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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/12/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1109/2022
Il Giudice, dott. LO LL, all'esito dell'udienza del 11.12.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
OR PI e HE DI, presso il cui studio sito in Pisa (PI), in Piazza della
Repubblica n. 3, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliato in Via degli Arazzieri n. 4, con pec: Email_1
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 11.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.11.2022, ha chiesto il riconoscimento Parte_1 dello status di vittima del dovere di cui alla L. 266/2005 e dei relativi benefici assistenziali previsti dalla legge. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) la notte del 27.1.1995 il ricorrente, all'epoca Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Lucca, si trovava a bordo di una pattuglia automontata nel Comune di Lucca, per il fermo e il controllo di un'autovettura con a bordo due soggetti trafficanti di sostanze psicotrope (cocaina ed ecstasy);
b) i due trafficanti si avvedevano della pattuglia in attesa oltre un passaggio a livello e ne scaturiva un tentativo di fuga attraverso una strada laterale, con conseguente inseguimento da parte della pattuglia ove era collocato il medesimo Parte_1 c) gli inseguiti perdevano il controllo della propria vettura che slittava nel fango, collidendo con la parte anteriore della con a bordo il ricorrente;
CP_2
d) in conseguenza dell'urto, egli subiva lesioni e veniva condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lucca;
e) per l'evento, veniva riconosciuta l'infermità come dipendente da causa di servizio, ritenuta ascrivibile alla tabella «B» allegata al D.P.R. 30.12.1981, n. 834 con liquidazione dell'equo indennizzo;
f) il 9.4.2000 era stato assegnato allo svolgimento di un servizio di ordine pubblico presso lo
Stadio «Porta Elisa» di Lucca, durante la partita Lucchese-Livorno;
g) alle ore 15:30, nel corso di violenti scontri tra le opposte tifoserie, dopo aver disinnescato una bomba carta, era vittima dell'esplosione di un secondo ordigno a distanza ravvicinata dalla propria persona, nonché di un'aggressione da parte di un gruppo di tifosi muniti di tubi e spranghe di ferro;
h) all'esito dell'evento, riportava gravi lesioni alla colonna vertebrale lombo-sacrale e all'apparato uditivo;
i) anche per questo secondo evento, veniva riconosciuta l'infermità come dipendente da causa di servizio, ritenuta ascrivibile alla «A», 8^ categoria, allegata al D.P.R. 30.12.1981, n. 834, con liquidazione dell'equo indennizzo;
j) il danno complessivamente riportato è quantificato dalla relazione medito legale del dott.
nella misura del 38%; Persona_1
k) il ricorrente aveva presentato istanza di riconoscimento come vittima del dovere, con domanda protocollata 21.2.2019, ma il ha negato la concessione di quanto richiesto per CP_1 avvenuta prescrizione del diritto;
1.1. Con memoria depositata l'11.9.202024, si è costituito il , il quale Controparte_1 si è opposto all'accoglimento del ricorso, eccependo:
a) la prescrizione del diritto al riconoscimento della qualità di vittima del dovere e al conseguimento dei relativi benefici, ovvero, in subordine, la prescrizione dei singoli ratei;
b) l'infondatezza nel merito della pretesa, ovvero, in subordine, la compensazione con quanto già percepito dal ricorrente, a titolo di riconoscimento della causa di servizio.
2. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto, nei limiti di seguito esposti.
2.1. In via preliminare, parte resistente ha eccepito la prescrizione del diritto al riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, le cui condizioni sono stabilite dall'art. 1, commi 563 e 564, della L.
266/2005, nonché, dei relativi benefici richiamanti nell'art. 4 del D.P.R. 243/2006. Sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte, la quale ha precisato che la condizione di vittima del dovere ha natura di status e che da tale affermazione si desume l'imprescrittibilità dell'azione volta a detto accertamento, sottolineando, per converso, che si prescrivono, invece, tutti i benefici economici, previdenziali ed assistenziali, che trovano origine e presupposto in detta condizione (così, Cass. civ., n. 17440/2022).
Pertanto, mentre è imprescrittibile l'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere, la stessa affermazione non vale per i benefici economici previsti dall'art. 4 del D.P.R. 243/2006, che in tale qualità trovano il loro presupposto.
Più nello specifico, sono soggetti al limite della prescrizione i ratei del diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, L. 407/1998 e quelli riferiti all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, I. n.
206/2004. La prescrizione in questi casi, avendo ad oggetto delle prestazioni periodiche, va computata a ritroso dalla data della domanda.
Soggiace ai limiti della prescrizione anche il diritto al rimborso per l'assistenza psicologica a carico dello Stato, per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per l'erogazione a carico del
Servizio sanitario nazionale dei medicinali classificati in classe "C", L. n. 206 del 2004, ex artt. 6 e
9, per le borse di studio, di cui all'articolo 4 legge 23 novembre 1998, n. 407 e per l'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché per l'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8 legge 3 agosto 2004, n. 206.
Si prescrive per intero, invece, il diritto alla speciale elargizione di cui alla L. 303/1990 e L. 206/2004, art. 5 comma 1, poiché si tratta di una prestazione una tantum di carattere non periodico (cfr Corte
d'Appello di Firenze, sentenza n. 87/2024).
2.2. Con riguardo al dies a quo della prescrizione, si evidenzia che l'art. 2935 c.c. dispone che il relativo termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Alla luce di tale norma, per i fatti antecedenti alla L. 266/2005, la prescrizione decorre dal 23.8.2006, ossia dalla data in cui è entrato in vigore il regolamento D.P.R. 243/2006, che ha disciplinato i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze di cui alla legge richiamata, in quanto è questo il momento dal quale il titolare avrebbe potuto rivendicare i relativi benefici economici. Per i fatti avvenuti successivamente all'entrata in vigore regolamento D.P.R. 243/2006, invece, la prescrizione decorre dalla data in cui essi si sono verificati.
Si precisa che il termine prescrizionale da applicare ai benefici in esame è quello ordinario decennale, stabilito dall'articolo 2946 c.c., trattandosi di prestazioni di natura previdenziale o assistenziale (cfr
Cass. Sez. Lavoro n. 18309/20) e posto che la legge non prevede termini differenti. 2.3. Di conseguenza, risulta parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione riferita ai benefici economici, che possono essere accertati nei limiti del termine decennale anteriore alla data di presentazione della relativa domanda avanzata in via amministrativa, ovvero dal 21.2.2019, mentre è infondata l'eccezione di prescrizione inerente al riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, in quanto imprescrittibile.
2.4. Deve volgersi all'esame dei presupposti di configurabilità dello status di vittima del dovere, tipizzate dall'art. 1, commi 563 e 564, della L. 266/2005, dal cui riconoscimento derivano l'insieme dei benefici previsti dalla legge.
Nel dettaglio, il comma 563 dell'art. 1 della L. 266/2005 nel definire la categoria in esame, stabilisce che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”. Il successivo comma 564 amplia i soggetti a cui deve essere riconosciuta tale qualificazione, prevedendo che: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
La Suprema Corte ha chiarito che “il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni della I. n. 266/2005, all'art. 1, rispettivamente commi 563 e
564, individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i 'soggetti equiparati', ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma mediante la formulazione di una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura (Cass. S.U. n. 6214/22). Pertanto, per integrare il comma 563 è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità, oppure, nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali. Per le ipotesi previste dal successivo comma 564, invece, è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari.
La normativa di riferimento è stata prevista al fine di apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere, svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204/2021).
2.5. Ricostruita la normativa e la giurisprudenza di riferimento, deve affermarsi che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere.
All'esito della CTU disposta in corso di causa è emerso infatti che “Si ritiene non vi sia nesso di causalità tra l'evento patito il 9 aprile 2000 (lombalgia acuta da sforzo senza irritazione radicolare, non contusione diretta) e la richiesta del riconoscimento dello status di “vittima del dovere”.
Relativamente al trauma verificatosi in data 27 gennaio 1995, si ritiene che il Signor sia Parte_1 da considerare “Vittima del Dovere” con diritto a godere degli speciali riconoscimenti indennitari previsti dalla Legge. Applicando pertanto la citata formula IC = DB + DM + (IP - DB), sono del parere che l'invalidità complessiva (IC) sia: 3 + 1 + (14 – 3) = 15 %”. I risultati della consulenza vengono fatti propri da questo Tribunale, in quanto esenti da vizi logici, convincenti sul piano argomentativo e frutto di un accurato studio dei documenti di causa.
Alla luce delle conclusioni riportare dal CTU, il ricorrente rientra tra le categorie previste dal comma
563 dell'art. 1 della L. 266/2005, avendo dato prova di aver subito un'invalidità permanente nello svolgimento dell'attività di servizio, in occasione dell'evento avvenuto il 27.1.1995, nel corso di un'operazione di contrasto alla criminalità.
2.6. Per le ragioni esposte, devono essere riconosciuti al ricorrente i benefici economici previsti per le vittime del dovere, richiamati dall'articolo 4 del D.P.R. 243/2006, ma nei limiti della prescrizione decennale dei ratei già maturata sino al 21.2.2009, ovvero nel termine decennale antecedente alla proposizione della domanda in via amministrativa, avvenuta il 21.2.2019.
Invece, non può essere riconosciuto il diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 5 comma 1 della
L. 302/1990 e L. 206/2004, in quanto il 23.8.2016 è maturata la prescrizione del diritto, trattandosi di fatti avvenuti antecedentemente alla L. 266/2005, mentre la richiesta è stata formulata il 21.2.2019.
Parimenti non possono essere riconosciuti il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, L. 407/1998 ed all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, I. n. 206/2004, in quanto dalla CTU risulta un danno complessivo del 15%, che è inferiore a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti per l'erogazione dei benefici, ossia un quarto della capacità lavorativa.
Devono ritenersi spettare invece, gli altri benefici conseguenti al riconoscimento dello status di vittima del dovere, con il limite della prescrizione decennale già maturata alla data del 21.2.2009.
3. Parte resistente ha chiesto di detrarre dai benefici riconosciuti quanto già percepito dal ricorrente a titolo di riconoscimento della causa di servizio, tuttavia, tale eccezione deve essere disattesa. In proposito, si richiama il condivisibile insegnamento dalla Corte di Cassazione secondo cui “L'art. 4 del regolamento [D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510], che disciplina le modalità per la dichiarazione delle provvidenze pubbliche eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze e per
l'esercizio della opzione (ove possibile), dispone, al comma 4: “Non rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto dalla L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 2 i trattamenti di quiescenza, ancorché privilegiati o di riversibilità, nonché i benefici di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, artt. 9,14 e 15 e ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo non opera, altresì, per le vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla L. 13 agosto 1980, n. 466”.
23. Il beneficio previsto dall'art. 2 della L. 23 novembre 1998, n. 407, dunque, non rientra nel divieto di cumulo;
in ogni caso i trattamenti di quiescenza, ancorché privilegiati, non sono compresi tra le provvidenze pubbliche di carattere continuativo soggette alla incumulabilità” (Cass. civ., n.
3824/2021).
4. Le spese di lite possono essere compensate per la parziale soccombenza. Mentre le spese di CTU devono essere poste definitivamente in capo alla parte resistente.
P.Q.M.
dichiara che ha diritto al riconoscimento dello status di vittima del Parte_1 dovere ed ai conseguenti benefici dovuti per legge con il limite della prescrizione decennale maturata alla data del 21.2.2009, con esclusione dei diritti all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, L. 407/1998 ed all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, L. n. 206/2004; dichiara la prescrizione del diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della L.
302/1990 e L. 206/2004; compensa le spese di lite;
pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Il giudice del lavoro
LO LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1109/2022
Il Giudice, dott. LO LL, all'esito dell'udienza del 11.12.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
OR PI e HE DI, presso il cui studio sito in Pisa (PI), in Piazza della
Repubblica n. 3, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliato in Via degli Arazzieri n. 4, con pec: Email_1
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 11.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.11.2022, ha chiesto il riconoscimento Parte_1 dello status di vittima del dovere di cui alla L. 266/2005 e dei relativi benefici assistenziali previsti dalla legge. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) la notte del 27.1.1995 il ricorrente, all'epoca Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Lucca, si trovava a bordo di una pattuglia automontata nel Comune di Lucca, per il fermo e il controllo di un'autovettura con a bordo due soggetti trafficanti di sostanze psicotrope (cocaina ed ecstasy);
b) i due trafficanti si avvedevano della pattuglia in attesa oltre un passaggio a livello e ne scaturiva un tentativo di fuga attraverso una strada laterale, con conseguente inseguimento da parte della pattuglia ove era collocato il medesimo Parte_1 c) gli inseguiti perdevano il controllo della propria vettura che slittava nel fango, collidendo con la parte anteriore della con a bordo il ricorrente;
CP_2
d) in conseguenza dell'urto, egli subiva lesioni e veniva condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lucca;
e) per l'evento, veniva riconosciuta l'infermità come dipendente da causa di servizio, ritenuta ascrivibile alla tabella «B» allegata al D.P.R. 30.12.1981, n. 834 con liquidazione dell'equo indennizzo;
f) il 9.4.2000 era stato assegnato allo svolgimento di un servizio di ordine pubblico presso lo
Stadio «Porta Elisa» di Lucca, durante la partita Lucchese-Livorno;
g) alle ore 15:30, nel corso di violenti scontri tra le opposte tifoserie, dopo aver disinnescato una bomba carta, era vittima dell'esplosione di un secondo ordigno a distanza ravvicinata dalla propria persona, nonché di un'aggressione da parte di un gruppo di tifosi muniti di tubi e spranghe di ferro;
h) all'esito dell'evento, riportava gravi lesioni alla colonna vertebrale lombo-sacrale e all'apparato uditivo;
i) anche per questo secondo evento, veniva riconosciuta l'infermità come dipendente da causa di servizio, ritenuta ascrivibile alla «A», 8^ categoria, allegata al D.P.R. 30.12.1981, n. 834, con liquidazione dell'equo indennizzo;
j) il danno complessivamente riportato è quantificato dalla relazione medito legale del dott.
nella misura del 38%; Persona_1
k) il ricorrente aveva presentato istanza di riconoscimento come vittima del dovere, con domanda protocollata 21.2.2019, ma il ha negato la concessione di quanto richiesto per CP_1 avvenuta prescrizione del diritto;
1.1. Con memoria depositata l'11.9.202024, si è costituito il , il quale Controparte_1 si è opposto all'accoglimento del ricorso, eccependo:
a) la prescrizione del diritto al riconoscimento della qualità di vittima del dovere e al conseguimento dei relativi benefici, ovvero, in subordine, la prescrizione dei singoli ratei;
b) l'infondatezza nel merito della pretesa, ovvero, in subordine, la compensazione con quanto già percepito dal ricorrente, a titolo di riconoscimento della causa di servizio.
2. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto, nei limiti di seguito esposti.
2.1. In via preliminare, parte resistente ha eccepito la prescrizione del diritto al riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, le cui condizioni sono stabilite dall'art. 1, commi 563 e 564, della L.
266/2005, nonché, dei relativi benefici richiamanti nell'art. 4 del D.P.R. 243/2006. Sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte, la quale ha precisato che la condizione di vittima del dovere ha natura di status e che da tale affermazione si desume l'imprescrittibilità dell'azione volta a detto accertamento, sottolineando, per converso, che si prescrivono, invece, tutti i benefici economici, previdenziali ed assistenziali, che trovano origine e presupposto in detta condizione (così, Cass. civ., n. 17440/2022).
Pertanto, mentre è imprescrittibile l'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere, la stessa affermazione non vale per i benefici economici previsti dall'art. 4 del D.P.R. 243/2006, che in tale qualità trovano il loro presupposto.
Più nello specifico, sono soggetti al limite della prescrizione i ratei del diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, L. 407/1998 e quelli riferiti all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, I. n.
206/2004. La prescrizione in questi casi, avendo ad oggetto delle prestazioni periodiche, va computata a ritroso dalla data della domanda.
Soggiace ai limiti della prescrizione anche il diritto al rimborso per l'assistenza psicologica a carico dello Stato, per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per l'erogazione a carico del
Servizio sanitario nazionale dei medicinali classificati in classe "C", L. n. 206 del 2004, ex artt. 6 e
9, per le borse di studio, di cui all'articolo 4 legge 23 novembre 1998, n. 407 e per l'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché per l'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8 legge 3 agosto 2004, n. 206.
Si prescrive per intero, invece, il diritto alla speciale elargizione di cui alla L. 303/1990 e L. 206/2004, art. 5 comma 1, poiché si tratta di una prestazione una tantum di carattere non periodico (cfr Corte
d'Appello di Firenze, sentenza n. 87/2024).
2.2. Con riguardo al dies a quo della prescrizione, si evidenzia che l'art. 2935 c.c. dispone che il relativo termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Alla luce di tale norma, per i fatti antecedenti alla L. 266/2005, la prescrizione decorre dal 23.8.2006, ossia dalla data in cui è entrato in vigore il regolamento D.P.R. 243/2006, che ha disciplinato i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze di cui alla legge richiamata, in quanto è questo il momento dal quale il titolare avrebbe potuto rivendicare i relativi benefici economici. Per i fatti avvenuti successivamente all'entrata in vigore regolamento D.P.R. 243/2006, invece, la prescrizione decorre dalla data in cui essi si sono verificati.
Si precisa che il termine prescrizionale da applicare ai benefici in esame è quello ordinario decennale, stabilito dall'articolo 2946 c.c., trattandosi di prestazioni di natura previdenziale o assistenziale (cfr
Cass. Sez. Lavoro n. 18309/20) e posto che la legge non prevede termini differenti. 2.3. Di conseguenza, risulta parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione riferita ai benefici economici, che possono essere accertati nei limiti del termine decennale anteriore alla data di presentazione della relativa domanda avanzata in via amministrativa, ovvero dal 21.2.2019, mentre è infondata l'eccezione di prescrizione inerente al riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, in quanto imprescrittibile.
2.4. Deve volgersi all'esame dei presupposti di configurabilità dello status di vittima del dovere, tipizzate dall'art. 1, commi 563 e 564, della L. 266/2005, dal cui riconoscimento derivano l'insieme dei benefici previsti dalla legge.
Nel dettaglio, il comma 563 dell'art. 1 della L. 266/2005 nel definire la categoria in esame, stabilisce che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”. Il successivo comma 564 amplia i soggetti a cui deve essere riconosciuta tale qualificazione, prevedendo che: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
La Suprema Corte ha chiarito che “il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni della I. n. 266/2005, all'art. 1, rispettivamente commi 563 e
564, individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i 'soggetti equiparati', ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma mediante la formulazione di una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura (Cass. S.U. n. 6214/22). Pertanto, per integrare il comma 563 è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità, oppure, nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali. Per le ipotesi previste dal successivo comma 564, invece, è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari.
La normativa di riferimento è stata prevista al fine di apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere, svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204/2021).
2.5. Ricostruita la normativa e la giurisprudenza di riferimento, deve affermarsi che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere.
All'esito della CTU disposta in corso di causa è emerso infatti che “Si ritiene non vi sia nesso di causalità tra l'evento patito il 9 aprile 2000 (lombalgia acuta da sforzo senza irritazione radicolare, non contusione diretta) e la richiesta del riconoscimento dello status di “vittima del dovere”.
Relativamente al trauma verificatosi in data 27 gennaio 1995, si ritiene che il Signor sia Parte_1 da considerare “Vittima del Dovere” con diritto a godere degli speciali riconoscimenti indennitari previsti dalla Legge. Applicando pertanto la citata formula IC = DB + DM + (IP - DB), sono del parere che l'invalidità complessiva (IC) sia: 3 + 1 + (14 – 3) = 15 %”. I risultati della consulenza vengono fatti propri da questo Tribunale, in quanto esenti da vizi logici, convincenti sul piano argomentativo e frutto di un accurato studio dei documenti di causa.
Alla luce delle conclusioni riportare dal CTU, il ricorrente rientra tra le categorie previste dal comma
563 dell'art. 1 della L. 266/2005, avendo dato prova di aver subito un'invalidità permanente nello svolgimento dell'attività di servizio, in occasione dell'evento avvenuto il 27.1.1995, nel corso di un'operazione di contrasto alla criminalità.
2.6. Per le ragioni esposte, devono essere riconosciuti al ricorrente i benefici economici previsti per le vittime del dovere, richiamati dall'articolo 4 del D.P.R. 243/2006, ma nei limiti della prescrizione decennale dei ratei già maturata sino al 21.2.2009, ovvero nel termine decennale antecedente alla proposizione della domanda in via amministrativa, avvenuta il 21.2.2019.
Invece, non può essere riconosciuto il diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 5 comma 1 della
L. 302/1990 e L. 206/2004, in quanto il 23.8.2016 è maturata la prescrizione del diritto, trattandosi di fatti avvenuti antecedentemente alla L. 266/2005, mentre la richiesta è stata formulata il 21.2.2019.
Parimenti non possono essere riconosciuti il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, L. 407/1998 ed all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, I. n. 206/2004, in quanto dalla CTU risulta un danno complessivo del 15%, che è inferiore a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti per l'erogazione dei benefici, ossia un quarto della capacità lavorativa.
Devono ritenersi spettare invece, gli altri benefici conseguenti al riconoscimento dello status di vittima del dovere, con il limite della prescrizione decennale già maturata alla data del 21.2.2009.
3. Parte resistente ha chiesto di detrarre dai benefici riconosciuti quanto già percepito dal ricorrente a titolo di riconoscimento della causa di servizio, tuttavia, tale eccezione deve essere disattesa. In proposito, si richiama il condivisibile insegnamento dalla Corte di Cassazione secondo cui “L'art. 4 del regolamento [D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510], che disciplina le modalità per la dichiarazione delle provvidenze pubbliche eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze e per
l'esercizio della opzione (ove possibile), dispone, al comma 4: “Non rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto dalla L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 2 i trattamenti di quiescenza, ancorché privilegiati o di riversibilità, nonché i benefici di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, artt. 9,14 e 15 e ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo non opera, altresì, per le vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla L. 13 agosto 1980, n. 466”.
23. Il beneficio previsto dall'art. 2 della L. 23 novembre 1998, n. 407, dunque, non rientra nel divieto di cumulo;
in ogni caso i trattamenti di quiescenza, ancorché privilegiati, non sono compresi tra le provvidenze pubbliche di carattere continuativo soggette alla incumulabilità” (Cass. civ., n.
3824/2021).
4. Le spese di lite possono essere compensate per la parziale soccombenza. Mentre le spese di CTU devono essere poste definitivamente in capo alla parte resistente.
P.Q.M.
dichiara che ha diritto al riconoscimento dello status di vittima del Parte_1 dovere ed ai conseguenti benefici dovuti per legge con il limite della prescrizione decennale maturata alla data del 21.2.2009, con esclusione dei diritti all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, L. 407/1998 ed all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, L. n. 206/2004; dichiara la prescrizione del diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della L.
302/1990 e L. 206/2004; compensa le spese di lite;
pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Il giudice del lavoro
LO LL