Art. 19. (Piloti dei porti e marittimi abilitati al pilotaggio) 1. A decorrere dal 1 gennaio 1981, per i piloti dei porti associati in corporazioni, i contributi di cui alla presente legge sono dovuti sui compensi effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 120, con esclusione di quelli di cui al terzo comma, e 133 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , e successive modificazioni e integrazioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i marittimi abilitati ai sensi dell' articolo 96 del codice della navigazione , i contributi sono dovuti sui compensi spettanti ai sensi degli articoli 133 e 137 del regolamento per l'esecuzione del codice stesso, fatta detrazione delle spese che comunque sono a carico del marittimo.
3. Agli effetti previsti dai commi precedenti, si fa riferimento, in quanto applicabile, all' articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i marittimi abilitati ai sensi dell' articolo 96 del codice della navigazione , i contributi sono dovuti sui compensi spettanti ai sensi degli articoli 133 e 137 del regolamento per l'esecuzione del codice stesso, fatta detrazione delle spese che comunque sono a carico del marittimo.
3. Agli effetti previsti dai commi precedenti, si fa riferimento, in quanto applicabile, all' articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni.