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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'AURIA DONATO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 501/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campi Bisenzio - Piazza Dante N. 36 50013 Campi Bisenzio FI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2254 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo all'IMU per l'anno di imposta 2019, chiedendone l'annullamento. Eccepisce il difetto di motivazione dell'atto, la spettanza dell'esenzione dall'imposta e, in ogni caso, l'errata quantificazione del valore venale delle aree.
Si è costituito il Comune di Campi Bisenzio, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia destituito di fondamento e che debba, pertanto, essere respinto.
Invero, priva di pregio è l'eccezione di nullità dell'avviso per carenza di motivazione e per la mancata allegazione dell'elaborato tecnico su cui si basa l'attribuzione del valore alle aree in discorso, atteso che l'avviso di accertamento contiene l'indicazione di tutti gli elementi necessari per consentire alla contribuente di adeguatamente difendersi, come, peraltro, testimonia la proposizione di un articolato ricorso. In particolare, premesso che la perizia richiamata per relationem nell'atto è presente sul sito istituzionale del Comune e che il percorso per visualizzarla è individuato con l'inserimento del link alla pagina 2 dello schema di atto regolarmente notificato alla ricorrente, l'avviso contiene tutti gli elementi che permettono di individuare i criteri in base ai quali l'amministrazione lo ha adottato e di conoscere, così, la pretesa fiscale in tutti i suoi aspetti essenziali: il soggetto passivo dell'imposta, gli estremi della delibera comunale con cui sono state adottate le aliquote per gli anni oggetto d'imposizione, l'ubicazione delle aree oggetto di accertamento e i riferimenti catastali, l'indicazione dei dati accertati (valore dell'area così come accertato, percentuale di possesso, mesi), l'indicazione della somma complessiva dovuta a titolo d'imposta, della somma già liquidata, della differenza d'imposta ancora dovuta, le somme richieste a titolo di sanzioni con l'indicazione della modalità di determinazione delle stesse, nonché le somme dovute a titolo di interessi e di spese di notifica.
Destituita di fondamento è anche la spettanza dell'esenzione, in quanto coltivatrice diretta, atteso che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che l'esenzione dall'imposta, costituendo eccezione all'obbligo tributario, deve essere espressamente richiesta dal contribuente con l'inoltro del modello dichiarativo che nel caso di specie non risulta essere stato prodotto. Non solo, perché la ricorrente non ha ottemperato all'onere della prova, particolarmente rigoroso in tema di agevolazioni, avendo allegato al ricorso solo una dichiarazione di atto notorio relativa all'anno 1987, mentre la presente controversia concerne l'IMU 2019; senza tacere che la contribuente è nata nel 1949 e che nel 2019, anno di proposizione del ricorso per l'annualità IMU 2013, aveva un amministratore di sostegno. Dunque, difetta all'evidenza l'allegazione di elementi che dimostrino l'effettiva coltivazione dei terreni quale imprenditrice agricola.
Quanto, poi, quanto poi alla tesi per cui l'esenzione spetti in quanto comproprietaria con la coltivatrice Nominativo_1 - circostanza questa che, se corrispondente al vero, permetterebbe di godere dell'esenzione, in quanto comproprietaria non coltivatrice dell'area - essa è frutto di una evidente svista, in quanto nessuna delle aree della contribuente è in comproprietà con la Nominativo_1 (l'unica posseduta al 50% è in comproprietà con il marito Nominativo_2).
Infondato e generico è anche l'ultimo motivo, relativo alla quantificazione del valore venale dell'area, sol che si consideri che si limita a contestare il valore attribuito dal Comune sulla base di una consulenza tecnica, senza indicare alternativamente quale sarebbe il valore effettivo dell'area. Del resto, la ricorrente, per far valere una propria valutazione dell'area edificabile, la contribuente avrebbe dovuto presentare apposita dichiarazione IMU, corredata da mezzi di prova, quali a titolo esemplificativo, una perizia giurata, essendo pacifico che vi è un onere dichiarativo del contribuente riguardo alle aree edificabili, concernente ogni variazione del valore venale a esse attribuito, salvo il potere di accertamento dell'Ufficio ove tale valore fosse ritenuto sottostimato. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro cinquecento.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'AURIA DONATO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 501/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campi Bisenzio - Piazza Dante N. 36 50013 Campi Bisenzio FI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2254 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo all'IMU per l'anno di imposta 2019, chiedendone l'annullamento. Eccepisce il difetto di motivazione dell'atto, la spettanza dell'esenzione dall'imposta e, in ogni caso, l'errata quantificazione del valore venale delle aree.
Si è costituito il Comune di Campi Bisenzio, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia destituito di fondamento e che debba, pertanto, essere respinto.
Invero, priva di pregio è l'eccezione di nullità dell'avviso per carenza di motivazione e per la mancata allegazione dell'elaborato tecnico su cui si basa l'attribuzione del valore alle aree in discorso, atteso che l'avviso di accertamento contiene l'indicazione di tutti gli elementi necessari per consentire alla contribuente di adeguatamente difendersi, come, peraltro, testimonia la proposizione di un articolato ricorso. In particolare, premesso che la perizia richiamata per relationem nell'atto è presente sul sito istituzionale del Comune e che il percorso per visualizzarla è individuato con l'inserimento del link alla pagina 2 dello schema di atto regolarmente notificato alla ricorrente, l'avviso contiene tutti gli elementi che permettono di individuare i criteri in base ai quali l'amministrazione lo ha adottato e di conoscere, così, la pretesa fiscale in tutti i suoi aspetti essenziali: il soggetto passivo dell'imposta, gli estremi della delibera comunale con cui sono state adottate le aliquote per gli anni oggetto d'imposizione, l'ubicazione delle aree oggetto di accertamento e i riferimenti catastali, l'indicazione dei dati accertati (valore dell'area così come accertato, percentuale di possesso, mesi), l'indicazione della somma complessiva dovuta a titolo d'imposta, della somma già liquidata, della differenza d'imposta ancora dovuta, le somme richieste a titolo di sanzioni con l'indicazione della modalità di determinazione delle stesse, nonché le somme dovute a titolo di interessi e di spese di notifica.
Destituita di fondamento è anche la spettanza dell'esenzione, in quanto coltivatrice diretta, atteso che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che l'esenzione dall'imposta, costituendo eccezione all'obbligo tributario, deve essere espressamente richiesta dal contribuente con l'inoltro del modello dichiarativo che nel caso di specie non risulta essere stato prodotto. Non solo, perché la ricorrente non ha ottemperato all'onere della prova, particolarmente rigoroso in tema di agevolazioni, avendo allegato al ricorso solo una dichiarazione di atto notorio relativa all'anno 1987, mentre la presente controversia concerne l'IMU 2019; senza tacere che la contribuente è nata nel 1949 e che nel 2019, anno di proposizione del ricorso per l'annualità IMU 2013, aveva un amministratore di sostegno. Dunque, difetta all'evidenza l'allegazione di elementi che dimostrino l'effettiva coltivazione dei terreni quale imprenditrice agricola.
Quanto, poi, quanto poi alla tesi per cui l'esenzione spetti in quanto comproprietaria con la coltivatrice Nominativo_1 - circostanza questa che, se corrispondente al vero, permetterebbe di godere dell'esenzione, in quanto comproprietaria non coltivatrice dell'area - essa è frutto di una evidente svista, in quanto nessuna delle aree della contribuente è in comproprietà con la Nominativo_1 (l'unica posseduta al 50% è in comproprietà con il marito Nominativo_2).
Infondato e generico è anche l'ultimo motivo, relativo alla quantificazione del valore venale dell'area, sol che si consideri che si limita a contestare il valore attribuito dal Comune sulla base di una consulenza tecnica, senza indicare alternativamente quale sarebbe il valore effettivo dell'area. Del resto, la ricorrente, per far valere una propria valutazione dell'area edificabile, la contribuente avrebbe dovuto presentare apposita dichiarazione IMU, corredata da mezzi di prova, quali a titolo esemplificativo, una perizia giurata, essendo pacifico che vi è un onere dichiarativo del contribuente riguardo alle aree edificabili, concernente ogni variazione del valore venale a esse attribuito, salvo il potere di accertamento dell'Ufficio ove tale valore fosse ritenuto sottostimato. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro cinquecento.