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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2570/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3146 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7761/2025 depositato il
30/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti del COMUNE di REGGIO CALABRIA, avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, per TARI 2022 e 2023, perché, tra l'altro, già corrisposta dal proprietario dell'immobile (occupato per un periodo dal ricorrente a titolo di locazione).
L'ente locale si è costituito, rappresentando di avere proceduto al discarico, con richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere e compensare le spese di giudizio.
Con memoria illustrativa, il ricorrente ha insistito nella richiesta di condanna alle spese per soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, occorre dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere in quanto l'ente locale ha provveduto allo sgravio.
Inoltre, per la soccombenza virtuale (in ragione della riconosciuta insussistenza del presupposto impositivo), parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come precisato in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, condannando parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte ricorrente, con distrazione al suo procuratore.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2570/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3146 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7761/2025 depositato il
30/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti del COMUNE di REGGIO CALABRIA, avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, per TARI 2022 e 2023, perché, tra l'altro, già corrisposta dal proprietario dell'immobile (occupato per un periodo dal ricorrente a titolo di locazione).
L'ente locale si è costituito, rappresentando di avere proceduto al discarico, con richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere e compensare le spese di giudizio.
Con memoria illustrativa, il ricorrente ha insistito nella richiesta di condanna alle spese per soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, occorre dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere in quanto l'ente locale ha provveduto allo sgravio.
Inoltre, per la soccombenza virtuale (in ragione della riconosciuta insussistenza del presupposto impositivo), parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come precisato in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, condannando parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte ricorrente, con distrazione al suo procuratore.