Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00107/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00281/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2025, proposto da:
IO ZE, rappresentato e difeso dagli avvocati Quirino Mescia e Giuseppe Giglio, con domicilio fisico nello studio degli stessi in Termoli Corso Mario Milano n. 27/C e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 220/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 356/2024, del Tribunale di Mantova – Sezione Lavoro, pubblicata in data 2 ottobre 2024, corretta in data 9 ottobre 2024 e notificata in data 14 ottobre 2024,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa AU AR e udito per il Ministero resistente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 220/2024 pubblicata in data 2 ottobre 2024, resa nel procedimento R.G. 356/2024, con il quale il Tribunale ordinario di Mantova, sez. Lavoro ha così statuito: “ dichiara il diritto di IO ST di usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di € 1.500,00 annui tramite il sistema della Carta elettronica;
condanna il MIM alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.030,00, oltre rimb. forf., IVA e CPA di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario” .
Successivamente, in data 9 ottobre 2024 è intervenuto provvedimento di correzione di errore materiale.
All’esito dello stesso, l’importo complessivo che il Ministero convenuto è stato condannato a mettere a disposizione del ricorrente è stato indicato come pari ad € 2.000 e non più € 1.500.
Veniva dato atto come l’indicazione di tale ultima cifra nel dispositivo fosse stata frutto di un mero errore materiale poiché nella motivazione della sentenza era stato indicato l’importo corretto di € 2.000.
2. Il ricorrente espone che la sentenza è stata notificata in data 14 ottobre 2024.
3. Alla notifica della sentenza non ha fatto seguito alcuna condotta adempitiva da parte dell’Amministrazione soccombente nonostante la sentenza sia stata anche comunicata all’indirizzo pec indicato dal Ministero ai fini di una più celere attribuzione del beneficio in ossequio alla prassi del Ministero stesso.
4. Sempre nel ricorso viene evidenziato che la sentenza ha ormai acquisito efficacia di giudicato (cfr. certificazione resa dalla cancelleria del Tribunale ordinario di Mantova del 6 marzo 2025).
5. Viene, pertanto, richiesto di ordinare l’ottemperanza della sentenza e, nel caso di mancata esecuzione della stessa nel termine assegnato, di nominare un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva.
Viene, altresì, chiesta la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett e), c.p.a., oltre alla dichiarazione di nullità di eventuali atti adottati in violazione o elusione del giudicato.
Viene richiesta, altresì, la condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
6. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria nella quale viene rilevato come il ricorso per ottemperanza sia inserito nell’ambito “ del noto contenzioso di massa relativo all’estensione oggettiva e soggettiva del diritto alla c.d. carta docente ”, reso particolarmente gravoso dalla strategia processuale dei ricorrenti, i quali, dopo aver agito singolarmente, propongono distinti ricorsi di ottemperanza per ciascuna delle sentenze dei Giudici del Lavoro, con conseguente amplificazione degli oneri processuali a carico del Ministero.
7. Viene, pertanto, richiesto al Collegio di valutare l’opportunità di disporre la riunione dei ricorsi patrocinati dal medesimo studio legale, ai sensi degli artt. 70, 38, 39 c.p.a. e dell’art. 151 disp. att. c.p.c., nonché di adeguare l’importo delle spese liquidate in considerazione dell’unitaria trattazione delle controversie riunite.
8. Unitamente all’atto di costituzione il Ministero ha depositato un documento nel quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia dava atto di aver provveduto a trasmettere la sentenza n. 220/2024 per l’esecuzione della stessa nonché di aver provveduto al pagamento delle spese di lite.
9.All’udienza camerale del 6 novembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
10. In via preliminare va esaminata l’istanza di riunione proposta dalla difesa erariale.
La stessa non è meritevole di accoglimento, non essendo sufficiente ragione di connessione oggettiva l’identità della materia e delle questioni dibattute nei vari giudizi seriali, né sufficiente ragione di connessione soggettiva l’identità parziale (a gruppi di ricorsi) dello studio legale patrocinatore.
La pur comprensibile finalità della difesa erariale di ridurre l’onere delle spese legali a carico dell’Amministrazione soccombente non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, riducendo (o annullando) le possibilità per i medesimi di conseguire il ristoro delle spese legali e, correlativamente, decurtando o vanificando ingiustamente l’esito vittorioso della lite, avente ad oggetto somme individualmente esigue, che verrebbero ancor più minimizzate dall’onere della parte pur vittoriosa di pagare il compenso del proprio difensore.
11. Può passarsi, a questo punto, a trattare il merito del ricorso. Questo è fondato e deve essere accolto.
12. La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria in atti di data 6 marzo 2025.
Risulta ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996, a mente del quale “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”. La sentenza, infatti, è stata notificata in data 14 ottobre 2024 e il ricorso è stato notificato in data 6 marzo 2025.
Per completezza, può altresì ricordarsi che, a seguito della riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che per iniziare l'esecuzione forzata occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
13. Sono, pertanto, soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
14. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.
15. Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
16. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente – un commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di individuare e delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali ad uno o più dirigenti e/o funzionari incardinati all’interno della Direzione generale istituzionalmente competente a provvedere al pagamento degli emolumenti della Carta del Docente.
17. Il commissario ad acta darà corso al pagamento, o comunque all’accredito sulla Carta del docente delle somme spettanti alla parte ricorrente, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
A quest’ultimo proposito, per completezza espositiva, può ricordarsi che l'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 (“ Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni ”), pacificamente applicabile anche al giudizio di ottemperanza promosso dinanzi al Giudice Amministrativo (cfr Tar Lecce, sez. II, 21 maggio 2019 n.808) dispone che “ Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma ”. Le modalità e le caratteristiche dell'ordine di pagamento di cui alla norma citata sono state stabilite con D.M. 1° ottobre 2002 e con D.M. 24 giugno 2015.
Sulla scorta delle disposizioni sopra richiamate la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'esecuzione delle sentenze deve avvenire, anche in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, attraverso l'utilizzo dell'istituto del pagamento in conto sospeso (TAR Roma sez. II 23/2/2015 n.3062; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 05/08/2013, n.858; T.A.R. Roma, sez. I, 01/08/2012, n.7096), e ha inoltre chiarito che le norme di bilancio rappresentano vincoli con efficacia meramente interna, con la conseguenza che la mancanza di disponibilità di bilancio non può in alcun modo ostacolare la soddisfazione del creditore della pubblica amministrazione (TAR Pescara sez. I 1/12/2022 n.489; ma si v. anche TAR Bari sez. II 27/10/2021 n.1560, secondo la quale difficoltà di tipo contabile non possono essere di ostacolo all’esecuzione, in quanto l’Amministrazione, in base ad una normativa ormai interpretata e applicata da tempo secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, sarebbe comunque in condizione di disporre il pagamento, da regolare in conto sospeso).
18. Per ciò che riguarda il commissario ad acta, si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta.
19. Con riferimento alla richiesta di condannare l’amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., ritiene il Collegio che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi l’applicazione di questa misura, ma principalmente con finalità sollecitatorie.
20. Secondo l’orientamento della Sezione, la quantificazione della penalità non deve essere immediatamente punitiva, essendo preferibile bilanciare la funzione sanzionatoria con quella sollecitatoria.
L’ottemperanza ha infatti maggiori probabilità di essere raggiunta spontaneamente se viene introdotto un incentivo ad evitare una penalizzazione economica certa.
A tale scopo, è necessario creare la certezza del diritto sul costo dell’inerzia, e assegnare un termine di adempimento con effetto liberatorio, applicando però retroattivamente la sanzione economica qualora il termine di adempimento venga superato.
21. Alla luce di tali considerazioni, nel caso in cui il Ministero resistente non provveda a dare ottemperanza alla sentenza azionata nel termine perentorio di novanta giorni sopra stabilito, il Ministero medesimo dovrà versare al ricorrente, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza, una somma commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), ultimo periodo, c.p.a., agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto.
22. Qualora maturassero i presupposti per l’applicazione delle penalità di mora come sopra definite, il commissario ad acta dovrà effettuare d’ufficio il calcolo delle stesse, e disporne il pagamento contestualmente al debito principale.
23. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dei difensori del ricorrente che si dichiarano antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge in favore dei difensori del ricorrente che si dichiarano antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA ON, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
AU AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU AR | MA ON |
IL SEGRETARIO