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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 24/10/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 370/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il giudice, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 22.10.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 370/2023 RG,
PROMOSSA DA
c.f. nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
111, elettivamente domiciliato in Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 183, presso lo studio dell'avv.
LO SA, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Opponente
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
Francia n. 46; , c.f. nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2 C.F._3
Gela via Francia n. 46, e , c.f. , nata a [...] il Controparte_3 C.F._4
29/09/1965 e residente a [...], rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Maurizio Salvatore Maria Cannizzo, presso il cui studio sito in Gela via Cicerone n.108 sono elettivamente domiciliati;
Opposti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, e , proponendo opposizione ex art. 615 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
c.p.c. all'atto di precetto ad istanza degli stessi notificato il 17.2.2023 - in forza dell'Ordinanza Rep. N.
245/2016 emessa dal Tribunale di Gela in data 5/5/2016 nel procedimento civile n. 126/2013 R.G., nonché della Sentenza n. 24/2022 emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta, Rep. N. 31/2022 del
4/2/2022, pubblicata il 4/2/2022, spedite in forma esecutiva rispettivamente in data 31/5/2016 e
13/9/2022 notificate unitamente all'atto di precetto - con cui gli è stato intimato di pagare la complessiva somma di € 12.178,19 per spese legali relative ai predetti giudizi e per l'atto di precetto opposto, oltre interessi legali e spese successive. A sostegno dell'opposizione, ha rilevato: Parte_1
1) che è erroneo l'importo precettato, in quanto non tiene conto che il debito è stato parzialmente estinto prima della notifica dell'atto di precetto, per cui la somma precettata di € 5.121,11 per le spese nell'ordinanza n. 245/2016 del Tribunale di Gela non è dovuta in quanto già pagata dall'opponente;
2) che le spese del precetto sono state illegittimamente quantificate in € 664,59, in luogo del corretto importo di € 320,24, atteso che non è previsto l'aumento del 60% (per tre parti intimanti) del compenso, illegittimamente quantificato in € 141,60; non è dovuta la somma di € 77,88 per “manifesta fondatezza”, trattandosi di aumento del compenso non previsto per la redazione dell'atto di precetto, essendo facoltà riservata al giudice in sede di liquidazione giudiziale;
sono conseguentemente errati anche gli importi indicati per rimborso spese generali, C.P.A. ed IVA;
3) che, poiché l'opponente è tuttora creditore degli opposti del residuo prezzo di € 15.942,09, ai sensi dell'art. 1241 e segg. c.c., il debito per le spese del precetto va compensato con il maggior credito vantato dall'opponente nei confronti degli intimanti.
L'opponente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Preliminarmente, - ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 c.p.c., sospendere nei confronti dell'opponente l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza Rep. N.
245/2016 del Tribunale di Gela in data 5/5/2016 emessa nel proc. civile n. 116/2013 R.G., e della
Sentenza n. 24/2022 della Corte di Appello di Caltanissetta del 4/2/2022, per i gravi motivi indicati in premessa e per gli errati e illegittimi compensi chiesti per l'atto di precetto opposto;
Nel merito, accogliere la presente opposizione e per l'effetto: -a) dire e dichiarare che , Controparte_1
e non hanno diritto a procedere all'esecuzione forzata Controparte_2 Controparte_3
per il pagamento della somma precettata di Euro 12.178,19 in quanto non deve agli Parte_1
opposti detta somma, avendo pagato prima della notifica dell'atto opposto l'importo di Euro 5.121,11 a saldo dei compensi dovuti per Ordinanza Rep. N. 245/2016 del Tribunale di Gela emessa in data 5/5/2016 nel proc. civile n. 116/2013 R.G.; - b) dire e dichiarare che , Controparte_1 Controparte_2
e non hanno diritto a procedere all'esecuzione forzata per il pagamento dei Controparte_3
compensi chiesti per l'atto di precetto in complessivi € 664,59, perché, come provato in premessa, importo non dovuto poiché comprende compensi illegittimi e indicati in modo arbitrario;
- c) Di conseguenza, dichiarare nullo, revocare e dichiarare privo di effetti giuridici l'atto di precetto opposto notificato all'opponente il 17/2/2023; - d)condannare gli opposti per responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; - e) Condannare gli opposti alle spese e compensi del giudizio”. Costituitisi in giudizio, , e hanno Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
svolto ampie difese volte al rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendo la condanna dell'opponente alle spese processuali.
Con ordinanza depositata il 7.8.2024 è stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che prevedeva: “1) il reincasso da parte degli opposti della somma pari ad euro 15.942,00; 2) la corresponsione della somma pari ad euro 15.942.00 da parte degli odierni opposti all'opponente in un termine da concordare tra le parti;
3) il rilascio da parte dell'opponente dell'immobile di cui all'atto di precetto nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 2); 4) la corresponsione di euro 800,00 da parte dell'opponente alle parti opposte per le spese dell'atto di precetto;
5) la corresponsione di quanto richiesto nell'atto di precetto da parte dell'opponente alle parti opposte per le spese relative alla sentenza nr. 24/2022 emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta;
6) la rinuncia da parte degli opposti ad ogni altra pretesa a titolo di spese legali eccetto quelle di cui alla presente proposta, così come quantificate;
7) spese del giudizio compensate”.
La predetta proposta, accettata dall'opponente, è stata invece rifiutata dagli opposti.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata al 22.10.2025, udienza che è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono.
Con riferimento al primo motivo di opposizione, va osservato che parte opponente ha dedotto la somma di € 5.121,11, il cui pagamento è stato intimato con l'atto di precetto a titolo di spese liquidate con l'ordinanza n. 245/2016 del Tribunale di Gela, è debito che è stato estinto dal prima della Parte_1
notifica dell'atto di precetto opposto.
Tale fatto non è stato specificamente contestato dagli opposti, i quali hanno soltanto rilevato che il pagamento parziale non determina una nullità dell'atto di precetto ma soltanto l'efficacia dello stesso limitatamente al minore importo del credito residuo.
Da ciò consegue, a mente dell'art. 115 c.p.c., che il giudice “deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Alla luce di tale previsione normativa, l'ulteriore rilievo degli opposti, secondo cui l'opponente non ha adeguatamente provato il pagamento, limitandosi a produrre soltanto ordini di bonifico, inidonei a provare l'estinzione del debito, è inconferente, in quanto si colloca sul piano della prova dei fatti
(contestati) che è logicamente e giuridicamente successivo a quello dell'allegazione dei fatti. In altri termini, la contestazione degli opposti si incentra sul valore probatorio dei documenti prodotti dall'opponente, ma non sul fatto storico, dallo stesso allegato, di avere già eseguito il pagamento secondo le modalità concordate con il precedente difensore degli opposti.
Il fatto dell'avvenuto pagamento tempestivo della somma di € 5.121,11, invero, non è stato specificatamente contestato, ciò che esonera l'opponente dall'onere di provarlo, dovendo il giudice porlo a fondamento della decisione.
Pertanto, il primo motivo di opposizione è fondato, con la conseguenza che il precetto non è efficace relativamente alla pretesa creditoria di € 5.121,11.
Con riferimento al secondo motivo di opposizione, parte opponente lamenta l'illegittima quantificazione delle spese in € 664,59, in luogo del corretto importo di € 320,24.
L'opponente ha innanzitutto rilevato che non è previsto l'aumento del 60% (per tre parti intimanti) del compenso, illegittimamente quantificato in € 141,60.
Al riguardo, va osservato che l'art. 4 co. 2 DM 55/2014 prevede: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti”.
Da ciò consegue che all'importo del compenso può aggiungersi il 60%, che è pari ad € 141,60.
Inoltre, l'opponente osserva che non è dovuta la somma di € 77,88 per “manifesta fondatezza”, trattandosi di aumento del compenso non previsto per la redazione dell'atto di precetto.
Tale doglianza risulta fondata, tenuto conto che l'art. 4 comma 8 DM 55/2014 (“Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”) fa riferimento testuale alla liquidazione giudiziale, in esito ad un giudizio in cui il soccombente si è costituito, “a carico del soccombente costituito”, quando – ex post - le difese della parte vittoriosa “sono risultate manifestamente fondate”, norma che non appare quindi applicabile all'atto di precetto.
Pertanto, le spese del precetto vanno rideterminate in complessivi € 550,96, di cui € 377,60 per compenso;
€ 56,64 per rimborso spese generali al 15%; € 17,37 per CPA;
€ 99,35 per IVA, se dovuta.
Infine, va disattesa l'eccezione di compensazione del predetto debito con il maggior credito vantato dall'opponente per il residuo prezzo, sul punto dovendosi rilevare che non risulta sussistere alcun credito certo, liquido ed esigibile (Cass. 22/12/2023, n.35913) nei confronti degli opposti con cui possa compensarsi il debito per le spese di precetto.
Al riguardo, infatti, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, il Tribunale di Gela, con ordinanza n. 245/2016 depositata il 5.5.2016, ha così statuito: “dichiara la validità del deposito delle somme ex art. 1210 al fine della realizzazione delle condizioni per il trasferimento del bene ex art. 2932
c.c. per cui è causa, come prescritte dal giudice con la sentenza n.9/1999 del Tribunale di Gela, confermata dalla Corte d'Appello di Caltanissetta con la sentenza n. 195/2005 e dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13739/2012 passata in giudicato e, conseguentemente, dichiara gli odierni ricorrenti, in qualità di eredi di , liberati dalla propria obbligazione”. Persona_1
Tale ordinanza è stata confermata dalla Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 24/2022 del
12.1.2022 (prodotta in atti).
In considerazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 24/2022, non è possibile in questa sede riesaminare la dichiarazione di avvenuta liberazione degli opponenti dall'obbligazione di pagamento del relativo prezzo residuo.
La doglianza dell'opponente in merito all'asserita impossibilità di riscuotere le somme depositate nei libretti riguarda un momento successivo alla liberazione dall'obbligazione degli intimanti e non implica di per sé che nei confronti degli stessi l'opponente vanti nuovamente un credito certo, liquido ed esigibile da potere opporre in compensazione rispetto al credito precettato.
Invero, l'art. 1207 comma 3 c.c. stabilisce: “Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore” ed il precedente comma 1 prevede che “Quando il creditore è in mora, è a suo carico
l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore”.
Nella specie, essendo pacifico che l'offerta reale non è stata accettata dal creditore e, in considerazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 24/2022, l'asserito rifiuto, perché titoli non più validi, opposto dalla banca alla richiesta del di riscuotere le somme contenute nei 16 libretti, ove Parte_1
anche vi sia stato (sebbene dai rendiconti depositati dagli opposti risulti che sui libretti continuano ad essere addebitate spese), è circostanza successiva al verificarsi degli effetti della mora del creditore e, comunque, integra una causa non imputabile al debitore.
L'art. 1210 comma 2 prevede, infatti, che, eseguito il deposito, quando questo è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore è liberato dalla sua obbligazione, per cui le cause successive, non imputabili al debitore, che possano eventualmente incidere sull'effettiva riscossione delle somme depositate non ripristinano l'obbligazione di pagamento a carico del debitore.
Pertanto, il motivo di opposizione è infondato, sussistendo il diritto degli intimanti ad agire in via esecutiva per il soddisfacimento del proprio credito.
Relativamente alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, la Suprema Corte ha precisato che “In tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente” (Cass. 11/10/2016, n.20374).
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione e del complessivo esito del giudizio, le spese di lite, come liquidate in dispositivo, sono per metà compensate e per metà poste a carico degli opposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara l'efficacia del Parte_1
precetto a lui intimato con atto notificato il 4.5.2017 limitatamente al minore importo di € 6.943,45; rigetta per il resto l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. proposta da Parte_1
condanna , e a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
metà delle spese processuali, che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 3.000,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA, se dovuta, e CPA;
compensa le spese per la restante metà del predetto importo.
Gela, 24 ottobre 2025.
Il giudice dott. Marco A. Pennisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il giudice, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 22.10.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 370/2023 RG,
PROMOSSA DA
c.f. nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
111, elettivamente domiciliato in Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 183, presso lo studio dell'avv.
LO SA, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Opponente
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
Francia n. 46; , c.f. nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2 C.F._3
Gela via Francia n. 46, e , c.f. , nata a [...] il Controparte_3 C.F._4
29/09/1965 e residente a [...], rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Maurizio Salvatore Maria Cannizzo, presso il cui studio sito in Gela via Cicerone n.108 sono elettivamente domiciliati;
Opposti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, e , proponendo opposizione ex art. 615 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
c.p.c. all'atto di precetto ad istanza degli stessi notificato il 17.2.2023 - in forza dell'Ordinanza Rep. N.
245/2016 emessa dal Tribunale di Gela in data 5/5/2016 nel procedimento civile n. 126/2013 R.G., nonché della Sentenza n. 24/2022 emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta, Rep. N. 31/2022 del
4/2/2022, pubblicata il 4/2/2022, spedite in forma esecutiva rispettivamente in data 31/5/2016 e
13/9/2022 notificate unitamente all'atto di precetto - con cui gli è stato intimato di pagare la complessiva somma di € 12.178,19 per spese legali relative ai predetti giudizi e per l'atto di precetto opposto, oltre interessi legali e spese successive. A sostegno dell'opposizione, ha rilevato: Parte_1
1) che è erroneo l'importo precettato, in quanto non tiene conto che il debito è stato parzialmente estinto prima della notifica dell'atto di precetto, per cui la somma precettata di € 5.121,11 per le spese nell'ordinanza n. 245/2016 del Tribunale di Gela non è dovuta in quanto già pagata dall'opponente;
2) che le spese del precetto sono state illegittimamente quantificate in € 664,59, in luogo del corretto importo di € 320,24, atteso che non è previsto l'aumento del 60% (per tre parti intimanti) del compenso, illegittimamente quantificato in € 141,60; non è dovuta la somma di € 77,88 per “manifesta fondatezza”, trattandosi di aumento del compenso non previsto per la redazione dell'atto di precetto, essendo facoltà riservata al giudice in sede di liquidazione giudiziale;
sono conseguentemente errati anche gli importi indicati per rimborso spese generali, C.P.A. ed IVA;
3) che, poiché l'opponente è tuttora creditore degli opposti del residuo prezzo di € 15.942,09, ai sensi dell'art. 1241 e segg. c.c., il debito per le spese del precetto va compensato con il maggior credito vantato dall'opponente nei confronti degli intimanti.
L'opponente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Preliminarmente, - ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 c.p.c., sospendere nei confronti dell'opponente l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza Rep. N.
245/2016 del Tribunale di Gela in data 5/5/2016 emessa nel proc. civile n. 116/2013 R.G., e della
Sentenza n. 24/2022 della Corte di Appello di Caltanissetta del 4/2/2022, per i gravi motivi indicati in premessa e per gli errati e illegittimi compensi chiesti per l'atto di precetto opposto;
Nel merito, accogliere la presente opposizione e per l'effetto: -a) dire e dichiarare che , Controparte_1
e non hanno diritto a procedere all'esecuzione forzata Controparte_2 Controparte_3
per il pagamento della somma precettata di Euro 12.178,19 in quanto non deve agli Parte_1
opposti detta somma, avendo pagato prima della notifica dell'atto opposto l'importo di Euro 5.121,11 a saldo dei compensi dovuti per Ordinanza Rep. N. 245/2016 del Tribunale di Gela emessa in data 5/5/2016 nel proc. civile n. 116/2013 R.G.; - b) dire e dichiarare che , Controparte_1 Controparte_2
e non hanno diritto a procedere all'esecuzione forzata per il pagamento dei Controparte_3
compensi chiesti per l'atto di precetto in complessivi € 664,59, perché, come provato in premessa, importo non dovuto poiché comprende compensi illegittimi e indicati in modo arbitrario;
- c) Di conseguenza, dichiarare nullo, revocare e dichiarare privo di effetti giuridici l'atto di precetto opposto notificato all'opponente il 17/2/2023; - d)condannare gli opposti per responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; - e) Condannare gli opposti alle spese e compensi del giudizio”. Costituitisi in giudizio, , e hanno Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
svolto ampie difese volte al rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendo la condanna dell'opponente alle spese processuali.
Con ordinanza depositata il 7.8.2024 è stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che prevedeva: “1) il reincasso da parte degli opposti della somma pari ad euro 15.942,00; 2) la corresponsione della somma pari ad euro 15.942.00 da parte degli odierni opposti all'opponente in un termine da concordare tra le parti;
3) il rilascio da parte dell'opponente dell'immobile di cui all'atto di precetto nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 2); 4) la corresponsione di euro 800,00 da parte dell'opponente alle parti opposte per le spese dell'atto di precetto;
5) la corresponsione di quanto richiesto nell'atto di precetto da parte dell'opponente alle parti opposte per le spese relative alla sentenza nr. 24/2022 emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta;
6) la rinuncia da parte degli opposti ad ogni altra pretesa a titolo di spese legali eccetto quelle di cui alla presente proposta, così come quantificate;
7) spese del giudizio compensate”.
La predetta proposta, accettata dall'opponente, è stata invece rifiutata dagli opposti.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata al 22.10.2025, udienza che è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono.
Con riferimento al primo motivo di opposizione, va osservato che parte opponente ha dedotto la somma di € 5.121,11, il cui pagamento è stato intimato con l'atto di precetto a titolo di spese liquidate con l'ordinanza n. 245/2016 del Tribunale di Gela, è debito che è stato estinto dal prima della Parte_1
notifica dell'atto di precetto opposto.
Tale fatto non è stato specificamente contestato dagli opposti, i quali hanno soltanto rilevato che il pagamento parziale non determina una nullità dell'atto di precetto ma soltanto l'efficacia dello stesso limitatamente al minore importo del credito residuo.
Da ciò consegue, a mente dell'art. 115 c.p.c., che il giudice “deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Alla luce di tale previsione normativa, l'ulteriore rilievo degli opposti, secondo cui l'opponente non ha adeguatamente provato il pagamento, limitandosi a produrre soltanto ordini di bonifico, inidonei a provare l'estinzione del debito, è inconferente, in quanto si colloca sul piano della prova dei fatti
(contestati) che è logicamente e giuridicamente successivo a quello dell'allegazione dei fatti. In altri termini, la contestazione degli opposti si incentra sul valore probatorio dei documenti prodotti dall'opponente, ma non sul fatto storico, dallo stesso allegato, di avere già eseguito il pagamento secondo le modalità concordate con il precedente difensore degli opposti.
Il fatto dell'avvenuto pagamento tempestivo della somma di € 5.121,11, invero, non è stato specificatamente contestato, ciò che esonera l'opponente dall'onere di provarlo, dovendo il giudice porlo a fondamento della decisione.
Pertanto, il primo motivo di opposizione è fondato, con la conseguenza che il precetto non è efficace relativamente alla pretesa creditoria di € 5.121,11.
Con riferimento al secondo motivo di opposizione, parte opponente lamenta l'illegittima quantificazione delle spese in € 664,59, in luogo del corretto importo di € 320,24.
L'opponente ha innanzitutto rilevato che non è previsto l'aumento del 60% (per tre parti intimanti) del compenso, illegittimamente quantificato in € 141,60.
Al riguardo, va osservato che l'art. 4 co. 2 DM 55/2014 prevede: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti”.
Da ciò consegue che all'importo del compenso può aggiungersi il 60%, che è pari ad € 141,60.
Inoltre, l'opponente osserva che non è dovuta la somma di € 77,88 per “manifesta fondatezza”, trattandosi di aumento del compenso non previsto per la redazione dell'atto di precetto.
Tale doglianza risulta fondata, tenuto conto che l'art. 4 comma 8 DM 55/2014 (“Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”) fa riferimento testuale alla liquidazione giudiziale, in esito ad un giudizio in cui il soccombente si è costituito, “a carico del soccombente costituito”, quando – ex post - le difese della parte vittoriosa “sono risultate manifestamente fondate”, norma che non appare quindi applicabile all'atto di precetto.
Pertanto, le spese del precetto vanno rideterminate in complessivi € 550,96, di cui € 377,60 per compenso;
€ 56,64 per rimborso spese generali al 15%; € 17,37 per CPA;
€ 99,35 per IVA, se dovuta.
Infine, va disattesa l'eccezione di compensazione del predetto debito con il maggior credito vantato dall'opponente per il residuo prezzo, sul punto dovendosi rilevare che non risulta sussistere alcun credito certo, liquido ed esigibile (Cass. 22/12/2023, n.35913) nei confronti degli opposti con cui possa compensarsi il debito per le spese di precetto.
Al riguardo, infatti, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, il Tribunale di Gela, con ordinanza n. 245/2016 depositata il 5.5.2016, ha così statuito: “dichiara la validità del deposito delle somme ex art. 1210 al fine della realizzazione delle condizioni per il trasferimento del bene ex art. 2932
c.c. per cui è causa, come prescritte dal giudice con la sentenza n.9/1999 del Tribunale di Gela, confermata dalla Corte d'Appello di Caltanissetta con la sentenza n. 195/2005 e dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13739/2012 passata in giudicato e, conseguentemente, dichiara gli odierni ricorrenti, in qualità di eredi di , liberati dalla propria obbligazione”. Persona_1
Tale ordinanza è stata confermata dalla Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 24/2022 del
12.1.2022 (prodotta in atti).
In considerazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 24/2022, non è possibile in questa sede riesaminare la dichiarazione di avvenuta liberazione degli opponenti dall'obbligazione di pagamento del relativo prezzo residuo.
La doglianza dell'opponente in merito all'asserita impossibilità di riscuotere le somme depositate nei libretti riguarda un momento successivo alla liberazione dall'obbligazione degli intimanti e non implica di per sé che nei confronti degli stessi l'opponente vanti nuovamente un credito certo, liquido ed esigibile da potere opporre in compensazione rispetto al credito precettato.
Invero, l'art. 1207 comma 3 c.c. stabilisce: “Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore” ed il precedente comma 1 prevede che “Quando il creditore è in mora, è a suo carico
l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore”.
Nella specie, essendo pacifico che l'offerta reale non è stata accettata dal creditore e, in considerazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 24/2022, l'asserito rifiuto, perché titoli non più validi, opposto dalla banca alla richiesta del di riscuotere le somme contenute nei 16 libretti, ove Parte_1
anche vi sia stato (sebbene dai rendiconti depositati dagli opposti risulti che sui libretti continuano ad essere addebitate spese), è circostanza successiva al verificarsi degli effetti della mora del creditore e, comunque, integra una causa non imputabile al debitore.
L'art. 1210 comma 2 prevede, infatti, che, eseguito il deposito, quando questo è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore è liberato dalla sua obbligazione, per cui le cause successive, non imputabili al debitore, che possano eventualmente incidere sull'effettiva riscossione delle somme depositate non ripristinano l'obbligazione di pagamento a carico del debitore.
Pertanto, il motivo di opposizione è infondato, sussistendo il diritto degli intimanti ad agire in via esecutiva per il soddisfacimento del proprio credito.
Relativamente alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, la Suprema Corte ha precisato che “In tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente” (Cass. 11/10/2016, n.20374).
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione e del complessivo esito del giudizio, le spese di lite, come liquidate in dispositivo, sono per metà compensate e per metà poste a carico degli opposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara l'efficacia del Parte_1
precetto a lui intimato con atto notificato il 4.5.2017 limitatamente al minore importo di € 6.943,45; rigetta per il resto l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. proposta da Parte_1
condanna , e a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
metà delle spese processuali, che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 3.000,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA, se dovuta, e CPA;
compensa le spese per la restante metà del predetto importo.
Gela, 24 ottobre 2025.
Il giudice dott. Marco A. Pennisi