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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/10/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3869/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 3869/2019
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 28 OTTOBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi,
l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui è stata disposta la celebrazione dell'odierna udienza a trattazione scritta;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito di note scritte, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
R.G. n. 3869/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3869 del R.G.A.C. dell'anno 2019 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi
– opposizione a decreto ingiuntivo - fornitura, pendente
TRA
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Latiano (BR), alla via Garibaldi n.
156, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di appello, dall'
Avv. Erika Camarda (C.F. ), presso il cui studio è CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Mesagne (BR), alla contrada Chiancaro n. 1;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Cairano (AV), alla via Cimadoro n. 27, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Sabatino Cipollini (C.F.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_2
Caposele (AV), alla via Duomo n. 25;
APPELLATA
R.G. n. 3869/2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 175/2019, resa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi nel procedimento recante R.G. 583/2017, depositata il 14 maggio
2019 e notificata il 1° luglio 2019, con cui il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, ha confermato il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 115/17 emesso in data 17 luglio 2017 (con cui è stato ingiunto alla di pagare alla la somma di € 1.149,42 Parte_1 Controparte_1 oltre interessi, a titolo di corrispettivo per la fornitura di biciclette, oltre spese e competenze della fase monitoria) ed ha, altresì, condannato la al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, quantificate in complessivi €
800,00 oltre Iva e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
3. L'appellante ha articolato quali motivi di gravame:
a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost., per motivazione assente, errata ed illogica, laddove, nella parte motiva della sentenza contenuta alle pagg. 1 e 2, il giudice di prime cure ha dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio in favore del Giudicante adito, per esser stata l'eccezione de qua formulata in modo incompleto, avendo la società opponente indicato il solo foro di cui all'art. 20 c.p.c. e non anche gli altri fori previsti dagli artt. 18 e 19 c.p.c..
In tesi di parte appellante, tale motivazione è errata atteso che il codice di procedura civile non impone la formulazione dell'eccezione in tali termini ed R.G. n. 3869/2019
inoltre, l'art. 20 c.p.c. contempla, per le cause relative a diritti di obbligazione, due fori facoltativi, speciali, derogabili per volontà delle parti ed elettivamente concorrenti.
Pertanto, essendo l'obbligazione sorta in Latiano (BR), ove è ubicata la sede legale della società opponente, ad esser competente è il Giudice di Pace di Brindisi.
Sempre con riguardo a tale preliminare eccezione, l'appellante ha censurato la statuizione del primo Giudice, laddove ha ritenuto che l'art. 20 c.p.c. debba essere interpretato in combinato disposto con l'art. 1182 co. 3 c.c., secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, nel caso di specie, in Cairano (AV), con conseguente radicamento della competenza del Giudice del luogo nel cui circondario si trova tale domicilio.
In tesi di parte appellante, tale argomentazione non è condivisibile, attesa l'inesistenza e la conseguente illiquidità del credito ingiunto, in quanto la Parte_1 non ha mai ricevuto la fornitura di n. 15 mozzi disco alloy 36 fori post.
[...]
10/11, per la quale la ha proposto il ricorso monitorio, Controparte_1 affermandosi creditrice sulla scorta di una fattura mai emessa;
b) la nullità della sentenza per error in procedendo e l'illegittimità della motivazione della sentenza, laddove il primo Giudice ha ritenuto ampiamente provato il rapporto intercorso tra le parti, pur avendo la ottenuto il decreto Controparte_1 ingiuntivo mediante il deposito di una semplice fattura in copia e non anche delle scritture contabili autenticate ed ha, altresì, ritenuto raggiunta la prova dell'avvenuta consegna della merce alla e del mancato pagamento Parte_1 dalla fattura n. 5 del 2017 di € 1.149,42, ancorchè le testimonianze assunte in primo grado fossero inattendibili poiché un testimone ( ) è il Testimone_1 padre del legale rappresentante della mentre il secondo Controparte_1 testimone ha dichiarato di non essere un dipendente della e di Controparte_1 esser a conoscenza della vicenda ed, in particolare, della quantità di materiale consegnato e di ulteriori circostanze di cui non poteva avere conoscenza diretta;
c) la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost. per falsa, errata ed illogica motivazione circa l'erroneità dell'indicazione del nominativo del legale rappresentante della società opponente, laddove il primo Giudice ha ritenuto che tale qualità fosse rivestita da , ancorchè dal deposito della visura Per_1 R.G. n. 3869/2019
camerale risultasse che la legale rappresentanza spettasse ad altro soggetto,
[...]
; Per_2
d) l'erroneità della sentenza di prime cure anche in ordine alle spese di primo grado, laddove il Giudice di prime cure ha condannato l'opponente, odierna appellante, alla rifusione delle spese di lite.
La ha, dunque, concluso chiedendo “in via principale e cautelare, Parte_1
[di] sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata ex art. 283 e 351 c.p.c. per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
nel merito, [di] accogliere il proposto appello per la ragioni di fatto e diritto in esso espresse e per l'effetto annullare o riformare, limitatamente ai capi impugnati, la sentenza n. 175/19 del Giudice di Pace di Sant' Angelo dei Lombardi, Giudice
Dott.ssa Loredana Corso, depositata in data 14.05.2019 e notificata in data
01.07.2019. Con vittorie di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e Cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara distrattario”.
4. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 dicembre 2019, , instando per il rigetto Controparte_1 Controparte_1 del gravame e della relativa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi legali per il secondo grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
5. Ciò posto, rigettata, con ordinanza emessa in data 23 dicembre 2019, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta ai sensi dell'art. 283
c.p.c. ed acquisito il fascicolo d'Ufficio di primo grado, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, ove viene deciso all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che tengono luogo della discussione orale della causa.
6. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso dal Presidente del Tribunale di Avellino in pari data.
7. Passando ad esaminare il merito della res controversa, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per illogicità ed erroneità della motivazione sia con riferimento alla statuizione di rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio R.G. n. 3869/2019
del Giudice adito formulata in primo grado dall'opponente sia con CP_2 riguardo al rigetto dell'eccezione di “difetto di legittimazione passiva” proposta dalla in ragione dell'errata indicazione del nominativo del legale CP_2 rappresentante della società opponente sia per l'omessa e/o Parte_1 erronea valutazione delle prove precostituite e costituende da parte del primo
Giudice, il quale ha erroneamente ritenuto provato il rapporto di fornitura tra la e la e l'avvenuta consegna della merce di cui è Controparte_1 Parte_1 stato richiesto il corrispettivo in sede monitoria.
8. Tanto premesso, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato, sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Quanto al primo motivo di gravame inerente il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, lo stesso è da ritenersi infondato.
Invero, come correttamente sostenuto dal Giudice di prime cure, l'eccezione di incompetenza territoriale non è stata ritualmente formulata con riferimento a tutti i concorrenti fori previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c..
Sul punto, è stato anche di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione che
"in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 c.p.c., comma 1, come sostituito dalla L. 18 giugno
2009, n. 69, art. 45 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del comma 3 del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili (cfr. R.G. n. 3869/2019
nello stesso senso, anche Cass. n. 17020 del 2011)” (cfr. Cass. n. 17374 del
2020).
L'appellante, in primo grado, si è limitato ad individuare, quale giudice competente, il Giudice di Pace di Brindisi, facendo riferimento al solo luogo in cui l'obbligazione è sorta, previsto dall'art. 20 c.p.c. e da individuarsi – in tesi di parte opponente/appellante - in Latiano (BR), ove la società opponente ha la propria sede legale, con conseguente radicamento della competenza per territorio del
Giudice di Pace di Brindisi.
L'opponente ha, dunque, del tutto omesso di fare riferimento al luogo di esecuzione dell'obbligazione pure previsto dall'art. 20 c.p.c. ed agli ulteriori fori concorrenti previsti dall'art. 19 c.p.c..
Alcun rilievo assume, poi, a tali fini il motivo di appello formulato con riguardo alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 1182, co. 3, c.c., per esser l'obbligazione inesistente e, dunque, illiquida, atteso che il convenuto (opponente, in sede di giudizio ex art. 645 c.p.c.), al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere – nel corso del giudizio né tantomeno in sede di appello - nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine nè ad essi apportare qualsiasi mutamento.
Quanto al secondo motivo di appello, relativo al rigetto dell'eccezione di “difetto di legittimazione passiva” formulata dalla per errata indicazione del Parte_1 proprio rappresentante legale, anche tale motivo di appello va rigettato, in quanto, se è vero – diversamente da quanto sostenuto dal primo Giudice - che dalla visura camerale (versata in atti dall'opponente in allegato all'atto di citazione in opposizione) risulta che fosse divenuto amministratore unico della Persona_2 con atto del 10 gennaio 2012, iscritto nel Registro delle Imprese in CP_2 data 08 febbraio 2012, è altrettanto vero che l'errata indicazione di tale nominativo in luogo di ) costituisce mero errore Per_1 Persona_2 materiale che alcuna concreta incidenza ha avuto sulla rituale instaurazione del contraddittorio, avendo la società opponente ritualmente introdotto il giudizio di opposizione ad ingiunzione monitoria. R.G. n. 3869/2019
Peraltro, in sede di ricorso monitorio depositato dalla innanzi al CP_2
Giudice di Pace di Brindisi in data 03 aprile 2017 è la stessa ricorrente ad indicare, quale proprio legale rappresentante pro tempore, . Per_1
Ad ogni buon conto, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito, in molteplici pronunce, che l'errore sulle generalità del destinatario dell'atto di citazione rileva solo quando esso abbia determinato un'incertezza assoluta in ordine al soggetto contro il quale è rivolta la domanda (cfr. ex multis, Cass. 22 aprile 1995 n. 4540).
Allorquando, invece, non vi sono incertezze (come, a titolo esemplificativo, nel caso in cui viene indicato il soggetto contro cui è proposta l'impugnazione come società per azioni, invece che – conformemente alla realtà – come società in nome collettivo e da ciò non derivino dubbi o incertezze per via di soggetti omonimi),
l'errore materiale non rileva.
Non vi è nullità, quindi, qualora il destinatario sia identificabile con certezza in base a tutti gli altri elementi contenuti nella citazione o nella relata di notifica (cfr.
Cass. 19 marzo 2001 n. 392).
Quanto, invece, ai motivi di appello relativi all'insussistenza della prova dell'esistenza del credito, essi sono da ritenersi infondati sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984).
Ne consegue che non rileva se il credito vantato dall'odierna appellata, in primo grado opposta, con il ricorso per decreto ingiuntivo fosse “fondato su prova scritta” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito fosse effettivamente sussistente o meno.
A tanto aggiungasi che correttamente il primo Giudice ha ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza del credito derivante dalla fornitura effettuata in favore R.G. n. 3869/2019
dell'appellante di n. 15 mozzi disco allooy 36 fori e 15 raggi di Parte_1 misura 142 e 240 upc, sulla scorta della prova per testi assunta all'udienza del 21 settembre 2018.
In particolare, i testi e , con dichiarazioni precise Tes_2 Testimone_1
e concordanti, hanno confermato l'avvenuta fornitura del materiale per biciclette in favore della in particolare dei 15 mozzi disco alloy 36 fori e n. 15 Parte_1 raggi misura 142 e 240 per un totale di €1.149,42 e l'avvenuta ricezione della merce.
Quanto a , la teste ha dichiarato di aver assistito alla fornitura per cui è Tes_2 causa, mentre ha dichiarato di aver “seguito direttamente Testimone_1 tutta la vicenda”, non sussistendo alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale (nella specie, ha dichiarato di esser il padre del Testimone_1 legale rappresentante pro tempore della di Controparte_1 CP_1
, non potendo l'attendibilità del teste essere esclusa aprioristicamente,
[...] senza ulteriori elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità
(cfr. ex multis, Cass., VI sez. civ. ord. n. 2295/2021), nella specie non allegati in alcun modo dall'appellante.
Dalla raggiunta prova dell'an e del quantum e dalla conseguente corretta statuizione di rigetto dell'opposizione emessa dal Giudice di prime cure deriva, altresì, la correttezza del decisum inerente la regolamentazione delle spese di lite del primo grado, in quanto rispettoso dell'art. 91 c.p.c..
9. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da CP_2
è infondato e va, pertanto, rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto dell'integrale rigetto dell'appello, le stesse seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, Parte_1 facendo applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive effettivamente espletate, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria/di trattazione, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova. R.G. n. 3869/2019
Va disposta la distrazione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della società appellata, Avv. Sabatino Cipollini, dichiaratosi antistatario.
11. Infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente
(versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 175/2019, emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Angelo dei Lombardi, depositata in data 14 maggio 2019, proposto da
[...] nei confronti di di , disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello proposto da CP_2
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 [...] di , delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 2.127,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore, Avv. Sabatino Cipollini, dichiaratosi antistatario.
- dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Il Giudice
dr.ssa Valeria Villani
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 3869/2019
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 28 OTTOBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi,
l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui è stata disposta la celebrazione dell'odierna udienza a trattazione scritta;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito di note scritte, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
R.G. n. 3869/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3869 del R.G.A.C. dell'anno 2019 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi
– opposizione a decreto ingiuntivo - fornitura, pendente
TRA
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Latiano (BR), alla via Garibaldi n.
156, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di appello, dall'
Avv. Erika Camarda (C.F. ), presso il cui studio è CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Mesagne (BR), alla contrada Chiancaro n. 1;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Cairano (AV), alla via Cimadoro n. 27, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Sabatino Cipollini (C.F.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_2
Caposele (AV), alla via Duomo n. 25;
APPELLATA
R.G. n. 3869/2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 175/2019, resa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi nel procedimento recante R.G. 583/2017, depositata il 14 maggio
2019 e notificata il 1° luglio 2019, con cui il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, ha confermato il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 115/17 emesso in data 17 luglio 2017 (con cui è stato ingiunto alla di pagare alla la somma di € 1.149,42 Parte_1 Controparte_1 oltre interessi, a titolo di corrispettivo per la fornitura di biciclette, oltre spese e competenze della fase monitoria) ed ha, altresì, condannato la al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, quantificate in complessivi €
800,00 oltre Iva e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
3. L'appellante ha articolato quali motivi di gravame:
a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost., per motivazione assente, errata ed illogica, laddove, nella parte motiva della sentenza contenuta alle pagg. 1 e 2, il giudice di prime cure ha dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio in favore del Giudicante adito, per esser stata l'eccezione de qua formulata in modo incompleto, avendo la società opponente indicato il solo foro di cui all'art. 20 c.p.c. e non anche gli altri fori previsti dagli artt. 18 e 19 c.p.c..
In tesi di parte appellante, tale motivazione è errata atteso che il codice di procedura civile non impone la formulazione dell'eccezione in tali termini ed R.G. n. 3869/2019
inoltre, l'art. 20 c.p.c. contempla, per le cause relative a diritti di obbligazione, due fori facoltativi, speciali, derogabili per volontà delle parti ed elettivamente concorrenti.
Pertanto, essendo l'obbligazione sorta in Latiano (BR), ove è ubicata la sede legale della società opponente, ad esser competente è il Giudice di Pace di Brindisi.
Sempre con riguardo a tale preliminare eccezione, l'appellante ha censurato la statuizione del primo Giudice, laddove ha ritenuto che l'art. 20 c.p.c. debba essere interpretato in combinato disposto con l'art. 1182 co. 3 c.c., secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, nel caso di specie, in Cairano (AV), con conseguente radicamento della competenza del Giudice del luogo nel cui circondario si trova tale domicilio.
In tesi di parte appellante, tale argomentazione non è condivisibile, attesa l'inesistenza e la conseguente illiquidità del credito ingiunto, in quanto la Parte_1 non ha mai ricevuto la fornitura di n. 15 mozzi disco alloy 36 fori post.
[...]
10/11, per la quale la ha proposto il ricorso monitorio, Controparte_1 affermandosi creditrice sulla scorta di una fattura mai emessa;
b) la nullità della sentenza per error in procedendo e l'illegittimità della motivazione della sentenza, laddove il primo Giudice ha ritenuto ampiamente provato il rapporto intercorso tra le parti, pur avendo la ottenuto il decreto Controparte_1 ingiuntivo mediante il deposito di una semplice fattura in copia e non anche delle scritture contabili autenticate ed ha, altresì, ritenuto raggiunta la prova dell'avvenuta consegna della merce alla e del mancato pagamento Parte_1 dalla fattura n. 5 del 2017 di € 1.149,42, ancorchè le testimonianze assunte in primo grado fossero inattendibili poiché un testimone ( ) è il Testimone_1 padre del legale rappresentante della mentre il secondo Controparte_1 testimone ha dichiarato di non essere un dipendente della e di Controparte_1 esser a conoscenza della vicenda ed, in particolare, della quantità di materiale consegnato e di ulteriori circostanze di cui non poteva avere conoscenza diretta;
c) la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost. per falsa, errata ed illogica motivazione circa l'erroneità dell'indicazione del nominativo del legale rappresentante della società opponente, laddove il primo Giudice ha ritenuto che tale qualità fosse rivestita da , ancorchè dal deposito della visura Per_1 R.G. n. 3869/2019
camerale risultasse che la legale rappresentanza spettasse ad altro soggetto,
[...]
; Per_2
d) l'erroneità della sentenza di prime cure anche in ordine alle spese di primo grado, laddove il Giudice di prime cure ha condannato l'opponente, odierna appellante, alla rifusione delle spese di lite.
La ha, dunque, concluso chiedendo “in via principale e cautelare, Parte_1
[di] sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata ex art. 283 e 351 c.p.c. per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
nel merito, [di] accogliere il proposto appello per la ragioni di fatto e diritto in esso espresse e per l'effetto annullare o riformare, limitatamente ai capi impugnati, la sentenza n. 175/19 del Giudice di Pace di Sant' Angelo dei Lombardi, Giudice
Dott.ssa Loredana Corso, depositata in data 14.05.2019 e notificata in data
01.07.2019. Con vittorie di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e Cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara distrattario”.
4. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 dicembre 2019, , instando per il rigetto Controparte_1 Controparte_1 del gravame e della relativa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi legali per il secondo grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
5. Ciò posto, rigettata, con ordinanza emessa in data 23 dicembre 2019, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta ai sensi dell'art. 283
c.p.c. ed acquisito il fascicolo d'Ufficio di primo grado, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, ove viene deciso all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che tengono luogo della discussione orale della causa.
6. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso dal Presidente del Tribunale di Avellino in pari data.
7. Passando ad esaminare il merito della res controversa, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per illogicità ed erroneità della motivazione sia con riferimento alla statuizione di rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio R.G. n. 3869/2019
del Giudice adito formulata in primo grado dall'opponente sia con CP_2 riguardo al rigetto dell'eccezione di “difetto di legittimazione passiva” proposta dalla in ragione dell'errata indicazione del nominativo del legale CP_2 rappresentante della società opponente sia per l'omessa e/o Parte_1 erronea valutazione delle prove precostituite e costituende da parte del primo
Giudice, il quale ha erroneamente ritenuto provato il rapporto di fornitura tra la e la e l'avvenuta consegna della merce di cui è Controparte_1 Parte_1 stato richiesto il corrispettivo in sede monitoria.
8. Tanto premesso, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato, sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Quanto al primo motivo di gravame inerente il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, lo stesso è da ritenersi infondato.
Invero, come correttamente sostenuto dal Giudice di prime cure, l'eccezione di incompetenza territoriale non è stata ritualmente formulata con riferimento a tutti i concorrenti fori previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c..
Sul punto, è stato anche di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione che
"in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 c.p.c., comma 1, come sostituito dalla L. 18 giugno
2009, n. 69, art. 45 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del comma 3 del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili (cfr. R.G. n. 3869/2019
nello stesso senso, anche Cass. n. 17020 del 2011)” (cfr. Cass. n. 17374 del
2020).
L'appellante, in primo grado, si è limitato ad individuare, quale giudice competente, il Giudice di Pace di Brindisi, facendo riferimento al solo luogo in cui l'obbligazione è sorta, previsto dall'art. 20 c.p.c. e da individuarsi – in tesi di parte opponente/appellante - in Latiano (BR), ove la società opponente ha la propria sede legale, con conseguente radicamento della competenza per territorio del
Giudice di Pace di Brindisi.
L'opponente ha, dunque, del tutto omesso di fare riferimento al luogo di esecuzione dell'obbligazione pure previsto dall'art. 20 c.p.c. ed agli ulteriori fori concorrenti previsti dall'art. 19 c.p.c..
Alcun rilievo assume, poi, a tali fini il motivo di appello formulato con riguardo alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 1182, co. 3, c.c., per esser l'obbligazione inesistente e, dunque, illiquida, atteso che il convenuto (opponente, in sede di giudizio ex art. 645 c.p.c.), al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere – nel corso del giudizio né tantomeno in sede di appello - nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine nè ad essi apportare qualsiasi mutamento.
Quanto al secondo motivo di appello, relativo al rigetto dell'eccezione di “difetto di legittimazione passiva” formulata dalla per errata indicazione del Parte_1 proprio rappresentante legale, anche tale motivo di appello va rigettato, in quanto, se è vero – diversamente da quanto sostenuto dal primo Giudice - che dalla visura camerale (versata in atti dall'opponente in allegato all'atto di citazione in opposizione) risulta che fosse divenuto amministratore unico della Persona_2 con atto del 10 gennaio 2012, iscritto nel Registro delle Imprese in CP_2 data 08 febbraio 2012, è altrettanto vero che l'errata indicazione di tale nominativo in luogo di ) costituisce mero errore Per_1 Persona_2 materiale che alcuna concreta incidenza ha avuto sulla rituale instaurazione del contraddittorio, avendo la società opponente ritualmente introdotto il giudizio di opposizione ad ingiunzione monitoria. R.G. n. 3869/2019
Peraltro, in sede di ricorso monitorio depositato dalla innanzi al CP_2
Giudice di Pace di Brindisi in data 03 aprile 2017 è la stessa ricorrente ad indicare, quale proprio legale rappresentante pro tempore, . Per_1
Ad ogni buon conto, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito, in molteplici pronunce, che l'errore sulle generalità del destinatario dell'atto di citazione rileva solo quando esso abbia determinato un'incertezza assoluta in ordine al soggetto contro il quale è rivolta la domanda (cfr. ex multis, Cass. 22 aprile 1995 n. 4540).
Allorquando, invece, non vi sono incertezze (come, a titolo esemplificativo, nel caso in cui viene indicato il soggetto contro cui è proposta l'impugnazione come società per azioni, invece che – conformemente alla realtà – come società in nome collettivo e da ciò non derivino dubbi o incertezze per via di soggetti omonimi),
l'errore materiale non rileva.
Non vi è nullità, quindi, qualora il destinatario sia identificabile con certezza in base a tutti gli altri elementi contenuti nella citazione o nella relata di notifica (cfr.
Cass. 19 marzo 2001 n. 392).
Quanto, invece, ai motivi di appello relativi all'insussistenza della prova dell'esistenza del credito, essi sono da ritenersi infondati sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984).
Ne consegue che non rileva se il credito vantato dall'odierna appellata, in primo grado opposta, con il ricorso per decreto ingiuntivo fosse “fondato su prova scritta” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito fosse effettivamente sussistente o meno.
A tanto aggiungasi che correttamente il primo Giudice ha ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza del credito derivante dalla fornitura effettuata in favore R.G. n. 3869/2019
dell'appellante di n. 15 mozzi disco allooy 36 fori e 15 raggi di Parte_1 misura 142 e 240 upc, sulla scorta della prova per testi assunta all'udienza del 21 settembre 2018.
In particolare, i testi e , con dichiarazioni precise Tes_2 Testimone_1
e concordanti, hanno confermato l'avvenuta fornitura del materiale per biciclette in favore della in particolare dei 15 mozzi disco alloy 36 fori e n. 15 Parte_1 raggi misura 142 e 240 per un totale di €1.149,42 e l'avvenuta ricezione della merce.
Quanto a , la teste ha dichiarato di aver assistito alla fornitura per cui è Tes_2 causa, mentre ha dichiarato di aver “seguito direttamente Testimone_1 tutta la vicenda”, non sussistendo alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale (nella specie, ha dichiarato di esser il padre del Testimone_1 legale rappresentante pro tempore della di Controparte_1 CP_1
, non potendo l'attendibilità del teste essere esclusa aprioristicamente,
[...] senza ulteriori elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità
(cfr. ex multis, Cass., VI sez. civ. ord. n. 2295/2021), nella specie non allegati in alcun modo dall'appellante.
Dalla raggiunta prova dell'an e del quantum e dalla conseguente corretta statuizione di rigetto dell'opposizione emessa dal Giudice di prime cure deriva, altresì, la correttezza del decisum inerente la regolamentazione delle spese di lite del primo grado, in quanto rispettoso dell'art. 91 c.p.c..
9. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da CP_2
è infondato e va, pertanto, rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto dell'integrale rigetto dell'appello, le stesse seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, Parte_1 facendo applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive effettivamente espletate, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria/di trattazione, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova. R.G. n. 3869/2019
Va disposta la distrazione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della società appellata, Avv. Sabatino Cipollini, dichiaratosi antistatario.
11. Infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente
(versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 175/2019, emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Angelo dei Lombardi, depositata in data 14 maggio 2019, proposto da
[...] nei confronti di di , disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello proposto da CP_2
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 [...] di , delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 2.127,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore, Avv. Sabatino Cipollini, dichiaratosi antistatario.
- dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Il Giudice
dr.ssa Valeria Villani