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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 19/09/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 859/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Emilia Parte_1
Criscuolo
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Marcello Carnovale
-RESISTENTE -
oggetto: assegno sociale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 12.06.2023, parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva: che era titolare di assegno sociale, n. 04016414, con decorrenza marzo 2021; che, nonostante fosse priva di altre fonti reddituali, percepiva tale provvidenza soltanto in misura ridotta
- € 157,95 mensili -; che, pertanto, nell'anno 2022, presentava domanda di riliquidazione;
che tale domanda non veniva accolta, in quanto, l' , con provvedimento del 21 CP_1
1 febbraio 2022, confermava la correttezza della propria erogazione;
che esperiva inutilmente le vie amministrative.
Tanto premesso, ha chiesto la condanna dell' a corrisponderle Controparte_2
l'assegno sociale per intero con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Ha resistito l' chiedendo il rigetto della domanda considerato, quanto al requisito CP_1 economico, che, in sede di accordo di separazione, parte ricorrente aveva rinunciato a percepire dal coniuge l'assegno di mantenimento, e, ciò, con decorrenza dal raggiungimento dell'età pensionabile.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, disposta d'ufficio la produzione della certificazione reddituale proveniente dall' attestante il reddito della parte ricorrente CP_3 per il periodo oggetto di contestazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c..
2. Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
2.1. L'art. 3, sesto comma, della L. n. 335 del 1995 dispone che “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato
"assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, 2 le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
L'assegno sociale, quindi, rappresenta una forma di protezione economica riconosciuta a tutti coloro che si trovino in uno stato di bisogno, supportata integralmente dalla fiscalità generale in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione.
2.2. Tanto premesso, nel caso di specie, pacifico che la ricorrente era titolare di assegno sociale percepito in misura ridotta a decorrere da marzo 2021 (cfr. all. 1 memoria di costituzione ), l' contesta la sussistenza in capo alla CP_1 Controparte_2
del diritto a percepirlo per intero, considerato, in particolare, che in sede di Pt_1 accordo di separazione consensuale l'odierna istante aveva rinunciato all'assegno di mantenimento del coniuge.
2.3. Orbene, le conclusioni cui è giunto l' - il quale ha attribuito rilievo CP_1 dirimente, ai fini dell'accertamento del requisito economico, alle statuizioni economiche concordate in sede di separazione consensuale tra coniugi – non possono essere accolte per le ragioni che seguono.
In particolare, sul punto il giudicante ritiene di condividere, richiamandolo ai sensi dell'art. 118 delle disp. att. c.p.c., il recente autorevole orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020), secondo la quale
“Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del
1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno”.
In motivazione la Suprema Corte ha precisato “4. Va richiamata anzitutto la disciplina dell'assegno sociale stabilita dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: "Con effetto dal
1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai 3 cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a Lire
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un ter5) dell'assegno sociale".
5.- Nel caso in esame la Corte d'appello ha negato la spettanza dell'assegno sociale alla ricorrente sostenendo che ella non versasse in stato di bisogno per non aver richiesto al coniuge separato alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione
(alla quale i coniugi sono addivenuti con procedimento semplificato). Secondo la Corte
d'appello tale fatto doveva essere interpretato come riconoscimento dello stato di autosufficienza economica o comunque come ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al L. n. 335 del 1995, cit. art. 3, comma 6.
4 6.- La tesi della Corte d'appello non può essere condivisa perchè cozza contro la natura dell'assegno sociale e contro il sistema istituito dal legislatore per il riconoscimento della medesima prestazione.
7.- Ed invero l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38 Cost., comma 1) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore
(da ultimo L. n. 448 del 2011, art. 38, comma 1, lett. b).
8.- La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi della stessa L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
9.- In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.
10.- La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta
5 possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione.
11.- Anzitutto perchè non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", nè di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali soltanto, invece, la L. n. 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno.
12.- Ed in secondo luogo perchè, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato.
13.- La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistenza delle condizioni di cui alla L. n. 335 del 1995, cit. art. 3, comma 6") dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosussistenza economica.
14.- Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare nè ai fini dell'accesso al diritto, nè ai fini della misura dell'assegno sociale.
14.1 - Mentre allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per esigenze di certezza e di legalità (valevoli già in sede amministrativa per 6 orientare la condotta dell' . Ma soprattutto perchè le situazioni dentro cui vanno CP_1 valutati i rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni
(vi possono essere livelli reddituali assai differenti;
coniugi separati che si sono risposati, anche più volte;
coniugi che optano per la casa coniugale;
coniugi con figli o senza figli;
con figli già esistenti oppure sopravvenuti alla separazione;
coniugi ai quali è stata addebitata la separazione;
coniugi che si separano davanti all'ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale;
ecc.). Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perchè in tal modo si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela.
15.- In definitiva la stessa Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese.
16. Ciò posto, va ancor evidenziato in proposito, che questa Corte (Sez. L, sentenza n.
6570 del 18/03/2010) occupandosi di un caso in cui un richiedente l'assegno sociale, pur titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva effettivamente percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, ha affermato che non potesse bastare la mera titolarità di un reddito e che non si potesse prescindere dalla sua concreta percezione.
17.- Nel caso in esame, invece, i giudici di merito si sono spinti oltre;
attribuendo rilievo ad una condizione di diritto non prevista dalla legge, come l'obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato. Ed al (presunto) possesso di un reddito (presunto) oltre il limite indicato dalla legge (invariabilmente) ricavato dal mancato assolvimento della medesima condizione ossia dalla mancata richiesta dello 7 stesso assegno di mantenimento (purchessia). Mentre la legge, per garantire il diritto ex art. 38 Cost. al c.d. minimo vitale, degli anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto (Cass. n.
6570/2010, cit.)”.
2.4. Orbene, applicando i predetti principi al caso di specie, si ritiene che, a prescindere dalla circostanza che i coniugi, in sede di separazione consensuale dinnanzi all'Ufficiale dello Stato civile, abbiano deciso di limitare temporalmente la dazione dell'assegno di mantenimento da parte del marito in favore della ricorrente - pari alla somma di € 350,00 mensili - “fino al conseguimento da parte della medesima della sua personale maturanda pensione” (cfr. all. non numerato “separazione” ricorso), la ha provato Pt_1 attraverso la certificazione dell'Agenzia delle Entrate (depositata con le note scritte del
20.05.2025), non sconfessata da alcuna ulteriore emergenza processuale proveniente dall' , che nell'anno 2021, non avendo percepito alcun reddito, era in possesso del CP_1 requisito reddituale per godere dell'assegno sociale nella sua interezza. Ciò che, di contro, deve escludersi per gli anni successivi, considerato che dalla medesima documentazione fiscale risulta che la ricorrente ha percepito per l'anno 2022 un reddito pari ad € 7.836,00 e per l'anno 2023 un reddito pari ad € 8.575,00.
Entro tali limiti, pertanto, la domanda deve essere accolta.
Consegue che, accertato il diritto della parte ricorrente a percepire per intero, per il periodo marzo-dicembre 2021, i ratei dell'assegno sociale n. 04016414 in suo godimento,
l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere condannato a CP_1 corrispondere ad la differenza tra quanto dovutole e Parte_1 quanto già da essa percepito in detto periodo a tale titolo, oltre interessi legali dal dì della maturazione al saldo.
3. Le spese di lite sono compensate in considerazione della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito contrastanti sulla questione giuridica oggetto di giudizio e tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
8 1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, accertato il diritto della parte ricorrente a percepire per intero, per il periodo marzo-dicembre 2021, i ratei dell'assegno sociale n. 04016414 in suo godimento, condanna l' , in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere ad Parte_1
la differenza tra quanto dovutole e quanto già da essa percepito in detto
[...] periodo a tale titolo, oltre interessi legali dal dì della maturazione al saldo.
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 19.09.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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