Sentenza 16 aprile 2024
Ordinanza cautelare 17 luglio 2024
Improcedibile
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/01/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00606/2025REG.PROV.COLL.
N. 04795/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4795 del 2024, proposto da
NZ AB, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Barboni e Annamaria Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sandra Bernardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NR OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner e Fabio Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Diego Campagnolo, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) n. 00459/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, di NR OR e dell’Università di Pisa;
Vista la nota depositata in data 5 dicembre 2024 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Vista la memoria depositata in data 20 dicembre 2024 dall’appellata Università di Pisa;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza preventiva discussione depositata in data 20 dicembre 2024 dall’appellata Università di Pisa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza preventiva discussione depositata in data 17 gennaio 2025 dalla parte appellante;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza preventiva discussione depositata in data 19 gennaio 2025 dall’appellato Ministero dell’Università e della Ricerca;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Marco Valentini;
Viste le conclusioni della parte appellante e del Ministero appellato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure, l’originario ricorrente, odierno appellante, ha chiesto l’annullamento:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
-del D.R. n. 1200/2023 prot. n. 93488/2023 del 06.07.2023 di Approvazione degli Atti della Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia per il Macrosettore 13/B “Economia Aziendale” – settore concorsuale 13/B3 “Organizzazione Aziendale” – settore scientifico disciplinare SECS-P/10 “Organizzazione Aziendale” presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa;
-del D.R. n. 2620/2022 del 19.12.2022, con il quale è stata indetta la procedura per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo – prima fascia - ai sensi dell'art. 18, comma 4, Legge 240/2010 per il Macrosettore 13/B “Economia Aziendale” - settore concorsuale 13/B3 “Organizzazione Aziendale” – settore scientifico disciplinare SECS-P/10 “Organizzazione Aziendale” presso il dipartimento di Economia e Management;
-dell'atto di nomina della Commissione giudicatrice D.R. n. 514/2023 prot. 36668/2023 del 15.03.2023; degli atti della Commissione giudicatrice, ivi compresi: Verbale n. 1, prot. n. 47042/2023 del 03.04.2023 e l'Allegato A; Verbale n. 3, prot. 92228/3023 del 04.07.2023 e relativo Allegato n. 1;
ove occorra, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010”, emanato con D.R. n. 1285/2019 del 25.07.2019 e successive modifiche;
-dell’atto pubblicato in data 28.07.2023 con cui il Consiglio di dipartimento con approvazione del Consiglio di amministrazione del 19.07.2023 ha formulato la chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 4, Legge 240/2010 - D.M. n. 445 del 6 maggio 2022 in favore del Prof. NR OR;
- nonché di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto e per l’annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro medio tempore stipulato con il candidato vincitore;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dall’appellante il 17/10/2023:
-del D.R. n. 1200/2023 prot. n. 93488/2023 del 06.07.2023 di Approvazione degli Atti della Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia per il Macrosettore 13/B “Economia Aziendale” – settore concorsuale 13/B3 “Organizzazione Aziendale” – settore scientifico disciplinare SECS-P/10 “Organizzazione Aziendale” (Codice selezione PO2022-8-1) presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa;
-della delibera n. 187 prot. N. 98453/2023 del 18.07.23 con cui il Consiglio Del Dipartimento di Economia e Management ha formulato la proposta di chiamata in favore del Prof. NR OR; della Delibera del Consiglio di Amministrazione N. 284/2023 – seduta del 19.07.2023 – di approvazione della suddetta proposta di chiamata.
Il primo giudice ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti.
Avverso la sentenza impugnata in data 13 giugno 2024 è stato depositato ricorso in appello.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Università e della Ricerca, NR OR e l’Università di Pisa.
Nell’udienza pubblica del 21 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con nota depositata in data 5 dicembre 2024 la parte appellante, per effetto degli atti intervenuti nelle more processuali, ha rappresentato essere venuto meno l’interesse a proseguire nell’azione intrapresa con il presente giudizio, chiedendo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1, c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite.
Con memoria depositata in data 20 dicembre 2024 l’Università di Pisa, vista la predetta istanza di controparte con cui chiede a che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse, ha insistito affinché venga, in ogni caso, disposta la condanna alle spese e ai compensi di causa a carico del ricorrente.
Tanto premesso, il Collegio prende atto del venir meno dell’interesse a proseguire il giudizio rappresentato dalla parte appellante, ritenendo che l’appello vada dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
In ragione della natura del contenzioso, il Collegio ritiene altresì che sussistano giusti e peculiari motivi per la compensazione delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO