottobre successivo. In essa si afferma la natura reddituale delle somme, erogate in applicazione della contrattazione collettiva in 'funzione integratrice dello stipendio', negandosi la non imponibilità, sostenuta dal contribuente. Per la cassazione ricorre quest'ultimo, con atto notificato il 2 19 novembre 1998, nel quale articola un motivo. Resiste l'Amministrazione finanziaria, con controricorso notificato il 29 dicembre 1998 ed illustrato da memoria. Motivi della decisione Denunzia con l'unico, complesso motivo, il contribuente, violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 48 del d.P.R. 597/1973 (e degli artt. 46 e 48 del t.u. 917/1986) nonché vizio di motivazione, ancora ribadendo, sotto profili diversi, la natura non reddituale delle somme corrisposte 'per differenza canoni di affitto', che costituiscono, in applicazione delle disposizioni richiamate, una mera rifusione di spese, sostenute nell'esclusivo interesse del datore di lavoro. In via subordinata, afferma l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate, per obiettiva incertezza ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 6 comma 2 del d.lgs 472/1997, contestando la configurabilità della violazione di omessa dichiarazione ed invocando il più favorevole 'ius superveniens'. Oppone, l'Amministrazione finanziaria, l'infondatezza della impugnazione, ribadendo il carattere reddituale e, quindi, l'imponibilità delle somme in discussione e richiamando, nella memoria, il più recente indirizzo in materia (Cass. 7703, 6292, 3330, 2611, 2604, 2212, 1842/2000). Il ricorso risulta fondato limitatamente alla censura espressa in via gradata. Sulla questione principale, relativa all'assoggettamento ad i.r.pe.f. delle indennità di alloggio, corrisposte a titolo di rimborso 3 del maggior canone di locazione, che il dipendente trasferito debba pagare per acquisire il godimento di una confacente abitazione di similari indennità o diarie di trasferimento che non integrino mero recupero di spese di viaggio e trasporto -, si presta adesione all'ormai consolidato indirizzo di questa Corte (a quelle richiamate dalla resistente Amministrazione, 'adde' fra le più recenti, Cass. 12578, 10149/2000), con affermazione di tassabilità degli emolumenti, per l'intero ammontare, se ricadano in periodi d'imposta anteriori al 1998. Seguendo il ricordato indirizzo, si ribadisce infatti che: à per l'art. 48 comma 1 del d.P.R. 597/1973, "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi, comunque denominati, percepiti in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili ed a titolo di sussidio o liberalità"; esso include dunque, oltre alla retribuzione in senso stretto, cioè al corrispettivo pattuito per l'attività lavorativa, ogni altra erogazione che trovi fonte nel rapporto di lavoro, e che sia effettuata in funzione corrispettiva, vale a dire riequilibratrice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione e delle energie fisiche che il dipendente spende per compiere la prestazione stessa;
-- questa ampia definizione dell'imponibile necessariamente ricomprende sussidi ed indennità con cui il datore di lavoro assuma su di sé integralmente o parzialmente - gli oneri economici di ordine generale dal lavoratore affrontati per mettersi in grado di 3 svolgere l'attività convenuta (quali le spese di alloggio, vitto e vestiario), dato che le relative erogazioni dipendono proprio dal rapporto di lavoro con l'indicata funzione compensativa;
- in questa logica si inseriscono i successivi commi dell'art. 48 cit., recanti specifiche eccezioni alla previsione del comma 1: in particolare il comma 3, che, per l'indennità di trasferta, sottrae all'imponibile solo una percentuale forfettizzata, con implicita valutazione di presuntiva imputabilità di tale percentuale al recupero delle spese 'vive' richieste dalla trasferta medesima, così confermando la tassabilità della rimanente parte, ancorché riconducibile all'incremento delle menzionate spese generali di mantenimento per il temporaneo impegno del lavoratore in località diversa da quella abituale;
- gli stessi criteri risultano recepiti dall'art. 48 del d.P.R. 917/1986, il quale definisce come reddito tassabile tutti i compensi dipendenti dal rapporto di lavoro, espressamente comprendendovi i rimborsi di spese (comma 1), per occuparsi poi, in via d'eccezione, fra l'altro delle indennità e dei rimborsi per trasferte (comma 4), fissando una misura non imponibile;
ONE - i criteri medesimi sono infine ribaditi nella riformulazione dell'art. 48 ult. cit., introdotta con effetto dal 1° gennaio 1998 dall'art. 3 del d.lgs. 314/1997, ove si qualifica come reddito di lavoro, ai fini impositivi, ogni erogazione effettuata “in relazione al rapporto di lavoro", con locuzione equivalente a quella di erogazione dipendente dal medesimo rapporto, anche se poi, in 5 una più articolata disciplina delle eccezioni, si contemplano, per la prima volta, l'indennità di trasferimento, l'indennità di sistemazione e quelle analoghe, adottandosi anche per esse il parametro della non imponibilià di una misura percentuale predeterminata (comma 7); la diversità di natura e presupposti delle indennità di trasferimento rispetto a quelle di trasferta - del resto, separatamente contemplate nei contratti di lavoro -, per la rilevata distinzione tra concorso in oneri generali di mantenimento connessi alla fisiologica evoluzione del rapporto e rimborso di spese che il datore di lavoro provochi richiedendo un temporaneo espletamento della prestazione fuori del territorio abituale, osta alla estensibilità alle prime della disciplina dettata per le seconde;
- finalmente, per i versamenti in esame, non sono conferenti i richiami alla nozione di risarcimento del danno emergente, perché il denaro sborsato dal lavoratore subordinato, per assicurarsi la sistemazione abitativa presso la sede della propria attività o per fronteggiare altri bisogni di vita, è spesa propedeutica alla prestazione lavorativa, indispensabile per porsi in condizione di svolgerla, non effetto patrimoniale negativo della prestazione ZION stessa, ed ancor meno pregiudizio arrecato dal datore di lavoro. Il quadro normativo, considerato nello sviluppo interpretativo proposto, mostra la manifesta infondatezza della duplice questione di legittimità costituzionale, formulata dal contribuente. Non può sospettarsi l'interpretazione dell'art. 48 comma 1 (del d.P.R. 597/1973 successivamente, del t.u.i.r.) di violazione dei principi della 6 capacità contributiva - avuto riguardo al requisito della 'effettività' - e di uguaglianza - per disparità di trattamento di situazioni simili -, giacché l'ipotizzata reintegrazione del patrimonio del dipendente risulta in realtà rapportata ad una situazione differenziata 'di fatto' (per i maggiori costi della locazione a carico del dipendente trasferito d'ufficio), cui sarebbe agevole ovviare pattiziamente (ad esempio, prevedendo che il riequilibrio del sinallagma sia attuato al netto delle ritenute di legge e considerando la progressività delle aliquote). Allo stesso modo non può condividersi l'analogo dubbio di disparità di trattamento tra lavoro subordinato ed autonomo, sol che si considerino la diversità strutturale dei due tipi di reddito corrispondenti, ed, ancor più, l'individuazione di un 'tertium comparationis' nell'art. 50 (del d.P.R. cit. e, quindi, del t.u.i.r.), norma riguardante il solo lavoro autonomo. La censura principale va quindi rigettata, mentre deve accedersi alla istanza subordinata sulle sanzioni, ancora in questa sede ribadita (ricorso, p. 21 seg.). Posto che col ricorso introduttivo fu chiesta l'applicazione, in subordine, dell'art. 39-bis del d.P.R. 636/1972, e che l'istanza è stata riproposta con l'appello, l'esame sul punto - che risulta omesso AZIONA nella sentenza impugnata - va affidato, anche con riferimento al 'ius superveniens' ulteriormente invocato, al giudice del rinvio, che si designa in altra Sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, col compito di provvedere, all'esito, anche in ordine alle t spese della presente fase. 7
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa in corrispondenza la sentenza impugnata, e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che provvederà, all'esito, anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2000. II Cons. estensore II Presidente - Enrico Papa - - Mario Delli Priscoli Tala ol IL CANCELLIERE C LD AN CI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 10 FEB 2001 A S S C A IL CANCELLIERE C1 C O R D LD AN T E A E N ZIO 86 A ISTR /19 5 26/4 . EG N - . R .R B A .P LL. IA D D R EL E A T . A D B SEN T SI A U T SEN IB E 131 IA I R A T R . E N T A M 8