Sentenza 17 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2003, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 02 3 76/ 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 13827/00 Dott. Vincenzo MILEO Cron. 5368 Rel. Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 26/09/02 Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: IPUS ISTITUTO POSTELEGRAFONICI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE TRUIO STATO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
UC ER;
- intimato avverso la sentenza 11. 354/00 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 03/04/00 R.G. N. 150/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica *3667 -1- udienza del 26/09/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito il F.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1382700 Svolgimento del giudizio Con ricorso al tribunale di Frosinone, l'Istituto Postelegrafonici, proponeva appello avverso la sentenza con la quale il protore di Frosinone aveva accolto la domanda proposta dall'ex dipendente dell'Ente Poste NU RA avverso il calcolo dell'indennità di buonuscita effettuato dall'Istituto in misura inferiore al dovuto e, per l'effetto, condannava l'Istituto al pagamento della somma di circa ... 4.000.000, oltre interessi e spese. Il tribunale, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'appellante, nel merito rigettava l'appello, ritenendo che l'art. 3 D.P.R. n. 1032 del 1973 e la legge n. 87 del 1994 dispongono che l'indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio utilmente computabili della base contributiva c, cioè, dell'80% dell'importo annuo dello stipendio e degli altri assegni pensionabili più it 60% dell'ultima indennità integrativa speciale annua. Avverso la sentenza del tribunale di Frosinone, pronunciata in data 23 febbraio 2000, l'Istituto Postelegrafonici ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione Con il primo motivo di annullamento l'Istituto ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 87 del 1994 e degli artt. 3 e 38 D.P.R. 1032 del 1973, sostenendo che l'indennità integrativa va inserita, unitamente agli altri elementi nella base di calcolo il cui 80% costituirà la base contributiva che, divisa per 12 e moltiplicata per il numero degli anni utili, costituirà l'indennità di buonuscita lorda. Il motivo è fondato. Questa Corte ha avuto modo di occuparsi in termini della questione con la sentenza n. 13624 del 2000 e con la sentenza 14836 del medesimo anno, statuendo che in tema di criteri per la determinazione dell'indennità di buonuscita, l'art. 1 della legge n. 87 del 1994, nello stabilire che l'indennità integrativa speciale entra a far parte, nella misura del 60 % della base di calcolo utile ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita. ha solo inteso inserire, nella misura indicata, la suddetta indennità integrativa nel novero degli emolumenti computabili ai fini della formazione della base contributiva, senza tuttavia mutare i criteri di formazione della suddetta base, ossia la percentuale di utilizzazione dei singoli emolumenti computabili;
ne consegue che una volta individuata l'indennità integrativa speciale 5 nella misura del 60% come uno degli elementi computabili, essa, al pari di ogni altro elemento considerato nella base di calcolo, entrerà poi a comporre la base contributiva solo nella misura dell'80% annuo, così come disposto dagli artt. 3 c 38 D.P.R. n. 1032 del 1973, norme che non risultano in alcun modo incise dalla legge n. 87 del 1994. Poiché la sentenza impugnata non si adegua a tale insegnamento, ne consegue che il motivo va accolto e la sentenza cassata con rigetto della domanda proposta in primo grado da NU RA, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., non essendo necessari accortamenti di fatto. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 87 del 1994, avendo il tribunale liquidati gli interessi e la rivalutazione sulle somme illegittimamente riconosciute a titolo di indennità di buonuscita rimane assorbito. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
2 La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta al pretore di Frosinone da NU RA. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 26 settembre 2002 Be the Vines Miles Il Cons est. 11 Presidente IL CANCELLIEBE K epositato in Cancelleria ggi 11EB 2003 IL CANZELMERE I D P U D O S Y R A L A T L I A D L C A D I E O L N T T A I L R I L D E D O 3