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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/12/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1374/2025 proposta in via congiunta da
Parte_1 (C.F.: C.F. 1 ), nata a [...] il [...];
rappresenta e difesa dall'Avv. Tiziana Bongo
e
Controparte_1 (C.F.: C.F. 2 ), nato a [...] il [...]; rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Bongo.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza. 2) La casa coniugale, sita a Ladispoli (RM) in via Trapani n. 23 pal. N. int. 18 e dalla quale il marito si è già allontanato, è assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con la figlia maggiorenne -26 annisino all'indipendenza economica della figlia. 3) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per il figlio Per_1 in quanto autonomo. 4) Avuto riguardo al fatto che la secondogenita Per_2, danzatrice, di anni 26, non ha ancora un reddito stabile e vive presso la casa coniugale, essi genitori, sino all'indipendenza economica della figlia, provvederanno alle spese ordinarie della figlia con le modalità dirette nei periodi di frequentazione con la stessa, concordando direttamente con la figlia eventuali spese ordinarie diverse da vitto e alloggio. 5) Quanto alle spese straordinarie per la figlia graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori. 5.1) Al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per fare accertare la natura della spesa, in difetto di altri accordi, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il Protocollo d'intesa del Tribunale di Civitavecchia sulle spese per i figli, sottoscritto in data 15 gennaio 2015, che indica anche quali sono le spese straordinarie e quando devono essere previamente concordate. Conseguentemente sono: mediche (daspese
-
documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
- spese mediche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presto privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- spese scolastiche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di testo;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo-scuola; centro ricreativo estivo;
attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura;
babysitter; viaggio e vacanza senza genitori. 5.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse del figlio e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori. 5.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 7 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per il figlio potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. 6) Non vi luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi. 7) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi convengono che, decorso un anno dalla data in cui la figlia Per_2 sarà da considerarsi stabilmente autonoma dal punto di vista economico -circostanza che dovrà risultare da un accordo espresso tra i medesimi- la casa coniugale sarà posta in vendita, salvo diverso accordo scritto intervenuto tra le parti, con l'ulteriore intesa che, sino all'effettiva alienazione dell'immobile, il godimento esclusivo e gratuito della casa coniugale sarà riservato alla moglie..
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 21.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1374/2025 proposta in via congiunta da
Parte_1 (C.F.: C.F. 1 ), nata a [...] il [...];
rappresenta e difesa dall'Avv. Tiziana Bongo
e
Controparte_1 (C.F.: C.F. 2 ), nato a [...] il [...]; rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Bongo.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza. 2) La casa coniugale, sita a Ladispoli (RM) in via Trapani n. 23 pal. N. int. 18 e dalla quale il marito si è già allontanato, è assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con la figlia maggiorenne -26 annisino all'indipendenza economica della figlia. 3) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per il figlio Per_1 in quanto autonomo. 4) Avuto riguardo al fatto che la secondogenita Per_2, danzatrice, di anni 26, non ha ancora un reddito stabile e vive presso la casa coniugale, essi genitori, sino all'indipendenza economica della figlia, provvederanno alle spese ordinarie della figlia con le modalità dirette nei periodi di frequentazione con la stessa, concordando direttamente con la figlia eventuali spese ordinarie diverse da vitto e alloggio. 5) Quanto alle spese straordinarie per la figlia graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori. 5.1) Al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per fare accertare la natura della spesa, in difetto di altri accordi, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il Protocollo d'intesa del Tribunale di Civitavecchia sulle spese per i figli, sottoscritto in data 15 gennaio 2015, che indica anche quali sono le spese straordinarie e quando devono essere previamente concordate. Conseguentemente sono: mediche (daspese
-
documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
- spese mediche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presto privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- spese scolastiche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di testo;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo-scuola; centro ricreativo estivo;
attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura;
babysitter; viaggio e vacanza senza genitori. 5.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse del figlio e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori. 5.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 7 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per il figlio potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. 6) Non vi luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi. 7) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi convengono che, decorso un anno dalla data in cui la figlia Per_2 sarà da considerarsi stabilmente autonoma dal punto di vista economico -circostanza che dovrà risultare da un accordo espresso tra i medesimi- la casa coniugale sarà posta in vendita, salvo diverso accordo scritto intervenuto tra le parti, con l'ulteriore intesa che, sino all'effettiva alienazione dell'immobile, il godimento esclusivo e gratuito della casa coniugale sarà riservato alla moglie..
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 21.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone