Sentenza 29 settembre 1975
Massime • 1
Ai sensi dell'art 29 del RDL 7 agosto 1936, n 1639, in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, mentre le controversie che si riferivano alla Determinazione del valore erano decise in prima istanza dalle commissioni distrettuali delle imposte, ed in secondo grado da quelle provinciali, tutte le altre controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione della legge (riguardanti, cioe, questioni di diritto), erano decise in primo grado dall'apposita Sezione della commissione provinciale, prevista dall'art 30 del citato decreto, ed in secondo grado dalla commissione centrale, le cui decisioni erano, a loro volta, impugnabili innanzi alla Corte di Cassazione a sensi dell'art 111 della Costituzione. Trattavasi di una ripartizione di Competenza per materia, che, se non osservata, determinava la nullita della decisione. (nella specie, trattandosi di statuire in ordine alla detraibilita di un certo debito dell'asse ereditario, il SC ha osservato che esattamente detta questione era stata considerata questione di diritto, avendo la commissione adita stabilito, al riguardo, un criterio giuridico per la Determinazione del valore dei beni concorrenti alla formazione dell'asse, e ritenuto che del predetto debito non si dovesse tener conto nel determinare detto asse, bensi nello stabilire il valore della quota di partecipazione del de cuius ad una societa in nome collettivo). ( V 1101/74, mass n 369075).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/09/1975, n. 3081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3081 |
| Data del deposito : | 29 settembre 1975 |
Testo completo
Ai sensi dell'art 29 del RDL 7 agosto 1936, n 1639, in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, mentre le controversie che si riferivano alla Determinazione del valore erano decise in prima istanza dalle commissioni distrettuali delle imposte, ed in secondo grado da quelle provinciali, tutte le altre controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione della legge (riguardanti, cioe, questioni di diritto), erano decise in primo grado dall'apposita Sezione della commissione provinciale, prevista dall'art 30 del citato decreto, ed in secondo grado dalla commissione centrale, le cui decisioni erano, a loro volta, impugnabili innanzi alla Corte di Cassazione a sensi dell'art 111 della Costituzione. Trattavasi di una ripartizione di Competenza per materia, che, se non osservata, determinava la nullita della decisione. (nella specie, trattandosi di statuire in ordine alla detraibilita di un certo debito dell'asse ereditario, il SC ha osservato che esattamente detta questione era stata considerata questione di diritto, avendo la commissione adita stabilito, al riguardo, un criterio giuridico per la Determinazione del valore dei beni concorrenti alla formazione dell'asse, e ritenuto che del predetto debito non si dovesse tener conto nel determinare detto asse, bensi nello stabilire il valore della quota di partecipazione del de cuius ad una societa in nome collettivo). ( V 1101/74, mass n 369075).*